AVVISO – #PST Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche correttive – 3 Febbraio 2017

Comunicazione DGSIA Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 3 febbraio 2017, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare: La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria; L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato; Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati; Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici; Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni; I pagamenti telematici. Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Attenzione!!! Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 4 febbraio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 6 febbraio. Contestualmente all’attività di aggiornamento sopra descritto, saranno modificati gli xsd sicid_v1\Introduttivi e sicid_v2\Introduttivi per aggiungere il tipo di dato al campo “consegna-beni”; è stata impostata una restrizione sullo schema per non permettere di inserire all'interno del tag "consegna-beni" valori diversi dal tipo "Valuta" (valore numerico). Si rilasciano anticipatamente i nuovi schemi XSD aggiornati con tali modifiche. Si comunica che il sistema di Model Office per l’esecuzione dei test è già aggiornato per la verifica degli strumenti messi a disposizione dei professionisti. Vai alla news del sito Pst.giustizia.it
DigiCOA – Formatori informati(ci) – 16 e 17 Settembre 2016 – Foggia

Nei giorni 16 e 17 Settembre 2016, ospiti del Consiglio dell'Ordine di Foggia, la FIIF incontra i referenti per l'informatica dei Consigli dell'Unione degli Ordini Forensi della Puglia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Camera di Commercio Sala Polifunzionale – Viale Fortore Foggia
LE MODIFICHE AL PAT La cortesia è d’obbligo

Il Decreto Legge n. 168/2016, pubblicato il 31 agosto 2016, contenente “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, introduce, accanto a norme volte ad una maggiore efficienza nel Giudizio in Cassazione, e alla proroga del pensionamento di Magistrati, significative modifiche alla disciplina del Proocesso Amministrativo Telematico, racchiuse principalmente nell’art. 7 del decreto in commento, riguardando gli articoli 8,9 e 10 sostanzialmente misure organizzative degli Uffici. La scelta governativa è stata quella di intervenire sulle norme del D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) – e precisamente sugli art.li 25 e 136, nonché sugli articoli 3, 4, 5 e 13 dell’allegato 2 al medesimo decreto – al dichiarato fine di armonizzare le norme processuali alle norme tecniche, e di eliminare alcune criticità emerse nella fase di sperimentazione; sono state tuttavia aggiunte ulteriori disposizioni volte probabilmente ad agevolare il passaggio degli Uffici al digitale (come dimenticare la “pasticciata” proroga di fine giugno, dovuta essenzialmente al mancato adeguamento di gran parte dei TAR?), con il risultato, tuttavia, di renderne ancora più incerta e confusa l’applicabilità. L’impressione è che sia venuto meno il disegno strategico posto alla base della normativa sul processo amministrativo telematico, che, facendo tesoro delle difficoltà incontrate dal PCT, aveva inteso discostarsene parzialmente, introducendo indubbie migliorie rispetto al fratello primogenito, pur con qualche criticità cui si sarebbe potuto agevolmente porre rimedio: sintomatica la circostanza che l’art.1/bis del DL 117/2016, ("Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ) introdotto con la legge di conversione n. 161/2016 sia rimasto in vita solamente 18 giorni: approvato il 12 agosto, è stato abrogato con il decreto in commento. Le modifiche introdotte impattano anche sulle norme e specifiche tecniche di cui al DPCM 40/2016, sul quale si dovrà dunque necessariamente intervenire. Passando all’esame analitico del provvedimento, si osserva: 1 L’art. 7, comma 1 lettera a) introduce anche per il processo amministrativo il c.d. domicilio digitale (i.e. la possibilità di notificare in cancelleria in mancanza di elezione di domicilio solo ove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata), con conseguente abrogazione – a far tempo dall’1.1.2018, allorché il PAT sarà a pieno regime – del comma 1 (notifica presso la segreteria in mancanza di elezione di domicilio). 2 L'art. 7 comma 1 lett. b) n. 1 sostituisce integralmente il comma 2 dell’art. 136, introducendo la possibilità di “per motivi di riservatezza legati alla posizione delle parti o alla natura della controversia” che il Presidente del TAR o del Consiglio di Stato, o il collegio possano dispensare dall’obbligo di sottoscrizione digitale e di deposito telematico. La previgente disposizione prevedeva un obbligo di dispensa “per motivi eccezionali”. La norma introduce un concetto quanto meno bizzarro, per il quale la riservatezza sarebbe tutelata maggiormente con l’utilizzo della carta, piuttosto che per via telematica (guardando con evidente sospetto alla sicurezza informatica…). Rimane assai incerto quali possano essere concretamente i casi di applicabilità della disposizione, che potrebbe prestarsi a creare una tipologia indifferenziata di cause sottratte all’obbligo telematico “ratione materiae” che costituirebbero un indubbio ostacolo all’auspicata integrale informatizzazione del processo; sotto altro profilo. creando comunque difficoltà di coordinamento con le disposizioni in merito agli atti e provvedimenti contenenti dati sensibili (art. 13, comma 10 delle norme tecniche e delle specifiche tecniche) Sarebbe quindi opportuno definire più dettagliatamente i confini dell’eccezione, introducendo criteri oggettivi, così da evitare interpretazioni diverse a seconda degli Uffici ed armonizzare la disposizione con quella di cui all’art. 10 delle norme tecniche. 3 L’art. 7 comma 1 lett. b) n. 2 introduce l’obbligo di sottoscrivere con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti, ad eccezione dei casi di cui al comma 2. La norma anche se non espressamente indicato, ovviamente si applica solo le cause introdotte dopo il primo gennaio 2017 e in via generale a far tempo dall’1.1.2018. 4 L’art. 7 comma 1 lett. b) n. 3: aggiunge all’art. 136 cpa i commi 2/ter e 2/quater. Il comma 2/ter introduce il potere dell’avvocato difensore di attestare ai sensi dell’art. 22, comma 2 del CAD la conformità della copia informatica di atti provvedimenti e documenti analogici nell’ipotesi in cui debba effettuare un deposito telematico. La norma limita quindi alla sola ipotesi del deposito telematico di copia informatica di documento analogico il potere di attestazione della conformità dell’avvocato, mantenendo inalterate le modalità di rilascio della copia conforme di un atto, documento o provvedimento inserito nel fascicolo telematico, che sono rilasciate dalla segreteria dell’Ufficio dopo un complicato andirivieni di PEC. (come previsto dall’art. 16 delle norme tecniche) Si è quindi persa un’occasione importante di applicare al PAT una norma che ha di molto facilitato il compito degli Avvocati nel PCT. Rimane inoltre invariata la norma che, in contrasto con l’art. 83 del c.p.c., applicabile anche ai processi amministrativi, prevede l’attestazione di conformità anche nella procura alle liti. In sede di conversione si auspica l’estensione dei poteri del difensore, ribadendo l’applicabilità anche al PAT dell’art. 83 c.p.c. Il comma 2/quater prevede il potere del Presidente di Sezione o del Collegio, che intenda chiamare in causa un privato che non possa effettuare il deposito tramite PEC a depositare atti e documenti tramite upload utilizzando il sito istituzionale. La norma intende probabilmente intervenire sul comma 3 dell’art. 9 delle specifiche tecniche (che prevede che il privato che stia in giudizio personalmente debba rispettare le modalità di deposito previste per le altre parti) e dovrà quindi essere necessariamente armonizzata con l’art. 8 delle specifiche tecniche, dal momento che il deposito tramite upload prevede l’invio da parte del sistema di una PEC “registrazione deposito”; conseguentemente si dovranno apportare modifiche anche al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) 5 L’art. 7 comma 2 lettera a) introduce l’obbligo (e non più la mera facoltà) di eseguire
NUOVO CAD: AVANTI TUTTA! MA…

E’ stato diffuso oggi, giovedì 4 agosto 2016, il testo della “Proposta di parere del relatore allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307)” [1]. Il parere è stato redatto all’esito di un’intensa attività di consultazione fortemente voluta proprio dal relatore on. Coppola, alla quale sono stati chiamati a partecipare anche il Consiglio Nazionale Forense ed il Gruppo di Lavoro della FIIF. E’ quindi con grande soddisfazione che abbiamo potuto rilevare come i suggerimenti e le richieste di modifica o di integrazione proposti – soprattutto quelli che avevamo indicato come irrinunciabili – abbiano trovato accoglimento pressoché completo. Non possiamo quindi che esprimere il nostro plauso per un metodo di lavoro innovativo (la consultazione on-line, la successiva audizione con la condivisione delle opinioni), che ha dato i suoi frutti e che a nostro parere indica la giusta strada da seguire nella redazione di provvedimenti di importanza strategica per la vita di tutti noi. L’intenzione dichiarata del relatore è quella di giungere con la massima celerità all’approvazione del provvedimento. E non possiamo che essere d’accordo: è tempo che il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione venga portato a compimento con norme al passo con i tempi ed armoniche rispetto a quelle europee. Rimane però un piccolo – o forse neppure troppo piccolo – scoglio da superare: che ne sarà della prossima scadenza del 12 agosto, termine ultimo entro il quale le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alla normativa prevista dal DPCM 13.11.2014, in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e della quale avevamo proprio ieri dato conto ai Consigli degli Ordini territoriali? Crediamo di non sbagliarci nell’affermare che, ad oggi, molti degli Enti tenuti all’adeguamento, soprattutto le “micro PA” o i piccoli Enti locali, tra i quali possiamo annoverare anche gli Ordini territoriali non abbiano ancora portato a compimento l’opera di regolarizzazione, o forse non l’hanno neppure iniziata. Impensabile quindi ritenere che la scadenza verrà rispettata. E, ancorché la norma non preveda una sanzione per il mancato rispetto del termine, è evidente come le Pubbliche Amministrazioni non possano operare in regime di illegalità. Si rende quindi indispensabile, e a nostro parere è l’unica soluzione possibile, una adeguata proroga del termine, così da consentire, a chi abbia già intrapreso la strada della digitalizzazione, di portarla a compimento, nel rispetto della normativa vigente, e a chi invece la stia per intraprendere, di cominciarla. Sospendere l’efficacia del DPCM in attesa dell’emanazione delle nuove norme tecniche , come invece prevede la proposta di parere, non pare essere soluzione adeguata, perché, creando un vuoto normativo, esporrebbe gli Enti “virtuosi” ad una situazione di incertezza sull’opportunità di proseguire negli investimenti sulla digitalizzazione, bloccando di fatto, per un tempo che allo stato appare indefinito, la possibilità anche per tutti gli altri di intraprendere l’ormai irrinunciabile strada dell’innovazione. E questo mal si concilia con l’esigenza di “fare presto”. ALLEGATI: [1] Parere 3 ago 2016 approvato – PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE – Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).
12 Agosto “carta mia non ti conosco!”

Scatta il 12 Agosto 2016 l’obbligo per i COA di adeguarsi alla normativa dettata dal Codice dell’Amministrazione Digitale E’ noto come gli ultimi due anni siano stati densi di novità in materia di digitalizzazione per tutti i soggetti giuridici tenuti all’osservanza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), tra i quali rientrano gli Ordini professionali quali Enti pubblici non economici. Con il DPCM 13.11.2014 sono infatti state dettate quelle norme tecniche che consentono, in particolare, la piena attuazione dell’art 40 del CAD, il quale prevede che “le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71”. L’art. 17 del richiamato DPCM prevede al comma 2 che “Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”(11 febbraio 2015). A decorrere dal 12 agosto gli Ordini avranno pertanto l’obbligo: di formare gli originali dei documenti amministrativi in forma di documenti informatici; a tal fine si ricorda che le regole tecniche indicano molteplici forme per la redazione degli stessi, ovvero: l’utilizzo di appositi software (es. attraverso i classici strumenti di videoscrittura); l’acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico o mediante l’acquisizione della copia informatica di un documento analogico (es. tramite un procedimento di scannerizzazione di documenti formati in origine su carta); la registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari (es. riempimento di form messi a disposizione degli utenti per la richiesta di certificazioni o per l’avvio di procedimenti amministrativi). Naturalmente, nel processo di formazione del documento informatico, un ruolo preminente verrà assunto dalla firma elettronica, che dovrà sostituire la firma analogica. di trattare come documenti informatici amministrativi tutte le istanze e/o comunicazioni che provengano dall’esterno, con conseguente onere di digitalizzazione (mediante scansione) di quanto provenga dall’esterno in forma cartacea. Con l’applicazione del richiamato DPCM giungerà pertanto a compimento il percorso di evoluzione in senso digitale delle pubbliche amministrazioni tenute al rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. In allegato pubblichiamo anche un breve schema che illustra le modalità di redazione a norma dei documenti (link). Il gruppo di lavoro della FIIF è disponibile a fornire ai COA eventuale supporto del quale avessero bisogno. ___________ Infografica – redazione a norma dei documenti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
PAT obbligatorietà l’avvio slitta al 1 gennaio 2017

Giovedì 30 giugno sarà ricordata come la giornata più tumultuosa in materia di avvio del #ProcessoAmministrativoTelematico, #PAT. Indiscrezioni erano trapelate già nella tarda mattinata, ma a sbaragliare il campo è stata la Circolare inviata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (a firma del Consigliere Gabriele Carlotti) ai Presidenti delle Associazioni degli avvocati amministrativisti. qui il link alla Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Il Segretariato Generale, prendendo atto che "la gestione delle procedure (di avvio del PAT ndr) richiede un notevole impegno e, conseguentemente, anche l’organizzazione di taluni servizi presso il Consiglio di Stato dovrà subire alcune modifiche", ne conclude che, sebbene "dal 1° luglio 2016 e i relativi atti, saranno presentati solo in formato digitale… Gli atti riguardanti ricorsi incardinati prima di questa data continueranno ad essere depositati in formato cartaceo". Intorno alle ore 17.30 trapelava la notizia della convocazione del Consiglio dei Ministri n. 122 alle ore 19:00 a Palazzo Chigi. Non presente nell’Agenda Ufficiale del Governo. Il Consiglio è occasione per un decreto correttivo in extremis. Con l'art. 2 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 pubblicato in GU (16G00132) (GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016) vengono, infatti prorogati i termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Ovvero le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) che, ex art. 21 del summenizionato decreto si sarebbero applicate a partire dal 1° luglio 2016 (data di introduzione del processo amministrativo telematico), sono prorogate al 1° gennaio 2017. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legge (nella stessa serata in Gazzetta Ufficiale) che proroga di sei mesi "alcuni" termini dell’avvio del processo amministrativo telematico. Il decreto, che consta di 2 articoli, si rende necessario per garantire la continuità del processo amministrativo, tenuto conto che il 1° luglio 2016 è prevista l’entrata in vigore del PAT, processo amministrativo telematico. L’operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l’adeguamento di alcune norme del CPA e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente. La grande novità del PAT rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale. In particolare, il comma 1 dell’art.1 proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Il comma 2 prevede che il periodo di sperimentazione del sistema si svolga fino alla data del 31 dicembre 2016. L’art.2, conseguentemente, fissa la data di avvio del processo amministrativo telematico al 1° gennaio 2017. Vai alla pubblicazione in GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (16G00132) Vai al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) {NORMATTIVA} Vai allla Circolare Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Vai al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 122
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – Soppressione del servizio unico ricezione atti
Circolare (Prot. 11639 del 28.6.2016) inviata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa alle Associazioni degli avvocati amministrativisti. A firma del Consigliere Gabriele Carlotti in qualità si Segretario Delegato per il Consiglio di Stato ed inviata alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti (SIAA) , all’Unione Nazionale Avvocati amministrativisti (UNAI), alla Camera Amministrativa Romana ed all'Associazione Giovani Amministrativisti (AGAMM). OGGETTO: Soppressione del servizio unico ricezione atti. Come è noto, con l’avvio del processo amministrativo telematico (P.A.T.) tutti ricorsi depositati dal 1° luglio 2016 e i relativi atti, saranno presentati solo in formato digitale. Gli atti riguardanti ricorsi incardinati prima di questa data continueranno ad essere depositati in formato cartaceo. La gestione di queste procedure richiede un notevole impegno e, conseguentemente, anche l’organizzazione di taluni servizi presso il Consiglio di Stato dovrà subire alcune modifiche. In particolare, il “servizio unico ricezione atti”, che opera a livello centralizzato ed è allocato attualmente presso l’Ufficio ricevimento ricorsi, sarà soppresso, in quanto le medesime funzioni saranno ora svolte dalle segreterie delle Sezioni, e ciò al fine di evitare inutili duplicazioni. Presso gli uffici ricezione atti di ciascuna Sezione giurisdizionale gli utenti depositeranno qualsiasi atto relativo ai giudizi incardinati prima del 1° luglio 2016; alle stesse modalità dovranno attenersi per lo scambio di memorie, repliche e note d’udienza. Tale modulo organizzativo, svolto in via sperimentale fino al 15 settembre, sarà confermato o modificato allorquando sarà compiuta una valutazione delle funzionalità all’esito del periodo di sperimentazione trascorso. Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si confida nella consueta collaborazione. Disponibile per la consultazione ed il dovnload la Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – comunicazione al_libero Foro – Soppressione del servizio unico ricezione atti
Commento alla nota 17/6/2016 del Presidente Canzio

IL 17 giugno 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Canzio, ha diffuso una nota (link) che riproduce un avviso comparso due giorni prima sul sito www.cortedicassazione.it del seguente tenore: «Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo». Il riferimento all’art. 16-bis, DL 179/2012, per quanto volto a scongiurare i depositi di “atti introduttivi” in modalità telematica presso la S.C., ha fatto tuttavia sorgere il legittimo dubbio che le modalità di deposito delle istanze “non aventi immediata incidenza sul processo” dovessero essere quelle già in essere presso i Tribunali e le Corti d’Appello. In realtà, come si è potuto appurare nei giorni immediatamente successivi, ciò cui la nota del 17 giugno fa riferimento è ben altra cosa e di portata certamente più limitata che non i “veri” depositi telematici, tattandosi di una modalità di consegna alternativa al telefax delle citate istanze: queste ultime, infatti, lungi dal confluire in un fascicolo telematico (non ancora istituibile attesa l’incompletezza dell’infrastruttura informatica della Corte di Cassazione) vengono stampate ed inserite nei fascicoli cartacei per essere poi sottoposte ai magistrati. Le caselle di posta presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti: seguenti: Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it ________________________________________________________________ Vai alla notizia sul sito fiif.gestionerisorse.pro/ Scarica pdf Testo del documento tra i comunicati stampa della Corte (6 Kb) Scarica la comunicazione a firma del Primo presidente Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf
AVVISO – #PST Interruzione dei servizi informatici del settore civile dal 1 Luglio 2016

Comunicazione DGSIA Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive – Luglio 2016 Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 1 luglio 2016, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare: La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria; L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato; Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati; Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici; Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni; I pagamenti telematici. Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Attenzione!!! Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 2 luglio 2016 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 4 luglio. Vai alla news del sito Pst.giustizia.it
Inclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili ai fini delle notifiche PEC da parte degli avvocati ai sensi della legge 53/1994.

Si trascrive qui di seguito la nota del Direttore Generale della Giustizia Civile, Michele Forziati del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) della Direzione Generale della Giustizia CIvile (Ufficio 1 – Affari civili interni) Nel riscontrare una segnalazione dell'avv. Stefano Succi in merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, questa Direzione generale, premesso che, come evidenziato nella segnalazione, "l'articolo 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, non contiene più il richiamo al comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185", ha erroneamente affermato che non possa ritenersi "che l'attuale formulazione del citato articolo 16-ter sia il frutto di una "una mera dimenticanza del legislatore" e che, di conseguenza, l'indicePA dal 19.8.2014 non possa più essere considerato "pubblico elenco" ai fini" di cui sopra, e ciò "in quanto con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, è stata in realtà eliminata una inutile duplicazione all'interno dell'art. 16-ter del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, essendo la previsione del comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, già contenuta nel comma 12 dell'articolo 16 del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, anch'esso richiamato" (così nella nota prot. DAG n. 106539.U del 7.6.2016). In realtà, mentre con l'art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato istituito il cd. registro IPA – prevedendosi che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. (…)" – la norma dell'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina invece il cd. registro delle PA tenuto dal Ministero della giustizia al dichiarato fine "di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni", prevedendo che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti". Orbene, così ricostruito il contesto normativo di riferimento, si deve ritenere che, a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – che ha eliminato dall'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il richiamo all'articolo 8, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – il cd. registro IPA non possa essere più considerato "pubblico elenco" ai fini di cui sopra. In tale ottica, la "duplicazione" cui si era fatto riferimento nella citata risposta deve intendersi riferita, dunque, ai registri e non alla (diversa) valenza ("pubblica" o meno) propria degli stessi. In considerazione della delicatezza della questione, e al precipuo fine di evitare che il diverso orientamento espresso da questa Direzione generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l'utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione della presente nota, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari e presso i Consigli dell'ordine territoriali. Scarica la nota del DG DAG m_dg.DAG.21-06-2016.0116974.U Scarica la nota originale (*.tif) del DAG