AVVISO – Riattivazione del portale dei servizi telematici (PST)

Comunicazione per conto del DGSIA Facendo seguito alla precedente comunicazione, la D.G.S.I.A. informa che il sistema è stato riattivato ed è quindi ora possibile effettuare regolarmente i depositi telematici. In relazione alla comunicazione pervenuta da DGSIA si precisa che l'attività di deposito non disponibile è quella a partire dai controlli automatici del Ministero (cosiddetta terza PEC); nessun disservizio avrebbe dovuto riscontrare chi, avendo atti in scadenza in data odierna, abbia effettuato comunque il deposito al fine di ottenere tempestivamente almeno la ricevuta di consegna (cosiddetta seconda PEC). La Consigliera Delegata Carla Secchieri

AVVISO: Indisponibilità del PST

Comunicazione per conto del DGSIA Si comunica che per impreviste attività di manutenzione sul Portale dei servizi telematici, la Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia informa che non è possibile al momento effettuare depositi telematici. In relazione alla comunicazione pervenuta da DGSIA si consiglia, comunque, a chi abbia atti in scadenza in data odierna di effettuare il deposito al fine di ottenere tempestivamente almeno la ricevuta di consegna (cosiddetta seconda PEC). Verrà data successiva comunicazione non appena i servizi saranno ripresi. La Consigliera Delegata Carla Secchieri

Al via le consultazioni dei procedimenti in Cassazione sul PST

DGSIA

Al via da oggi, venerdì 12 febbraio 2016, la consultazione dei ricorsi in Cassazione attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero di giustizia. pst.giustizia.it – Tra i servizi a consultazione riservata, il cui accesso, quindi è legato al ruolo attivo (di avvocato) nel procedimento, sarà possibile visionare lo stato del procedimento, accedere ai dati contenuti nei registri di cancelleria ed ai documenti in formato elettronico che costituiscono il fascicolo informatico.   Fino ad oggi era possibile accedere ai seguenti registri di cancelleria: Contenzioso Civile Diritto del Lavoro Procedure Concorsuali Esecuzioni Mobiliari Esecuzioni Immobiliari Procedimenti civili presso l’ufficio del Giudice di Pace Ai quali si aggiungono i registri civili e penali della Corte Suprema di Cassazione, nonché l’elenco delle comunicazioni e notificazioni fatte in cancelleria a seguito della mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del D.M. 21 febbraio 2014 n. 44. Il Servizio per la consultazione dei registri e del contenuto dei fascicoli informatici è disponibile, dietro accesso a consultazione riservata (link) Nella pagina "Consultazione registri civile" Cliccare sulla funzionalità "Scegli uffici giudiziari" che permette di selezionare gli Uffici Giudiziari di interesse per la consultazione di tipo PolisWeb.   Selezionare dal menù a tendina il Distretto di Cassazione, quindi Il pulsante 'ricerca' permetterà la visualizzazione, nella griglia in basso, degli uffici giudiziari indicati nei criteri di ricerca. I medesimi servizi saranno disponibili anche tramite i Punti di Accesso autorizzati e le software house quando integrati nelle proprie applicazioni.     Link alla News del Portale dei servizi telematici: 15/02/16 "Attivazione della consultazione dei Registri Civile e Penale della Corte di Cassazione"

Poteri di autentica degli avvocati ai sensi del D.L. 90/2014 e DL 83/2015 – Corte di Cassazione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Nota della Corte di appello di Roma prot. 37097 del 27.11.2015 relativa ai poteri di autentica degli avvocati ai sensi del D.L. 90/2014 e DL 83/2015. Corte di appello di Roma A riscontro della nota in oggetto ed a seguito delle verifiche effettuate presso la Cancelleria centrale civile di questa Corte, deve escludersi l'esistenza di una prassi volta ad esigere dagli avvocati, al momento dell'iscrizione del ricorso, che l'attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato estratto dal fascicolo informatica debba essere rilasciata dalla cancelleria del giudice a quo e non direttamente dal difensore, come prevede il comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, cosi come introdotto dall'art. 52 del d.l. 90/2014, conv. con modif. nella 1. n. 114/2014. Peraltro, va anche evidenziato che l'Ufficio depositi di questa Corte, con un apposito ordine di servizio del 12 novembre 2014, ha pienamente recepito le ulteriori disposizioni dettate in materia dal punto 15 della circolare del Ministero della Giustizia del 29 ottobre 2014, la quale ha precisato come la nuova disciplina si applichi a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dal fatto che la data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo documento sia avvenuta prima dell'introduzione della disposizione che ha conferito ai difensori il potere di autentica. In un'ottica di leale e proficua collaborazione e nella comune convinzione che lo sviluppo del processo civile telematico costituisca uno strumento essenziale per il processo di innovazione tecnologica dispiegato nel Paese, sarà cura di questa Presidenza vigilare attentamente sul rispetto di tali nuove disposizioni da parte dei relativi servizi di cancelleria.   Il Primo Presidente Giovanni Canzio Scarica la "Nota della Corte di appello di Roma prot. 37097" a firma del Primo Presidente della Cassazione dott. Canzio  

Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale 19/1/2016: attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione

E' stato pubblicato sulla G.U. di oggi il decreto ministeriale datato 19/1/2016 con cui si è provveduto all' attivazione –  limitatamente – delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione, a decorrere dal 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile.     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti d'appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 16; Vista la richiesta di emissione del predetto decreto formulata dalla Corte di cassazione del 5 dicembre 2014, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche; Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli degli ordini degli avvocati; Emana il seguente decreto: Art. 1 E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione. Art. 2 L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione. Roma, 19 gennaio 2016 Il Ministro: Orlando  

Processo Civile Telematico #PCT: il Ministro Orlando firma il decreto per l’avvio delle comunicazioni telematiche obbligatorie civili anche in Cassazione

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi il decreto per l’avvio delle comunicazioni telematiche obbligatorie in Cassazione per i procedimenti civili, ai sensi dell’art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221. Si tratta del primo passo verso l’inizio del processo civile telematico anche presso la Suprema Corte. Si raggiunge in questo modo un risultato importante che non sarebbe stato possibile senza la forte adesione che al processo civile telematico hanno contribuito a dare in questi 18 mesi avvocati magistrati e personale amministrativo, negli uffici di primo e secondo grado, e senza la determinante collaborazione della Cassazione con gli uffici ministeriali per la predisposizione delle misure organizzative necessarie. L’ingresso della magistratura di legittimità nella digitalizzazione avanzata del processo costituisce inoltre un passaggio fondamentale anche per le interpretazioni sulle ricadute processuali del telematico che la Suprema Corte saprà offrire. Vai al comunicato stampa del Ministero di Giustizia  

Le attestazioni di conformità dopo il provvedimento 28/12/2015

Il “decreto” 28.12.2015 del Direttore Generale della DGSIA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2016 e sul portale dei servizi telematici ai sensi dell’art. 34 del DM 44/2011 il successivo 8 gennaio 2016, ha portato a compimento il sistema delle attestazioni di conformità di atti e provvedimenti nel processo telematico regolando le modalità di attestazione della conformità apposta su documento informatico separato della copia informatica cui erano state demandate dal terzo comma dell’art 16/undecies del DL 179/2012 introdotto con il DL 83/2015, convertito con modifiche nella L 132/2015. IL POTERE DI ATTESTAZIONE Come è noto, il potere di autentica attribuito ai difensori e agli ausiliari del giudice era stato già introdotto al comma 9-bis dell’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 179/2012, con il quale si stabiliva che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono autonomamente estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti, attestando la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Il successivo art 16/decies (introdotto con il DL 83/2015, convertito con modifiche nella L 132/2015) estende ai medesimi soggetti il potere di attestare la conformità di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine. Nel processo esecutivo il comma 2 dell’art 16/bis del DL 179/2012 attribuisce al difensore il potere di attestazione di conformità delle copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile è attribuito al difensore anche anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies dal comma 2. In caso di notifica in proprio a mezzo PEC al difensore è attribuito dal comma 2 dell’art 3/bis della L 53/94 il potere di asseverazione di conformità all’originale dell’atto da notificare, nel caso questo sia stato ottenuto per scansione –copia per immagine- da un originale analogico nonché ex art 9 della medesima legge quando l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche. LE MODALITA’ DI ATTESTAZIONE Sono regolate dall’art 16/undecies del DL 179/2012 1 COPIA ANALOGICA – art 16/undecies comma 1 L’attestazione sulla copia analogica può essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima (mediante spillatura ed eventualmente timbro di congiunzione). In caso di deposito cartaceo (ad es copia autentica della sentenza impugnata) In caso di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario In caso di notifica in proprio a mezzo del servizio postale In caso di deposito cartaceo della prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC laddove non sia possibile il deposito per via telematica (Corte di Cassazione – Giudice di Pace)   2 COPIA INFORMATICA – art 16/undecies commi 2 e 3 Il DL 83/2015, convertito con modifiche nella L 132/2015, ha innovato il sistema di attestazione di conformità delle copie informatiche nel processo telematico, affrancandolo dalle regole dettate nel Codice di Amministrazione Digitale e nelle Regole tecniche sulla formazione del documento informatico di cui al DPCM 13 novembre 2014 (che prevedono l’apposizione sulla copia informatica dell’impronta informatica generata da una funzione matematica denominata hash e del riferimento temporale). Esistono tre tipologie di copia informatica: Copia informatica di documento analogico  definita dal CAD come “documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto”: consiste nella riproduzione del solo contenuto, riscritto manualmente o acquisito con procedura OCR (il risultato sarà, quindi, un testo selezionabile).  Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico definita dal CAD come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”: normalmente consistente nell’ acquisizione tramite scanner di un'immagine del documento o nella fotografia digitale del documento. Copia informatica di documento informatico definita dal CAD come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. Si avrà, in tal caso, identità di contenuto, ma non di forma, testimoniata dalla diversa sequenza di bit. L'ipotesi tipica è la conversione di un file di testo (doc, odt) in un file PDF ovvero la copia del provvedimento o dell’atto di parte scaricato dal fascicolo informatico che contiene la visualizzazione grafica della firma digitale caratterizzata dalla “coccardina” ed inserita a margine dell’atto o del provvedimento.   Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione e' apposta: ) nel medesimo documento informatico (art 16/undecies comma 2) ovvero ) su documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione (art 16/undecies comma 2). Ipotesi a): Attestazione di conformità che si riferisce ad una copia informatica apposta nel medesimo documento informatico (art 16/undecies comma 2) Se il documento è analogico l’attestazione può essere inserita in calce o a margine del documento o su foglio separato e viene successivamente effettuata la scansione del documento (che diventa pertanto unico) Se è un documento informatico l’attestazione di conformità può essere inserita nel medesimo documento in formato PDF ricorrendo all’apposita funzionalità del programma Adobe Acrobat Reader (versione gratuita dalla 11 in poi) che consente l’inserimento del testo in un documento in formato PDF o programmi analoghi (ad es PDF-Exchange Viewer).   Ipotesi b): Attestazione di conformità che si riferisce ad una copia informatica apposta su documento informatico separato Come detto, è l’ipotesi sulla quale è intervenuto il provvedimento 28.12.2015 del responsabile DGSIA che ha aggiunto al provvedimento 16.4.2014 (specifiche tecniche ex art 34 del DM 44/11) l’art 19/ter regolamentando le modalità di attestazione di conformità apposta su documento informatico separato. Innanzitutto l’articolo introduce (al comma 1) un criterio generale di predisposizione del documento separato che vale

Pubblicate le specifiche tecniche previste dal 3° comma dell’art.16-undecies del D.L. 179/2012

In data odierna (8 gennaio 2016) sono state pubblicate le specifiche tecniche in riferimento alle modalità dell'attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212. Così come previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015 (Provvedimento del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia – GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016)  le specifiche tecniche entrano in vigore il 9 gennaio 2016.     MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 dicembre 2015  Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (15A09812) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016) IL DIRETTORE GENERALE dei sistemi informativi automatizzati  OMISSIS1 Adotta  il seguente provvedimento:  Art. 1    Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i  sistemi informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto  del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono  apportate le seguenti modificazioni:   All'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti: «cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una opportuna funzione di hash. dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».   All'art. 14 è aggiunto il seguente comma: «11. La busta telematica è conservata nel sistema documentale di cui all'art. 11 comma 2.».   Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente articolo: «Art. 19-ter (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato). – 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. – 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. – 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. – 4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. – 5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. – 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a piu' documenti informatici.».    Art. 2 Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Roma, 28 dicembre 2015 Il direttore generale: Liccardo Link Utili:   Decreto 28 Dicembre 2016 pubblicato nella gazzetta Ufficiale (premalink)   Decreto 28 Dicembre 2016 (estratto GU)   Specifiche Tecniche (ex art. 34 D.M. 44/2011) – Testo coordinato con il provvedimento 28 dicembre 2015 Testo del provvedimento 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche ex art.34 DM 44/2011) coordinato con le modifiche ed integrazioni previste dal provvedimento 28 dicembre 2015; Testo coordinato delle specifiche tecniche (articolato)   Pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che modifica le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014 individuando le modalità dell'attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato   NOTE  (1) OMISSIS Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  recante  «misure urgenti in materia fallimentare, civile e  processuale  civile  e  di organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o.n. 50);   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita del paese»   convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;   Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;   Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n.  132, 

Interruzione dei servizi informatici del Ministero della Giustizia per migrazione del servizio di PEC

Si comunica che, per esigenze tecniche, a partire dalle ore 14.00 del 24 dicembre 2015 e fino alle ore 8.00 del 28 dicembre 2015 saranno indisponibili tutti i servizi di Posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della Giustizia, degli Uffici giudiziari e delle strutture penitenziarie. Non sarà possibile inviare e ricevere messaggi di PEC da e verso i “domini”: @giustiziacert.it, @casellariocentrale.giustiziacert.it; @civile.ptel.giustiziacert.it; @penale.ptel.giustiziacert.it; @scuolamagistraturacert.it. Non sarà, peraltro, possibile: Consultare i registri di cancelleria; Aggiornare (anche da fuori ufficio) la consolle del magistrato; Depositare telematicamente atti o provvedimenti; Accedere alle funzioni del Portale dei Servizi Telematici (ivi comprese le consultazioni); Effettuare pagamenti telematici Ogni ulteriore informazione potrà essere comunicata attraverso il sito www.giustizia.it Qui la notizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NEW1201757

Migrazione del servizio di Posta Elettronica Certificata #PEC del Ministero di Giustizia – DGSIA prot29004/U del 7/12/2015

DGSIA

Sospensione del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Ministero della giustizia.   Si rende noto che, poiché questa Amministrazione deve procedere ad attività di manutenzione dei servizi di posta elettronica certificata, non sarà possibile ricevere ed inviare messaggi di posta elettronica da e verso i domini PEC del Ministero della giustizia a partire dalle ore 14.00 di venerdì 24 dicembre e sino alle ore 8.00 di lunedì 28 dicembre 2015. In detto lasso di tempo, non sarà pertanto possibile: a) Usufruire dei servizi erogati dal Portale dei Servizi telematici b) Effettuare depositi telematici. c) Ricevere comunicazioni e notificazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari d) Utilizzare la posta elettronica certificata per inviare atti a tutti i protocolli facenti capo all'amministrazione della giustizia Saranno attivi i servizi di posta elettronica ordinaria. Al fine di consentire un più agevole svolgimento delle attività si invita tutta l'utenza a limitare gli invii di posta elettronica certificata (ivi compresi i depositi telematici) a solo quelli essenziali già a partire dalle ore 11:00 del 23 dicembre e ad attendere il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna almeno sino alle ore 14:00 del 28 dicembre. Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere rese note mediante pubblicazione sul sito www.giustizia.it.  

Powered by Gestione Risorse