Pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico PAT

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2016) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto… (si consulti la nota 1, link) Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Capo II – Il Sistema informativo della giustizia amministrativa Art. 3 Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Art. 4 Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Capo III – Il Processo amministrativo telematico Art. 5 Fascicolo informatico Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari Art. 7 Provvedimenti del giudice Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa Art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice Art. 10 Atti del Segretario Art. 11 Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito Art. 12 Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche Art. 13 Comunicazioni per via telematica Art. 14 Notificazioni per via telematica Art. 15 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno Art. 16 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale Art. 17 Accesso al fascicolo informatico Art. 18 Servizi di consultazione Art. 19 Specifiche tecniche Art. 20 Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico Art. 21 Disposizioni finali Allegato A (art. 19 del Regolamento) SPECIFICHE TECNICHE Art. 1. Definizioni Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. – art. 3 del Regolamento Art. 3. Fascicolo processuale informatico – art. 5 del Regolamento Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari – art. 6 del Regolamento Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale – art. 7 del Regolamento Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali – art. 9 del Regolamento Art. 7. Deposito tramite PEC – art. 9 del Regolamento Art. 8. Deposito tramite upload – art. 9 del Regolamento Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti – art. 9 del Regolamento Art. 10. Atti del Segretario – art.10 del Regolamento Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche – art. 12 del Regolamento Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali – art. 11 del Regolamento Art. 13. Comunicazioni per via telematica – art. 13 del Regolamento Art. 14. Notificazioni per via telematica – articoli 8 e 14 del Regolamento Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 15 del Regolamento Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti – art. 16 del Regolamento Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Art. 18. Accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale; e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa – Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione; s) soggetti
Consiglio di Stato, Sentenza del 28 maggio 2015
Sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2015 n. 01671 che dichiara ammissibile il ricorso notificato a mezzo PEC nel Processo Amministrativo a norma della L. n. 53/1994.