Giustizia Amministrativa – Portale dell’Avvocato – Semplificazione accesso

  Portale dell’Avvocato – Semplificazione accesso   Si comunica che, al fine di semplificare le procedure di assegnazione delle credenziali per l’accesso al Portale dell’Avvocato, dal 1 novembre 2018, a coloro che chiederanno le credenziali, sarà assegnato, come “Nome Utente”, il proprio Codice Fiscale. Tale nuova modalità di accredito, che sarà gradualmente estesa a tutti gli utenti, ridurrà sensibilmente, una volta a regime, il numero di segnalazioni di problemi legati all’accesso al Portale degli Avvocati, con un miglioramento del servizio. Le credenziali, con la nuova modalità di identificazione, saranno inizialmente assegnate a coloro che richiederanno una nuova utenza ed inoltre agli avvocati che, attraverso una richiesta fatta al webmaster@giustizia-amministrativa.it, segnalino: di aver dimenticato la Password e/o il Nome Utente; la scadenza della Password, per non utilizzo delle credenziali per oltre 90 giorni. Nei casi indicati sarà quindi attribuito al richiedente un Nome Utente corrispondente al Codice Fiscale che, per la sua stessa natura, non subirà variazioni nel tempo. L’Avvocato riceverà, comunque, al suo indirizzo PEC, la conferma del nuovo accredito assegnato, con l’indicazione completa del Nome Utente e della Password. Tutte le attuali utenze, corrispondenti alle caselle PEC presenti nel RegInde, continueranno ad essere attive. Gli avvocati che dispongono di credenziali create con la vecchia modalità, cioè con Nome Utente uguale alla PEC, potranno pertanto continuare a utilizzarle, aggiornando la sola Password, quando necessario, con l’apposita funzione presente all’interno del Portale. Vai a: Vai alla news del sito della Giustizia Amministrativa  

PAT: DAL 26 FEBBRAIO 2017 NUOVI MODULI DEPOSITO

Si comunica che a decorrere dal 26 febbraio p.v., saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni. I nuovi moduli contengono alcune modifiche migliorative che sono state ritenute necessarie, anche su segnalazione dell’avvocatura, dopo le prime settimane di funzionamento del PAT. I moduli ora in uso saranno quindi accettati dal sistema fino alle ore 24.00 del 25 febbraio p.v. Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa e nel Portale dell’Avvocato sarà data chiara evidenza all’aggiornamento dei moduli di deposito.  

PAT – Attivo un apposito Help Desk dedicato agli avvocati difensori e alle parti

Si comunica che a decorrere dal 1 luglio 2016, nella fase di primo avvio del processo amministrativo telematico, la giustizia amministrativa metterà a disposizione di avvocati, cittadini che ricorrono in proprio e Pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. A tale servizio gli interessati potranno rivolgersi – per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06 68273131 o inviando una e mail alla casella di posta istituzionale helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it Il servizio di help desk non potrà essere di ausilio per questioni di natura giuridica. Dal 1 luglio 2016 gli atti del giudice amministrativo e delle parti devono essere redatti e depositati in formato digitale, nel rispetto delle Regole e delle Specifiche tecniche dettate con DPCM 16 febbraio 2016 n. 40. Nell’apposita Sezione sono resi disponibili gli atti normativi, i comunicati, i modelli, con le relative istruzioni, le modalità di assistenza e gli avvisi riguardanti il Sistema informativo (SIGA). Vai al comunicato della Giustizia Amministrativa – Attivo un apposito Help Desk dedicato agli avvocati difensori e alle parti (21-06-2016)      

Processo Amministrativo Telematico e nuove Regole Tecniche, prime riflessioni – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro

IL PROCESSO  AMMINISTRATIVO TELEMATICO E LE NUOVE REGOLE TECNICHE PRIME RIFLESSIONI – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro – | Sommario 1. Il contesto normativo. 2. Le novità più rilevanti e le differenze rispetto al PCT | 1. IL CONTESTO NORMATIVO Le origini del processo amministrativo telematico rimontano all’art. 18 del d.P.R. 123/2001 («Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della legge 23 agosto 1988, n.400: tale norma rinviava ad ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (mai emanati) il compito di fissare le regole tecniche ed operative per il funzionamento dei sistemi informatici della giustizia amministrativa e contabile. L’art. 44, comma 2, lett. a) della legge n. 69 del 2009 attribuì poi al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR ed al Consiglio di Stato: ivi fu previsto, tra gli altri principi, quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche”: in attuazione di tale delega fu, quindi, emanato il dlt n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che ha dedicato il Titolo IV dell’allegato 2, recante le “Norme di attuazione”, al processo amministrativo telematico. Tale titolo è composto da una sola norma, l’art. 13, il quale  prevede che  «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali», mentre il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto che, «In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto». Il decreto di cui al comma 1 dell’art. 13 è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/3/2016 ed entrerà in vigore il prossimo  5 Aprile 2016. Ciò premesso, prima di analizzare il contenuto di tale provvedimento, conviene ricordare che l’art. 38 comma 1 bis del d.l. n. 90 del 2014, introdotto in sede di conversione con la legge n. 114 del 2014, modificò l’art. 136 del c.p.a., introducendo il comma 2-bis, secondo il quale, a far data dal 1/1/2015,  «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale»: tale termine, com’è noto, è stato fatto oggetto di proroga per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 119 del 2015,  poi di un secondo rinvio al 1/1/2016,  ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, ed infine  l’art. 2, comma 1 del DL n. 210 del 2015  ha fissato, parrebbe in via definitiva, il termine di entrata in vigore  al 1° luglio 2016.     2. LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI E DIFFERENZE RISPETTO AL PCT Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 consta di una parte normativa, le regole tecniche, formata da ventuno articoli, e da un “allegato A” che contiene le specifiche tecniche: senza pretesa di esaustività, per rendere più immediatamente percepibili le novità del PAT, cercheremo di individuare gli aspetti caratterizzanti del nuovo sistema sotto un profilo differenziale rispetto al PCT. Quanto alla data di entrata in vigore, questa è stabilita per il 5 Aprile 2016, in concomitanza con l’avvio della sperimentazione su base nazionale, prevista per l’11 aprile, all’esito di quella, più ristretta, effettuata a decorrere dallo scorso 11 marzo su alcune sedi “pilota”: tale previsione,consentirà di effettuare già dal mese venturo quantomeno le notificazioni in via telematica ex art. 3 bis L. 53/94, sinora oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale per via della ritenuta inapplicabilità al processo amministrativo delle regole approvate appositamente per il PCT, ex DM 44/2011, e delle specifiche DGSIA del 16/4/2014 [Nota di aggiornamento: in realtà, ad un più attento esame del provvedimento in commento e, segnatamente dell'art. 21, si ritiene che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16]. L’art. 14 del Regolamento  contiene infatti l’inequivoca previsione (finalmente!) che «I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53», con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle ormai ben note del PCT e con la medesima limitazione, quanto agli elenchi pubblici per gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, a quello previsto dall’art. 16, comma 12, DL 179/2012 (Registro PP.AA.). Le peculiarità che si segnalano – anche in termini differenziali rispetto al processo civile telematico – sono: l’esclusività dei depositi in modalità telematica a far data dall’1/7/2016, senza previsione alcuna di regimi intermedi né quanto ai procedimenti pendenti né per le diverse tipologie di atti: tutto andrà depositato, a partire da tale data, esclusivamente in modalità telematica;   l’esclusività dell’utilizzo della firma PAdES (art. 11, comma 6 delle specifiche), laddove – com’è noto – nel processo civile telematico è possibile utilizzare anche la firma CAdES ovvero che incorpora al file sottoscritto digitalmente l’estensione .p7m;   la previsione che il fascicolo processuale è  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo informatico, con

Processo Amministrativo Telematico #PAT e nuove regole tecniche – Prime riflessioni – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO E LE NUOVE REGOLE TECNICHE PRIME RIFLESSIONI – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro – | Sommario 1. Il contesto normativo. 2. Le novità più rilevanti e le differenze rispetto al PCT | 1. IL CONTESTO NORMATIVO Le origini del processo amministrativo telematico rimontano all’art. 18 del d.P.R. 123/2001 («Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della legge 23 agosto 1988, n.400: tale norma rinviava ad ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (mai emanati) il compito di fissare le regole tecniche ed operative per il funzionamento dei sistemi informatici della giustizia amministrativa e contabile. L’art. 44, comma 2, lett. a) della legge n. 69 del 2009 attribuì poi al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR ed al Consiglio di Stato: ivi fu previsto, tra gli altri principi, quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche”: in attuazione di tale delega fu, quindi, emanato il dlt n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che ha dedicato il Titolo IV dell’allegato 2, recante le “Norme di attuazione”, al processo amministrativo telematico. Tale titolo è composto da una sola norma, l’art. 13, il quale  prevede che  «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali», mentre il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto che, «In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto». Il decreto di cui al comma 1 dell’art. 13 è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/3/2016 ed entrerà in vigore il prossimo  5 Aprile 2016. Ciò premesso, prima di analizzare il contenuto di tale provvedimento, conviene ricordare che l’art. 38 comma 1 bis del d.l. n. 90 del 2014, introdotto in sede di conversione con la legge n. 114 del 2014, modificò l’art. 136 del c.p.a., introducendo il comma 2-bis, secondo il quale, a far data dal 1/1/2015,  «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale»: tale termine, com’è noto, è stato fatto oggetto di proroga per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 119 del 2015,  poi di un secondo rinvio al 1/1/2016,  ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, ed infine  l’art. 2, comma 1 del DL n. 210 del 2015  ha fissato, parrebbe in via definitiva, il termine di entrata in vigore  al 1° luglio 2016.     2. LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI E DIFFERENZE RISPETTO AL PCT Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 consta di una parte normativa, le regole tecniche, formata da ventuno articoli, e da un “allegato A” che contiene le specifiche tecniche: senza pretesa di esaustività, per rendere più immediatamente percepibili le novità del PAT, cercheremo di individuare gli aspetti caratterizzanti del nuovo sistema sotto un profilo differenziale rispetto al PCT. Quanto alla data di entrata in vigore, questa è stabilita per il 5 Aprile 2016, in concomitanza con l’avvio della sperimentazione su base nazionale, prevista per l’11 aprile, all’esito di quella, più ristretta, effettuata a decorrere dallo scorso 11 marzo su alcune sedi “pilota”: tale previsione,consentirà di effettuare già dal mese venturo quantomeno le notificazioni in via telematica ex art. 3 bis L. 53/94, sinora oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale per via della ritenuta inapplicabilità al processo amministrativo delle regole approvate appositamente per il PCT, ex DM 44/2011, e delle specifiche DGSIA del 16/4/2014 [Nota di aggiornamento: in realtà, ad un più attento esame del provvedimento in commento e, segnatamente dell'art. 21, si ritiene che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16]. L’art. 14 del Regolamento  contiene infatti l’inequivoca previsione (finalmente!) che «I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53», con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle ormai ben note del PCT e con la medesima limitazione, quanto agli elenchi pubblici per gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, a quello previsto dall’art. 16, comma 12, DL 179/2012 (Registro PP.AA.). Le peculiarità che si segnalano – anche in termini differenziali rispetto al processo civile telematico – sono: l’esclusività dei depositi in modalità telematica a far data dall’1/7/2016, senza previsione alcuna di regimi intermedi né quanto ai procedimenti pendenti né per le diverse tipologie di atti: tutto andrà depositato, a partire da tale data, esclusivamente in modalità telematica;   l’esclusività dell’utilizzo della firma PAdES (art. 11, comma 6 delle specifiche), laddove – com’è noto – nel processo civile telematico è possibile utilizzare anche la firma CAdES ovvero che incorpora al file sottoscritto digitalmente l’estensione .p7m;   la previsione che il fascicolo processuale è  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo informatico, con

Pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico PAT

gazzettaufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40  Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2016) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto… (si consulti la nota 1, link) Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Capo II – Il Sistema informativo della giustizia amministrativa Art. 3 Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Art. 4 Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Capo III – Il Processo amministrativo telematico Art. 5 Fascicolo informatico Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari Art. 7 Provvedimenti del giudice Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa Art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice Art. 10 Atti del Segretario Art. 11 Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito Art. 12 Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche Art. 13 Comunicazioni per via telematica Art. 14 Notificazioni per via telematica Art. 15 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno Art. 16 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale Art. 17 Accesso al fascicolo informatico Art. 18 Servizi di consultazione Art. 19 Specifiche tecniche Art. 20 Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico Art. 21 Disposizioni finali Allegato A (art. 19 del Regolamento) SPECIFICHE TECNICHE Art. 1. Definizioni Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. – art. 3 del Regolamento Art. 3. Fascicolo processuale informatico – art. 5 del Regolamento Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari – art. 6 del Regolamento Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale – art. 7 del Regolamento Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali – art. 9 del Regolamento Art. 7. Deposito tramite PEC – art. 9 del Regolamento Art. 8. Deposito tramite upload – art. 9 del Regolamento Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti – art. 9 del Regolamento Art. 10. Atti del Segretario – art.10 del Regolamento Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche – art. 12 del Regolamento Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali – art. 11 del Regolamento Art. 13. Comunicazioni per via telematica – art. 13 del Regolamento Art. 14. Notificazioni per via telematica – articoli 8 e 14 del Regolamento Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 15 del Regolamento Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti – art. 16 del Regolamento Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Art. 18. Accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale; e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa – Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione; s) soggetti

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