NOTE IN ORDINE AL D.M. 217/2023

Il Gruppo di lavoro della FIIF, all’indomani della pubblicazione del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, ha inviato all’attenzione del Ministero di giustizia e della Direzione generale SIA suggerimenti e proposte emendative con i quali ha anche evidenziato la presenza alcuni refusi e di disposizioni in grado di creare conflitti normativi. Con l’occasione il Gruppo di lavoro ha aderito all’invito pubblico per la raccolta segnalazioni sulla bozza di specifiche tecniche pubblicate il 4 gennaio 2024 Consulta il documento  cliccando su questo link _____________________________________________________________________ segnalazioni necessarie ed urgenti sul decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, “Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»” e sulla bozza di “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” _____________________________________________________________________ Sommario PREAMBOLO MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE MODIFICHE AL DM 44/2011 Rilievi sulla bozza di Specifiche Tecniche MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE PREAMBOLO L’articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia n. 217/2023 introduce significative modifiche comuni ai processi civili e penali, aggiornando il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44.  Si segnala, tra esse, l’inopinata abrogazione dell’art. 18 di tale d.m., recante le regole tecniche in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile, ai sensi dell’art. 3-bis, L. 53/1994. Si ricorda che la norma in parola fu introdotta dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48, pubblicato in GU Serie Generale n.107 del 09-05-2013, proprio allo scopo di dettare le regole tecniche richiamate dal citato art. 3-bis, co.1. D’altra parte, al comma 5 di tale articolo si rinviene anche la regola, cui rinvia l’art. 83, co. 3, c.p.c., che consente di ritenere la procura informaticamente congiunta, e quindi “in calce”, all’atto del processo oggetto di notifica cui essa accede. Che si tratti di tema di fondamentale interesse per l’attività dell’avvocato emerge non solo, intuitivamente, dalla considerazione della centralità dell’istituto della procura ad litem, ma anche dalle difficoltà interpretative connesse all’istituto medesimo quali evidenziate anche dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 13/07/2023, n.20176). Va al riguardo evidenziato che la necessità di una regolamentazione tecnica di fonte subordinata rispetto alla normativa primaria emerge apertis verbis dal contenuto del comma 1 del citato art. 3-bis, L. 53/1994, secondo cui “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…”. È dunque proprio la norma primaria che esige, com’è naturale, una disciplina tecnica di dettaglio, la quale si è dipanata nell’art. 18 in discorso e, a cascata, in applicazione dell’art. 34 del ricordato d.m. 44/2011, nell’art. 19-bis del Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, recante le specifiche tecniche per il processo civile telematico. Orbene, l’abrogazione dell’art. 18 produce l’effetto di far venir meno la necessaria disciplina tecnica che completa quella dettata dalla norma primaria e che rende effettiva, sul piano giuridico e pratico, la norma primaria che consente l’esecuzione delle notificazioni dell’avvocato a mezzo posta elettronica certificata. E, al riguardo, giova ricordare che l’esecuzione delle notificazioni in siffatta modalità telematica costituisce un preciso obbligo a carico dell’avvocato, sancito dall’art. 3-ter, L. 53/1994 e dall’art. 137, c.p.c., norme, queste ultime, a loro volta introdotte dalla recente riforma “Cartabia”, di cui al D.lgs. n. 149/2022. A ciò si aggiunge la circostanza che anche l’art. 56 bis disp. att. c.p.p.  richiama, per le notificazioni telematiche, il “rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e, per quanto riguarda le (eventuali) attestazioni di conformità, introduce un richiamo alle modalità previste per i procedimenti civili. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’abrogazione dell’art. 18 d.m. 44/2011 costituisce una scelta tutt’altro che comprensibile, ed alla stessa dovrà necessariamente porsi rimedio con estrema urgenza, pena la paralisi di gran parte delle attività forensi. Incidentalmente, si evidenzia che il parere trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense in data 6 dicembre 2023 investiva esclusivamente i profili dello schema di decreto ministeriale, poi trasfuso nel d.m. 217/2023, relativi al processo telematico penale, di tal che il tema principale delle presenti osservazioni, vale a dire il citato art. 18 del d.m. 44/2011 gli era totalmente estraneo. Si suggerisce, in conseguenza di quanto sopra – come alternativa ad una riformulazione delle norme primarie in subiecta materia, vale a dire degli articoli 3-bis, L. 53/1994 e dell’art. 83, c.p.c. – l’urgente ripristino della norma in parola, con i correttivi di seguito indicati, che si collegano essenzialmente alla necessità di adeguare la formulazione della norma tecnica – come detto risalente al lontano 2013 – alle modificazioni normative e tecnologiche nelle more intervenute. Nello specifico, con la modifica al comma 5 si propone di superare anche i dubbi interpretativi legati all’applicabilità della congiunzione informatica della procura all’atto del processo secondo la previsione dell’art. 83, co. 3, c.p.c. In via del tutto subordinata, attesa l’urgenza di porre rimedio alla problematica qui evidenziata, le proposte modifiche al d.m. 44/2011, di cui appresso, potrebbero trovare dimora nelle specifiche tecniche di cui all’art. 34.  Si auspica, tuttavia, una novella della norma codicistica sulla procura alle liti, soprattutto in relazione alla necessità, oggi normativamente prevista, di una

La FIIF partecipa alla consultazione pubblica sul nuovo CAD

La FIIF – Fondazione per l’Innovazione Forense  –  ha partecipato alla consultazione pubblica sul nuovo CAD. Su invito dell’On. Paolo Coppola, relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, la FIIF, per il tramite del Gruppo di Lavoro, costituito al suo interno, ha partecipato alla consultazione pubblica sul nuovo codice dell’amministrazione digitale, che ha visto impegnati associazioni del settore e stakeholders e che si sono concluse lo scorso 11 luglio, inviando osservazioni e proposte di miglioramento di un provvedimento strategico per l’innovazione digitale della Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Il lavoro di consultazione è stato organizzato in tre sottogruppi tematici: Identità e cittadinanza digitale, organizzazione, sistemi e servizi; Documenti informatici e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; Dati e sistema pubblico di connettività. Fiif parteciperà ai tre incontri previsti presso la Camera dei Deputati, corrispondenti ai tre gruppi di lavoro, per discutere dal vivo le proposte avanzate.

Proposte della FIIF al tavolo ministeriale del 20 aprile 2015

Al tavolo ministeriale del 20 aprile 2015 la FIIF ha proposto modifiche alle seguenti norme dott ferri libri Oncologia, terapie complementari e sistema immunitario: DL 179/2012 – artt. 16 e 16 bis; DL 132/2014 – art. 6; L. 53/1994 – artt. 3 bis e 9 codice procedura civile – artt. 83, 615, 617 c.p.c., disp. att. c.p.c. – artt. 153 e 155-quinquies; codice civile – art. 2712, riportate in questo documento.

Proposte di integrazione e modifica al Decreto Legge 90/2014

Il Gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense, a conclusione dell’attività di analisi e commento al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ed a completamento di quanto evidenziato e consegnato quale documentazione in sede di Tavolo permanente per l’attuazione del Processo Civile Telematico  desidera porre attenzione ed accento ai sottoriferiti temi affinché possano trovare semplice e celere soluzione nell’imminente occasione di conversione del Decreto summenzionato a commento le problematiche quivi evidenziate. l presente documento è aggiornato al 31/07/2014 Una copia in pdf è disponibile per il downoad seguendo questo link: DL90_14_proposteQuestioniFiif_ver.31.07AP ARGOMENTO DL 90/2014 Proposta integrazione/modifica 1 Priorità: ALTA Facoltatività dei depositi telematici – estensione a TUTTI gli atti del processo. Art. 44   (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)   1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Art. 44   (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)   1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014. 1bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 9ter dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal decreto del ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n. 209, possono depositare gli atti processuali ed i documenti con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Motivazione: Posto che la funzionalità dei servizi informatici è garantita dalla circostanza che su tutto il territorio nazionale vige l’obbligatorietà del deposito degli atti di cui all’art.16, appare opportuno estendere la facoltatività del deposito a tutte le tipologie di atti processuali, anche al fine di consentire alle sedi virtuose di perseguire l’obiettivo di rendere interamente informatico il processo. Appare peraltro dubbia la legittimità della prassi applicativa dell’art.35 DM44/11, secondo la quale il decreto DGSIA non si limita – come previsto dalla norma – ad accertare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, ma individua anche, in via sommaria e solitamente imprecisa, le tipologie di atti depositabili. Emendamento: All’art.44 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 9ter dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.44, come modificato dal decreto del ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n.209, possono depositare gli atti processuali ed i documenti con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. 2 Priorità: ALTA Momento di perfezionamento del deposito, e previsione dei depositi multipli in caso di superamento dei limiti dimensionali della busta. Art. 51   (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni per via telematica)   1. … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.». Art. 51   (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni per via telematica)   1. … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7: a) le parole “di cui ai commi da 1 a  4” sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio

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