Malfunzionamento rete Giustizia Amministrativa

Si comunica che che, a causa di un problema di connettività della rete Vodafone, il SIGA non funziona. Il Servizio Per l’Informatica della D.G. Informatica e statistica (SPI) ha lavorato tutta la notte per ripristinare i servizi, ma al momento il problema non è risolto. Aggiornamenti nel corso della giornata.

Avviso: #PCT: errori fatali nei depositi e rallentamenti servizi telematici

Si comunica che a partire dal pomeriggio di ieri potrebbero essersi verificati depositi di soggetti esterni e Magistrati in errore fatale con motivazione in Eventi file “Errore inatteso durante la verifica firma”. Nella giornata odierna potrebbero ancora verificarsi alcuni rallentamenti nella verifica della firma digitale apposta sui depositi telematici e pertanto alcuni depositi potrebbero risultare in errore fatale. Non è necessario effettuare un nuovo deposito. Le Cancellerie sono state avvisate di evitare il rifiuto delle buste in data odierna e segnalare agli Avvocati, anche tramite gli Uffici Giudiziari, che non è necessario effettuare eventualmente un ulteriore deposito.  

#Capri 2018: giornata di studi sui processi telematici – FIIF presente!

Il 13 Ottobre 2018 si terrà a Capri (ore 8:45 – 17:00) l’annuale giornata di studi sul processo telematico, organizzata dall’Ufficio Innovazione della Corte di Cassazione, dal C.E.D. della Corte di Cassazione e della Procura generale (U.I.C.), unitamente alla Settima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ed agli Uffici Innovazione di Napoli e Salerno.  Patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense, l’evento si propone di approfondire le questioni interpretative poste dalle norme generali del Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.) e del Regolamento UE n. 910 del 2014 (e.I.D.A.S.), in relazione alla disciplina speciale dei singoli “processi” telematici delle diverse giurisdizioni, in un momento storico in cui la informatizzazione non è completa e si registra un continuo passaggio – anche bidirezionale – dalla gestione cartacea a quella digitale. La giornata, ispirata dall’esperienza e dalle riflessioni maturate in seno al tavolo “intermagistrature”, organizzato presso il Consiglio di Stato, potrà costituire un interessante momento di riflessione verso l’auspicabile armonizzazione delle differenti discipline. Interverranno relatori delle diverse magistrature interessate (ordinaria, amministrativa, tributaria), rappresentanti dell’AGID,  del Foro, dell’Avvocatura dello Stato, del Notariato e del mondo accademico.  Tra i relatori, segnaliamo i “nostri” avv. Carla Secchieri, Consigliera CNF e Coordinatrice del Gruppo di lavoro della FIIF, avv. Roberto Arcella (Foro di Napoli – GdL FIIF), avv. Maurizio Reale (Foro di Teramo – Gdl FIIF) ed avv. Giuseppe Vitrani (Foro di Torino – Gdl FIIF). La partecipazione è aperta agli avvocati e darà diritto all’attribuzione di crediti formativi CNF (AGGIORNAMENTO 11.10.2018: le iscrizioni per la partecipazione all’evento sono chiuse per superamento del numero massimo di iscritti).

#PCT: nuovi messaggi di errore in “terza pec”

Cari Colleghi, avrete notato che tra le novità apportate ai depositi telematici a partire dal 17 settembre scorso v’è quella relativa alla riformulazione dei messaggi di errore contenuti nella c.d. “terza pec”, vale a dire nel messaggio di esito dei controlli automatici, che si presenta adesso più chiaro ed esplicito che non in passato. Senza entrare nel dettaglio delle singole ipotesi, si segnala che, in caso di errore, la terza pec conterrà d’ora in avanti: a) il riferimento all’ID busta, utile ad individuare più celermente il deposito; b) il nome dei file o dei file che hanno causato l’errore; c) la descrizione dell’errore d) le conseguenze dello stesso: in particolare, ove l’errore non dovesse risultare ostativo per l’accettazione, il messaggio conterrà l’indicazione che “l’atto verrà comunque accettato e non è necessario effettuare nuovamente il deposito“. Si tratta di una parte delle migliorie apportate al PCT grazie anche al contributo del GdL FIIF in seno al tavolo tecnico per l’introduzione del PCT presso la Corte di Cassazione.

Rinvio evento FIIF del 3 Maggio 2018 a Napoli

Si comunica che, per impedimento dei relatori, l’incontro formativo del 3 Maggio 2018, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in collaborazione con la FIIF e col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, sul tema “Lo studio legale informatizzato“ è stato rinviato a mercoledì 13 giugno 2018, ore 11.30, Sala Metafora. Si ricorda, inoltre, che l’evento, già programmato per il 5 Aprile 2018 sul tema “I servizi di recapito certificato e la posta elettronica certificata“, non tenutosi per analoghe ragioni, si terrà invece il 29 Maggio 2018, ore 11.30, sempre in Sala Metafora. Per ciascuno di tali eventi saranno riconosciuti ai partecipanti tre crediti formativi ordinari. Prenotazioni per gli iscritti all’Ordine di Napoli sulla piattaforma “Riconosco”. Gli iscritti degli altri Fori dovranno depositare allo sportello della Segreteria dell’Ordine l’apposito modulo, rilasciato in occasione dei corsi.

Corso di formazione a Napoli, 20.2.2018 ore 11.30 (FIIF-CNF e COA Napoli)

Si ricorda che martedì 20 febbraio 2018, dalle ore 11.30 alle 14.30, si terrà il quarto modulo del “Corso di Diritto dell’Informatica, Privacy e PCT“, presso l’Aula Metafora (3 crediti formativi). L’incontro graviterà intorno a due temi di attualissimo interesse: la prima parte del corso riguarderà le novità della normativa antiriciclaggio in vigore dal 4 Luglio 2017 ed i relativi obblighi dell’avvocato, mentre la seconda parte avrà ad oggetto il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR), che entrerà in vigore il prossimo 25/5/2018, con ripercussioni notevoli anche sulla gestione dei dati affidati a noi Avvocati. Delll’antiriciclaggio si occuperà l’Avv. Carla Secchieri, Consigliera C.N.F. e  Coordinatrice del Gruppo di Lavoro della F.I.I.F, la cui relazione, oltre agli indispensabili approfondimenti scienfici, conterrà anche importanti indicazioni di contenuto pratico, individuando le best practices per l’identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”, per l’adempimento all’obbligo di conservazione dei dati del cliente e dell’operazione nonché con fondamentali indicazioni per  il caso dell’impossibilità di procedere all’adeguata verifica oltre che sulle modalità di segnalazione all’UIF. Sul GDPR e sulle possibili ripercussioni sulla gestione dei dati e documenti affidati agli Avvocati relazioneranno l’Avv. Nicola Fabiano (componente del GdL FIIF) e l’avv. Marianna Quaranta, del Foro di Napoli, già componente della Commissione Privacy. Non mancate!  

Eventi formativi FIIF a Napoli, a partire dal 18 Gennaio 2018

Si aprirà il 18 Gennaio 2018 a Napoli un ciclo di eventi formativi in materia di diritto dell’informatica, processo telematico e privacy ideato dal Gruppo di lavoro F.I.I.F. ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense. Il calendario si articola in nove date nelle quali, secondo un ordine dei temi trattati finalizzato a consentirne la migliore comprensione possibile, si darà spazio alla discussione su argomenti di estrema attualità giuridica: le fonti nazionali e sovranazionali, la relativa gerarchia, i documenti informatici, la conservazione, le firme elettroniche, i servizi di recapito certificato, le notificazioni telematiche, con  focus sul tema della tutela dei dati sotto il profilo della riservatezza in riferimento ai nuovi obblighi previsti dal regolamento europeo 2014/679 che entrerà in vigore il prossimo 25 Maggio 2018 e le novità sugli obblighi a carico degli Avvocati in materia di antiriciclaggio. Per gli iscritti all’Ordine di Napoli, gli eventi sono prenotabili sulla piattaforma “Riconosco”. Qui di seguito il programma nel dettaglio:

Buon Natale 2017

Auguri di buon Natale dal Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense: Carla Secchieri,  Roberto Arcella,  Massimo Brazzi,  Fernanda Faini. Nicola Fabiano, Francesco Paolo Micozzi , Alessio Pellegrino,  Maurizio Reale, Monica Ricci, Giovanni Rocchi, Giuseppe Vitrani

Il documento digitale giudiziario e le nuove frontiere processuali

Pubblichiamo l’interessante relazione dell’avv. Roberto Arcella, componente del GdL FIIF, tenuta al Convegno di Capri del 14 Ottobre 2017, organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura,  Strutture territoriali di Napoli,  Salerno e della Corte Suprema di Cassazione, col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense.                “Il Magistrato, le innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti del processo” Scarica qui la versione in pdf Capri, 14 Ottobre 2017 Il documento digitale giudiziario e le nuove frontiere processuali di Roberto Arcella (Avvocato del Foro di Napoli – GdL FIIF) Sommario 1.      L’essenza del documento informatico: lo scopo dell’atto processuale come documento informatico e la funzione delle regole tecniche. 2.      Le necessaria revisione delle regole tecniche del pct.  3.      I documenti informatici come dati riutilizzabili 4.      I dati e le banche dati delle decisioni di merito 5.      La strutturazione dei documenti informatici giudiziari come strumento per l’attuazione della sinteticità degli atti 6.      I documenti informatici e la forma scritta: il documento è davvero “scritto”?   1.L’essenza del documento informatico: lo scopo dell’atto processuale come documento informatico e la funzione delle regole tecniche Mi piace l’idea di approcciare il delicato quanto attualissimo tema dei documenti informatici, una volta tanto, non già dalle definizioni contenute nel C.A.D. o nel Regolamento eIDAS, quanto, più a valle, dalla norma generale che disciplina le “regole tecniche”: partirei, in altri termini, dalla normativa regolamentare cui rimandano l’art. 71 del C.A.D. e, quanto al processo civile telematico, l’art. 4 del DL 193/2009. La previsione contenuta nell’art. 71  del C.A.D. è a mio modo di vedere cruciale per la comprensione di una peculiarità propria del diritto dell’informatica, nel quale la delegificazione è pressoché inevitabile per far fronte alle più che rapide evoluzioni tecnologiche, cui la norma primaria faticherebbe a star dietro. Ma ciò che più rileva in tale contesto sta nel fatto che le norme tecniche così poste in essere prendono a loro volta vita dal vissuto quotidiano della tecnica informatica, trasfuso negli standard.   Di tale verità prende atto il legislatore laddove, al comma 1-ter dell’art. 71, ha statuito che   «Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità… alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea».  Fatto sta che le discipline risultanti dal processo di standardizzazione consistono in consuetudini che, consolidatesi nella comunità ingegneristica, formano poi oggetto di raccolta in documenti descrittivi e danno luogo agli strumenti informatici di utilizzo quotidiano. Quelli che, tra questi ultimi, vengono ritenuti idonei e necessari all’utilizzo in determinati campi del diritto divengono poi parte di istituti normati. Di questo fenomeno circolare ­ – che muove dagli standard tecnici per essere recepito in norme primarie, con successivo rinvio a regole tecniche a loro volta informate alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione ­– non può non tenersi conto nella interpretazione delle norme del diritto dell’informatica e, soprattutto, nella valutazione della gerarchia delle fonti. Perché, se alla base della norma tecnica v’è una regola per così dire naturalistica, e come tale inderogabile, non vi sarà rango normativo primario che tenga ed in nome del quale si possa dichiarare la prevalenza della legge sul regolamento tecnico: la posta certificata, ad esempio, non potrebbe esistere se ad essa non preesistessero gli standard tecnici di riferimento relativi alla posta elettronica ed ai certificati elettronici. Così come certe leggi umane non possono che cedere il passo alle leggi naturali ed a quelle della fisica, la norma primaria non può che cedere il passo al principio informatico che l’ha dettata e che essa stessa pretende di disciplinare. Ciò detto, un documento informatico quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (o documento elettronico, secondo la definizione comunitaria, quale «contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva») è tale solo se rispetti le regole tecniche di riferimento.  Queste, infatti, sono il mezzo attraverso il quale il documento si forma, viene reso usufruibile, suscettibile di percezione dai sensi umani, mediata dall’elaboratore elettronico, e conservato affinché mantenga nel tempo i caratteri di leggibilità, integrità, sicurezza, immodificabilità indispensabili affinché quell’insieme di bit svolga la propria funzione di “documentare”:  un documento non redatto in conformità di regole tecniche, certe ed uniformi, non potrebbe giammai svolgere la funzione che gli è propria, non essedo certo che domani, tra un anno o dieci anni il suo contenuto sarà ancora suscettibile di percezione e di utilizzo. Tal è l’aspetto della digitalizzazione che, a mio modo di vedere, viene a torto trascurato nell’individuazione dello scopo dell’atto processuale in formato digitale. L’immaterialità delle informazioni oggetto di rappresentazione negli atti processuali digitali dovrebbe esser causa di maggiore sensibilità verso l’esigenza di documentazione dell’attività processuale in maniera sicura e duratura in funzione della garanzia costituzionale del giusto processo.  Un documento non assistito dalle caratteristiche di stabilità, immodificabilità, integrità e leggibilità nel tempo non si presta infatti (con la necessaria sicurezza) all’esame ed all’eventuale verifica critica del relativo contenuto nei gradi successivi di giudizio: facendo un passo indietro ed accostandoci al mondo analogico, ci si potrebbe chiedere se ci si debba fidare di documenti versati in un fascicolo processuale redatti, per esempio, sulla carta termica dei vecchi telefax, suscettibili di rapido deterioramento per effetto della sola temperatura esterna. Il documento informatico, e soprattutto il documento informatico destinato alla documentazione del processo, deve quindi osservare sin dal momento della sua formazione quelle regole pensate affinché possa nel tempo mantenere inalterata la sua funzione.  Non a caso le regole tecniche sulla formazione (dpcm 13.11.2014) e quelle sulla conservazione (dpcm 3.12.2013), muovendo da principi comuni, contengono norme spesso tra esse sovrapponibili: un documento nasce in funzione della sua conservazione, nel rispetto delle regole tecniche[1]. Qui si innesta un tema di forte attualità nel processo civile, relativo alla patologia dell’atto processuale redatto in violazione delle regole tecniche. Per quanto appena detto, è evidente che la conoscenza o la conoscibilità “istantanea” del contenuto dell’atto processuale digitale, tale da consentire all’altra parte di approntare le proprie difese ed al giudice di apprenderne il contenuto, non può costituire l’unico parametro di valutazione,

Convegno a Capri, 14 Ottobre 2017, su “il magistrato, le innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti del processo”

Anche quest’anno, il 14 Ottobre, ore 9:00, presso la Certosa di Capri, si terrà l’annuale convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dal C.S.M. Strutture per l’Innovazione e l’informatizzazione (UIC della Corte di Cassazione ed UID di Napoli e Salerno) e dalla Dr.ssa Antonella Ciriello (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione),  col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, sul tema delle innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti del processo. Si segnalano per gli Avvocati gli interventi del Gruppo di Lavoro FIIF. Qui di seguito le locandine gli interventi programmati  

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