#PCT: nuovi messaggi di errore in “terza pec”
Cari Colleghi, avrete notato che tra le novità apportate ai depositi telematici a partire dal 17 settembre scorso v’è quella relativa alla riformulazione dei messaggi di errore contenuti nella c.d. “terza pec”, vale a dire nel messaggio di esito dei controlli automatici, che si presenta adesso più chiaro ed esplicito che non in passato. Senza entrare nel dettaglio delle singole ipotesi, si segnala che, in caso di errore, la terza pec conterrà d’ora in avanti: a) il riferimento all’ID busta, utile ad individuare più celermente il deposito; b) il nome dei file o dei file che hanno causato l’errore; c) la descrizione dell’errore d) le conseguenze dello stesso: in particolare, ove l’errore non dovesse risultare ostativo per l’accettazione, il messaggio conterrà l’indicazione che “l’atto verrà comunque accettato e non è necessario effettuare nuovamente il deposito“. Si tratta di una parte delle migliorie apportate al PCT grazie anche al contributo del GdL FIIF in seno al tavolo tecnico per l’introduzione del PCT presso la Corte di Cassazione.
Cartelle esattoriali e notifiche via posta certificata alla luce della L. 225/2016

LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOPO LA LEGGE 225/2016 In quest’articolo pubblicato sul sito FIIF, nel commentare tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che affrontavano il tema della prova che il concessionario deve offrire in giudizio della notificazione telematica della cartella esattoriale, si è fatto cenno all’art. 26 dpr 602/1973 che disciplina tale modalità di notificazione. Sennonché, mentre redigevamo quel commento, è intervenuta una importante novella legislativa per effetto dell’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto esattamente dalla relativa legge di conversione (Legge 1 dicembre 2016, n. 225 , in SO n.53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n.282), che ha sostanzialmente unificato le modalità di notifica telematica in materia di accertamento con quelle che il concessionario adopera in materia di riscossione. Per comprendere appieno tale novità ed i relativi profili di criticità interpretativa, è indispensabile riepilogare brevemente le vicende normative dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973. Il primo intervento normativo da considerare è quello di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) del DL 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176): tale norma prevedeva che all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma fosse inserito il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.". Tale norma è stata poi modificata dall'art. 14 dlt 159/2015, il cui testo è il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82". Il comma 2 di tale norma prevede che "Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge": tale differimento dell'entrata in vigore si riferiva quindi al solo meccanismo del deposito presso la Camera di Commercio, essendo possibile la notifica a mezzo posta certificata delle cartelle esattoriali in virtù della norma modificata nel 2010. Sennonché l'art. 7-quater del d.l. 193/2016, in vigore dal 3/12/2016 ha nuovamente modificato col comma 9, l'art. 26 anzidetto: <<All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600">>: la norma richiama ora quindi l'art. 60 DPR 600/1973; col comma 6, l'art. 60 del dpr 600/1973, con la seguente previsione: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
Interruzione dei servizi informatici del Ministero della Giustizia per migrazione del servizio di PEC
Si comunica che, per esigenze tecniche, a partire dalle ore 14.00 del 24 dicembre 2015 e fino alle ore 8.00 del 28 dicembre 2015 saranno indisponibili tutti i servizi di Posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della Giustizia, degli Uffici giudiziari e delle strutture penitenziarie. Non sarà possibile inviare e ricevere messaggi di PEC da e verso i “domini”: @giustiziacert.it, @casellariocentrale.giustiziacert.it; @civile.ptel.giustiziacert.it; @penale.ptel.giustiziacert.it; @scuolamagistraturacert.it. Non sarà, peraltro, possibile: Consultare i registri di cancelleria; Aggiornare (anche da fuori ufficio) la consolle del magistrato; Depositare telematicamente atti o provvedimenti; Accedere alle funzioni del Portale dei Servizi Telematici (ivi comprese le consultazioni); Effettuare pagamenti telematici Ogni ulteriore informazione potrà essere comunicata attraverso il sito www.giustizia.it Qui la notizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NEW1201757
Consiglio di Stato, Sentenza del 28 maggio 2015
Sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2015 n. 01671 che dichiara ammissibile il ricorso notificato a mezzo PEC nel Processo Amministrativo a norma della L. n. 53/1994.