L’area web per il deposito delle notifiche ai sensi dell’art. 3-ter, co. 2, L. 53/1994

La FIIF pubblica un breve video che illustra le modalità di accesso all’area web prevista dall’ar.t 3-ter,  co. 2, Legge 53/1994 e di utilizzo della stessa. Si ricorda che dal 26 novembre 2024 area andranno inseriti in tale area gli atti oggetto di notifica, quando “la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario“. All’esito dell’inserimento, la notifica si considererà perfezionata per il mittente al momento del deposito nell’area web e per il destinatario con il decorso di dieci giorni dal momento del deposito. Prosegue così nel supporto all’aggiornamento professionale attraverso strumenti pratici che favoriscano una rapida comprensione delle evoluzioni normative nel segno della digitalizzazione e dell’efficienza della giustizia.  

Messaggi di errore E0401 di oggi, 26 Aprile 2022

Con riferimento agli errori con codice E0401 che stanno pervenendo all’esito dei controlli automatici dei depositi effettuati successivamente al blocco dei sistemi dell’ultimo “patch-day” (22-25/04/2022), si segnala che tali depositi, per quanto “scartati” dal sistema, saranno recuperati non appena verrà ripristinata la funzionalità del RegInde e che, quindi, non è necessario allo stato eseguirli nuovamente.

Decreto milleproroghe: PCT Cassazione, trattazione scritta ed udienze da remoto prorogate al 31/12/2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 di ieri, 30 dicembre 2021, il decreto legge n. 228/2021 che, all’art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della legislazione emergenziale. In particolare, sono prorogate al 31 dicembre 2022 “le disposizioni di cui  all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale“. Processo civile Vi rientrano quindi l’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato (art. 221, d.l. 34/2020, co. 3), la trattazione scritta (co. 4), il deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione (co. 5), l’udienza da remoto (co. 6 e 7), il giuramento scritto del c.t.u. (co. 8) e l’udienza a porte chiuse (art. 23, co. 3,  dl 137/2020). Quanto all’udienza da remoto, essendo stato fatto oggetto di proroga anche l’art. 23, co. 7, del d.l. 137/2020, resta in vigore anche la norma che consente al giudice di  partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. E’ altresì prorogata la norma che consente di tenere le udienze di separazione consensuale e quelle di divorzio congiunto mediante trattazione scritta (“…note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34… nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita’ di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare“). E’ ancora prorogata alla stessa data la norma (art. 23, co. 8-bis, d.l. 137/2020) relativa alla decisione dei ricorsi per cassazione proposti per la trattazione in pubblica udienza, sostituita dall’udienza in camera di consiglio salvo che una delle parti o il PG faccia istanza di discussione orale, dinanzi alla Corte di Cassazione, con la relativa scansione dei termini per la trasmissione ai difensori delle conclusioni rassegnate dal PG e per il deposito a mezzo posta certificata delle conclusioni dei difensori, nonché dei termini per le memorie ex art. 378 c.p.c.. In tali fattispecie è però prevista, all’art. 16, co. 2 del dl 228/2021, una disciplina transitoria per effetto della quale tali norme “non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“. Resta infine prorogata al 31 dicembre 2022 anche la disposizione contenuta nell’art. 23-bis d.l. 137/2021, relativa alle copie esecutive telematiche e l’estensione di tutte le ricordate disposizioni emergenziali, in quanto compatibili, agli arbitrati rituali (art. 23, co. 10, d.l. 137/2020). Processo penale La proroga degli artt. 23 e 24, d.l. 137/2020 riguarda praticamente tutta la disciplina emergenziale ivi contenuta (collegamento da remoto, decisioni in camera di consiglio dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, senza l’intervento del PG e dei difensori, con i relativi termini per invio delle richieste del PG e dei difensori o della richiesta di discussione orale e depositi telematici e via PEC), con la previsione di una disciplina transitoria, comune ai giudizi di legittimità in materia civile, secondo la quale “Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“ E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 la vigenza delle disposizioni contenute nell’art. 23-bis d.l. 137/2020, relative ai giudizi penali d’appello nel periodo di emergenza COVID-19. Processo tributario Proroga al 31 dicembre 2022 anche per le disposizioni emergenziali relative al processo tributario.  L’art. 16, co. 3, D.l. 228/2021, prevede infatti che  “Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022“. Processo penale militare Sono prorogate al 31 dicembre 2022 anche  le norme emergenziali in materia di processo penale militare. Il comma 4 dell’art. 16, prevede infatti che “All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»“. Processo amministrativo Più breve, invece, la proroga delle disposizioni che riguardano il processo amministrativo, per il quale la trattazione da remoto potrà essere disposta sino al 31 marzo 2022 (art. 16, co. 5, d.l. 228/2021): “All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»“. Processo contabile Parimenti più breve è la proroga delle disposizioni relative all’udienza da remoto dinanzi alla Corte dei Conti, secondo quanto prevede l’art. 16, co. 6 e 7, d.l. 228/2021: “6. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

Depositi telematici presso la Corte di Cassazione: ecco il Vademecum FIIF

In vista del 31 marzo 2021, data in cui i depositi telematici presso la Corte Suprema di Cassazione avranno valore legale per effetto dell’art. 221, comma 5, d.l. 34/2020 e del del d.m. 27 gennaio 2021, pubblichiamo un Vademecum, nella cui prima parte abbiamo tentato di dare risposta alle domande più frequenti e riservato la seconda all’indicazione delle modalità di redazione della busta telematica di deposito attraverso il redattore atti open-source SLpct. Un sentito grazie alla software-house Evoluzioni Software che ci ha accompagnati nella sperimentazione, provvedendo continuamente e tempestivamente all’aggiornamento del redattore, ed  a tutti i Colleghi che hanno partecipato alla sperimentazione. dott ivano Terapia del Dolore Aggiornamento: il Vademecum è stato aggiornato con alcune piccole modifiche in data 29/3/2021 Clicca qui per scaricare il Vademecum in formato pdf

MODELLI DI ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ PER LE COPIE ESECUTIVE ESTRATTE EX ART. 23, COMMA 9-BIS, DL 137/2020

Come noto, l’art. 23, comma 9-bis del DL 137/2020, consente il rilascio delle copie esecutive dei provvedimenti presenti nei fascicoli telematici degli uffici giudiziari abilitati al PCT sotto forma di documento informatico, sottoscritto digitalmente dal cancelliere che, in tal modo, ne effettua il “rilascio” ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c..  La copia esecutiva dott ferri Terapia di Sostegno agli Sportivi può essere quindi estratta dall’avvocato ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012, anche come documento analogico, da corredarsi con le attestazioni di conformità previste da detta norma. Le prassi locali hanno diffuso alcune “formule” di attestazione, miranti a preservare la garanzia di unicità del titolo esecutivo prevista dall’art. 476, comma 1, c.p.c., enfatizzando la qualità di pubblico ufficiale che l’avvocato riveste quando redige un’attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012.  Va tuttavia incidentalmente rilevato che tale opzione ermeneutica non è in alcun modo condivisibile. Primariamente perché l’introduzione della facoltà di rilascio della copia esecutiva quale documento informatico e, quindi, in una forma che consente la riproduzione senza limiti della stessa, dovrebbe condurre alla conclusione che il divieto previsto dall’art.476 c.p.c. sia da considerarsi implicitamente abrogato in quanto ontologicamente in conflitto con la nuova scelta normativa. Ciò tanto più se si ponga mente al fatto: (i) che l’art.483 c.p.c. ammette il cumulo dei mezzi di espropriazione e la facoltà del debitore di opporsi all’esercizio abusivo di tale diritto; (ii) che l’art. 488 c.p.c. prevede l’autorizzazione a sostituire il titolo esecutivo con una copia autentica in qualsivoglia momento; (iii) ancor più radicalmente, che le modalità di introduzione delle procedure esecutive impongono il deposito solo di copie informatiche attestate del titolo esecutivo, lasciando quindi l’originale nella disponibilità del creditore per eventuali ulteriori iniziative. Appare quindi evidente che il divieto di cui all’art.476 c.p.c. risponde ad una esigenza anacronistica, ampiamente superata dalla stessa evoluzione normativa e degli strumenti posti a disposizione delle parti nel processo esecutivo. Merita poi  di essere rilevato che il divieto di cui all’art.476 c.p.c. attiene alla “spedizione della copia esecutiva” che è atto del cancelliere e non certo all’attività di estrazione dal fascicolo informatico, di copia e di attestazione effettuata dal difensore del creditore. Non va sottaciuto infine che la dichiarazione di impegno chiesta all’avvocato nei “modelli” diffusi dalle prassi locali appare totalmente estranea al contenuto normativo dell’attestazione di conformità, per cui è lecito dubitare la sua riconducibilità alla qualità di pubblico ufficiale che l’avvocato riveste ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012. In ogni caso, appare evidente che una dichiarazione di unicità del titolo, se può attagliarsi alla copia esecutiva al fine di soddisfare le richieste che in tal senso provengono soprattutto dagli Uffici NEP, non ha tuttavia senso alcuno se apposta sulla copia del titolo destinata alla consegna ai fini della notificazione, vale a dire su quella destinata a costituire la “copia conforme alla copia esecutiva”. Il Gruppo di Lavoro FIIF ha conseguentemente elaborato i modelli di attestazione che seguono, distinguendo quello da utilizzarsi per la copia esecutiva da quello che va adoperato, invece, per la copia conforme (o per le copie conformi) alla copia esecutiva.   PER  LA COPIA ESECUTIVA Il sottoscritto Avvocato…. nella qualità di difensore di……., ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis comma 9–bis e dell’art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data … e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell’ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020,  è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G. […] ed equivale alla copia esecutiva unica prevista dall’art. 476, co. 1, c.p.c..  [1]   PER LA COPIA CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA Il sottoscritto Avvocato…. nella qualità di difensore di……., ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis comma 9–bis e dell’art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data … e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell’ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta,  è relativa al procedimento n. R.G. …., e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.   —————————— [1] Chi voglia pedissequamente osservare quanto previsto dalle prassi locali o dai decreti presidenziali emessi da alcuni Uffici giudiziari, potrà aggiungere, solo sulla prima copia esecutiva, il seguente “impegno”: «Il sottoscritto Avvocato dichiara altresì sotto la propria responsabilità, nel caso in esame quale pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012, che la presente copia analogica è la sola che intende azionare»

Avviso esito controlli automatici depositi telematici civili dei soggetti abilitati esterni nei Distretti di Corte di Appello di Roma, Perugia e L’Aquila

fonte: DGSIA Si avvisano gli utenti che i depositi telematici degli avvocati e degli altri professionisti, effettuati presso gli uffici civili dei distretti di Roma, Perugia e L’Aquila dal pomeriggio di ieri 11 dicembre e sino alle ore 14,30 odierne, per i quali i controlli automatici hanno rilevato l’errore non fatale “Documento XML non valido: impossibile trovare la dichiarazione…; …sono necessarie verifiche tecniche da parte della cancelleria ricevente”, saranno accettati dalle cancellerie. Si prega di non reiterare i depositi.

Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale

Per il testo completo della nota, si veda R. ARCELLA, G. VITRANI, Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale, su Ilprocessotelematico.it, 2020. La questione La questione centrale esaminata dalla sentenza riguarda l’ammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione, depositati a mezzo posta elettronica certificata dal Pubblico Ministero verosimilmente in applicazione dell’art. 24, comma 5, d.l. 137 del 2020 il quale prevede che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (che si depositano attraverso il cosiddetto portale dei depositi penali, ndr), fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”. Poiché la risposta della Suprema Corte è stata negativa ed ha sanzionato il deposito con l’inammissibilità, appare opportuno valutare la correttezza delle argomentazioni fornite a supporto di tale decisione, avuto anche riguardo alle pesanti ricadute che essa è destinata ad avere su numerosi processi in corso e sui diritti dei cittadini. Ulteriore elemento da tenere presente è che alla data del deposito effettuato dal Pubblico Ministero non erano ancora state emanate le specifiche tecniche previste dalla suddetta norma. […] Osservazioni 1. La pronuncia in commento è destinata ad avere, già nel breve termine, pesanti ricadute sulle impugnazioni depositate dai difensori col mezzo telematico, tant’è che il Tribunale del Riesame di Milano, prima, e quello di Napoli, poi, non hanno tardato a rendere noto il proprio orientamento adesivo alla prima pronunzia sull’argomento emessa dalla Corte di Cassazione. Se la valutazione degli effetti nefasti di una simile interpretazione costituisce il “guardar la luna” dei diritti dei cittadini sacrificati, per una volta vogliamo osservare “il dito”, ossia valutare la l’iter argomentativo seguito dalla Corte, perché già ad un primo e sommario esame la pronuncia in commento appare profondamente errata e viziata da una incompleta valutazione dell’attuale contesto normativo. Quasi che dieci anni di norme sulla digitalizzazione e di correttivi del CAD siano passati inosservati agli occhi dei supremi giudici. 2. Il principio affermato nella sentenza qui in commento muove dal presupposto che l’art. 4 d.l. 193 del 2009 avrebbe impresso all’intera normativa sul processo telematico un carattere di specialità rispetto alla disciplina del codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005). La norma in parola contiene sostanzialmente due previsioni: la prima (comma 1) demanda al Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro della P.A. e con il CNIPA (divenuto poi DigitPA ed oggi AgID) l’individuazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; la seconda contiene la previsione secondo cui nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il regolamento fu effettivamente emanato con il d.m. n. 44 del 2011, fatto a sua volta oggetto di due operazioni di restyling, prima con il d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e poi con il d.m. 3 aprile 2013, n. 48. Esso venne poi integrato con le specifiche tecniche, ivi previste dall’art. 34, e segnatamente con il provvedimento del DGSIA del 18 Luglio 2011, poi sostituito da un nuovo provvedimento il 16 aprile 2014….   (prosegui la lettura su ilprocessotelematico.it – Giuffré  Francis Lefebvre Editore)

Provvedimento DGSIA sugli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, co. 4, DL 137/2020

Si comunica che sul Portale Servizi Telematici è stato pubblicato il Provvedimento DGSIA contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. Gli indirizzi PEC sono riportati nell’allegato 1 mentre, quanto alle specifiche tecniche per gli atti e gli allegati, il Provvedimento chiarisce che a) gli atti devono essere in formato PDF testuale (“senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini“) e sono sottoscritti con firma digitale (PAdESolCAdES); b) gli allegati depositati come copia per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi. c) La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte. Qui il link al provvedimento Qui il link  all’allegato recante l’elenco degli indirizzi PEC

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