Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

  Il Consiglio Nazionale Forense, tramite la FIIF, ha sviluppato e messo a disposizione la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione (non solo materia di famiglia), che permette, con una sola operazione informatica, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine e la comunicazione ai fini statistici  ex artt. 61 ed 112 d.L. 132/2014.   Al fine di offrire servizi utili e gratuiti ai Consigli dell’Ordine e di semplificare l’attività professionale degli Avvocati italiani,  l’applicativo sostituisce: la comunicazione a mezzo PEC ovvero il deposito analogico presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati degli accordi di negoziazione3, di tutti gli accordi, non solo in materia di famiglia per i quali la legge prevede l’obbligo di conservazione a norma; la funzionalità dedicata alle sole comunicazioni statistiche già presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense (https://negoziazione.cnf.it); Ne consegue che gli Avvocati non dovranno più provvedere all’invio di PEC alcuna e dovranno, invece, procedere semplicemente al caricamento dei dati e dei documenti informatici sulla piattaforma CNF, grazie alla quale, come detto,  sarà anche curata la conservazione a norma degli accordi. La procedura è illustrata nel breve video:   L’utilizzo dell’applicativo on-line è semplice ed intuitivo. Gli Avvocati, previa autenticazione informatica con tramite SPID o CNS, devono compilare alcuni campi contenenti le informazioni relative all’accordo e caricare in upload  l’accordo di negoziazione  in formato PDF (oltre che, qualora in materia di famiglia e contenuto in un distinto documento informatico, il file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente Procuratore della Repubblica). Gli Avvocati possono, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Colleghi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell’Ordine italiani. I Cittadini potranno rivolgersi a qualsivoglia Consiglio dell’Ordine degli avvocati per effettuare la ricerca dei propri accordi di negoziazione ed ottenere l’informazione del COA competente. L’applicativo permette, infine, l’agevole recupero delle informazioni da parte dei Consigli dell’Ordine che potranno consultare l’archivio depositi relativo ai propri Iscritti, recuperare i documenti informatici ed attestarne la conformità semplificata utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA   La piattaforma nazionale per i depositi, in sintesi: mette a disposizione degli Avvocati italiani strumenti unici ed omologhi su tutto il territorio nazionale, sviluppati dagli avvocati per gli avvocati, al fine di semplificare il lavoro ed i necessari adempimenti di legge; dota gli Ordini di strumenti informativi semplificati, di utilizzo comune,  per rispondere nei tempi più brevi agli obblighi imposti dalla legge, fornisce un servizio ai Consigli dell’Ordine per adempiere alle nuove incombenze di conservazione a norma e di attestazione di copia autentica degli accordi in materia di diritto di famiglia depositati (di cui al nuovo comma 3-ter dell’art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 13 permette al Consiglio nazionale forense di adempiere all’obbligo normativo (art. 2 e sgg. D-L n. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014) del monitoraggio nazionale delle procedure di negoziazione assistita.   L’art. 6, co. 3-ter, d.L.12 settembre 2014, n. 132, introdotto dall’art. 9 del D-Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che i Consigli dell’Ordine ricevano telematicamente gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, curandone la conservazione come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e provvedendo _ a richiesta delle parti o dei difensori che li hanno sottoscritti – al rilascio di copie autentiche. L’art. 11 del medesimo decreto, inoltre, prevede che “I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati“. Le materie oggetto della procedura sono schematizzate in: famiglia (separazione personale, modifica delle condizioni di separazione, scioglimento di unione civile,  divorzio [cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio] modifica delle condizioni di divorzio, mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli nati fuori dal matrimonio, alimenti); pagamento a qualsiasi titolo di somme;  risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; (infortunistica stradale);  trasporto e sub-trasporto (art. 1 co. 249 Legge 190/2014); lavoro; altre materie.

NOTE IN ORDINE AL D.M. 217/2023

Il Gruppo di lavoro della FIIF, all’indomani della pubblicazione del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, ha inviato all’attenzione del Ministero di giustizia e della Direzione generale SIA suggerimenti e proposte emendative con i quali ha anche evidenziato la presenza alcuni refusi e di disposizioni in grado di creare conflitti normativi. Con l’occasione il Gruppo di lavoro ha aderito all’invito pubblico per la raccolta segnalazioni sulla bozza di specifiche tecniche pubblicate il 4 gennaio 2024 Consulta il documento  cliccando su questo link _____________________________________________________________________ segnalazioni necessarie ed urgenti sul decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, “Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»” e sulla bozza di “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” _____________________________________________________________________ Sommario PREAMBOLO MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE MODIFICHE AL DM 44/2011 Rilievi sulla bozza di Specifiche Tecniche MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE PREAMBOLO L’articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia n. 217/2023 introduce significative modifiche comuni ai processi civili e penali, aggiornando il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44.  Si segnala, tra esse, l’inopinata abrogazione dell’art. 18 di tale d.m., recante le regole tecniche in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile, ai sensi dell’art. 3-bis, L. 53/1994. Si ricorda che la norma in parola fu introdotta dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48, pubblicato in GU Serie Generale n.107 del 09-05-2013, proprio allo scopo di dettare le regole tecniche richiamate dal citato art. 3-bis, co.1. D’altra parte, al comma 5 di tale articolo si rinviene anche la regola, cui rinvia l’art. 83, co. 3, c.p.c., che consente di ritenere la procura informaticamente congiunta, e quindi “in calce”, all’atto del processo oggetto di notifica cui essa accede. Che si tratti di tema di fondamentale interesse per l’attività dell’avvocato emerge non solo, intuitivamente, dalla considerazione della centralità dell’istituto della procura ad litem, ma anche dalle difficoltà interpretative connesse all’istituto medesimo quali evidenziate anche dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 13/07/2023, n.20176). Va al riguardo evidenziato che la necessità di una regolamentazione tecnica di fonte subordinata rispetto alla normativa primaria emerge apertis verbis dal contenuto del comma 1 del citato art. 3-bis, L. 53/1994, secondo cui “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…”. È dunque proprio la norma primaria che esige, com’è naturale, una disciplina tecnica di dettaglio, la quale si è dipanata nell’art. 18 in discorso e, a cascata, in applicazione dell’art. 34 del ricordato d.m. 44/2011, nell’art. 19-bis del Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, recante le specifiche tecniche per il processo civile telematico. Orbene, l’abrogazione dell’art. 18 produce l’effetto di far venir meno la necessaria disciplina tecnica che completa quella dettata dalla norma primaria e che rende effettiva, sul piano giuridico e pratico, la norma primaria che consente l’esecuzione delle notificazioni dell’avvocato a mezzo posta elettronica certificata. E, al riguardo, giova ricordare che l’esecuzione delle notificazioni in siffatta modalità telematica costituisce un preciso obbligo a carico dell’avvocato, sancito dall’art. 3-ter, L. 53/1994 e dall’art. 137, c.p.c., norme, queste ultime, a loro volta introdotte dalla recente riforma “Cartabia”, di cui al D.lgs. n. 149/2022. A ciò si aggiunge la circostanza che anche l’art. 56 bis disp. att. c.p.p.  richiama, per le notificazioni telematiche, il “rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e, per quanto riguarda le (eventuali) attestazioni di conformità, introduce un richiamo alle modalità previste per i procedimenti civili. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’abrogazione dell’art. 18 d.m. 44/2011 costituisce una scelta tutt’altro che comprensibile, ed alla stessa dovrà necessariamente porsi rimedio con estrema urgenza, pena la paralisi di gran parte delle attività forensi. Incidentalmente, si evidenzia che il parere trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense in data 6 dicembre 2023 investiva esclusivamente i profili dello schema di decreto ministeriale, poi trasfuso nel d.m. 217/2023, relativi al processo telematico penale, di tal che il tema principale delle presenti osservazioni, vale a dire il citato art. 18 del d.m. 44/2011 gli era totalmente estraneo. Si suggerisce, in conseguenza di quanto sopra – come alternativa ad una riformulazione delle norme primarie in subiecta materia, vale a dire degli articoli 3-bis, L. 53/1994 e dell’art. 83, c.p.c. – l’urgente ripristino della norma in parola, con i correttivi di seguito indicati, che si collegano essenzialmente alla necessità di adeguare la formulazione della norma tecnica – come detto risalente al lontano 2013 – alle modificazioni normative e tecnologiche nelle more intervenute. Nello specifico, con la modifica al comma 5 si propone di superare anche i dubbi interpretativi legati all’applicabilità della congiunzione informatica della procura all’atto del processo secondo la previsione dell’art. 83, co. 3, c.p.c. In via del tutto subordinata, attesa l’urgenza di porre rimedio alla problematica qui evidenziata, le proposte modifiche al d.m. 44/2011, di cui appresso, potrebbero trovare dimora nelle specifiche tecniche di cui all’art. 34.  Si auspica, tuttavia, una novella della norma codicistica sulla procura alle liti, soprattutto in relazione alla necessità, oggi normativamente prevista, di una

DM 44/2011 così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217

Si pubblica il D. M. 44/2011 rilevando  in neretto e corsivo le modifiche apportate dal Decreto 29 dicembre 2023, n. 217 DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44 dopo le Modifiche introdotte dal DM 29.12.2023 n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023) Capo I PRINCIPI GENERALI IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia»; Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008; Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso nell’adunanza del 20 dicembre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l’accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); f) identificazione informatica: processo di identificazione dell’utente abilitato interno o esterno per l’accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); g) firma digitale: firma elettronica «qualificata», di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché’ le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente; i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

Procedura ad evidenza pubblica per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione telematica

Ritenuta l’anticipazione ex lege 29 dicembre 2022, n. 197 dell’entrata in vigore al 28 febbraio 2023 della mediazione in modalità telematica (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 di cui all’art. 41 del d-Lgs. 149/2022), e ritenuto, conseguentemente, l’urgenza di sviluppare un sistema innovativo che permetta la piena attuazione del disposto normativo, e, tra l’altro, a “ciascuna parte” di “chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto” nonché “a conclusione della mediazione”…“la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”, la FIIF intende esperire una PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LO SVILUPPO E DOTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA MEDIAZIONE TELEMATICA Breve descrizione dell’appalto L’oggetto dell’appalto è analiticamente descritto nel Capitolato tecnico di gara. La procedura, in unico lotto, è finalizzata allo sviluppo di una piattaforma per la Mediazione Telematica ed alla relativa gestione in esercizio per un periodo triennale con contestuale: conservazione documentale, manutenzione del portale, assistenza. L’uniformità delle modalità di partecipazione a distanza a mezzo videoconferenza, la condivisione e lo scambio dei documenti e la loro conservazione, sono pensate a beneficio sia degli Organismi di mediazione, (in particolare di quelli con minore numero di iscritti che, così, potrebbero garantire standard di sicurezza e funzionalità informatiche senza dover sopportare spese eccessive ed ingenti) sia degli Avvocati mediatori, sia degli Avvocati che assistono le Parti sia di queste ultime, cui, con la conoscibilità di un’unica interfaccia digitale sarebbe garantita una maggiore accessibilità alla mediazione telematica. L’affidamento avverrà mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, anche in presenza di un’unica offerta valida. Termini di gara L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal Concorrente alla F.I.I.F. – Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01/03/2023, pena l’irricevibilità. Dopo il termine di presentazione delle offerte, il Committente nomina la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate. La prima seduta pubblica è fissata per le ore 15:00 del giorno 01/03/2023 presso la sede F.I.I.F. – Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma. Cronologia di gara – Avvisi aggiornamento 01/03/2023  ai sensi del capitolo 8, par. 8.1 del Disciplinare di Gara, si pubblica la data della seduta aperta al pubblico per l’apertura della Busta n. 2, “Offerta Economica” dei soli concorrenti ammessi, che è stata fissata in lunedì 6 marzo 2023 alle ore 10:00 presso la sede della Fondazione in Roma, via del Governo Vecchio n. 3.  Chiarimenti aggiornamento 27/02/2023  Pubblicati i chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti entro i termini indicati nella documentazione di gara. – Scarica le risposte a quesito     Commissione giudicatrice aggiornamento 01/03/2023  Pubblicata la delibera di nomina della Commissione Avviso di aggiudicazione aggiornamento 14/03/2023 Pubblicati gli esiti di gara  Si precisa che, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 85 del succitato D-Lgs. Documenti di gara In allegato la documentazione di gara in formato compresso (zip): 23.02.13_mediazioneTelematica Qui nel dettaglio: Disciplinare di gara Allegato 1 – schema Offerta tecnica Allegato 2 – schema offerta economica Allegato 3 – domanda di partecipazione Allegato 4 – dichiarazione concorrente Allegato 5 – ausilio alla compilazione offerta economica Allegato 6- Capitolato Tecnico Allegato 7 – Appendice 1 Allegato 8 – Appendice 2 Accesso agli atti aggiornamento 14/03/2023 L’ eventuale accesso agli atti potrà essere richiesto previa istanza trasmessa a mezzo indirizzo PEC della Fondazione, indicando in oggetto “Procedura per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione – richiesta di accesso agli atti”.  

Riforma del processo civile 2022 – norme in tema di processo telematico

RiFORMA DEL PROCESSO CIVILE E NORMATIVA EMERGENZIALE Con Legge 29.12.2022 N.197, pubblicata il 29.12.2022, è stata modificata la normativa transitoria che regola l’entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile sostituendo integralmente l’art.35 del D.Lgs. 10.10.2022 n.149, impattando anche alcune norme in tema di processo telematico (ricomprendendo in tale definizione, pur impropriamente, anche le disposizioni in tema di udienza a trattazione scritta e udienza a distanza). Contestualmente, con Decreto Legge 29.12.2022 n.198, pubblicato il 29.12.2022, sono state prorogate alcune norme introdotte in ragione dell’emergenza pandemica, sempre in tema di processo telematico. Qui di seguito si riportano le norme della riforma la cui entrata in vigore è fissata al I gennaio 2023 e quelle emergenziali prorogate. Scarica il documento a cura di Giovanni Rocchi  

Riforma del processo civile 2022 – tavole di raffronto

Riforma2022

La Fondazione condivide le utili e preziose Tavole di raffronto tra la normativa previgente e le modifiche di cui al  Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recante “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.) Scarica le TAVOLE DI RAFFRONTO a cura di Giuseppe Buffone e Fabrizio Sigillò aggiornamento del 19 ottobre 2022

Messaggi di errore E0401 di oggi, 26 Aprile 2022

Con riferimento agli errori con codice E0401 che stanno pervenendo all’esito dei controlli automatici dei depositi effettuati successivamente al blocco dei sistemi dell’ultimo “patch-day” (22-25/04/2022), si segnala che tali depositi, per quanto “scartati” dal sistema, saranno recuperati non appena verrà ripristinata la funzionalità del RegInde e che, quindi, non è necessario allo stato eseguirli nuovamente.

Decreto milleproroghe: PCT Cassazione, trattazione scritta ed udienze da remoto prorogate al 31/12/2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 di ieri, 30 dicembre 2021, il decreto legge n. 228/2021 che, all’art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della legislazione emergenziale. In particolare, sono prorogate al 31 dicembre 2022 “le disposizioni di cui  all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale“. Processo civile Vi rientrano quindi l’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato (art. 221, d.l. 34/2020, co. 3), la trattazione scritta (co. 4), il deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione (co. 5), l’udienza da remoto (co. 6 e 7), il giuramento scritto del c.t.u. (co. 8) e l’udienza a porte chiuse (art. 23, co. 3,  dl 137/2020). Quanto all’udienza da remoto, essendo stato fatto oggetto di proroga anche l’art. 23, co. 7, del d.l. 137/2020, resta in vigore anche la norma che consente al giudice di  partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. E’ altresì prorogata la norma che consente di tenere le udienze di separazione consensuale e quelle di divorzio congiunto mediante trattazione scritta (“…note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34… nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita’ di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare“). E’ ancora prorogata alla stessa data la norma (art. 23, co. 8-bis, d.l. 137/2020) relativa alla decisione dei ricorsi per cassazione proposti per la trattazione in pubblica udienza, sostituita dall’udienza in camera di consiglio salvo che una delle parti o il PG faccia istanza di discussione orale, dinanzi alla Corte di Cassazione, con la relativa scansione dei termini per la trasmissione ai difensori delle conclusioni rassegnate dal PG e per il deposito a mezzo posta certificata delle conclusioni dei difensori, nonché dei termini per le memorie ex art. 378 c.p.c.. In tali fattispecie è però prevista, all’art. 16, co. 2 del dl 228/2021, una disciplina transitoria per effetto della quale tali norme “non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“. Resta infine prorogata al 31 dicembre 2022 anche la disposizione contenuta nell’art. 23-bis d.l. 137/2021, relativa alle copie esecutive telematiche e l’estensione di tutte le ricordate disposizioni emergenziali, in quanto compatibili, agli arbitrati rituali (art. 23, co. 10, d.l. 137/2020). Processo penale La proroga degli artt. 23 e 24, d.l. 137/2020 riguarda praticamente tutta la disciplina emergenziale ivi contenuta (collegamento da remoto, decisioni in camera di consiglio dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, senza l’intervento del PG e dei difensori, con i relativi termini per invio delle richieste del PG e dei difensori o della richiesta di discussione orale e depositi telematici e via PEC), con la previsione di una disciplina transitoria, comune ai giudizi di legittimità in materia civile, secondo la quale “Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“ E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 la vigenza delle disposizioni contenute nell’art. 23-bis d.l. 137/2020, relative ai giudizi penali d’appello nel periodo di emergenza COVID-19. Processo tributario Proroga al 31 dicembre 2022 anche per le disposizioni emergenziali relative al processo tributario.  L’art. 16, co. 3, D.l. 228/2021, prevede infatti che  “Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022“. Processo penale militare Sono prorogate al 31 dicembre 2022 anche  le norme emergenziali in materia di processo penale militare. Il comma 4 dell’art. 16, prevede infatti che “All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»“. Processo amministrativo Più breve, invece, la proroga delle disposizioni che riguardano il processo amministrativo, per il quale la trattazione da remoto potrà essere disposta sino al 31 marzo 2022 (art. 16, co. 5, d.l. 228/2021): “All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»“. Processo contabile Parimenti più breve è la proroga delle disposizioni relative all’udienza da remoto dinanzi alla Corte dei Conti, secondo quanto prevede l’art. 16, co. 6 e 7, d.l. 228/2021: “6. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

Specifiche tecniche per il deposito di atti, documenti ed istanze per via telematica presso gli Uffici Giudiziari Militari

La struttura tecnica del Ministero della Difesa – ovvero il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – ha adottato i provvedimenti contenenti le specifiche tecniche per il deposito di atti, documenti e istanze per via telematica presso gli Uffici Giudiziari Militari. Il formato degli atti personalmente formati dai difensori deve essere PDF/A, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non è ammessa la scansione di immagini. Gli atti, i documenti e le istanze dovranno essere in forma di documento informatico (devono essere in formato PDF), da depositare telematicamente presso la casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario militare di interesse. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES, gli atti possono essere firmati da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.  Gli organi della Magistratura Militare si sono dotati di una procedura automatizzata di gestione della documentazione inviata via PEC. Per usufruire di tale procedura  è necessario inserire come primo elemento dell’oggetto della PEC la parola “ DEPOSITO ” (tutto in maiuscolo) La dimensione massima consentita è pari a 30 Megabyte per singolo messaggio PEC. Qualora i documenti da depositare superino tale limite, è necessario inviare una ulteriore PEC avendo cura di specificare che trattasi del medesimo procedimento. Gli organi della Magistratura Militare abilitati per il deposito di tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono: Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione: pgmcassazione@postacert.difesa.it Corte Militare di Appello: cortemilapp@postacert.difesa.it Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello: pgmcma@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Sorveglianza: tribmilsorv@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Verona: tribmil.vr@postacert.difesa.it Procura Militare presso il Tribunale Militare di Verona: procmil.vr@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Roma: tribmil.rm@postacert.difesa.it Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma: procmil.rm@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Napoli: tribmil.na@postacert.difesa.it Procura Militare presso il Tribunale Militare di Napoli: procmil.na@postacert.difesa.it   Al fine di garantire una adeguata diffusione, gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata vengono pubblicati a cura del Consiglio della Magistratura Militare sul sito internet del Ministero della Difesa, nella sezione dedicata alla Giustizia Militare: https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Pagine/default.aspx regole procedurali di carattere tecnico per la gestione dell’elenco degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata associati agli uffici degli Organi della Magistratura Militare: R6U5S2_Norme_Tecniche_MagMIL_indirizzi_PEC regole procedurali di carattere tecnico relative ai formati e alla sottoscrizione digitale degli atti, dei documenti e delle istanze previste dagli articoli 23 del decreto legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto legge n. 76 del 2020:  R6U5S2_Norme_Tecniche_MagMIL_PEC regole procedurali di carattere tecnico per i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui all’art. 75 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 e per quelle previste dall’articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020:  R6U5S2_Norme_Tecniche_MagMIL_VTC  

SLUnep

Grazie alla collaborazione tra la F.I.I.F e la software house Evoluzioni Software, è nato SL-Unep, un nuovo utilissimo tool gratuito per gli avvocati, che consente di presentare agli sportelli degli Uffici Notifiche Esecuzione e Protesti (UNEP) che hanno creato specifici canali preferenziali elimina-code dott Terapia di Sostegno agli Sportivi, richieste di notificazione corredate dalla pre-registrazione informatizzata degli atti ed identificativo con codice a barre PDF417. SL-Unep, effettuato l’inserimento dei dati, renderà stampabile un codice a barre che costituirà l’identificativo dell’atto. L’avvocato, o suo incaricato, recandosi presso l’Ufficio Esecuzione ed esibiti i titoli in originale al Funzionario responsabile, otterrà la ricevuta di accettazione con il numero di cronologico assegnato. In tutti quegli Uffici N.E.P. che già richiedevano o consigliavano l’utilizzo del programma GSA (Gestione Servizi Avvocati) del progetto Iresud Basilicata, per velocizzare le attività dello sportello ricezione atti nonché per evitare a monte possibili errori di trascrizione dei dati o di interpretazione di indirizzi, SL-Unep consente, quindi, di semplificare la redazione delle richieste: è disponibile sia la versione per S.O. Windows che quella per Mac os; non richiede Java, di tal che non si incontrano i problemi di compatibilità con le più recenti versioni di quest’ultimo; gli stradari elaborati da Iresud Basilicata sono pre-caricati; è stata semplificata e resa più intelligibile la lista dei tipi di richiesta, essendo ora distinte come richiesta di “notifica a pagamento”, “notifica esente”, “esecuzione a pagamento”, “esecuzione esente”, “notifica penale”; i campi sono stati muniti di “lente” di ricerca, che agevola la selezione dei dati desiderati. La FIIF ringrazia i Colleghi che con le loro segnalazioni ne hanno richiesto lo sviluppo, e l’impegno di Evoluzioni Software con cui ha FIIF ha iniziato la collaborazione con lo sviluppo del già noto SL-Nir. Scarica SL-UNEP: SO Windows Tutorial a cura della Camera Civile di Rimini OS MAC   __________________________ Aggiornamenti: 24 novembre 2021 – pubblicazione e diffusione prima versione  

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