Le notifiche a mezzo PEC nel Processo Amministrativo Telematico #PAT

Come noto a tutti gli operatori del diritto, è da mesi acceso il dibattito, soprattutto giurisprudenziale, circa la possibilità per gli avvocati di poter validamente notificare atti giudiziari con l’ausilio della posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 53 del 1994. Solo per citare gli ultimi arresti giurisprudenziali, si passa dalla sanzione di inesistenza giuridica (la modalità di notificazione del ricorso mediante posta elettronica certificata ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 non è utilizzabile nel processo amministrativo, salvo specifica autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., né a sanare l'invalidità di tale notifica può valere la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica – Cons. Stato, 20 gennaio ’16, n. 189) all’accertamento della piena validità del procedimento di notificazione (Nel giudizio amministrativo trova applicazione immediata la Legge n. 53/1994 secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata – Cons. Stato, 14 gennaio ’16, n. 91). Come si può notare, nell’arco di meno di una settimana il supremo organo giudiziario della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, ha emesso pronunce diametralmente opposte; altrettanto ondivaga è stata peraltro anche la giurisprudenza dei TAR. Il contrasto dovrebbe però ora essere definitivamente sopito dall’entrata in vigore delle norme sul processo telematico amministrativo, che finalmente consentono di delineare un quadro normativo coerente. È infatti risaputo che i problemi interpretativi sono stati generati dal disposto dell’art. 16-quater, comma 3-bis d.l. 179/12, il quale ha escluso l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento. Si è infatti ritenuta ostativa la mancanza di un apposito regolamento, che, analogamente al d.m. 48 del 2013, dettasse le regole tecniche applicabili al processo amministrativo. Ora però tale vuoto normativo è stato colmato, essendo state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio ’16 il d.p.c.m. contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. L’art. 14 del d.p.c.m. si occupa espressamente delle notificazioni per via telematica, sancendo l’applicabilità dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994 anche al processo amministrativo e dettando disposizioni di dettaglio sia per la prova dell’avvenuta notificazione sia per il deposito delle ricevute di posta elettronica certificata. A completare il quadro normativo vi è poi l’art. 14 delle specifiche tecniche (Allegato “A” al dpcm in commento), che detta disposizioni in materia di pubblichi elenchi utilizzabili per la notificazione, di allegazione delle procure alla lite e di deposito in giudizio (per via telematica) dell’atto notificato con modalità cartacea. A fronte di tale quadro normativo finalmente chiaro permane invero un unico dubbio legato alla data di effettiva entrata in vigore delle norme appena esaminate. Secondo l’automatismo previsto dall’art. 73, III comma, Cost., infatti, il dpcm 16 febbraio ’16 entrerà in vigore il 5 aprile 2016; tuttavia l’art. 21, comma 1, del regolamento in analisi prevede che “salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico”. Tralasciando le norme di cui ai commi 2 e 3, che regolamentano più nel dettaglio l’attività di sperimentazione, occorre altresì tener presente che, ai sensi del successivo IV comma, “nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali”. Un’attenta lettura delle suddette disposizioni lascia dunque pensare che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16; e ciò per due ordini di considerazioni: ·        innanzitutto occorre considerare che il comma 1 dell’art. 21 in commento posticipa alla suddetta data l’entrata in vigore dell’intero dpcm; ·        in secondo luogo bisogna tener presente il disposto del successivo IV comma, secondo il quale fino al 1° luglio ’16 il perfezionamento degli adempimenti processuali avverrà con modalità analogica/cartacea e telematica. Non potendosi applicare nella fattispecie una norma come l’art. 9, comma 1 bis, legge n. 53 del 1994, che consente il deposito analogico dell’atto notificato per via telematica, non sarebbe dunque ipotizzabile neppure il deposito analogico dell’atto notificato a mezzo della posta elettronica certificata. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto corretta un’interpretazione secondo cui la data di entrata in vigore anche del corpus normativo teso a regolamentare l’attività di notificazione a mezzo PEC dev’essere fissata al 1° luglio 2016.

DigiCOA – Formatori informati(ci) – 1 e 2 Aprile 2016

Digicoa - Formatori informati(ci)

Nei giorni 1 e 2 Aprile 2016, ospiti del Consiglio dell'Ordine di Siracusa, la FIIF incontra i referenti per l'informatica dei Consigli dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Tra gli argomenti "Come Organizzare la formazione", "L'Help Desk Commissione Informatica", "L'eliminazione della carta, opportunità ed obblighi", "il sito dell'Ordine". Camera di Commercio di Siracusa – Via Duca degli Abruzzi, 4

Processo Amministrativo Telematico e nuove Regole Tecniche, prime riflessioni – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro

IL PROCESSO  AMMINISTRATIVO TELEMATICO E LE NUOVE REGOLE TECNICHE PRIME RIFLESSIONI – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro – | Sommario 1. Il contesto normativo. 2. Le novità più rilevanti e le differenze rispetto al PCT | 1. IL CONTESTO NORMATIVO Le origini del processo amministrativo telematico rimontano all’art. 18 del d.P.R. 123/2001 («Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della legge 23 agosto 1988, n.400: tale norma rinviava ad ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (mai emanati) il compito di fissare le regole tecniche ed operative per il funzionamento dei sistemi informatici della giustizia amministrativa e contabile. L’art. 44, comma 2, lett. a) della legge n. 69 del 2009 attribuì poi al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR ed al Consiglio di Stato: ivi fu previsto, tra gli altri principi, quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche”: in attuazione di tale delega fu, quindi, emanato il dlt n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che ha dedicato il Titolo IV dell’allegato 2, recante le “Norme di attuazione”, al processo amministrativo telematico. Tale titolo è composto da una sola norma, l’art. 13, il quale  prevede che  «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali», mentre il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto che, «In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto». Il decreto di cui al comma 1 dell’art. 13 è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/3/2016 ed entrerà in vigore il prossimo  5 Aprile 2016. Ciò premesso, prima di analizzare il contenuto di tale provvedimento, conviene ricordare che l’art. 38 comma 1 bis del d.l. n. 90 del 2014, introdotto in sede di conversione con la legge n. 114 del 2014, modificò l’art. 136 del c.p.a., introducendo il comma 2-bis, secondo il quale, a far data dal 1/1/2015,  «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale»: tale termine, com’è noto, è stato fatto oggetto di proroga per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 119 del 2015,  poi di un secondo rinvio al 1/1/2016,  ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, ed infine  l’art. 2, comma 1 del DL n. 210 del 2015  ha fissato, parrebbe in via definitiva, il termine di entrata in vigore  al 1° luglio 2016.     2. LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI E DIFFERENZE RISPETTO AL PCT Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 consta di una parte normativa, le regole tecniche, formata da ventuno articoli, e da un “allegato A” che contiene le specifiche tecniche: senza pretesa di esaustività, per rendere più immediatamente percepibili le novità del PAT, cercheremo di individuare gli aspetti caratterizzanti del nuovo sistema sotto un profilo differenziale rispetto al PCT. Quanto alla data di entrata in vigore, questa è stabilita per il 5 Aprile 2016, in concomitanza con l’avvio della sperimentazione su base nazionale, prevista per l’11 aprile, all’esito di quella, più ristretta, effettuata a decorrere dallo scorso 11 marzo su alcune sedi “pilota”: tale previsione,consentirà di effettuare già dal mese venturo quantomeno le notificazioni in via telematica ex art. 3 bis L. 53/94, sinora oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale per via della ritenuta inapplicabilità al processo amministrativo delle regole approvate appositamente per il PCT, ex DM 44/2011, e delle specifiche DGSIA del 16/4/2014 [Nota di aggiornamento: in realtà, ad un più attento esame del provvedimento in commento e, segnatamente dell'art. 21, si ritiene che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16]. L’art. 14 del Regolamento  contiene infatti l’inequivoca previsione (finalmente!) che «I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53», con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle ormai ben note del PCT e con la medesima limitazione, quanto agli elenchi pubblici per gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, a quello previsto dall’art. 16, comma 12, DL 179/2012 (Registro PP.AA.). Le peculiarità che si segnalano – anche in termini differenziali rispetto al processo civile telematico – sono: l’esclusività dei depositi in modalità telematica a far data dall’1/7/2016, senza previsione alcuna di regimi intermedi né quanto ai procedimenti pendenti né per le diverse tipologie di atti: tutto andrà depositato, a partire da tale data, esclusivamente in modalità telematica;   l’esclusività dell’utilizzo della firma PAdES (art. 11, comma 6 delle specifiche), laddove – com’è noto – nel processo civile telematico è possibile utilizzare anche la firma CAdES ovvero che incorpora al file sottoscritto digitalmente l’estensione .p7m;   la previsione che il fascicolo processuale è  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo informatico, con

Processo Amministrativo Telematico #PAT e nuove regole tecniche – Prime riflessioni – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO E LE NUOVE REGOLE TECNICHE PRIME RIFLESSIONI – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro – | Sommario 1. Il contesto normativo. 2. Le novità più rilevanti e le differenze rispetto al PCT | 1. IL CONTESTO NORMATIVO Le origini del processo amministrativo telematico rimontano all’art. 18 del d.P.R. 123/2001 («Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della legge 23 agosto 1988, n.400: tale norma rinviava ad ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (mai emanati) il compito di fissare le regole tecniche ed operative per il funzionamento dei sistemi informatici della giustizia amministrativa e contabile. L’art. 44, comma 2, lett. a) della legge n. 69 del 2009 attribuì poi al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR ed al Consiglio di Stato: ivi fu previsto, tra gli altri principi, quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche”: in attuazione di tale delega fu, quindi, emanato il dlt n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che ha dedicato il Titolo IV dell’allegato 2, recante le “Norme di attuazione”, al processo amministrativo telematico. Tale titolo è composto da una sola norma, l’art. 13, il quale  prevede che  «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali», mentre il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto che, «In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto». Il decreto di cui al comma 1 dell’art. 13 è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/3/2016 ed entrerà in vigore il prossimo  5 Aprile 2016. Ciò premesso, prima di analizzare il contenuto di tale provvedimento, conviene ricordare che l’art. 38 comma 1 bis del d.l. n. 90 del 2014, introdotto in sede di conversione con la legge n. 114 del 2014, modificò l’art. 136 del c.p.a., introducendo il comma 2-bis, secondo il quale, a far data dal 1/1/2015,  «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale»: tale termine, com’è noto, è stato fatto oggetto di proroga per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 119 del 2015,  poi di un secondo rinvio al 1/1/2016,  ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, ed infine  l’art. 2, comma 1 del DL n. 210 del 2015  ha fissato, parrebbe in via definitiva, il termine di entrata in vigore  al 1° luglio 2016.     2. LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI E DIFFERENZE RISPETTO AL PCT Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 consta di una parte normativa, le regole tecniche, formata da ventuno articoli, e da un “allegato A” che contiene le specifiche tecniche: senza pretesa di esaustività, per rendere più immediatamente percepibili le novità del PAT, cercheremo di individuare gli aspetti caratterizzanti del nuovo sistema sotto un profilo differenziale rispetto al PCT. Quanto alla data di entrata in vigore, questa è stabilita per il 5 Aprile 2016, in concomitanza con l’avvio della sperimentazione su base nazionale, prevista per l’11 aprile, all’esito di quella, più ristretta, effettuata a decorrere dallo scorso 11 marzo su alcune sedi “pilota”: tale previsione,consentirà di effettuare già dal mese venturo quantomeno le notificazioni in via telematica ex art. 3 bis L. 53/94, sinora oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale per via della ritenuta inapplicabilità al processo amministrativo delle regole approvate appositamente per il PCT, ex DM 44/2011, e delle specifiche DGSIA del 16/4/2014 [Nota di aggiornamento: in realtà, ad un più attento esame del provvedimento in commento e, segnatamente dell'art. 21, si ritiene che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16]. L’art. 14 del Regolamento  contiene infatti l’inequivoca previsione (finalmente!) che «I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53», con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle ormai ben note del PCT e con la medesima limitazione, quanto agli elenchi pubblici per gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, a quello previsto dall’art. 16, comma 12, DL 179/2012 (Registro PP.AA.). Le peculiarità che si segnalano – anche in termini differenziali rispetto al processo civile telematico – sono: l’esclusività dei depositi in modalità telematica a far data dall’1/7/2016, senza previsione alcuna di regimi intermedi né quanto ai procedimenti pendenti né per le diverse tipologie di atti: tutto andrà depositato, a partire da tale data, esclusivamente in modalità telematica;   l’esclusività dell’utilizzo della firma PAdES (art. 11, comma 6 delle specifiche), laddove – com’è noto – nel processo civile telematico è possibile utilizzare anche la firma CAdES ovvero che incorpora al file sottoscritto digitalmente l’estensione .p7m;   la previsione che il fascicolo processuale è  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo informatico, con

Pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico PAT

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40  Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2016) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto… (si consulti la nota 1, link) Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Capo II – Il Sistema informativo della giustizia amministrativa Art. 3 Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Art. 4 Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Capo III – Il Processo amministrativo telematico Art. 5 Fascicolo informatico Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari Art. 7 Provvedimenti del giudice Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa Art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice Art. 10 Atti del Segretario Art. 11 Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito Art. 12 Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche Art. 13 Comunicazioni per via telematica Art. 14 Notificazioni per via telematica Art. 15 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno Art. 16 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale Art. 17 Accesso al fascicolo informatico Art. 18 Servizi di consultazione Art. 19 Specifiche tecniche Art. 20 Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico Art. 21 Disposizioni finali Allegato A (art. 19 del Regolamento) SPECIFICHE TECNICHE Art. 1. Definizioni Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. – art. 3 del Regolamento Art. 3. Fascicolo processuale informatico – art. 5 del Regolamento Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari – art. 6 del Regolamento Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale – art. 7 del Regolamento Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali – art. 9 del Regolamento Art. 7. Deposito tramite PEC – art. 9 del Regolamento Art. 8. Deposito tramite upload – art. 9 del Regolamento Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti – art. 9 del Regolamento Art. 10. Atti del Segretario – art.10 del Regolamento Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche – art. 12 del Regolamento Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali – art. 11 del Regolamento Art. 13. Comunicazioni per via telematica – art. 13 del Regolamento Art. 14. Notificazioni per via telematica – articoli 8 e 14 del Regolamento Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 15 del Regolamento Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti – art. 16 del Regolamento Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Art. 18. Accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; b) codice dell’amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attività processuale; e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all’articolo 5 dell’Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa – Servizio Centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione; s) soggetti

Pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico PAT

gazzettaufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40  Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2016) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto… (si consulti la nota 1, link) Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Capo II – Il Sistema informativo della giustizia amministrativa Art. 3 Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Art. 4 Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Capo III – Il Processo amministrativo telematico Art. 5 Fascicolo informatico Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari Art. 7 Provvedimenti del giudice Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa Art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice Art. 10 Atti del Segretario Art. 11 Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito Art. 12 Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche Art. 13 Comunicazioni per via telematica Art. 14 Notificazioni per via telematica Art. 15 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno Art. 16 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale Art. 17 Accesso al fascicolo informatico Art. 18 Servizi di consultazione Art. 19 Specifiche tecniche Art. 20 Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico Art. 21 Disposizioni finali Allegato A (art. 19 del Regolamento) SPECIFICHE TECNICHE Art. 1. Definizioni Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. – art. 3 del Regolamento Art. 3. Fascicolo processuale informatico – art. 5 del Regolamento Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari – art. 6 del Regolamento Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale – art. 7 del Regolamento Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali – art. 9 del Regolamento Art. 7. Deposito tramite PEC – art. 9 del Regolamento Art. 8. Deposito tramite upload – art. 9 del Regolamento Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti – art. 9 del Regolamento Art. 10. Atti del Segretario – art.10 del Regolamento Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche – art. 12 del Regolamento Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali – art. 11 del Regolamento Art. 13. Comunicazioni per via telematica – art. 13 del Regolamento Art. 14. Notificazioni per via telematica – articoli 8 e 14 del Regolamento Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 15 del Regolamento Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti – art. 16 del Regolamento Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Art. 18. Accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale; e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa – Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione; s) soggetti

NEWS #PCT: presto disponibili il ReGIndE storicizzato ed il sito con le notizie dei blocchi di sistema

Come si è potuto apprendere nel corso della riunione di ieri al tavolo tecnico nazionale sul PCT, cui la FIIF ha partecipato, due grosse novità saranno presto introdotte.    La prima di esse riguarda la storicizzazione del RegInde, che consentirà di risalire all' indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun soggetto esterno ha assunto ed eventualmente variato nel tempo: ciò risulterà particolarmente utile a verificare,  in caso di contestazione, la regolarità sia delle notificazioni e comunicazioni di cancelleria, sia delle notificazioni eseguite in proprio dagli avvocati dirette a soggetti iscritti a tale registro, il tutto ferma restando l'efficacia fidefacente della relativa dichiarazione contenuta nella relata di notifica, ai sensi dell'art. 6 L. 53/94.   La seconda, funzionale precipuamente alle istanze di remissione in termini, fornirà dati certi relativamente ai blocchi di sistema che possano aver determinato decadenze.   Ulteriori particolari saranno resi noti, non appena disponibili, attraverso il sito FIIF.

Fondi europei, una squadra per progetti a favore dell’Avvocatura giovane

Roma 19/2/2016.  E’ stato firmato oggi, in occasione della seduta amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, tra CNF, FIIF (Fondazione italiana per l’innovazione forense), Aiga e Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli,  il Protocollo d’intesa volto ad una collaborazione operativa nel campo dei finanziamenti comunitari, con particolare riguardo all’Avvocatura giovane e all’inserimento nel mondo del lavoro. Le linee di intervento che verranno monitorate nell’ambito dei bandi europei sono quelle di specifico interesse degli Avvocati più giovani: formazione, accesso al mercato del lavoro nel campo delle professioni legali, sviluppo e innovazione e servizi per le professioni legali. I soggetti firmatari dell’intesa convengono di condividere l’impegno comune per il monitoraggio, la programmazione e la fruizione degli interventi nel campo dei finanziamenti europei a favore dei giovani Avvocati. Il CNF e la FIIF cureranno il monitoraggio e la redazione dei progetti ritenuti congiuntamente utili, segnaleranno ad AIGA e alla relativa Fondazione le “calls” relative ai bandi e progetti via via pubblicati e monitorati, unitamente alle formalità occorrenti per la partecipazione.  AIGA e Fondazione Bucciarelli divulgheranno, nell’ambito dei propri associati, i bandi ed i progetti di interesse, fornendo ogni indicazione utile per parteciparvi.  “Il CNF ripone grande fiducia nella collaborazione avviata in #Lab@vvocaturaGiovane tra la Istituzione forense e l’Associazione dei giovani Avvocati, nel convincimento che l’apporto specifico di Aiga sia essenziale per individuare azioni positive mirate per le necessità dei colleghi più giovani ”, dichiara il presidente CNF Andrea Mascherin. Soddisfazione è espressa dal presidente Aiga Michele Vaira : “Questa intesa offrirà alla giovane avvocatura concreti ed effettivi strumenti di sostegno e di crescita professionale. L'interlocuzione e la collaborazione con la nostra rappresentanza istituzionale, nel rispetto delle reciproche prerogative, rappresentano un modello di sinergia a cui tutta l'avvocatura dovrebbe ispirarsi”. “Il protocollo va oltre i buoni propositi: la nostra azione congiunta inizia oggi. L’Avvocatura finora non aveva affrontato con la necessarie attenzione questa materia strategica per il settore professionale”, evidenzia Lucio Del Paggio, vicepresidente FIIF. Per Francesco Pantaleone, direttore generale della fondazione Bucciarelli: “L’accordo firmato  oggi è la migliore risposta che la Istituzione forense e l’Associazione possono dare all’Avvocatura, dimostrando una propensione al fare e a mettere in sinergia le forze positive”.  Il Protocollo è stato ispirato dal lavoro avviato nei laboratori della Rete #Lab@vvocaturaGiovane, promosso dalla omonima commissione del CNF coordinata da Anna Losurdo. In particolare nel laboratorio Finanziamenti europei, nella riunione dello scorso 11 febbraio.  

AVVISO – Riattivazione del portale dei servizi telematici (PST)

Comunicazione per conto del DGSIA Facendo seguito alla precedente comunicazione, la D.G.S.I.A. informa che il sistema è stato riattivato ed è quindi ora possibile effettuare regolarmente i depositi telematici. In relazione alla comunicazione pervenuta da DGSIA si precisa che l'attività di deposito non disponibile è quella a partire dai controlli automatici del Ministero (cosiddetta terza PEC); nessun disservizio avrebbe dovuto riscontrare chi, avendo atti in scadenza in data odierna, abbia effettuato comunque il deposito al fine di ottenere tempestivamente almeno la ricevuta di consegna (cosiddetta seconda PEC). La Consigliera Delegata Carla Secchieri

AVVISO: Indisponibilità del PST

Comunicazione per conto del DGSIA Si comunica che per impreviste attività di manutenzione sul Portale dei servizi telematici, la Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia informa che non è possibile al momento effettuare depositi telematici. In relazione alla comunicazione pervenuta da DGSIA si consiglia, comunque, a chi abbia atti in scadenza in data odierna di effettuare il deposito al fine di ottenere tempestivamente almeno la ricevuta di consegna (cosiddetta seconda PEC). Verrà data successiva comunicazione non appena i servizi saranno ripresi. La Consigliera Delegata Carla Secchieri

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