PAT: DAL 26 FEBBRAIO 2017 NUOVI MODULI DEPOSITO

Si comunica che a decorrere dal 26 febbraio p.v., saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni. I nuovi moduli contengono alcune modifiche migliorative che sono state ritenute necessarie, anche su segnalazione dell’avvocatura, dopo le prime settimane di funzionamento del PAT. I moduli ora in uso saranno quindi accettati dal sistema fino alle ore 24.00 del 25 febbraio p.v. Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa e nel Portale dell’Avvocato sarà data chiara evidenza all’aggiornamento dei moduli di deposito.
AVVISO – #PST Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche correttive – 3 Febbraio 2017

Comunicazione DGSIA Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 3 febbraio 2017, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare: La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria; L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato; Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati; Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici; Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni; I pagamenti telematici. Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Attenzione!!! Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 4 febbraio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 6 febbraio. Contestualmente all’attività di aggiornamento sopra descritto, saranno modificati gli xsd sicid_v1\Introduttivi e sicid_v2\Introduttivi per aggiungere il tipo di dato al campo “consegna-beni”; è stata impostata una restrizione sullo schema per non permettere di inserire all'interno del tag "consegna-beni" valori diversi dal tipo "Valuta" (valore numerico). Si rilasciano anticipatamente i nuovi schemi XSD aggiornati con tali modifiche. Si comunica che il sistema di Model Office per l’esecuzione dei test è già aggiornato per la verifica degli strumenti messi a disposizione dei professionisti. Vai alla news del sito Pst.giustizia.it
LA PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Nota a sentenze della Comm. Tributaria Prov. Napoli n. 11222 del 20/6/2016 (sez. 19 – est. Ciriello) – Comm. Tributaria Prov. Napoli n. 19498 del 17/11/2016 (sez. 28 – est. Lupi) e Comm. Tributaria Prov. Napoli n. 21038 del 12/12/2016 (sez. 19 – est. Ciriello) Le pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli qui in commento, e che abbiamo scelto di esaminare congiuntamente dacché legate da un unico filo conduttore e tra esse complementari quanto alla ricostruzione in diritto, affrontano un tema interessantissimo e di stretta attualità qual è quello delle modalità per offrire la prova della notifica della cartella esattoriale, quando questa sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in quei procedimenti nei quali il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, generate ai sensi del dpr 68/2005 e del dm 2.11.2005 non è possibile, essendo destinati alla documentazione interamente analogica. Prima di entrare in medias res, conviene tentare di dirimere un dubbio piuttosto diffuso, vale a dire se la cartella notificata come documento informatico debba essere o meno munita di firma digitale o di attestazione di conformità. Vale ricordare che, sul piano normativo, non esiste una definizione di cartella esattoriale ma questa può essere ricavata dall’art. 25 DPR 602/1973 secondo cui “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede..”: ne consegue che la cartella può essere definita come l’atto che l’Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori in conformità del ruolo di cui all’art. 10 dpr 602/1973[1]. Essa contiene quindi i riferimenti ai dati del ruolo, vale a dire i dati relativi ad un dato contribuente estratti dall’elenco (ruolo) che ciascun Ente impositore compila e le somme che l’ente stesso, sulla base della propria documentazione, ritiene siano dovute. Oltre a tali dati, la cartella contiene anche, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella (art. 36, comma 4-ter, Decreto-legge del 31/12/2007 n. 248). Da tale quadro normativo emerge che in nessun caso la legge prescrive che la cartella sia formata in origine come documento analogico o come documento informatico: anzi, la natura e le modalità di gestione telematica dei ruoli fanno ritenere piuttosto che la cartella “nasca” come documento informatico e che la stampa notificata nelle modalità tradizionali sia una mera riproduzione del documento nativamente informatico. Né è prescritta alcuna firma dell’esattore sulla cartella, come ha peraltro affermato la Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 4757 del 27/02/2009: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo“. In altri termini, è sufficiente che il “documento” cartella esattoriale sia conforme al modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, con provvedimento del 2/4/2014) e che l’atto stesso sia inequivocabilmente riferibile al concessionario per la riscossione. Quanto alla possibilità per il concessionario di riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle, per l’art. 26, comma 2, dpr 602/1973, «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149 del codice di procedura civile”. Come ricordato in tutte e tre le pronunce, tale modalità facoltativa («…può essere eseguita…»), a decorrere dal 22.10.2015 è divenuta obbligatoria nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del dlt 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 26, comma 2. E’ bene pure evidenziare subito che le problematiche oggetto delle pronunce qui in esame, attinenti ad una fase ancora stragiudiziale, qual è la notifica della cartella esattoriale, sono del tutto estranee, quanto alle modalità di esecuzione, al tema delle notificazioni nel processo tributario regolate dall’art. 16-bis dlt 546/1992, che riguarda esclusivamente le comunicazioni di segreteria e le notificazioni tra le parti del processo tributario. Conviene pure sottolineare, al riguardo, che il ricordato art. 16-bis rinvia al regolamento (dm 23.12.2013 n. 163) recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che il provvedimento recante le specifiche tecniche (decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015) ha pure previsto un’entrata in vigore graduale delle norme in via sperimentale a due regioni (Toscana ed Umbria, per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dall’1/12/2015), mentre il successivo decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 ha esteso l’applicazione ad altre sei regioni (dal 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise; dal 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte; e dal 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto) e che, infine, col decreto Min. Finanze del 15/12/2016 si è compiuta l’estensione ad altre undici Regioni ed a due province autonome, di tal che il PTT sarà attivo dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia; dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia e dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriore dato da evidenziare consiste
DigiCOA – Formatori informati(ci) – 16 e 17 Settembre 2016 – Foggia

Nei giorni 16 e 17 Settembre 2016, ospiti del Consiglio dell'Ordine di Foggia, la FIIF incontra i referenti per l'informatica dei Consigli dell'Unione degli Ordini Forensi della Puglia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Camera di Commercio Sala Polifunzionale – Viale Fortore Foggia
DigiCOA – Formatori informati(ci) – 16 e 17 Settembre 2016 – Foggia
Nei giorni 16 e 17 Settembre 2016, ospiti del Consiglio dell’Ordine di Foggia, la FIIF incontra i referenti per l’informatica dei Consigli dell’Unione degli Ordini Forensi della Puglia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Camera di Commercio Sala Polifunzionale – Viale Fortore Foggia
LE MODIFICHE AL PAT La cortesia è d’obbligo

Il Decreto Legge n. 168/2016, pubblicato il 31 agosto 2016, contenente “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, introduce, accanto a norme volte ad una maggiore efficienza nel Giudizio in Cassazione, e alla proroga del pensionamento di Magistrati, significative modifiche alla disciplina del Proocesso Amministrativo Telematico, racchiuse principalmente nell’art. 7 del decreto in commento, riguardando gli articoli 8,9 e 10 sostanzialmente misure organizzative degli Uffici. La scelta governativa è stata quella di intervenire sulle norme del D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) – e precisamente sugli art.li 25 e 136, nonché sugli articoli 3, 4, 5 e 13 dell’allegato 2 al medesimo decreto – al dichiarato fine di armonizzare le norme processuali alle norme tecniche, e di eliminare alcune criticità emerse nella fase di sperimentazione; sono state tuttavia aggiunte ulteriori disposizioni volte probabilmente ad agevolare il passaggio degli Uffici al digitale (come dimenticare la “pasticciata” proroga di fine giugno, dovuta essenzialmente al mancato adeguamento di gran parte dei TAR?), con il risultato, tuttavia, di renderne ancora più incerta e confusa l’applicabilità. L’impressione è che sia venuto meno il disegno strategico posto alla base della normativa sul processo amministrativo telematico, che, facendo tesoro delle difficoltà incontrate dal PCT, aveva inteso discostarsene parzialmente, introducendo indubbie migliorie rispetto al fratello primogenito, pur con qualche criticità cui si sarebbe potuto agevolmente porre rimedio: sintomatica la circostanza che l’art.1/bis del DL 117/2016, ("Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ) introdotto con la legge di conversione n. 161/2016 sia rimasto in vita solamente 18 giorni: approvato il 12 agosto, è stato abrogato con il decreto in commento. Le modifiche introdotte impattano anche sulle norme e specifiche tecniche di cui al DPCM 40/2016, sul quale si dovrà dunque necessariamente intervenire. Passando all’esame analitico del provvedimento, si osserva: 1 L’art. 7, comma 1 lettera a) introduce anche per il processo amministrativo il c.d. domicilio digitale (i.e. la possibilità di notificare in cancelleria in mancanza di elezione di domicilio solo ove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata), con conseguente abrogazione – a far tempo dall’1.1.2018, allorché il PAT sarà a pieno regime – del comma 1 (notifica presso la segreteria in mancanza di elezione di domicilio). 2 L'art. 7 comma 1 lett. b) n. 1 sostituisce integralmente il comma 2 dell’art. 136, introducendo la possibilità di “per motivi di riservatezza legati alla posizione delle parti o alla natura della controversia” che il Presidente del TAR o del Consiglio di Stato, o il collegio possano dispensare dall’obbligo di sottoscrizione digitale e di deposito telematico. La previgente disposizione prevedeva un obbligo di dispensa “per motivi eccezionali”. La norma introduce un concetto quanto meno bizzarro, per il quale la riservatezza sarebbe tutelata maggiormente con l’utilizzo della carta, piuttosto che per via telematica (guardando con evidente sospetto alla sicurezza informatica…). Rimane assai incerto quali possano essere concretamente i casi di applicabilità della disposizione, che potrebbe prestarsi a creare una tipologia indifferenziata di cause sottratte all’obbligo telematico “ratione materiae” che costituirebbero un indubbio ostacolo all’auspicata integrale informatizzazione del processo; sotto altro profilo. creando comunque difficoltà di coordinamento con le disposizioni in merito agli atti e provvedimenti contenenti dati sensibili (art. 13, comma 10 delle norme tecniche e delle specifiche tecniche) Sarebbe quindi opportuno definire più dettagliatamente i confini dell’eccezione, introducendo criteri oggettivi, così da evitare interpretazioni diverse a seconda degli Uffici ed armonizzare la disposizione con quella di cui all’art. 10 delle norme tecniche. 3 L’art. 7 comma 1 lett. b) n. 2 introduce l’obbligo di sottoscrivere con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti, ad eccezione dei casi di cui al comma 2. La norma anche se non espressamente indicato, ovviamente si applica solo le cause introdotte dopo il primo gennaio 2017 e in via generale a far tempo dall’1.1.2018. 4 L’art. 7 comma 1 lett. b) n. 3: aggiunge all’art. 136 cpa i commi 2/ter e 2/quater. Il comma 2/ter introduce il potere dell’avvocato difensore di attestare ai sensi dell’art. 22, comma 2 del CAD la conformità della copia informatica di atti provvedimenti e documenti analogici nell’ipotesi in cui debba effettuare un deposito telematico. La norma limita quindi alla sola ipotesi del deposito telematico di copia informatica di documento analogico il potere di attestazione della conformità dell’avvocato, mantenendo inalterate le modalità di rilascio della copia conforme di un atto, documento o provvedimento inserito nel fascicolo telematico, che sono rilasciate dalla segreteria dell’Ufficio dopo un complicato andirivieni di PEC. (come previsto dall’art. 16 delle norme tecniche) Si è quindi persa un’occasione importante di applicare al PAT una norma che ha di molto facilitato il compito degli Avvocati nel PCT. Rimane inoltre invariata la norma che, in contrasto con l’art. 83 del c.p.c., applicabile anche ai processi amministrativi, prevede l’attestazione di conformità anche nella procura alle liti. In sede di conversione si auspica l’estensione dei poteri del difensore, ribadendo l’applicabilità anche al PAT dell’art. 83 c.p.c. Il comma 2/quater prevede il potere del Presidente di Sezione o del Collegio, che intenda chiamare in causa un privato che non possa effettuare il deposito tramite PEC a depositare atti e documenti tramite upload utilizzando il sito istituzionale. La norma intende probabilmente intervenire sul comma 3 dell’art. 9 delle specifiche tecniche (che prevede che il privato che stia in giudizio personalmente debba rispettare le modalità di deposito previste per le altre parti) e dovrà quindi essere necessariamente armonizzata con l’art. 8 delle specifiche tecniche, dal momento che il deposito tramite upload prevede l’invio da parte del sistema di una PEC “registrazione deposito”; conseguentemente si dovranno apportare modifiche anche al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) 5 L’art. 7 comma 2 lettera a) introduce l’obbligo (e non più la mera facoltà) di eseguire
La FIIF partecipa alla consultazione pubblica sul nuovo CAD

La FIIF – Fondazione per l’Innovazione Forense – ha partecipato alla consultazione pubblica sul nuovo CAD. Su invito dell’On. Paolo Coppola, relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, la FIIF, per il tramite del Gruppo di Lavoro, costituito al suo interno, ha partecipato alla consultazione pubblica sul nuovo codice dell’amministrazione digitale, che ha visto impegnati associazioni del settore e stakeholders e che si sono concluse lo scorso 11 luglio, inviando osservazioni e proposte di miglioramento di un provvedimento strategico per l’innovazione digitale della Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Il lavoro di consultazione è stato organizzato in tre sottogruppi tematici: Identità e cittadinanza digitale, organizzazione, sistemi e servizi; Documenti informatici e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; Dati e sistema pubblico di connettività. Fiif parteciperà ai tre incontri previsti presso la Camera dei Deputati, corrispondenti ai tre gruppi di lavoro, per discutere dal vivo le proposte avanzate.
Processo amministrativo telematico

Rinvio dell’ultima ora (DM del 30.6.2016) all’entrata in vigore del PAT prevista per il 1.7.2016. La nuova scadenza si sposta quindi a gennaio 2017. Il CNF e FIIF hanno seguito da vicino questa importante innovazione prendendo più volte posizione. Il D.L. n. 117 del 30 giugno 2016, che proroga all’1.1.2017 l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, offre l’occasione per riproporre modifiche al DPCM 40/2016 già sollecitate nella fase di redazione delle norme tecniche e per chiedere ulteriori interventi, al fine ovviare ad ulteriori criticità emerse nella successiva breve fase di sperimentazione, e comunque di armonizzare, ove possibile, PCT e PAT. a) E’ innanzitutto necessario modificare l’art. 8 delle norme tecniche, relativo alla procura, e l’art. 14, comma 3 delle specifiche tecniche eliminando il riferimento al comma 2 dell’art. 22, che prevede l’inserimento nell’asseverazione dell’hash e del riferimento temporale, disponendo che in caso di procura rilasciata su supporto analogico si applichi l’art. 83 c.p.c., anche al fine di eliminare il contrasto tra normativa primaria e secondaria; b) Estendere anche al processo amministrativo telematico poteri di autentica di atti e provvedimenti tanto telematici che rilasciati su supporto analogico del difensore, già conferitigli nel processo civile telematico, con il D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, così colmando la lacuna attuale che esclude la possibilità di attestare atti analogici di parte da depositare in via telematica, e provvedimenti del giudice comunque evitando dispendiosi scambi tra il difensore e la segreteria per il rilascio delle copie (art. 16 del regolamento e art. 16 delle specifiche tecniche). c) Prevedere la possibilità di effettuare il pagamento telematico del contributo unificato e di ogni ulteriore eventuale pagamento. d) chiarire le modalità di apposizione della firma digitale, prevedendo la possibilità di utilizzo della firma CADES, o XADES, quantomeno negli allegati. (peraltro nella sperimentazione il deposito non dava messaggio di errore). e) Chiarire le modalità di deposito tramite upload (art. 9 del regolamento): specificando: che cosa si intenda per “dimensione massima gestibile dalla casella del mittente” se vi sia una dimensione massima anche per il deposito tramite upload e in caso di superamento che cosa fare; se, in caso di mancata accettazione del deposito di una (o più) delle buste frazionate, sia necessario effettuare nuovamente l’intero deposito o solo quello relativo alla parte non andata a buon fine; se sia possibile depositare documenti sottoscritti con firma CADES; f) Individuare le tipologie di errori, precisando quali abbiano carattere bloccante e quali invece possano essere meri errori forzabili, secondo la classificazione già in uso per il PCT, prevedendo la possibilità di rimessione in termini in caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecniche; g) Modificare l’articolo 136 del CPA eliminando, dopo difensori, la parola “costituiti”; h) Mantenere l’obbligatorietà dei depositi in modalità telematica anche per i fascicoli già formati in modalità analogica; i) Precisare la compatibilità tra le modalità di conservazione dei fascicoli secondo le disposizioni del DPCM 3.12.2013 e il link di cui all’art. 5 lett.f del regolamento; riformulare l’art. 12 del regolamento prevedendo che la trasmissione del fascicolo avvenga ai sensi del dpcm suddetto e dunque mediante accesso al sistema di conservazione e generazione del pacchetto di distribuzione; eliminare la previsione di accesso diretto al fascicolo del grado precedente di cui all’art. 11 delle specifiche tecniche 2014 l) Chiarire se, nell’ambito delle notificazioni telematiche in proprio dell’avvocato nel PAT, il rinvio operato dall’art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994 si riferisca anche all’art. 16 undecies DL 179/2012 e, per il tramite di questo, all’art. 19 ter del Provvedimento DGSIA del 16/4/2014, con conseguente inapplicabilità ad esse degli artt. 4 e 6 del dpcm 13/11/2014.
PAT obbligatorietà l’avvio slitta al 1 gennaio 2017

Giovedì 30 giugno sarà ricordata come la giornata più tumultuosa in materia di avvio del #ProcessoAmministrativoTelematico, #PAT. Indiscrezioni erano trapelate già nella tarda mattinata, ma a sbaragliare il campo è stata la Circolare inviata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (a firma del Consigliere Gabriele Carlotti) ai Presidenti delle Associazioni degli avvocati amministrativisti. qui il link alla Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Il Segretariato Generale, prendendo atto che "la gestione delle procedure (di avvio del PAT ndr) richiede un notevole impegno e, conseguentemente, anche l’organizzazione di taluni servizi presso il Consiglio di Stato dovrà subire alcune modifiche", ne conclude che, sebbene "dal 1° luglio 2016 e i relativi atti, saranno presentati solo in formato digitale… Gli atti riguardanti ricorsi incardinati prima di questa data continueranno ad essere depositati in formato cartaceo". Intorno alle ore 17.30 trapelava la notizia della convocazione del Consiglio dei Ministri n. 122 alle ore 19:00 a Palazzo Chigi. Non presente nell’Agenda Ufficiale del Governo. Il Consiglio è occasione per un decreto correttivo in extremis. Con l'art. 2 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 pubblicato in GU (16G00132) (GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016) vengono, infatti prorogati i termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Ovvero le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) che, ex art. 21 del summenizionato decreto si sarebbero applicate a partire dal 1° luglio 2016 (data di introduzione del processo amministrativo telematico), sono prorogate al 1° gennaio 2017. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legge (nella stessa serata in Gazzetta Ufficiale) che proroga di sei mesi "alcuni" termini dell’avvio del processo amministrativo telematico. Il decreto, che consta di 2 articoli, si rende necessario per garantire la continuità del processo amministrativo, tenuto conto che il 1° luglio 2016 è prevista l’entrata in vigore del PAT, processo amministrativo telematico. L’operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l’adeguamento di alcune norme del CPA e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente. La grande novità del PAT rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale. In particolare, il comma 1 dell’art.1 proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Il comma 2 prevede che il periodo di sperimentazione del sistema si svolga fino alla data del 31 dicembre 2016. L’art.2, conseguentemente, fissa la data di avvio del processo amministrativo telematico al 1° gennaio 2017. Vai alla pubblicazione in GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (16G00132) Vai al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) {NORMATTIVA} Vai allla Circolare Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Vai al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 122
Commento alla nota 17/6/2016 del Presidente Canzio

IL 17 giugno 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Canzio, ha diffuso una nota (link) che riproduce un avviso comparso due giorni prima sul sito www.cortedicassazione.it del seguente tenore: «Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo». Il riferimento all’art. 16-bis, DL 179/2012, per quanto volto a scongiurare i depositi di “atti introduttivi” in modalità telematica presso la S.C., ha fatto tuttavia sorgere il legittimo dubbio che le modalità di deposito delle istanze “non aventi immediata incidenza sul processo” dovessero essere quelle già in essere presso i Tribunali e le Corti d’Appello. In realtà, come si è potuto appurare nei giorni immediatamente successivi, ciò cui la nota del 17 giugno fa riferimento è ben altra cosa e di portata certamente più limitata che non i “veri” depositi telematici, tattandosi di una modalità di consegna alternativa al telefax delle citate istanze: queste ultime, infatti, lungi dal confluire in un fascicolo telematico (non ancora istituibile attesa l’incompletezza dell’infrastruttura informatica della Corte di Cassazione) vengono stampate ed inserite nei fascicoli cartacei per essere poi sottoposte ai magistrati. Le caselle di posta presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti: seguenti: Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it ________________________________________________________________ Vai alla notizia sul sito fiif.gestionerisorse.pro/ Scarica pdf Testo del documento tra i comunicati stampa della Corte (6 Kb) Scarica la comunicazione a firma del Primo presidente Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf