AVVISO – #PST Interruzione dei servizi informatici del settore civile dal 1 Luglio 2016

Comunicazione DGSIA Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive – Luglio 2016   Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 1 luglio 2016, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:     La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;     L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;     Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;     Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;     Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;     I pagamenti telematici. Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Attenzione!!! Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 2 luglio 2016 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 4 luglio. Vai alla news del sito Pst.giustizia.it

Inclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili ai fini delle notifiche PEC da parte degli avvocati ai sensi della legge 53/1994.

DGSIA

Si trascrive qui di seguito la nota del Direttore Generale della Giustizia Civile, Michele Forziati del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) della Direzione Generale della Giustizia CIvile (Ufficio 1 – Affari civili interni) Nel riscontrare una segnalazione dell'avv. Stefano Succi in merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, questa Direzione generale, premesso che, come evidenziato nella segnalazione, "l'articolo 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, non contiene più il richiamo al comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185", ha erroneamente affermato che non possa ritenersi "che l'attuale formulazione del citato articolo 16-ter sia il frutto di una "una mera dimenticanza del legislatore" e che, di conseguenza, l'indicePA dal 19.8.2014 non possa più essere considerato "pubblico elenco" ai fini" di cui sopra, e ciò "in quanto con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, è stata in realtà eliminata una inutile duplicazione all'interno dell'art. 16-ter del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, essendo la previsione del comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, già contenuta nel comma 12 dell'articolo 16 del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, anch'esso richiamato" (così nella nota prot. DAG n. 106539.U del 7.6.2016). In realtà, mentre con l'art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato istituito il cd. registro IPA – prevedendosi che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. (…)" – la norma dell'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina invece il cd. registro delle PA tenuto dal Ministero della giustizia al dichiarato fine "di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni", prevedendo che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti". Orbene, così ricostruito il contesto normativo di riferimento, si deve ritenere che, a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – che ha eliminato dall'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il richiamo all'articolo 8, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – il cd. registro IPA non possa essere più considerato "pubblico elenco" ai fini di cui sopra. In tale ottica, la "duplicazione" cui si era fatto riferimento nella citata risposta deve intendersi riferita, dunque, ai registri e non alla (diversa) valenza ("pubblica" o meno) propria degli stessi. In considerazione della delicatezza della questione, e al precipuo fine di evitare che il diverso orientamento espresso da questa Direzione generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l'utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione della presente nota, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari e presso i Consigli dell'ordine territoriali.   Scarica la nota del DG DAG m_dg.DAG.21-06-2016.0116974.U Scarica la nota originale (*.tif) del DAG 

PAT – Attivo un apposito Help Desk dedicato agli avvocati difensori e alle parti

Si comunica che a decorrere dal 1 luglio 2016, nella fase di primo avvio del processo amministrativo telematico, la giustizia amministrativa metterà a disposizione di avvocati, cittadini che ricorrono in proprio e Pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. A tale servizio gli interessati potranno rivolgersi – per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06 68273131 o inviando una e mail alla casella di posta istituzionale helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it Il servizio di help desk non potrà essere di ausilio per questioni di natura giuridica. Dal 1 luglio 2016 gli atti del giudice amministrativo e delle parti devono essere redatti e depositati in formato digitale, nel rispetto delle Regole e delle Specifiche tecniche dettate con DPCM 16 febbraio 2016 n. 40. Nell’apposita Sezione sono resi disponibili gli atti normativi, i comunicati, i modelli, con le relative istruzioni, le modalità di assistenza e gli avvisi riguardanti il Sistema informativo (SIGA). Vai al comunicato della Giustizia Amministrativa – Attivo un apposito Help Desk dedicato agli avvocati difensori e alle parti (21-06-2016)      

Corte Suprema di Cassazione – Deposito atti e istanze nel processo civile – 15/06/2016

Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012  ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La  copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è  inserita nel fascicolo. Nota bene – le PEC presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono sono le seguenti: Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it ________________________________________________________________ Scarica pdf Testo del documento tra i comunicati stampa della Corte (6 Kb) Scarica la comunicazione a firma del Primo presidente  

Il pignoramento telematico delle quote sociali ex art. 2471 c.c. dopo la legge n. 132/15

Come noto, esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì nel codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata (“il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”); dopodiché la norma prosegue menzionando esclusivamente le procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. Sembrerebbe dunque che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura debba seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, oltretutto senza necessità di alcuna attestazione di conformità e senza obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate. Tale soluzione ermeneutica presenta però un problema pratico irrisolvibile costituito dal fatto che gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive sono in realtà strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario devono comunque essere depositati telematicamente, anche solo per “accontentare” i sistemi informatici. Partendo da tale stato di fatto pare opportuno indagare se, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 132 del 2015, vi sia la possibilità di coniugare aspetti tecnici e diritto processuale in modo da giungere ad un’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva che “accontenti” i sistemi informatici ma che consenta anche all’avvocato di attestare con pienezza di poteri la conformità degli atti e titoli esecutivi che comunque è obbligato ad allegare alla nota di iscrizione a ruolo. In tal senso appare decisivo l’art. 16 decies del d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”. È evidente come tale norma possa essere di grande aiuto nel caso di specie, visto che ci troviamo invero di fronte ad una disposizione suscettibile di applicazione generale in quanto riferita ad ogni ipotesi in cui il difensore detenga, in originale, un atto processuale di parte o, in copia conforme, un provvedimento del giudice. Nel caso in esame, in effetti, il difensore, una volta notificato l’atto di pignoramento, si troverà in possesso di due atti processuali di parte in originale (atto di precetto e atto di pignoramento) e di almeno un titolo esecutivo detenuto in copia conforme (esecutiva), dei quali potrà legittimamente attestare la conformità. Da ciò discende che, nel pieno rispetto della normativa, anche nel caso di pignoramento delle quote sociali è ora possibile procedere con il deposito telematico sia della nota di iscrizione sia degli allegati atti e titoli esecutivi. Risolto tale problema occorre poi considerare che la

Il pignoramento telematico delle quote sociali ex art. 2471 c.c. dopo la legge n. 132/15

Come noto, esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì nel codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata (“il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”); dopodiché la norma prosegue menzionando esclusivamente le procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. Sembrerebbe dunque che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura debba seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, oltretutto senza necessità di alcuna attestazione di conformità e senza obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate. Tale soluzione ermeneutica presenta però un problema pratico irrisolvibile costituito dal fatto che gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive sono in realtà strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario devono comunque essere depositati telematicamente, anche solo per “accontentare” i sistemi informatici. Partendo da tale stato di fatto pare opportuno indagare se, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 132 del 2015, vi sia la possibilità di coniugare aspetti tecnici e diritto processuale in modo da giungere ad un’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva che “accontenti” i sistemi informatici ma che consenta anche all’avvocato di attestare con pienezza di poteri la conformità degli atti e titoli esecutivi che comunque è obbligato ad allegare alla nota di iscrizione a ruolo. In tal senso appare decisivo l’art. 16 decies del d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”. È evidente come tale norma possa essere di grande aiuto nel caso di specie, visto che ci troviamo invero di fronte ad una disposizione suscettibile di applicazione generale in quanto riferita ad ogni ipotesi in cui il difensore detenga, in originale, un atto processuale di parte o, in copia conforme, un provvedimento del giudice. Nel caso in esame, in effetti, il difensore, una volta notificato l’atto di pignoramento, si troverà in possesso di due atti processuali di parte in originale (atto di precetto e atto di pignoramento) e di almeno un titolo esecutivo detenuto in copia conforme (esecutiva), dei quali potrà legittimamente attestare la conformità. Da ciò discende che, nel pieno rispetto della normativa, anche nel caso di pignoramento delle quote sociali è ora possibile procedere con il deposito telematico sia della nota di iscrizione sia degli allegati atti e titoli esecutivi. Risolto tale problema occorre poi considerare che la

L’errore “Numero di ruolo non valido” e l’interpretazione della “terza PEC” in funzione delle istanze di rimessione in termini

Commento all'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione,  Dr. Pietro Lupi   L'analisi dei messaggi di esito dei controlli automatici ed i documenti EsitoAtto.xml e DatiAtto.xml (Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione,  Dr. Pietro Lupi)   1.         Al di là di ogni statistica, la fase più ansiogena per l’Avvocato che effettui un deposito telematico si colloca tra l’attesa del messaggio di esito dei controlli automatici e la relativa interpretazione in caso di errore: si cercherà nei paragrafi che seguono di attutire gli effetti della insufficiente chiarezza sintattica e contenutistica di tali messaggi, onde consentirne, ove possibile, di comprenderne il contenuto e valutare le scelte operative più opportune. Ciò appare di fondamentale importanza dacché la sottovalutazione o l’errata interpretazione dei messaggi di errore può condurre a conseguenze processuali pregiudizievoli, talvolta irrimediabili. Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Napoli[1] ha respinto l’istanza di rimessione in termini del difensore che, pur avendo depositato la propria memoria anzitempo rispetto al termine assegnato, aveva ricevuto in tempi ragionevolmente brevi la terza PEC recante  messaggio “numero di ruolo non valido”, di fronte alla quale tuttavia nessun’attività aveva compiuto;  solo dopo alcuni giorni aveva quindi ricevuto in “quarta PEC”  il messaggio di rifiuto del deposito da parte del cancelliere a cagione del fatto che l’atto depositato non riguardava il fascicolo cui era stato diretto. A fondamento del provvedimento di rigetto, il Tribunale ha  considerato che «l’inosservanza del termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria, fissato all’8 settembre 2015, è stato determinato da un errore del depositante nell’indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l’atto doveva essere inserito, 3577/2015 invece di 3557/2015»,   ed ha valutato che l’errore in parola risultava «riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”». A luce di tali considerazioni, prosegue il Tribunale, «pur volendo ritenere che il cancelliere avrebbe dovuto subito rifiutare l’atto, già nella mattina del giorno 8 settembre 2015 e non il giorno 14 settembre, così consentendo all’istante di avere conoscenza del suo errore e di avere la possibilità di ripetere tempestivamente il deposito, l’inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all’accesso in quel fascicolo evidenziata nel terza ricevuta PEC ». In effetti, quello al “numero di ruolo non valido” costituisce uno dei messaggi di errore più frequenti dietro il quale si cela un ventaglio di ipotesi eterogenee, che vanno attentamente valutate – al di là del caso preso in esame con l’ordinanza in commento – anche in relazione al contenuto di DatiAtto.xml, la cui corretta lettura si impone nel momento in cui il contenuto della terza PEC sia di siffatto tenore.   2.         Una premessa di ordine generale appare irrinunciabile e riguarda la classificazione degli errori. Questi possono suddividersi in tre categorie: WARN, ERROR e FATAL, secondo quanto dispone l’art. 14, comma 8, del Provv. DGSIA 16/4/2014. Possono altresì distinguersi in due macrogruppi: “errori forzabili” dal cancelliere ed “errori non forzabili” che non sempre sono sovrapponibili alle categorie, rispettivamente, di WARN ed ERROR (le prime due) e di FATAL (sicuramente la terza). I WARN sono semplici allarmi, che in genere non risultano dalla terza PEC. Essi sono contrassegnati, nei sistemi informatici delle cancellerie, da un triangolo giallo. Molto frequente è il WARN “Lista di revoca non disponibile”, che avverte l’utente che il sistema non è riuscito a controllare se la firma del depositante, della quale già è stata verificata la validità, sia o meno inclusa in una lista di revoca. Gli ERROR sono errori di vario genere, contrassegnati nei sistemi SICID e SIECIC con un pallino rosso. In linea di principio si tratta di errori  forzabili, ovvero che non impediscono l’accettazione del cancelliere: come si vedrà più avanti, però, ciò non è sempre vero e si impone quasi sempre una valutazione caso per caso. Gli errori FATAL sono sempre non forzabili, perché su di essi il cancelliere non ha alcun potere e vengono raccolti in una sezione separata del SICID e SIECIC ove si contraddistinguono per un pallino nero. Se per un verso è certo che il WARN costituisce un mero allarme, che non forma neanche oggetto di comunicazione all’utente per il tramite della terza PEC  e che, quindi, non impedisce l’accettazione della busta da parte del Cancelliere;  se è altrettanto certo che il FATAL integra un’ipotesi di errore tecnico talmente grave da impedire al Cancelliere qualsivoglia attività (tant’è che i depositi vengono relegati in un’apposita sezione del SICID e del SIECIC), è altrettanto sicuro che esistono casi di ERROR che impediscono l’accettazione da parte del Cancelliere, così come esistono casi limite in cui, nonostante l’esito positivo (assenza di errori formali) dei controlli automatici il deposito non può essere accettato (si pensi al caso del deposito di un’iscrizione a ruolo nei pignoramenti in cui si siano dedicati più di 80 caratteri, tra lettere e spazi, alla descrizione del titolo esecutivo, fattispecie nella quale il Cancelliere è impossibilitato ad accettare l’atto nonostante la terza pec indichi esito positivo). Va peraltro segnalato che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 delle specifiche tecniche, «La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici»: tale documento, che appare tuttavia riprodurre solo una parte degli errori,  è reperibile nel Portale Servizi Telematici, sezione documenti, a questo indirizzo. 3.         In questo quadro, l’errore “numero di ruolo non valido” (che si annovera tra gli ERROR) può abbracciare, come detto, un ventaglio di ipotesi diverse anche nelle conseguenze, ed è suscettibile

Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC e gli eventuali limiti al relativo utilizzo

Uno dei dubbi applicativi sulle notificazioni telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994 riguarda la possibilità o meno di adoperare gli indirizzari PEC di cui all’art. 16 ter DL 179/2012 (i c.d. “elenchi pubblici”) per notificazioni di atti estranei all’ambito professionale o imprenditoriale o comunque alla finalità per la quale il cittadino, il professionista o l’impresa si vede iscritto in quel determinato elenco. In termini concreti ci si domanda se sia possibile notificare, ad esempio, un ricorso per separazione di coniugi all’indirizzo pec che l’imprenditore individuale abbia comunicato al Registro Imprese, oppure all’amministratore di condominio all’indirizzo PEC che egli abbia dichiarato al proprio Ordine di appartenenza quale dottore commercialista. Anticipiamo che la risposta è senz’altro positiva e lo è per le considerazioni che seguono. E’ noto che, ai fini delle notificazioni ex L. 53/1994, l’art. 16-ter DL 179/2012 contiene una precisa indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Tale indicazione comprende, invero: l’indirizzario PEC dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora esistente), di cui all’art. 3-bis del CAD; il “Registro PP.AA.” previsto dall’art. 16 comma 12 DL 179/2012 (ancora in larga parte incompleto); Il Registro Imprese (art. 16, comma 6 DL 185/2008, significativamente finalizzato alla “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, come da rubrica della norma) l’INIPEC, previsto dall’art. 6-bis del CAD; il RegInde. Com’è possibile verificare dalla lettura delle norme istitutive di ciascuno di tali elenchi, le relative previsioni di utilizzo sono (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest’ultimo espressamente nato “al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni” con conseguente esclusione del più completo IPA dal novero degli elenchi utilizzabili ai fini dell’art. 32 bis L. 53/94) dettate da finalità del tutto estranee all’ambito Giustizia: l’ANPR nasce “al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini“; il Registro imprese per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese e l’INIPEC per “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita’ telematica“. Ciò significa che l’art. 16-ter DL 179/2012 non costituisce una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un’efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell’Avvocato, ma svolge (soprattutto) una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva: è evidente che le notificazioni dell’Avvocato non potrebbero giammai ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, così come non potrebbero giammai ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in via meramente indiretta e riflessa, in termini di ribaltamento di minori costi sull’impresa cliente) né, infine, “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati”. Ciò vuol dire, esemplificando, che se l’art. 16-ter consente (rectius: consentirà) di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell’ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili a quelli ex art. 1 L. 53/94. Ne discende, in linea più generale, che l’utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell’ambito “proprio” per il quale questo o quell’indirizzario pec fu istituito.. Tali principi hanno del resto già avuto applicazione concreta anche in giurisprudenza. Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d’Appello di Torino è giunta a conclusioni in linea con le considerazioni che precedono. Il caso che si è posto all’attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l’inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell’art. 15, III comma, l. fall. Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall’operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare. In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall’art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado. Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria. Da tale vicenda giudiziaria, che conferma l’assenza di limiti all’utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare, discende anche un consiglio operativo alle cancellerie, soprattutto in presenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento. In tali casi, l’esperienza insegna che vengono caricati sui registri informatici del SIECIC sia i dati dell’impresa individuale che quelli della persona fisica titolare; tale apparente duplicazione è in realtà fondamentale ai fini del buon fine dell’attività di notifica telematica, stante che la ricerca dell’indirizzo PEC dell’impresa individuale viene effettuata sulla sezione Imprese del registro INI-PEC mentre la ricerca dell’indirizzo PEC della persona fisica viene effettuata nella sezione Professionisti del medesimo registro. Alla luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza

Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC e gli eventuali limiti al relativo utilizzo

Notifiche PEC

Uno dei dubbi applicativi sulle notificazioni telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994 riguarda la possibilità o meno di adoperare gli indirizzari PEC di cui all'art. 16 ter DL 179/2012 (i c.d. "elenchi pubblici") per notificazioni di atti estranei all'ambito professionale o imprenditoriale o comunque alla finalità per la quale il cittadino, il professionista o l'impresa si vede iscritto in quel determinato elenco. In termini concreti ci si domanda se sia possibile notificare, ad esempio, un ricorso per separazione di coniugi all'indirizzo pec che l'imprenditore individuale abbia comunicato al Registro Imprese, oppure all'amministratore di condominio all'indirizzo PEC che egli abbia dichiarato al proprio Ordine di appartenenza quale dottore commercialista. Anticipiamo che la risposta è senz'altro positiva e lo è per le considerazioni che seguono. E' noto che, ai fini delle notificazioni ex L. 53/1994, l'art. 16-ter DL 179/2012 contiene una precisa indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili: "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia". Tale indicazione comprende, invero: l'indirizzario PEC dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora esistente), di cui all'art. 3-bis del CAD; il "Registro PP.AA." previsto dall'art. 16 comma 12 DL 179/2012 (ancora in larga parte incompleto); Il Registro Imprese (art. 16, comma 6 DL 185/2008, significativamente finalizzato alla "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese", come da rubrica della norma) l'INIPEC, previsto dall'art. 6-bis del CAD; il RegInde. Com'è possibile verificare dalla lettura delle norme istitutive di ciascuno di tali elenchi, le relative previsioni di utilizzo sono (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest'ultimo espressamente nato "al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni" con conseguente esclusione del più completo IPA dal novero degli elenchi utilizzabili ai fini dell'art. 32 bis L. 53/94) dettate da finalità del tutto estranee all'ambito Giustizia: l'ANPR nasce "al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini"; il Registro imprese per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese e l'INIPEC per "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica". Ciò significa che l'art. 16-ter DL 179/2012 non costituisce una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un'efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'Avvocato, ma svolge (soprattutto) una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva: è evidente che le notificazioni dell'Avvocato non potrebbero giammai ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, così come non potrebbero giammai ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in via meramente indiretta e riflessa, in termini di ribaltamento di minori costi sull'impresa cliente) né, infine, "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati". Ciò vuol dire, esemplificando, che se l'art. 16-ter consente (rectius: consentirà) di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell'ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili a quelli ex art. 1 L. 53/94. Ne discende, in linea più generale, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario pec fu istituito.. Tali principi hanno del resto già avuto applicazione concreta anche in giurisprudenza. Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d’Appello di Torino è giunta a conclusioni in linea con le considerazioni che precedono. Il caso che si è posto all’attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l’inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell’art. 15, III comma, l. fall. Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall’operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare. In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall’art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado. Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria. Da tale vicenda giudiziaria, che conferma l’assenza di limiti all’utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare, discende anche un consiglio operativo alle cancellerie, soprattutto in presenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento. In tali casi, l’esperienza insegna che vengono caricati sui registri informatici del SIECIC sia i dati dell’impresa individuale che quelli della persona fisica titolare; tale apparente duplicazione è in realtà fondamentale ai fini del buon fine dell’attività di notifica telematica, stante che la ricerca dell’indirizzo PEC dell’impresa individuale viene effettuata sulla sezione Imprese del registro INI-PEC mentre la ricerca dell’indirizzo PEC della persona fisica viene effettuata nella sezione Professionisti del medesimo registro. Alla luce delle considerazioni svolte e

LE NOTIFICHE A MEZZO PEC NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Come noto a tutti gli operatori del diritto, è da mesi acceso il dibattito, soprattutto giurisprudenziale, circa la possibilità per gli avvocati di poter validamente notificare atti giudiziari con l’ausilio della posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 53 del 1994. Solo per citare gli ultimi arresti giurisprudenziali, si passa dalla sanzione di inesistenza giuridica (la modalità di notificazione del ricorso mediante posta elettronica certificata ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 non è utilizzabile nel processo amministrativo, salvo specifica autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., né a sanare l'invalidità di tale notifica può valere la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica – Cons. Stato, 20 gennaio ’16, n. 189) all’accertamento della piena validità del procedimento di notificazione (Nel giudizio amministrativo trova applicazione immediata la Legge n. 53/1994 secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata – Cons. Stato, 14 gennaio ’16, n. 91). Come si può notare, nell’arco di meno di una settimana il supremo organo giudiziario della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, ha emesso pronunce diametralmente opposte; altrettanto ondivaga è stata peraltro anche la giurisprudenza dei TAR. Il contrasto dovrebbe però ora essere definitivamente sopito dall’entrata in vigore delle norme sul processo telematico amministrativo, che finalmente consentono di delineare un quadro normativo coerente. È infatti risaputo che i problemi interpretativi sono stati generati dal disposto dell’art. 16-quater, comma 3-bis d.l. 179/12, il quale ha escluso l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento. Si è infatti ritenuta ostativa la mancanza di un apposito regolamento, che, analogamente al d.m. 48 del 2013, dettasse le regole tecniche applicabili al processo amministrativo. Ora però tale vuoto normativo è stato colmato, essendo state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio ’16 il d.p.c.m. contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. L’art. 14 del d.p.c.m. si occupa espressamente delle notificazioni per via telematica, sancendo l’applicabilità dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994 anche al processo amministrativo e dettando disposizioni di dettaglio sia per la prova dell’avvenuta notificazione sia per il deposito delle ricevute di posta elettronica certificata. A completare il quadro normativo vi è poi l’art. 14 delle specifiche tecniche (Allegato “A” al dpcm in commento), che detta disposizioni in materia di pubblichi elenchi utilizzabili per la notificazione, di allegazione delle procure alla lite e di deposito in giudizio (per via telematica) dell’atto notificato con modalità cartacea. A fronte di tale quadro normativo finalmente chiaro permane invero un unico dubbio legato alla data di effettiva entrata in vigore delle norme appena esaminate. Secondo l’automatismo previsto dall’art. 73, III comma, Cost., infatti, il dpcm 16 febbraio ’16 entrerà in vigore il 5 aprile 2016; tuttavia l’art. 21, comma 1, del regolamento in analisi prevede che “salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico”. Tralasciando le norme di cui ai commi 2 e 3, che regolamentano più nel dettaglio l’attività di sperimentazione, occorre altresì tener presente che, ai sensi del successivo IV comma, “nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali”. Un’attenta lettura delle suddette disposizioni lascia dunque pensare che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16; e ciò per due ordini di considerazioni: ·        innanzitutto occorre considerare che il comma 1 dell’art. 21 in commento posticipa alla suddetta data l’entrata in vigore dell’intero dpcm; ·        in secondo luogo bisogna tener presente il disposto del successivo IV comma, secondo il quale fino al 1° luglio ’16 il perfezionamento degli adempimenti processuali avverrà con modalità analogica/cartacea e telematica. Non potendosi applicare nella fattispecie una norma come l’art. 9, comma 1 bis, legge n. 53 del 1994, che consente il deposito analogico dell’atto notificato per via telematica, non sarebbe dunque ipotizzabile neppure il deposito analogico dell’atto notificato a mezzo della posta elettronica certificata. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto corretta un’interpretazione secondo cui la data di entrata in vigore anche del corpus normativo teso a regolamentare l’attività di notificazione a mezzo PEC dev’essere fissata al 1° luglio 2016.

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