Cartelle esattoriali e notifiche via posta certificata alla luce della L. 225/2016

LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOPO LA LEGGE 225/2016 In quest’articolo pubblicato sul sito FIIF, nel commentare tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che affrontavano il tema della prova che il concessionario deve offrire in giudizio della notificazione telematica della cartella esattoriale, si è fatto cenno all’art. 26 dpr 602/1973 che disciplina tale modalità di notificazione. Sennonché, mentre redigevamo quel commento, è intervenuta una importante novella legislativa per effetto dell’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto esattamente dalla relativa legge di conversione (Legge 1 dicembre 2016, n. 225 , in SO n.53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n.282), che ha sostanzialmente unificato le modalità di notifica telematica in materia di accertamento con quelle che il concessionario adopera in materia di riscossione. Per comprendere appieno tale novità ed i relativi profili di criticità interpretativa, è indispensabile riepilogare brevemente le vicende normative dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973. Il primo intervento normativo da considerare è quello di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) del DL 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176): tale norma prevedeva che all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma fosse inserito il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.". Tale norma è stata poi modificata dall'art. 14 dlt 159/2015, il cui testo è il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82". Il comma 2 di tale norma prevede che "Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge": tale differimento dell'entrata in vigore si riferiva quindi al solo meccanismo del deposito presso la Camera di Commercio, essendo possibile la notifica a mezzo posta certificata delle cartelle esattoriali in virtù della norma modificata nel 2010. Sennonché l'art. 7-quater del d.l. 193/2016, in vigore dal 3/12/2016 ha nuovamente modificato col comma 9, l'art. 26 anzidetto: <<All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600">>: la norma richiama ora quindi l'art. 60 DPR 600/1973; col comma 6, l'art. 60 del dpr 600/1973, con la seguente previsione: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
AVVISO – #PST Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche correttive – 3 Febbraio 2017

Comunicazione DGSIA Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 3 febbraio 2017, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare: La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria; L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato; Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati; Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici; Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni; I pagamenti telematici. Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Attenzione!!! Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 4 febbraio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 6 febbraio. Contestualmente all’attività di aggiornamento sopra descritto, saranno modificati gli xsd sicid_v1\Introduttivi e sicid_v2\Introduttivi per aggiungere il tipo di dato al campo “consegna-beni”; è stata impostata una restrizione sullo schema per non permettere di inserire all'interno del tag "consegna-beni" valori diversi dal tipo "Valuta" (valore numerico). Si rilasciano anticipatamente i nuovi schemi XSD aggiornati con tali modifiche. Si comunica che il sistema di Model Office per l’esecuzione dei test è già aggiornato per la verifica degli strumenti messi a disposizione dei professionisti. Vai alla news del sito Pst.giustizia.it
PAT obbligatorietà l’avvio slitta al 1 gennaio 2017

Giovedì 30 giugno sarà ricordata come la giornata più tumultuosa in materia di avvio del #ProcessoAmministrativoTelematico, #PAT. Indiscrezioni erano trapelate già nella tarda mattinata, ma a sbaragliare il campo è stata la Circolare inviata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (a firma del Consigliere Gabriele Carlotti) ai Presidenti delle Associazioni degli avvocati amministrativisti. qui il link alla Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Il Segretariato Generale, prendendo atto che "la gestione delle procedure (di avvio del PAT ndr) richiede un notevole impegno e, conseguentemente, anche l’organizzazione di taluni servizi presso il Consiglio di Stato dovrà subire alcune modifiche", ne conclude che, sebbene "dal 1° luglio 2016 e i relativi atti, saranno presentati solo in formato digitale… Gli atti riguardanti ricorsi incardinati prima di questa data continueranno ad essere depositati in formato cartaceo". Intorno alle ore 17.30 trapelava la notizia della convocazione del Consiglio dei Ministri n. 122 alle ore 19:00 a Palazzo Chigi. Non presente nell’Agenda Ufficiale del Governo. Il Consiglio è occasione per un decreto correttivo in extremis. Con l'art. 2 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 pubblicato in GU (16G00132) (GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016) vengono, infatti prorogati i termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Ovvero le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) che, ex art. 21 del summenizionato decreto si sarebbero applicate a partire dal 1° luglio 2016 (data di introduzione del processo amministrativo telematico), sono prorogate al 1° gennaio 2017. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legge (nella stessa serata in Gazzetta Ufficiale) che proroga di sei mesi "alcuni" termini dell’avvio del processo amministrativo telematico. Il decreto, che consta di 2 articoli, si rende necessario per garantire la continuità del processo amministrativo, tenuto conto che il 1° luglio 2016 è prevista l’entrata in vigore del PAT, processo amministrativo telematico. L’operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l’adeguamento di alcune norme del CPA e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente. La grande novità del PAT rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale. In particolare, il comma 1 dell’art.1 proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Il comma 2 prevede che il periodo di sperimentazione del sistema si svolga fino alla data del 31 dicembre 2016. L’art.2, conseguentemente, fissa la data di avvio del processo amministrativo telematico al 1° gennaio 2017. Vai alla pubblicazione in GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (16G00132) Vai al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) {NORMATTIVA} Vai allla Circolare Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Vai al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 122
Commento alla nota 17/6/2016 del Presidente Canzio

IL 17 giugno 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Canzio, ha diffuso una nota (link) che riproduce un avviso comparso due giorni prima sul sito www.cortedicassazione.it del seguente tenore: «Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo». Il riferimento all’art. 16-bis, DL 179/2012, per quanto volto a scongiurare i depositi di “atti introduttivi” in modalità telematica presso la S.C., ha fatto tuttavia sorgere il legittimo dubbio che le modalità di deposito delle istanze “non aventi immediata incidenza sul processo” dovessero essere quelle già in essere presso i Tribunali e le Corti d’Appello. In realtà, come si è potuto appurare nei giorni immediatamente successivi, ciò cui la nota del 17 giugno fa riferimento è ben altra cosa e di portata certamente più limitata che non i “veri” depositi telematici, tattandosi di una modalità di consegna alternativa al telefax delle citate istanze: queste ultime, infatti, lungi dal confluire in un fascicolo telematico (non ancora istituibile attesa l’incompletezza dell’infrastruttura informatica della Corte di Cassazione) vengono stampate ed inserite nei fascicoli cartacei per essere poi sottoposte ai magistrati. Le caselle di posta presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti: seguenti: Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it ________________________________________________________________ Vai alla notizia sul sito fiif.gestionerisorse.pro/ Scarica pdf Testo del documento tra i comunicati stampa della Corte (6 Kb) Scarica la comunicazione a firma del Primo presidente Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf
AVVISO – #PST Interruzione dei servizi informatici del settore civile dal 1 Luglio 2016

Comunicazione DGSIA Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive – Luglio 2016 Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 1 luglio 2016, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare: La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria; L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato; Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati; Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici; Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni; I pagamenti telematici. Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Attenzione!!! Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 2 luglio 2016 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 4 luglio. Vai alla news del sito Pst.giustizia.it
Inclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili ai fini delle notifiche PEC da parte degli avvocati ai sensi della legge 53/1994.

Si trascrive qui di seguito la nota del Direttore Generale della Giustizia Civile, Michele Forziati del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) della Direzione Generale della Giustizia CIvile (Ufficio 1 – Affari civili interni) Nel riscontrare una segnalazione dell'avv. Stefano Succi in merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, questa Direzione generale, premesso che, come evidenziato nella segnalazione, "l'articolo 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, non contiene più il richiamo al comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185", ha erroneamente affermato che non possa ritenersi "che l'attuale formulazione del citato articolo 16-ter sia il frutto di una "una mera dimenticanza del legislatore" e che, di conseguenza, l'indicePA dal 19.8.2014 non possa più essere considerato "pubblico elenco" ai fini" di cui sopra, e ciò "in quanto con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, è stata in realtà eliminata una inutile duplicazione all'interno dell'art. 16-ter del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, essendo la previsione del comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, già contenuta nel comma 12 dell'articolo 16 del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, anch'esso richiamato" (così nella nota prot. DAG n. 106539.U del 7.6.2016). In realtà, mentre con l'art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato istituito il cd. registro IPA – prevedendosi che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. (…)" – la norma dell'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina invece il cd. registro delle PA tenuto dal Ministero della giustizia al dichiarato fine "di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni", prevedendo che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti". Orbene, così ricostruito il contesto normativo di riferimento, si deve ritenere che, a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – che ha eliminato dall'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il richiamo all'articolo 8, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – il cd. registro IPA non possa essere più considerato "pubblico elenco" ai fini di cui sopra. In tale ottica, la "duplicazione" cui si era fatto riferimento nella citata risposta deve intendersi riferita, dunque, ai registri e non alla (diversa) valenza ("pubblica" o meno) propria degli stessi. In considerazione della delicatezza della questione, e al precipuo fine di evitare che il diverso orientamento espresso da questa Direzione generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l'utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione della presente nota, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari e presso i Consigli dell'ordine territoriali. Scarica la nota del DG DAG m_dg.DAG.21-06-2016.0116974.U Scarica la nota originale (*.tif) del DAG
PAT – Attivo un apposito Help Desk dedicato agli avvocati difensori e alle parti

Si comunica che a decorrere dal 1 luglio 2016, nella fase di primo avvio del processo amministrativo telematico, la giustizia amministrativa metterà a disposizione di avvocati, cittadini che ricorrono in proprio e Pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. A tale servizio gli interessati potranno rivolgersi – per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06 68273131 o inviando una e mail alla casella di posta istituzionale helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it Il servizio di help desk non potrà essere di ausilio per questioni di natura giuridica. Dal 1 luglio 2016 gli atti del giudice amministrativo e delle parti devono essere redatti e depositati in formato digitale, nel rispetto delle Regole e delle Specifiche tecniche dettate con DPCM 16 febbraio 2016 n. 40. Nell’apposita Sezione sono resi disponibili gli atti normativi, i comunicati, i modelli, con le relative istruzioni, le modalità di assistenza e gli avvisi riguardanti il Sistema informativo (SIGA). Vai al comunicato della Giustizia Amministrativa – Attivo un apposito Help Desk dedicato agli avvocati difensori e alle parti (21-06-2016)
Corte Suprema di Cassazione – Deposito atti e istanze nel processo civile – 15/06/2016

Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo. Nota bene – le PEC presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono sono le seguenti: Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it ________________________________________________________________ Scarica pdf Testo del documento tra i comunicati stampa della Corte (6 Kb) Scarica la comunicazione a firma del Primo presidente
Il pignoramento telematico delle quote sociali ex art. 2471 c.c. dopo la legge n. 132/15

Come noto, esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì nel codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata (“il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”); dopodiché la norma prosegue menzionando esclusivamente le procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. Sembrerebbe dunque che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura debba seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, oltretutto senza necessità di alcuna attestazione di conformità e senza obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate. Tale soluzione ermeneutica presenta però un problema pratico irrisolvibile costituito dal fatto che gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive sono in realtà strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario devono comunque essere depositati telematicamente, anche solo per “accontentare” i sistemi informatici. Partendo da tale stato di fatto pare opportuno indagare se, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 132 del 2015, vi sia la possibilità di coniugare aspetti tecnici e diritto processuale in modo da giungere ad un’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva che “accontenti” i sistemi informatici ma che consenta anche all’avvocato di attestare con pienezza di poteri la conformità degli atti e titoli esecutivi che comunque è obbligato ad allegare alla nota di iscrizione a ruolo. In tal senso appare decisivo l’art. 16 decies del d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”. È evidente come tale norma possa essere di grande aiuto nel caso di specie, visto che ci troviamo invero di fronte ad una disposizione suscettibile di applicazione generale in quanto riferita ad ogni ipotesi in cui il difensore detenga, in originale, un atto processuale di parte o, in copia conforme, un provvedimento del giudice. Nel caso in esame, in effetti, il difensore, una volta notificato l’atto di pignoramento, si troverà in possesso di due atti processuali di parte in originale (atto di precetto e atto di pignoramento) e di almeno un titolo esecutivo detenuto in copia conforme (esecutiva), dei quali potrà legittimamente attestare la conformità. Da ciò discende che, nel pieno rispetto della normativa, anche nel caso di pignoramento delle quote sociali è ora possibile procedere con il deposito telematico sia della nota di iscrizione sia degli allegati atti e titoli esecutivi. Risolto tale problema occorre poi considerare che la
L’errore “Numero di ruolo non valido” e l’interpretazione della “terza PEC” in funzione delle istanze di rimessione in termini

Commento all'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione, Dr. Pietro Lupi L'analisi dei messaggi di esito dei controlli automatici ed i documenti EsitoAtto.xml e DatiAtto.xml (Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione, Dr. Pietro Lupi) 1. Al di là di ogni statistica, la fase più ansiogena per l’Avvocato che effettui un deposito telematico si colloca tra l’attesa del messaggio di esito dei controlli automatici e la relativa interpretazione in caso di errore: si cercherà nei paragrafi che seguono di attutire gli effetti della insufficiente chiarezza sintattica e contenutistica di tali messaggi, onde consentirne, ove possibile, di comprenderne il contenuto e valutare le scelte operative più opportune. Ciò appare di fondamentale importanza dacché la sottovalutazione o l’errata interpretazione dei messaggi di errore può condurre a conseguenze processuali pregiudizievoli, talvolta irrimediabili. Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Napoli[1] ha respinto l’istanza di rimessione in termini del difensore che, pur avendo depositato la propria memoria anzitempo rispetto al termine assegnato, aveva ricevuto in tempi ragionevolmente brevi la terza PEC recante messaggio “numero di ruolo non valido”, di fronte alla quale tuttavia nessun’attività aveva compiuto; solo dopo alcuni giorni aveva quindi ricevuto in “quarta PEC” il messaggio di rifiuto del deposito da parte del cancelliere a cagione del fatto che l’atto depositato non riguardava il fascicolo cui era stato diretto. A fondamento del provvedimento di rigetto, il Tribunale ha considerato che «l’inosservanza del termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria, fissato all’8 settembre 2015, è stato determinato da un errore del depositante nell’indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l’atto doveva essere inserito, 3577/2015 invece di 3557/2015», ed ha valutato che l’errore in parola risultava «riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”». A luce di tali considerazioni, prosegue il Tribunale, «pur volendo ritenere che il cancelliere avrebbe dovuto subito rifiutare l’atto, già nella mattina del giorno 8 settembre 2015 e non il giorno 14 settembre, così consentendo all’istante di avere conoscenza del suo errore e di avere la possibilità di ripetere tempestivamente il deposito, l’inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all’accesso in quel fascicolo evidenziata nel terza ricevuta PEC ». In effetti, quello al “numero di ruolo non valido” costituisce uno dei messaggi di errore più frequenti dietro il quale si cela un ventaglio di ipotesi eterogenee, che vanno attentamente valutate – al di là del caso preso in esame con l’ordinanza in commento – anche in relazione al contenuto di DatiAtto.xml, la cui corretta lettura si impone nel momento in cui il contenuto della terza PEC sia di siffatto tenore. 2. Una premessa di ordine generale appare irrinunciabile e riguarda la classificazione degli errori. Questi possono suddividersi in tre categorie: WARN, ERROR e FATAL, secondo quanto dispone l’art. 14, comma 8, del Provv. DGSIA 16/4/2014. Possono altresì distinguersi in due macrogruppi: “errori forzabili” dal cancelliere ed “errori non forzabili” che non sempre sono sovrapponibili alle categorie, rispettivamente, di WARN ed ERROR (le prime due) e di FATAL (sicuramente la terza). I WARN sono semplici allarmi, che in genere non risultano dalla terza PEC. Essi sono contrassegnati, nei sistemi informatici delle cancellerie, da un triangolo giallo. Molto frequente è il WARN “Lista di revoca non disponibile”, che avverte l’utente che il sistema non è riuscito a controllare se la firma del depositante, della quale già è stata verificata la validità, sia o meno inclusa in una lista di revoca. Gli ERROR sono errori di vario genere, contrassegnati nei sistemi SICID e SIECIC con un pallino rosso. In linea di principio si tratta di errori forzabili, ovvero che non impediscono l’accettazione del cancelliere: come si vedrà più avanti, però, ciò non è sempre vero e si impone quasi sempre una valutazione caso per caso. Gli errori FATAL sono sempre non forzabili, perché su di essi il cancelliere non ha alcun potere e vengono raccolti in una sezione separata del SICID e SIECIC ove si contraddistinguono per un pallino nero. Se per un verso è certo che il WARN costituisce un mero allarme, che non forma neanche oggetto di comunicazione all’utente per il tramite della terza PEC e che, quindi, non impedisce l’accettazione della busta da parte del Cancelliere; se è altrettanto certo che il FATAL integra un’ipotesi di errore tecnico talmente grave da impedire al Cancelliere qualsivoglia attività (tant’è che i depositi vengono relegati in un’apposita sezione del SICID e del SIECIC), è altrettanto sicuro che esistono casi di ERROR che impediscono l’accettazione da parte del Cancelliere, così come esistono casi limite in cui, nonostante l’esito positivo (assenza di errori formali) dei controlli automatici il deposito non può essere accettato (si pensi al caso del deposito di un’iscrizione a ruolo nei pignoramenti in cui si siano dedicati più di 80 caratteri, tra lettere e spazi, alla descrizione del titolo esecutivo, fattispecie nella quale il Cancelliere è impossibilitato ad accettare l’atto nonostante la terza pec indichi esito positivo). Va peraltro segnalato che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 delle specifiche tecniche, «La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici»: tale documento, che appare tuttavia riprodurre solo una parte degli errori, è reperibile nel Portale Servizi Telematici, sezione documenti, a questo indirizzo. 3. In questo quadro, l’errore “numero di ruolo non valido” (che si annovera tra gli ERROR) può abbracciare, come detto, un ventaglio di ipotesi diverse anche nelle conseguenze, ed è suscettibile