Ripristinato funzionamento servizi Giustizia-Amministrativa
Con riferimento alla notizia di questa mattina relativa al temporaneo malfuzionamento del SIGA, si comunica che tutti i servizi sono stati ripristinati.
Malfunzionamento rete Giustizia Amministrativa
Si comunica che che, a causa di un problema di connettività della rete Vodafone, il SIGA non funziona. Il Servizio Per l’Informatica della D.G. Informatica e statistica (SPI) ha lavorato tutta la notte per ripristinare i servizi, ma al momento il problema non è risolto. Aggiornamenti nel corso della giornata.
Giustizia Amministrativa – Portale dell’Avvocato – Semplificazione accesso

Portale dell’Avvocato – Semplificazione accesso Si comunica che, al fine di semplificare le procedure di assegnazione delle credenziali per l’accesso al Portale dell’Avvocato, dal 1 novembre 2018, a coloro che chiederanno le credenziali, sarà assegnato, come “Nome Utente”, il proprio Codice Fiscale. Tale nuova modalità di accredito, che sarà gradualmente estesa a tutti gli utenti, ridurrà sensibilmente, una volta a regime, il numero di segnalazioni di problemi legati all’accesso al Portale degli Avvocati, con un miglioramento del servizio. Le credenziali, con la nuova modalità di identificazione, saranno inizialmente assegnate a coloro che richiederanno una nuova utenza ed inoltre agli avvocati che, attraverso una richiesta fatta al webmaster@giustizia-amministrativa.it, segnalino: di aver dimenticato la Password e/o il Nome Utente; la scadenza della Password, per non utilizzo delle credenziali per oltre 90 giorni. Nei casi indicati sarà quindi attribuito al richiedente un Nome Utente corrispondente al Codice Fiscale che, per la sua stessa natura, non subirà variazioni nel tempo. L’Avvocato riceverà, comunque, al suo indirizzo PEC, la conferma del nuovo accredito assegnato, con l’indicazione completa del Nome Utente e della Password. Tutte le attuali utenze, corrispondenti alle caselle PEC presenti nel RegInde, continueranno ad essere attive. Gli avvocati che dispongono di credenziali create con la vecchia modalità, cioè con Nome Utente uguale alla PEC, potranno pertanto continuare a utilizzarle, aggiornando la sola Password, quando necessario, con l’apposita funzione presente all’interno del Portale. Vai a: Vai alla news del sito della Giustizia Amministrativa
PAT: DAL 26 FEBBRAIO 2017 NUOVI MODULI DEPOSITO

Si comunica che a decorrere dal 26 febbraio p.v., saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni. I nuovi moduli contengono alcune modifiche migliorative che sono state ritenute necessarie, anche su segnalazione dell’avvocatura, dopo le prime settimane di funzionamento del PAT. I moduli ora in uso saranno quindi accettati dal sistema fino alle ore 24.00 del 25 febbraio p.v. Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa e nel Portale dell’Avvocato sarà data chiara evidenza all’aggiornamento dei moduli di deposito.
IL PROCESSO TELEMATICO TRIBUTARIO E LA FIRMA DIGITALE DEGLI ALLEGATI: ADEMPIMENTO NECESSARIO O AGGRAVIO EVITABILE?

Come noto, una delle particolarità del processo telematico tributario è l’obbligo di firmare digitalmente ogni allegato depositato dal professionista, inclusi i singoli documenti prodotti in corso di procedimento. A fronte di tale adempimento, certamente gravoso e fonte di lungaggini nelle procedure di deposito, ci si interroga sull’effettiva necessità di tale adempimento e, soprattutto, sulle esigenze di giustizia che si vorrebbero tutelare attraverso l’incombente in analisi. A tal proposito, da diverse fonti si è appreso che il Ministero delle Finanze giudicherebbe necessaria questa presenza massiva di firme digitali al fine di garantire la conservazione dei file depositati con modalità telematiche. Secondo gli organi della giustizia tributaria, invero, l’apposizione della firma digitale non solo garantirebbe l’inalterabilità dei dati contenuti nei file trasmessi e ne permetterebbe la leggibilità e possibilità di consultazione nel tempo. A fronte di tale motivazione, appare opportuna una prima osservazione critica legata alla considerazione che in realtà la firma digitale di ogni documento versato in un sistema di conservazione è incombente non previsto dalle regole tecniche di cui al dpcm 3 dicembre 2013; a conferma di quanto precede è più che sufficiente la lettura del manuale di conservazione Sogei, che prevede opportunamente la conservazione sia di documenti firmati che di documenti non firmati (oltre che di documenti muniti di marcatura temporale). È poi opportuna una riflessione sui momenti determinanti nel processo di conservazione. Il primo è senza dubbio la generazione del pacchetto di versamento, ovverosia dell’aggregazione documentale che il produttore dei documenti invia al conservatore; successivamente detto pacchetto si trasforma in pacchetto di archiviazione secondo le specifiche contenute nell’allegato 4 del dpcm 3/12/2013 e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione. È in tale ultimo momento che la firma digitale gioca un ruolo fondamentale a chiusura e garanzia dell’integrità degli oggetti da conservare; in tal caso però la firma (e l’eventuale marcatura temporale) sono apposti dal conservatore e non dal produttore del documento. Nello scenario in analisi (conservazione di atti e documenti del processo tributario) possiamo a buon diritto ipotizzare che il pacchetto di versamento sia rappresentato dal fascicolo di primo grado, formato dagli atti e dai loro allegati, e dal relativo Indice che, redatto in conformità della norma UNISINCRO, contiene impronte e metadati dei singoli documenti. Tale aggregazione documentale si trasformerà poi in pacchetto di archiviazione una volta passato al vaglio (e alla firma del conservatore). Tale successione procedimentale non richiede dunque per la sua attuazione che ogni oggetto affidato al conservatore sia munito di firma digitale. E per la verità tale incombente non appare necessario neppure per le altre finalità esposte dall’Amministrazione. Si sostiene innanzitutto che la firma di ogni atto ed allegato sarebbe funzionale a garantire “l’inalterabilità dei dati contenuti nei file trasmessi”. A tal proposito occorre osservare che in realtà l’apposizione della firma digitale è solo una delle alternative ipotizzate dal dpcm 13 novembre ’14 per giungere alla creazione del cosiddetto documento informatico immodificabile. Ai sensi delle regole tecniche in vigore occorre infatti individuare prima di tutto il documento informatico del quale si vuole assicurare l’inalterabilità (o immodificabilità): se si tratta di documenti informatici redatti mediante l’utilizzo di appositi strumenti software (es. documenti in PDF originati da conversione di file di testo), l’immodificabilità degli stessi potrà discendere da una o più delle seguenti operazioni (art. 3, comma IV, dpcm 13/11/14): la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; l’apposizione di una validazione temporale; il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa; la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza; il versamento ad un sistema di conservazione. Per quanto concerne il processo tributario telematico tributario questa tipologia di documenti corrisponde a quella dell’atto processuale in senso stretto (es. ricorso, memorie difensive) che effettivamente viene sottoscritto con firma digitale e, nel caso dei ricorsi, anche trasferito a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso, in effetti, la firma digitale appare fondamentale per attribuire la paternità del documento, ancor più che garantirne l’immodificabilità. Laddove invece si voglia pensare con maggior precisione ai documenti allegati all’atto processuale il riferimento corretto appare quello di cui all’art. 3, comma V, del dpcm 13/11/14, ove si dispone: nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b)[1], le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione. In sostanza: nel caso in cui vengano acquisite copie (anche scansioni) di documenti l’inalterabilità degli stessi è il frutto di una procedura di gestione documentale che, per normativa vigente, non contempla l’apposizione della firma digitale. Piuttosto occorre riflettere su di un aspetto: le regole tecniche paiono imporre un onere al soggetto che riceve il documento, dal momento che è il sistema di gestione documentale di costui che dev’essere in grado di garantire l’inalterabilità del documento (e peraltro il raggiungimento di un simile obiettivo non appare molto difficile dal momento che un’efficace opera di estrazione dei metadati e di calcolo dell’impronta informatica dei documenti appare sufficiente al raggiungimento di tale scopo). Pare dunque di poter osservare che un sistema, come quello ipotizzato dalla Giustizia Tributaria, che demandi alla firma digitale il compito di assicurare l’inalterabilità anche delle produzioni documentali delle parti (che quasi sempre sono scansioni o file contenenti immagini o comunque copie informatiche di documenti informatici), non sia in realtà conforme al dettato delle regole tecniche sul documento informatico e finisca per addossare alle parti stesse oneri (che si riflettono in una oggettiva difficoltà di utilizzo del sistema) non funzionali al raggiungimento degli scopi che si dovrebbero raggiungere. Ulteriore argomentazione addotta a sostegno della necessità di apporre la firma digitale su ogni allegato documentale è che in tal modo si renderebbero i dati leggibili e consultabili nel tempo. Anche in tal caso pare che l’operazione ipotizzata non pare cogliere nel segno, stante che la garanzia di leggibilità e fruibilità di un documento nel tempo è funzione precipua ed essenza della conservazione documentale (banalizzando il concetto: se si
Processo amministrativo telematico

Rinvio dell’ultima ora (DM del 30.6.2016) all’entrata in vigore del PAT prevista per il 1.7.2016. La nuova scadenza si sposta quindi a gennaio 2017. Il CNF e FIIF hanno seguito da vicino questa importante innovazione prendendo più volte posizione. Il D.L. n. 117 del 30 giugno 2016, che proroga all’1.1.2017 l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, offre l’occasione per riproporre modifiche al DPCM 40/2016 già sollecitate nella fase di redazione delle norme tecniche e per chiedere ulteriori interventi, al fine ovviare ad ulteriori criticità emerse nella successiva breve fase di sperimentazione, e comunque di armonizzare, ove possibile, PCT e PAT. a) E’ innanzitutto necessario modificare l’art. 8 delle norme tecniche, relativo alla procura, e l’art. 14, comma 3 delle specifiche tecniche eliminando il riferimento al comma 2 dell’art. 22, che prevede l’inserimento nell’asseverazione dell’hash e del riferimento temporale, disponendo che in caso di procura rilasciata su supporto analogico si applichi l’art. 83 c.p.c., anche al fine di eliminare il contrasto tra normativa primaria e secondaria; b) Estendere anche al processo amministrativo telematico poteri di autentica di atti e provvedimenti tanto telematici che rilasciati su supporto analogico del difensore, già conferitigli nel processo civile telematico, con il D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, così colmando la lacuna attuale che esclude la possibilità di attestare atti analogici di parte da depositare in via telematica, e provvedimenti del giudice comunque evitando dispendiosi scambi tra il difensore e la segreteria per il rilascio delle copie (art. 16 del regolamento e art. 16 delle specifiche tecniche). c) Prevedere la possibilità di effettuare il pagamento telematico del contributo unificato e di ogni ulteriore eventuale pagamento. d) chiarire le modalità di apposizione della firma digitale, prevedendo la possibilità di utilizzo della firma CADES, o XADES, quantomeno negli allegati. (peraltro nella sperimentazione il deposito non dava messaggio di errore). e) Chiarire le modalità di deposito tramite upload (art. 9 del regolamento): specificando: che cosa si intenda per “dimensione massima gestibile dalla casella del mittente” se vi sia una dimensione massima anche per il deposito tramite upload e in caso di superamento che cosa fare; se, in caso di mancata accettazione del deposito di una (o più) delle buste frazionate, sia necessario effettuare nuovamente l’intero deposito o solo quello relativo alla parte non andata a buon fine; se sia possibile depositare documenti sottoscritti con firma CADES; f) Individuare le tipologie di errori, precisando quali abbiano carattere bloccante e quali invece possano essere meri errori forzabili, secondo la classificazione già in uso per il PCT, prevedendo la possibilità di rimessione in termini in caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecniche; g) Modificare l’articolo 136 del CPA eliminando, dopo difensori, la parola “costituiti”; h) Mantenere l’obbligatorietà dei depositi in modalità telematica anche per i fascicoli già formati in modalità analogica; i) Precisare la compatibilità tra le modalità di conservazione dei fascicoli secondo le disposizioni del DPCM 3.12.2013 e il link di cui all’art. 5 lett.f del regolamento; riformulare l’art. 12 del regolamento prevedendo che la trasmissione del fascicolo avvenga ai sensi del dpcm suddetto e dunque mediante accesso al sistema di conservazione e generazione del pacchetto di distribuzione; eliminare la previsione di accesso diretto al fascicolo del grado precedente di cui all’art. 11 delle specifiche tecniche 2014 l) Chiarire se, nell’ambito delle notificazioni telematiche in proprio dell’avvocato nel PAT, il rinvio operato dall’art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994 si riferisca anche all’art. 16 undecies DL 179/2012 e, per il tramite di questo, all’art. 19 ter del Provvedimento DGSIA del 16/4/2014, con conseguente inapplicabilità ad esse degli artt. 4 e 6 del dpcm 13/11/2014.
PAT obbligatorietà l’avvio slitta al 1 gennaio 2017

Giovedì 30 giugno sarà ricordata come la giornata più tumultuosa in materia di avvio del #ProcessoAmministrativoTelematico, #PAT. Indiscrezioni erano trapelate già nella tarda mattinata, ma a sbaragliare il campo è stata la Circolare inviata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (a firma del Consigliere Gabriele Carlotti) ai Presidenti delle Associazioni degli avvocati amministrativisti. qui il link alla Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Il Segretariato Generale, prendendo atto che "la gestione delle procedure (di avvio del PAT ndr) richiede un notevole impegno e, conseguentemente, anche l’organizzazione di taluni servizi presso il Consiglio di Stato dovrà subire alcune modifiche", ne conclude che, sebbene "dal 1° luglio 2016 e i relativi atti, saranno presentati solo in formato digitale… Gli atti riguardanti ricorsi incardinati prima di questa data continueranno ad essere depositati in formato cartaceo". Intorno alle ore 17.30 trapelava la notizia della convocazione del Consiglio dei Ministri n. 122 alle ore 19:00 a Palazzo Chigi. Non presente nell’Agenda Ufficiale del Governo. Il Consiglio è occasione per un decreto correttivo in extremis. Con l'art. 2 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 pubblicato in GU (16G00132) (GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016) vengono, infatti prorogati i termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Ovvero le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) che, ex art. 21 del summenizionato decreto si sarebbero applicate a partire dal 1° luglio 2016 (data di introduzione del processo amministrativo telematico), sono prorogate al 1° gennaio 2017. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legge (nella stessa serata in Gazzetta Ufficiale) che proroga di sei mesi "alcuni" termini dell’avvio del processo amministrativo telematico. Il decreto, che consta di 2 articoli, si rende necessario per garantire la continuità del processo amministrativo, tenuto conto che il 1° luglio 2016 è prevista l’entrata in vigore del PAT, processo amministrativo telematico. L’operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l’adeguamento di alcune norme del CPA e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente. La grande novità del PAT rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale. In particolare, il comma 1 dell’art.1 proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Il comma 2 prevede che il periodo di sperimentazione del sistema si svolga fino alla data del 31 dicembre 2016. L’art.2, conseguentemente, fissa la data di avvio del processo amministrativo telematico al 1° gennaio 2017. Vai alla pubblicazione in GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (16G00132) Vai al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ) 16 febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU n.67 del 21-3-2016 ) {NORMATTIVA} Vai allla Circolare Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Prot. 11639 del 28.6.2016 – "Comunicazione al_libero Foro, soppressione del servizio unico ricezione atti" Vai al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 122
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – Soppressione del servizio unico ricezione atti
Circolare (Prot. 11639 del 28.6.2016) inviata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa alle Associazioni degli avvocati amministrativisti. A firma del Consigliere Gabriele Carlotti in qualità si Segretario Delegato per il Consiglio di Stato ed inviata alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti (SIAA) , all’Unione Nazionale Avvocati amministrativisti (UNAI), alla Camera Amministrativa Romana ed all'Associazione Giovani Amministrativisti (AGAMM). OGGETTO: Soppressione del servizio unico ricezione atti. Come è noto, con l’avvio del processo amministrativo telematico (P.A.T.) tutti ricorsi depositati dal 1° luglio 2016 e i relativi atti, saranno presentati solo in formato digitale. Gli atti riguardanti ricorsi incardinati prima di questa data continueranno ad essere depositati in formato cartaceo. La gestione di queste procedure richiede un notevole impegno e, conseguentemente, anche l’organizzazione di taluni servizi presso il Consiglio di Stato dovrà subire alcune modifiche. In particolare, il “servizio unico ricezione atti”, che opera a livello centralizzato ed è allocato attualmente presso l’Ufficio ricevimento ricorsi, sarà soppresso, in quanto le medesime funzioni saranno ora svolte dalle segreterie delle Sezioni, e ciò al fine di evitare inutili duplicazioni. Presso gli uffici ricezione atti di ciascuna Sezione giurisdizionale gli utenti depositeranno qualsiasi atto relativo ai giudizi incardinati prima del 1° luglio 2016; alle stesse modalità dovranno attenersi per lo scambio di memorie, repliche e note d’udienza. Tale modulo organizzativo, svolto in via sperimentale fino al 15 settembre, sarà confermato o modificato allorquando sarà compiuta una valutazione delle funzionalità all’esito del periodo di sperimentazione trascorso. Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si confida nella consueta collaborazione. Disponibile per la consultazione ed il dovnload la Circolare prot. 11639 del 28.6.2016 – comunicazione al_libero Foro – Soppressione del servizio unico ricezione atti