“ORGANIZZANDO LA GIUSTIZIA”, convegno a Capri – 8 Ottobre 2016: la FIIF c’è!

Il prossimo 8 Ottobre ai terrá a Capri il convegno annuale organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Dr.ssa Antonella Ciriello (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), sul tema delle novità impresse dall’introduzione dell’informatica  al mondo della Giustizia. Il punto di vista dell’avvocato sull’organizzazione sará espresso dall’avv. Roberto Arcella, del GdL FIIF. Qui di seguito la locandina con l’elenco degli interventi programmati. Agli Avvocati interessati a partecipare all’evento, attesa la ridotta disponibilità di posti, si chiede di volersi prenotare cliccando su questo link, compilando il primo campo con il proprio cognome e nome e flaggando gli eventi cui si è interessati

DigiCOA – Formatori informati(ci) – 16 e 17 Settembre 2016 – Foggia

Nei giorni 16 e 17 Settembre 2016, ospiti del Consiglio dell'Ordine di Foggia, la FIIF incontra i referenti per l'informatica dei Consigli dell'Unione degli Ordini Forensi della Puglia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Camera di Commercio Sala Polifunzionale – Viale Fortore Foggia

NUOVO CAD: AVANTI TUTTA! MA…

  E’ stato diffuso oggi, giovedì 4 agosto 2016, il testo della “Proposta di parere del relatore allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307)” [1]. Il parere è stato redatto all’esito di un’intensa attività di consultazione fortemente voluta proprio dal relatore on. Coppola, alla quale sono stati chiamati a partecipare anche il Consiglio Nazionale Forense ed il Gruppo di Lavoro della FIIF. E’ quindi con grande soddisfazione che abbiamo potuto rilevare come i suggerimenti e le richieste di modifica o di integrazione proposti – soprattutto quelli che avevamo indicato come irrinunciabili – abbiano trovato accoglimento pressoché completo. Non possiamo quindi che esprimere il nostro plauso per un metodo di lavoro innovativo (la consultazione on-line, la successiva audizione con la condivisione delle opinioni), che ha dato i suoi frutti e che a nostro parere indica la giusta strada da seguire nella redazione di provvedimenti di importanza strategica per la vita di tutti noi. L’intenzione dichiarata del relatore è quella di giungere con la massima celerità all’approvazione del provvedimento. E non possiamo che essere d’accordo: è tempo che il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione venga portato a compimento con norme al passo con i tempi ed armoniche rispetto a quelle europee. Rimane però un piccolo –  o forse neppure troppo piccolo – scoglio da superare: che ne sarà della prossima scadenza del 12 agosto, termine ultimo entro il quale le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alla normativa prevista dal DPCM 13.11.2014, in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e della quale avevamo proprio ieri dato conto ai Consigli degli Ordini territoriali? Crediamo di non sbagliarci nell’affermare che, ad oggi, molti degli Enti tenuti all’adeguamento, soprattutto le “micro PA” o i piccoli Enti locali, tra i quali possiamo annoverare anche gli Ordini territoriali non abbiano ancora portato a compimento l’opera di regolarizzazione, o forse non l’hanno neppure iniziata. Impensabile quindi ritenere che la scadenza verrà rispettata. E, ancorché la norma non preveda una sanzione per il mancato rispetto del termine, è evidente come le Pubbliche Amministrazioni non possano operare in regime di illegalità. Si rende quindi indispensabile, e a nostro parere è l’unica soluzione possibile, una adeguata proroga del termine, così da consentire, a chi abbia già intrapreso la strada della digitalizzazione, di portarla a compimento, nel rispetto della normativa vigente, e a chi invece la stia per intraprendere, di cominciarla. Sospendere l’efficacia del DPCM in attesa dell’emanazione delle nuove norme tecniche , come invece prevede la proposta di parere, non pare essere soluzione adeguata, perché, creando un vuoto normativo, esporrebbe gli Enti “virtuosi” ad una situazione di incertezza sull’opportunità di proseguire negli investimenti sulla digitalizzazione, bloccando di fatto, per un tempo che allo stato appare indefinito, la possibilità anche per tutti gli altri di intraprendere l’ormai irrinunciabile strada dell’innovazione. E questo mal si concilia con l’esigenza di “fare presto”. ALLEGATI: [1] Parere 3 ago 2016 approvato – PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE – Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).    

12 Agosto “carta mia non ti conosco!”

Scatta il 12 Agosto 2016  l’obbligo per i COA di adeguarsi alla normativa dettata dal Codice dell’Amministrazione Digitale   E’ noto come gli ultimi due anni siano stati densi di novità in materia di digitalizzazione per tutti i soggetti giuridici tenuti all’osservanza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), tra i quali rientrano gli Ordini professionali quali Enti pubblici non economici. Con il DPCM 13.11.2014 sono infatti state dettate quelle norme tecniche che  consentono, in particolare, la piena attuazione dell’art 40 del CAD, il quale prevede che “le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71”.  L’art. 17 del richiamato DPCM prevede al comma 2 che “Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”(11 febbraio 2015).   A decorrere dal 12 agosto gli Ordini avranno pertanto l’obbligo:  di formare gli originali dei documenti amministrativi in forma di documenti informatici; a tal fine si ricorda che le regole tecniche indicano molteplici forme per la redazione degli stessi, ovvero: l’utilizzo di appositi software (es. attraverso i classici strumenti di videoscrittura); l’acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico o mediante l’acquisizione della copia informatica di un documento analogico (es. tramite un procedimento di scannerizzazione di documenti formati in origine su carta); la registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari (es. riempimento di form messi a disposizione degli utenti per la richiesta di certificazioni o per l’avvio di procedimenti amministrativi).   Naturalmente, nel processo di formazione del documento informatico, un ruolo preminente verrà assunto dalla firma elettronica, che dovrà sostituire la firma analogica. di trattare come documenti informatici amministrativi tutte le istanze e/o comunicazioni che provengano dall’esterno, con conseguente onere di digitalizzazione (mediante scansione) di quanto provenga dall’esterno in forma cartacea. Con l’applicazione del richiamato DPCM giungerà pertanto a compimento il percorso di evoluzione in senso digitale delle pubbliche amministrazioni tenute al rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. In allegato pubblichiamo anche un breve schema che illustra le modalità di redazione a norma dei documenti (link). Il gruppo di lavoro della FIIF è disponibile a fornire ai COA eventuale supporto del quale avessero bisogno.   ___________ Infografica – redazione a norma dei documenti   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione  e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.     Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO ESEGUITO SU DANARO O TITOLI OFFERTI DAL DEBITORE ESECUTATO IN SOSTITUZIONE DELLE COSE MOBILI EX ART. 494 C.P.C.

L’art. 494 c.p.c.  consente debitore che voglia evitare il pignoramento di cose mobili due opzioni: la prima, cui si riferiscono i primi due commi dell’art. 494 c.p.c., è quella di procedere al pagamento della somma pari al precetto ed alle spese “con l’incarico di consegnarli al creditore“: in tal caso – prevede il comma 2 – egli “può fare riserva di ripetere la somma versata“. Il terzo comma della citata norma gli permette invece di versare “nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse [delle cose mobili], come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi“. La differenza tra i due casi consiste in ciò: nell’ipotesi di cui al primo (e secondo) comma l’Ufficiale Giudiziario consegna il danaro (o i titoli di credito), ricevuti dall’esecutato, direttamente al creditore, e non si avrà alcun pignoramento; nella seconda ipotesi, invece, l’Ufficiale Giudiziario è costituito custode delle somme (o dei titoli) che costituiscono l’oggetto del pignoramento individuato anche in applicazione del criterio ex art. 517, comma 2, c.p.c. Orbene, in siffatta ipotesi troveranno successiva applicazione gli artt. 520 c.p.c. e l’art. 159 ter disp. att. c.p.c.. La prima norma prevede che “L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina”; la seconda norma individua nell’ipotesi anzidetta uno di quei casi in cui l’iscrizione a ruolo NON è eseguita dall’avvocato del creditore procedente ma dal Cancelliere su impulso dell’Ufficiale Giudiziario: “Quando l’istanza proviene dall’ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo 520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’ufficio il cancelliere“. Ne consegue che, nel caso in cui il debitore esecutato versi nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario danaro contante o assegni (circolari) per un importo pari al credito aumentato dei due decimi, il creditore non dovrà “iscrivere a ruolo” il pignoramento ai sensi dell’art. 16 bis comma 2 DL 179/2012, ma dovrà invece procedere,  nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, ed a pena di inefficacia del pignoramento, al  deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni, versando il contributo unificato e l’istanza di assegnazione (anch’essa a pena di decadenza ex art. 497 c.p.c.). Coerentemente a quanto previsto dall’art. 520 c.p.c., nel campo “dati del custode”, dovrà quindi essere indicato «Cancelliere del Tribunale di…». Il termine ex art. 518 c.p.c. decorrerà dalla consegna del verbale di pignoramento, del titolo e del precetto, che avverrà comunque, ai sensi dell’ ultimo comma della citata norma,  a mani del creditore procedente da parte dell’Ufficiale Giudiziario: quest’ultimo, poi, a norma del comma 1 dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c. provvederà a consegnare al cancelliere, ai fini dell’iscrizione a ruolo e dell’art. 520 c.p.c.  solo “una copia dell’atto di pignoramento”, oltre ovviamente al danaro o ai titoli ricevuti dal debitore. Da un punto di vista operativo del deposito in modalità telematica, quindi, lo “schema” da scegliere NON dovrà essere quello previsto per l’iscrizione a ruolo del pignoramento, ma l’ atto non codificato: Andrà inserito i numero di R.G. che risulterà visibile dai registri informatici del Tribunale (la cancelleria iscriverà infatti il fascicolo avendo cura di inserire i dati dell’avvocato del creditore procedente): Nel campo “descrizione” dell’atto non codificato si avrà cura di inserire un riferimento esplicito al deposito ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. per consentire al Cancelliere di descrivere adeguatamente l’evento nel SIECIC: e l’atto principale dovrà consistere un una “nota di deposito”, dacché l’art. 159 ter disp. att. c.p.c. prevede, al comma 1, che la NIR sia redatta in siffatte ipotesi dalla parte diversa dal creditore che iscriva il fascicolo (nella specie, come detto, il Cancelliere). Si avrà quindi cura di inserire il titolo, il precetto ed il verbale di pignoramento ex art. 494 c.p.c opportunamente attestati conformi ex art. 518 c.p.c.. Si segnala che l’inserimento di tali atti in busta, con lo schema “atto generico” può avvenire solo come “allegato semplice”, cui dovrà però aggiungersi necessariamente l’attestazione di conformità interna all’atto (ai sensi dell’art. 16 undecies, comma 2, DL 179/12) o con attestazione separata (ai sensi dell’art. 16 undecies, comma 3, DL 179/12), provvedendo infine alle consuete operazioni di firma, cifratura ed invio della busta telematica di deposito a mezzo PEC.  

L’errore “Numero di ruolo non valido” e l’interpretazione della “terza PEC” in funzione delle istanze di rimessione in termini

Commento all'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione,  Dr. Pietro Lupi   L'analisi dei messaggi di esito dei controlli automatici ed i documenti EsitoAtto.xml e DatiAtto.xml (Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione,  Dr. Pietro Lupi)   1.         Al di là di ogni statistica, la fase più ansiogena per l’Avvocato che effettui un deposito telematico si colloca tra l’attesa del messaggio di esito dei controlli automatici e la relativa interpretazione in caso di errore: si cercherà nei paragrafi che seguono di attutire gli effetti della insufficiente chiarezza sintattica e contenutistica di tali messaggi, onde consentirne, ove possibile, di comprenderne il contenuto e valutare le scelte operative più opportune. Ciò appare di fondamentale importanza dacché la sottovalutazione o l’errata interpretazione dei messaggi di errore può condurre a conseguenze processuali pregiudizievoli, talvolta irrimediabili. Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Napoli[1] ha respinto l’istanza di rimessione in termini del difensore che, pur avendo depositato la propria memoria anzitempo rispetto al termine assegnato, aveva ricevuto in tempi ragionevolmente brevi la terza PEC recante  messaggio “numero di ruolo non valido”, di fronte alla quale tuttavia nessun’attività aveva compiuto;  solo dopo alcuni giorni aveva quindi ricevuto in “quarta PEC”  il messaggio di rifiuto del deposito da parte del cancelliere a cagione del fatto che l’atto depositato non riguardava il fascicolo cui era stato diretto. A fondamento del provvedimento di rigetto, il Tribunale ha  considerato che «l’inosservanza del termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria, fissato all’8 settembre 2015, è stato determinato da un errore del depositante nell’indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l’atto doveva essere inserito, 3577/2015 invece di 3557/2015»,   ed ha valutato che l’errore in parola risultava «riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”». A luce di tali considerazioni, prosegue il Tribunale, «pur volendo ritenere che il cancelliere avrebbe dovuto subito rifiutare l’atto, già nella mattina del giorno 8 settembre 2015 e non il giorno 14 settembre, così consentendo all’istante di avere conoscenza del suo errore e di avere la possibilità di ripetere tempestivamente il deposito, l’inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all’accesso in quel fascicolo evidenziata nel terza ricevuta PEC ». In effetti, quello al “numero di ruolo non valido” costituisce uno dei messaggi di errore più frequenti dietro il quale si cela un ventaglio di ipotesi eterogenee, che vanno attentamente valutate – al di là del caso preso in esame con l’ordinanza in commento – anche in relazione al contenuto di DatiAtto.xml, la cui corretta lettura si impone nel momento in cui il contenuto della terza PEC sia di siffatto tenore.   2.         Una premessa di ordine generale appare irrinunciabile e riguarda la classificazione degli errori. Questi possono suddividersi in tre categorie: WARN, ERROR e FATAL, secondo quanto dispone l’art. 14, comma 8, del Provv. DGSIA 16/4/2014. Possono altresì distinguersi in due macrogruppi: “errori forzabili” dal cancelliere ed “errori non forzabili” che non sempre sono sovrapponibili alle categorie, rispettivamente, di WARN ed ERROR (le prime due) e di FATAL (sicuramente la terza). I WARN sono semplici allarmi, che in genere non risultano dalla terza PEC. Essi sono contrassegnati, nei sistemi informatici delle cancellerie, da un triangolo giallo. Molto frequente è il WARN “Lista di revoca non disponibile”, che avverte l’utente che il sistema non è riuscito a controllare se la firma del depositante, della quale già è stata verificata la validità, sia o meno inclusa in una lista di revoca. Gli ERROR sono errori di vario genere, contrassegnati nei sistemi SICID e SIECIC con un pallino rosso. In linea di principio si tratta di errori  forzabili, ovvero che non impediscono l’accettazione del cancelliere: come si vedrà più avanti, però, ciò non è sempre vero e si impone quasi sempre una valutazione caso per caso. Gli errori FATAL sono sempre non forzabili, perché su di essi il cancelliere non ha alcun potere e vengono raccolti in una sezione separata del SICID e SIECIC ove si contraddistinguono per un pallino nero. Se per un verso è certo che il WARN costituisce un mero allarme, che non forma neanche oggetto di comunicazione all’utente per il tramite della terza PEC  e che, quindi, non impedisce l’accettazione della busta da parte del Cancelliere;  se è altrettanto certo che il FATAL integra un’ipotesi di errore tecnico talmente grave da impedire al Cancelliere qualsivoglia attività (tant’è che i depositi vengono relegati in un’apposita sezione del SICID e del SIECIC), è altrettanto sicuro che esistono casi di ERROR che impediscono l’accettazione da parte del Cancelliere, così come esistono casi limite in cui, nonostante l’esito positivo (assenza di errori formali) dei controlli automatici il deposito non può essere accettato (si pensi al caso del deposito di un’iscrizione a ruolo nei pignoramenti in cui si siano dedicati più di 80 caratteri, tra lettere e spazi, alla descrizione del titolo esecutivo, fattispecie nella quale il Cancelliere è impossibilitato ad accettare l’atto nonostante la terza pec indichi esito positivo). Va peraltro segnalato che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 delle specifiche tecniche, «La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici»: tale documento, che appare tuttavia riprodurre solo una parte degli errori,  è reperibile nel Portale Servizi Telematici, sezione documenti, a questo indirizzo. 3.         In questo quadro, l’errore “numero di ruolo non valido” (che si annovera tra gli ERROR) può abbracciare, come detto, un ventaglio di ipotesi diverse anche nelle conseguenze, ed è suscettibile

DigiCOA – Formatori informati(ci) – 1 e 2 Aprile 2016

Digicoa - Formatori informati(ci)

Nei giorni 1 e 2 Aprile 2016, ospiti del Consiglio dell'Ordine di Siracusa, la FIIF incontra i referenti per l'informatica dei Consigli dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Tra gli argomenti "Come Organizzare la formazione", "L'Help Desk Commissione Informatica", "L'eliminazione della carta, opportunità ed obblighi", "il sito dell'Ordine". Camera di Commercio di Siracusa – Via Duca degli Abruzzi, 4

Le attestazioni di conformità dopo il provvedimento 28/12/2015

Il “decreto” 28.12.2015 del Direttore Generale della DGSIA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2016 e sul portale dei servizi telematici ai sensi dell’art. 34 del DM 44/2011 il successivo 8 gennaio 2016, ha portato a compimento il sistema delle attestazioni di conformità di atti e provvedimenti nel processo telematico regolando le modalità di attestazione della conformità apposta su documento informatico separato della copia informatica cui erano state demandate dal terzo comma dell’art 16/undecies del DL 179/2012 introdotto con il DL 83/2015, convertito con modifiche nella L 132/2015. IL POTERE DI ATTESTAZIONE Come è noto, il potere di autentica attribuito ai difensori e agli ausiliari del giudice era stato già introdotto al comma 9-bis dell’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 179/2012, con il quale si stabiliva che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono autonomamente estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti, attestando la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Il successivo art 16/decies (introdotto con il DL 83/2015, convertito con modifiche nella L 132/2015) estende ai medesimi soggetti il potere di attestare la conformità di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine. Nel processo esecutivo il comma 2 dell’art 16/bis del DL 179/2012 attribuisce al difensore il potere di attestazione di conformità delle copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile è attribuito al difensore anche anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies dal comma 2. In caso di notifica in proprio a mezzo PEC al difensore è attribuito dal comma 2 dell’art 3/bis della L 53/94 il potere di asseverazione di conformità all’originale dell’atto da notificare, nel caso questo sia stato ottenuto per scansione –copia per immagine- da un originale analogico nonché ex art 9 della medesima legge quando l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche. LE MODALITA’ DI ATTESTAZIONE Sono regolate dall’art 16/undecies del DL 179/2012 1 COPIA ANALOGICA – art 16/undecies comma 1 L’attestazione sulla copia analogica può essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima (mediante spillatura ed eventualmente timbro di congiunzione). In caso di deposito cartaceo (ad es copia autentica della sentenza impugnata) In caso di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario In caso di notifica in proprio a mezzo del servizio postale In caso di deposito cartaceo della prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC laddove non sia possibile il deposito per via telematica (Corte di Cassazione – Giudice di Pace)   2 COPIA INFORMATICA – art 16/undecies commi 2 e 3 Il DL 83/2015, convertito con modifiche nella L 132/2015, ha innovato il sistema di attestazione di conformità delle copie informatiche nel processo telematico, affrancandolo dalle regole dettate nel Codice di Amministrazione Digitale e nelle Regole tecniche sulla formazione del documento informatico di cui al DPCM 13 novembre 2014 (che prevedono l’apposizione sulla copia informatica dell’impronta informatica generata da una funzione matematica denominata hash e del riferimento temporale). Esistono tre tipologie di copia informatica: Copia informatica di documento analogico  definita dal CAD come “documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto”: consiste nella riproduzione del solo contenuto, riscritto manualmente o acquisito con procedura OCR (il risultato sarà, quindi, un testo selezionabile).  Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico definita dal CAD come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”: normalmente consistente nell’ acquisizione tramite scanner di un'immagine del documento o nella fotografia digitale del documento. Copia informatica di documento informatico definita dal CAD come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. Si avrà, in tal caso, identità di contenuto, ma non di forma, testimoniata dalla diversa sequenza di bit. L'ipotesi tipica è la conversione di un file di testo (doc, odt) in un file PDF ovvero la copia del provvedimento o dell’atto di parte scaricato dal fascicolo informatico che contiene la visualizzazione grafica della firma digitale caratterizzata dalla “coccardina” ed inserita a margine dell’atto o del provvedimento.   Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione e' apposta: ) nel medesimo documento informatico (art 16/undecies comma 2) ovvero ) su documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione (art 16/undecies comma 2). Ipotesi a): Attestazione di conformità che si riferisce ad una copia informatica apposta nel medesimo documento informatico (art 16/undecies comma 2) Se il documento è analogico l’attestazione può essere inserita in calce o a margine del documento o su foglio separato e viene successivamente effettuata la scansione del documento (che diventa pertanto unico) Se è un documento informatico l’attestazione di conformità può essere inserita nel medesimo documento in formato PDF ricorrendo all’apposita funzionalità del programma Adobe Acrobat Reader (versione gratuita dalla 11 in poi) che consente l’inserimento del testo in un documento in formato PDF o programmi analoghi (ad es PDF-Exchange Viewer).   Ipotesi b): Attestazione di conformità che si riferisce ad una copia informatica apposta su documento informatico separato Come detto, è l’ipotesi sulla quale è intervenuto il provvedimento 28.12.2015 del responsabile DGSIA che ha aggiunto al provvedimento 16.4.2014 (specifiche tecniche ex art 34 del DM 44/11) l’art 19/ter regolamentando le modalità di attestazione di conformità apposta su documento informatico separato. Innanzitutto l’articolo introduce (al comma 1) un criterio generale di predisposizione del documento separato che vale

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