Le novità nel Processo Penale Telematico – settembre 2024

Le novità nel Processo Penale Telematico introdotte dalle Specifiche Tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024 Introduzione l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche; l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico; l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici. 3.1 Atti soggetti ad accettazione automatica Scarica il documento a cura del Gruppo di Lavoro FIIF Introduzione Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia le nuove specifiche tecniche relative al processo civile telematico, in sostituzione di quelle del 14 aprile 2014. Il nuovo Provvedimento si caratterizza, anzitutto, per un riordino generale con la soppressione delle numerazioni “bis” e “ter” di alcune norme, con l’attribuzione agli articoli di una numerazione cardinale consecutiva univoca. Per effetto di tali modifiche, ad esempio, le norme che regolavano nel vecchio provvedimento, rispettivamente, le notifiche telematiche degli avvocati e le attestazioni di conformità separate, vale a dire gli articoli 19-bis e 19-ter, sono ora trasposte negli articoli 26 e 27. Le modifiche più rilevanti e sostanziali sono, tuttavia, altre, e possono essere distinte in tre gruppi: l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche; l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico; l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici. L’ampliamento a 600 MB della dimensione massima dei depositi sul Portale Depositi Telematici All’art. 19, co. 15, delle nuove Specifiche tecniche è precisato che “La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 60 Megabyte per singolo file, fino ad un massimo di 600 Megabyte per l’intero deposito”. La novità fa quindi registrare un sensibile aumento delle dimensioni massime dell’intero deposito da PDP, che è oggi pari a 500 ed a 50 MB per ogni singolo atto o allegato. I nuovi formati documentali ammessi 2.1 Una seconda novità riguarda l’espressa menzione del formato PDF/A, ora espressamente previsto, accanto al PDF. Si ricorda che il PDF/A è una variante del formato PDF (Portable Document Format) che è stato specificamente progettato per l’archiviazione a lungo termine di documenti digitali. È uno standard internazionale, ISO 19005, e si differenzia dal normale PDF in quanto garantisce la riproducibilità esatta del documento nel tempo, senza dipendere da risorse esterne che potrebbero non essere disponibili in futuro. E relative caratteristiche possono essere così riassunte: Incorporazione di tutti gli elementi: Il PDF/A richiede che tutti i font, immagini, e grafica necessari per visualizzare il documento siano inclusi nel file stesso. Questo evita problemi di incompatibilità nel caso in cui determinati font o risorse esterne non siano disponibili nel futuro. Assenza di alcuni elementi dinamici: Non è consentito l’uso di elementi dinamici o interattivi come collegamenti ipertestuali esterni, audio, video, o formati di script. Questo garantisce che il documento rimanga stabile e visualizzabile nello stesso modo anche tra anni. Assenza di crittografia: Non è permesso l’uso di crittografia o firme digitali. L’obiettivo è garantire che il contenuto del documento sia sempre accessibile e leggibile, senza necessità di chiavi o strumenti specifici per decrittarlo. Gestione dei colori: Il PDF/A richiede la definizione esplicita dei colori, utilizzando profili di colore standardizzati, per garantire che il documento venga visualizzato in modo identico su qualunque dispositivo. Indicizzazione e ricercabilità: Essendo un formato destinato all’archiviazione, il PDF/A consente una facile indicizzazione e ricerca dei contenuti. Questo è particolarmente importante per la conservazione legale dei documenti. 2.2 Quanto agli allegati, nella tabella che segue le principali novità, che riguardano essenzialmente i formati documentali ammessi (video e audio, in particolare, oltre al DICOM, relativo alla diagnostica per immagini) per gli allegati: Categoria Specifiche tecniche aprile 2014 Specifiche tecniche agosto 2024 Modifiche Apportate Documenti Impaginati .pdf, .rtf PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf), formato A4 e A3 Aggiunto supporto specifico per PDF/A e indicazione dei formati A4 e A3 per i documenti impaginati. Immagini Raster .jpg, .gif, .tiff JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif) Nessuna modifica sostanziale, ma l’esplicitazione dei formati JPEG e TIFF con più estensioni. Video Non previsto MPEG2, MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) Aggiunta esplicita di formati video MPEG2, MPEG4 e AVI. Audio Non previsto MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), WAV (.wav), AIFF (.aiff, .aif) Aggiunta esplicita di formati audio quali MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF. Testo .txt TXT (.txt) Nessuna modifica. Ipertesto .xml XML Extended Markup Language (.xml) Specificato come “Extended Markup Language”. Posta Elettronica .eml, .msg (con file nei formati precedenti) eml (.eml), .msg (anche se contenenti file nei formati precedenti) Nessuna modifica sostanziale; è stata solo resa più chiara la descrizione delle condizioni per .msg. Formati Compressi .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) Nessuna modifica. Nuovi Formati Non previsto DICOM Aggiunto il supporto per il formato DICOM, non menzionato esplicitamente nel documento del 2024. Requisiti di Firma Firma digitale o elettronica qualificata, post compressione Firma digitale o elettronica qualificata, post compressione Specifica più chiara dei requisiti per la firma degli allegati compressi. L’accettazione automatica dei depositi 3.1 Atti soggetti ad accettazione automatica L’articolo 19 comma 9 delle nuove specifiche tecniche prevede che «A seguito dell’invio dell’atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria». A partire del prossimo 30 settembre, quindi, all’invio da PDP di un atto difensivo nativo digitale fa seguito una verifica da parte dei sistemi ministeriali (APP e ReGeWEB) in ordine alla corrispondenza tra i dati inseriti sul portale dall’avvocato e i dati presenti nei registri di cancelleria. Nello specifico, la verifica verrà condotta seguenti campi: Anno e numero di iscrizione del procedimento Dati anagrafici e tipologia della parte processuale rappresentata Presenza del c.d. atto abilitante, ove occorra (art. 19 c. 4 specifiche tecniche). All’esito del positivo controllo di corrispondenza dei dati, il deposito verrà automaticamente accolto dal sistema, e quindi i documenti
Le novità nel Processo Civile Telematico – settembre 2024

Le novità nel Processo Civile Telematico introdotte dalle Specifiche Tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024 Introduzione l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche; l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico; l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici. 3.1 Atti soggetti ad accettazione automatica 3.2 Atti non soggetti all’accettazione automatica 3.3 Il flusso degli atti soggetti ad accettazione automatica Scarica il documento a cura del Gruppo di Lavoro FIIF Che cosa cambia e che cosa non cambia dal 30 settembre 2024 cosa cambia cosa NON cambia · Possibilità di depositare buste telematiche fino a 60 MB · Possibilità di utilizzo delle buste complementari per depositi di dimensioni eccessive · Possibilità di depositare file multimediali audio e video · Notifiche a mezzo pec · Accettazione automatica di alcuni depositi senza intervento da parte della cancelleria · Attestazioni di conformità · Perfezionamento del deposito con la Ricevuta di accettazione · Modalità di deposito della busta Introduzione Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia le nuove specifiche tecniche relative al processo civile telematico, in sostituzione di quelle del 14 aprile 2014. Il nuovo Provvedimento si caratterizza, anzitutto, per un riordino generale con la soppressione delle numerazioni “bis” e “ter” di alcune norme, con l’attribuzione agli articoli di una numerazione cardinale consecutiva univoca. Per effetto di tali modifiche, ad esempio, le norme che regolavano nel vecchio provvedimento, rispettivamente, le notifiche telematiche degli avvocati e le attestazioni di conformità separate, vale a dire gli articoli 19-bis e 19-ter, sono ora trasposte negli articoli 26 e 27. Le modifiche più rilevanti e sostanziali sono, tuttavia, altre, e possono essere distinte in tre gruppi: l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche; l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico; l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici. L’ampliamento a 60 MB della dimensione massima della busta di deposito telematico Va premesso che, con una nota pubblicata sul PST il 16 settembre 2024, il Direttore Generale ha provveduto ad una rettifica dell’art. 17, co. 4, chiarendo che la dimensione massima di 60 MB, che indica il peso informatico massimo suscettibile di deposito, si riferisce all’ Atto.enc e non alla “busta telematica”. La precisazione è tutt’altro che cavillosa; essa, anzi, cela la correzione di un refuso presente anche nelle vecchie specifiche che, riferendosi alla dimensione massima di 30 MB, menzionavano – come quelle del 2 agosto 2024 nell’originaria versione – la busta telematica. Al riguardo, occorre una premessa. All’art. 17, comma 2, si legge che la “busta telematica” è un “file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta” l’indice busta, il datiatto.xml, l’atto principale, e gli allegati. La busta telematica, quindi, non è altro che il messaggio PEC di invio, in quanto essa, come detto, “contiene il file Atto.enc“. Tuttavia, il messaggio di invio – come qualunque messaggio PEC – deve necessariamente convertire gli allegati (e, quindi, l’Atto.enc) in formato “base64”, il che determina un aumento della dimensione del messaggio di ⅓ circa, sicché la “busta telematica” peserà all’incirca 4/3 rispetto all’Atto.enc. Così stando le cose, se il limite di 60 MB si fosse riferito alla busta telematica, la dimensione massima dell’Atto.enc sarebbe limitata a soli 40 Mb. Nella figura che segue, è evidenziato il calcolo della dimensione di Atto.enc operata da uno dei redattori più diffusi, SLpct: a fronte di documenti che pesano complessivamente 41,3 MB, si genera un Atto.enc di 58.62 MB: mentre, in questa successiva immagine, è possibile riscontrare l’effettiva dimensione della “busta telematica” dopo la codifica degli allegati, che diventa di quasi 78 MB: Come si può constatare, a fronte di documenti che pesano complessivamente 43 MB, si genera un Atto.enc di 56,82 MB (e, quindi, rientrante nei limiti consentiti), mentre il peso informatico della busta telematica ascende a 77,9 MB. Con la rettifica del 16 settembre 2024 è stato quindi chiarito che l’Avvocato, nell’effettuare un deposito telematico, deve verificare che la busta cifrata “Atto.enc” generata dal redattore sia di peso informatico inferiore o pari a 60 Mb, dovendo, diversamente, ricorrere ai depositi multipli complementari. I nuovi formati documentali ammessi Una seconda novità riguarda l’espressa menzione del formato PDF/A, ora espressamente previsto, accanto al PDF, sia per l’atto principale che per la procura alle liti. Quanto a quest’ultima, viene colmata una lacuna delle precedenti specifiche, che nulla disponevano al riguardo, per quanto fosse pacifico nella prassi la necessità di utilizzo di tale formato. Quanto agli allegati, nella tabella che segue le principali novità, che riguardano essenzialmente i formati documentali ammessi (video ed audio, in particolare, oltre al DICOM, relativo alla diagnostica per immagini) per gli allegati: Categoria Specifiche tecniche aprile 2014 Specifiche tecniche agosto 2024 Modifiche Apportate Documenti Impaginati .pdf, .rtf PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf), formato A4 e A3 Aggiunto supporto specifico per PDF/A e indicazione dei formati A4 e A3 per i documenti impaginati. Immagini Raster .jpg, .gif, .tiff JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif) Nessuna modifica sostanziale, ma l’esplicitazione dei formati JPEG e TIFF con più estensioni. Video Non previsto MPEG2, MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) Aggiunta esplicita di formati video MPEG2, MPEG4 e AVI. Audio Non previsto MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), WAV (.wav), AIFF (.aiff, .aif) Aggiunta esplicita di formati audio quali MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF. Testo .txt TXT (.txt) Nessuna modifica. Ipertesto .xml XML Extended Markup Language (.xml) Specificato come “Extended Markup Language”. Posta Elettronica .eml, .msg (con file nei formati precedenti) eml (.eml), .msg (anche se contenenti file nei formati precedenti) Nessuna modifica sostanziale; è stata solo resa più chiara la descrizione delle condizioni per .msg. Formati Compressi .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) Nessuna modifica. Nuovi Formati Non previsto DICOM Aggiunto il
Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

Il Consiglio Nazionale Forense, tramite la FIIF, ha sviluppato e messo a disposizione la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione (non solo materia di famiglia), che permette, con una sola operazione informatica, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine e la comunicazione ai fini statistici ex artt. 61 ed 112 d.L. 132/2014. Al fine di offrire servizi utili e gratuiti ai Consigli dell’Ordine e di semplificare l’attività professionale degli Avvocati italiani, l’applicativo sostituisce: la comunicazione a mezzo PEC ovvero il deposito analogico presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati degli accordi di negoziazione3, di tutti gli accordi, non solo in materia di famiglia per i quali la legge prevede l’obbligo di conservazione a norma; la funzionalità dedicata alle sole comunicazioni statistiche già presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense (https://negoziazione.cnf.it); Ne consegue che gli Avvocati non dovranno più provvedere all’invio di PEC alcuna e dovranno, invece, procedere semplicemente al caricamento dei dati e dei documenti informatici sulla piattaforma CNF, grazie alla quale, come detto, sarà anche curata la conservazione a norma degli accordi. La procedura è illustrata nel breve video: L’utilizzo dell’applicativo on-line è semplice ed intuitivo. Gli Avvocati, previa autenticazione informatica con tramite SPID o CNS, devono compilare alcuni campi contenenti le informazioni relative all’accordo e caricare in upload l’accordo di negoziazione in formato PDF (oltre che, qualora in materia di famiglia e contenuto in un distinto documento informatico, il file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente Procuratore della Repubblica). Gli Avvocati possono, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Colleghi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell’Ordine italiani. I Cittadini potranno rivolgersi a qualsivoglia Consiglio dell’Ordine degli avvocati per effettuare la ricerca dei propri accordi di negoziazione ed ottenere l’informazione del COA competente. L’applicativo permette, infine, l’agevole recupero delle informazioni da parte dei Consigli dell’Ordine che potranno consultare l’archivio depositi relativo ai propri Iscritti, recuperare i documenti informatici ed attestarne la conformità semplificata utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA La piattaforma nazionale per i depositi, in sintesi: mette a disposizione degli Avvocati italiani strumenti unici ed omologhi su tutto il territorio nazionale, sviluppati dagli avvocati per gli avvocati, al fine di semplificare il lavoro ed i necessari adempimenti di legge; dota gli Ordini di strumenti informativi semplificati, di utilizzo comune, per rispondere nei tempi più brevi agli obblighi imposti dalla legge, fornisce un servizio ai Consigli dell’Ordine per adempiere alle nuove incombenze di conservazione a norma e di attestazione di copia autentica degli accordi in materia di diritto di famiglia depositati (di cui al nuovo comma 3-ter dell’art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 13 permette al Consiglio nazionale forense di adempiere all’obbligo normativo (art. 2 e sgg. D-L n. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014) del monitoraggio nazionale delle procedure di negoziazione assistita. L’art. 6, co. 3-ter, d.L.12 settembre 2014, n. 132, introdotto dall’art. 9 del D-Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che i Consigli dell’Ordine ricevano telematicamente gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, curandone la conservazione come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e provvedendo _ a richiesta delle parti o dei difensori che li hanno sottoscritti – al rilascio di copie autentiche. L’art. 11 del medesimo decreto, inoltre, prevede che “I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati“. Le materie oggetto della procedura sono schematizzate in: famiglia (separazione personale, modifica delle condizioni di separazione, scioglimento di unione civile, divorzio [cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio] modifica delle condizioni di divorzio, mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli nati fuori dal matrimonio, alimenti); pagamento a qualsiasi titolo di somme; risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; (infortunistica stradale); trasporto e sub-trasporto (art. 1 co. 249 Legge 190/2014); lavoro; altre materie.
NOTE IN ORDINE AL D.M. 217/2023

Il Gruppo di lavoro della FIIF, all’indomani della pubblicazione del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, ha inviato all’attenzione del Ministero di giustizia e della Direzione generale SIA suggerimenti e proposte emendative con i quali ha anche evidenziato la presenza alcuni refusi e di disposizioni in grado di creare conflitti normativi. Con l’occasione il Gruppo di lavoro ha aderito all’invito pubblico per la raccolta segnalazioni sulla bozza di specifiche tecniche pubblicate il 4 gennaio 2024 Consulta il documento cliccando su questo link _____________________________________________________________________ segnalazioni necessarie ed urgenti sul decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, “Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»” e sulla bozza di “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” _____________________________________________________________________ Sommario PREAMBOLO MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE MODIFICHE AL DM 44/2011 Rilievi sulla bozza di Specifiche Tecniche MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE PREAMBOLO L’articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia n. 217/2023 introduce significative modifiche comuni ai processi civili e penali, aggiornando il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44. Si segnala, tra esse, l’inopinata abrogazione dell’art. 18 di tale d.m., recante le regole tecniche in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile, ai sensi dell’art. 3-bis, L. 53/1994. Si ricorda che la norma in parola fu introdotta dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48, pubblicato in GU Serie Generale n.107 del 09-05-2013, proprio allo scopo di dettare le regole tecniche richiamate dal citato art. 3-bis, co.1. D’altra parte, al comma 5 di tale articolo si rinviene anche la regola, cui rinvia l’art. 83, co. 3, c.p.c., che consente di ritenere la procura informaticamente congiunta, e quindi “in calce”, all’atto del processo oggetto di notifica cui essa accede. Che si tratti di tema di fondamentale interesse per l’attività dell’avvocato emerge non solo, intuitivamente, dalla considerazione della centralità dell’istituto della procura ad litem, ma anche dalle difficoltà interpretative connesse all’istituto medesimo quali evidenziate anche dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 13/07/2023, n.20176). Va al riguardo evidenziato che la necessità di una regolamentazione tecnica di fonte subordinata rispetto alla normativa primaria emerge apertis verbis dal contenuto del comma 1 del citato art. 3-bis, L. 53/1994, secondo cui “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…”. È dunque proprio la norma primaria che esige, com’è naturale, una disciplina tecnica di dettaglio, la quale si è dipanata nell’art. 18 in discorso e, a cascata, in applicazione dell’art. 34 del ricordato d.m. 44/2011, nell’art. 19-bis del Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, recante le specifiche tecniche per il processo civile telematico. Orbene, l’abrogazione dell’art. 18 produce l’effetto di far venir meno la necessaria disciplina tecnica che completa quella dettata dalla norma primaria e che rende effettiva, sul piano giuridico e pratico, la norma primaria che consente l’esecuzione delle notificazioni dell’avvocato a mezzo posta elettronica certificata. E, al riguardo, giova ricordare che l’esecuzione delle notificazioni in siffatta modalità telematica costituisce un preciso obbligo a carico dell’avvocato, sancito dall’art. 3-ter, L. 53/1994 e dall’art. 137, c.p.c., norme, queste ultime, a loro volta introdotte dalla recente riforma “Cartabia”, di cui al D.lgs. n. 149/2022. A ciò si aggiunge la circostanza che anche l’art. 56 bis disp. att. c.p.p. richiama, per le notificazioni telematiche, il “rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e, per quanto riguarda le (eventuali) attestazioni di conformità, introduce un richiamo alle modalità previste per i procedimenti civili. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’abrogazione dell’art. 18 d.m. 44/2011 costituisce una scelta tutt’altro che comprensibile, ed alla stessa dovrà necessariamente porsi rimedio con estrema urgenza, pena la paralisi di gran parte delle attività forensi. Incidentalmente, si evidenzia che il parere trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense in data 6 dicembre 2023 investiva esclusivamente i profili dello schema di decreto ministeriale, poi trasfuso nel d.m. 217/2023, relativi al processo telematico penale, di tal che il tema principale delle presenti osservazioni, vale a dire il citato art. 18 del d.m. 44/2011 gli era totalmente estraneo. Si suggerisce, in conseguenza di quanto sopra – come alternativa ad una riformulazione delle norme primarie in subiecta materia, vale a dire degli articoli 3-bis, L. 53/1994 e dell’art. 83, c.p.c. – l’urgente ripristino della norma in parola, con i correttivi di seguito indicati, che si collegano essenzialmente alla necessità di adeguare la formulazione della norma tecnica – come detto risalente al lontano 2013 – alle modificazioni normative e tecnologiche nelle more intervenute. Nello specifico, con la modifica al comma 5 si propone di superare anche i dubbi interpretativi legati all’applicabilità della congiunzione informatica della procura all’atto del processo secondo la previsione dell’art. 83, co. 3, c.p.c. In via del tutto subordinata, attesa l’urgenza di porre rimedio alla problematica qui evidenziata, le proposte modifiche al d.m. 44/2011, di cui appresso, potrebbero trovare dimora nelle specifiche tecniche di cui all’art. 34. Si auspica, tuttavia, una novella della norma codicistica sulla procura alle liti, soprattutto in relazione alla necessità, oggi normativamente prevista, di una
DM 44/2011 così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217

Si pubblica il D. M. 44/2011 rilevando in neretto e corsivo le modifiche apportate dal Decreto 29 dicembre 2023, n. 217 DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44 dopo le Modifiche introdotte dal DM 29.12.2023 n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023) Capo I PRINCIPI GENERALI IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia»; Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008; Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso nell’adunanza del 20 dicembre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l’accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); f) identificazione informatica: processo di identificazione dell’utente abilitato interno o esterno per l’accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); g) firma digitale: firma elettronica «qualificata», di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché’ le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente; i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Procedura ad evidenza pubblica per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione telematica

Ritenuta l’anticipazione ex lege 29 dicembre 2022, n. 197 dell’entrata in vigore al 28 febbraio 2023 della mediazione in modalità telematica (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 di cui all’art. 41 del d-Lgs. 149/2022), e ritenuto, conseguentemente, l’urgenza di sviluppare un sistema innovativo che permetta la piena attuazione del disposto normativo, e, tra l’altro, a “ciascuna parte” di “chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto” nonché “a conclusione della mediazione”…“la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”, la FIIF intende esperire una PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LO SVILUPPO E DOTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA MEDIAZIONE TELEMATICA Breve descrizione dell’appalto L’oggetto dell’appalto è analiticamente descritto nel Capitolato tecnico di gara. La procedura, in unico lotto, è finalizzata allo sviluppo di una piattaforma per la Mediazione Telematica ed alla relativa gestione in esercizio per un periodo triennale con contestuale: conservazione documentale, manutenzione del portale, assistenza. L’uniformità delle modalità di partecipazione a distanza a mezzo videoconferenza, la condivisione e lo scambio dei documenti e la loro conservazione, sono pensate a beneficio sia degli Organismi di mediazione, (in particolare di quelli con minore numero di iscritti che, così, potrebbero garantire standard di sicurezza e funzionalità informatiche senza dover sopportare spese eccessive ed ingenti) sia degli Avvocati mediatori, sia degli Avvocati che assistono le Parti sia di queste ultime, cui, con la conoscibilità di un’unica interfaccia digitale sarebbe garantita una maggiore accessibilità alla mediazione telematica. L’affidamento avverrà mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, anche in presenza di un’unica offerta valida. Termini di gara L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal Concorrente alla F.I.I.F. – Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01/03/2023, pena l’irricevibilità. Dopo il termine di presentazione delle offerte, il Committente nomina la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate. La prima seduta pubblica è fissata per le ore 15:00 del giorno 01/03/2023 presso la sede F.I.I.F. – Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma. Cronologia di gara – Avvisi aggiornamento 01/03/2023 ai sensi del capitolo 8, par. 8.1 del Disciplinare di Gara, si pubblica la data della seduta aperta al pubblico per l’apertura della Busta n. 2, “Offerta Economica” dei soli concorrenti ammessi, che è stata fissata in lunedì 6 marzo 2023 alle ore 10:00 presso la sede della Fondazione in Roma, via del Governo Vecchio n. 3. Chiarimenti aggiornamento 27/02/2023 Pubblicati i chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti entro i termini indicati nella documentazione di gara. – Scarica le risposte a quesito Commissione giudicatrice aggiornamento 01/03/2023 Pubblicata la delibera di nomina della Commissione Avviso di aggiudicazione aggiornamento 14/03/2023 Pubblicati gli esiti di gara Si precisa che, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 85 del succitato D-Lgs. Documenti di gara In allegato la documentazione di gara in formato compresso (zip): 23.02.13_mediazioneTelematica Qui nel dettaglio: Disciplinare di gara Allegato 1 – schema Offerta tecnica Allegato 2 – schema offerta economica Allegato 3 – domanda di partecipazione Allegato 4 – dichiarazione concorrente Allegato 5 – ausilio alla compilazione offerta economica Allegato 6- Capitolato Tecnico Allegato 7 – Appendice 1 Allegato 8 – Appendice 2 Accesso agli atti aggiornamento 14/03/2023 L’ eventuale accesso agli atti potrà essere richiesto previa istanza trasmessa a mezzo indirizzo PEC della Fondazione, indicando in oggetto “Procedura per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione – richiesta di accesso agli atti”.
Riforma del processo civile 2022 – norme in tema di processo telematico

RiFORMA DEL PROCESSO CIVILE E NORMATIVA EMERGENZIALE Con Legge 29.12.2022 N.197, pubblicata il 29.12.2022, è stata modificata la normativa transitoria che regola l’entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile sostituendo integralmente l’art.35 del D.Lgs. 10.10.2022 n.149, impattando anche alcune norme in tema di processo telematico (ricomprendendo in tale definizione, pur impropriamente, anche le disposizioni in tema di udienza a trattazione scritta e udienza a distanza). Contestualmente, con Decreto Legge 29.12.2022 n.198, pubblicato il 29.12.2022, sono state prorogate alcune norme introdotte in ragione dell’emergenza pandemica, sempre in tema di processo telematico. Qui di seguito si riportano le norme della riforma la cui entrata in vigore è fissata al I gennaio 2023 e quelle emergenziali prorogate. Scarica il documento a cura di Giovanni Rocchi
Riforma del processo civile 2022 – tavole di raffronto

La Fondazione condivide le utili e preziose Tavole di raffronto tra la normativa previgente e le modifiche di cui al Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recante “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.) Scarica le TAVOLE DI RAFFRONTO a cura di Giuseppe Buffone e Fabrizio Sigillò aggiornamento del 19 ottobre 2022
Specifiche tecniche per il deposito di atti, documenti ed istanze per via telematica presso gli Uffici Giudiziari Militari

La struttura tecnica del Ministero della Difesa – ovvero il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – ha adottato i provvedimenti contenenti le specifiche tecniche per il deposito di atti, documenti e istanze per via telematica presso gli Uffici Giudiziari Militari. Il formato degli atti personalmente formati dai difensori deve essere PDF/A, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non è ammessa la scansione di immagini. Gli atti, i documenti e le istanze dovranno essere in forma di documento informatico (devono essere in formato PDF), da depositare telematicamente presso la casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario militare di interesse. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES, gli atti possono essere firmati da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. Gli organi della Magistratura Militare si sono dotati di una procedura automatizzata di gestione della documentazione inviata via PEC. Per usufruire di tale procedura è necessario inserire come primo elemento dell’oggetto della PEC la parola “ DEPOSITO ” (tutto in maiuscolo) La dimensione massima consentita è pari a 30 Megabyte per singolo messaggio PEC. Qualora i documenti da depositare superino tale limite, è necessario inviare una ulteriore PEC avendo cura di specificare che trattasi del medesimo procedimento. Gli organi della Magistratura Militare abilitati per il deposito di tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono: Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione: pgmcassazione@postacert.difesa.it Corte Militare di Appello: cortemilapp@postacert.difesa.it Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello: pgmcma@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Sorveglianza: tribmilsorv@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Verona: tribmil.vr@postacert.difesa.it Procura Militare presso il Tribunale Militare di Verona: procmil.vr@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Roma: tribmil.rm@postacert.difesa.it Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma: procmil.rm@postacert.difesa.it Tribunale Militare di Napoli: tribmil.na@postacert.difesa.it Procura Militare presso il Tribunale Militare di Napoli: procmil.na@postacert.difesa.it Al fine di garantire una adeguata diffusione, gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata vengono pubblicati a cura del Consiglio della Magistratura Militare sul sito internet del Ministero della Difesa, nella sezione dedicata alla Giustizia Militare: https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Pagine/default.aspx regole procedurali di carattere tecnico per la gestione dell’elenco degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata associati agli uffici degli Organi della Magistratura Militare: R6U5S2_Norme_Tecniche_MagMIL_indirizzi_PEC regole procedurali di carattere tecnico relative ai formati e alla sottoscrizione digitale degli atti, dei documenti e delle istanze previste dagli articoli 23 del decreto legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto legge n. 76 del 2020: R6U5S2_Norme_Tecniche_MagMIL_PEC regole procedurali di carattere tecnico per i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui all’art. 75 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 e per quelle previste dall’articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020: R6U5S2_Norme_Tecniche_MagMIL_VTC
SLUnep

Grazie alla collaborazione tra la F.I.I.F e la software house Evoluzioni Software, è nato SL-Unep, un nuovo utilissimo tool gratuito per gli avvocati, che consente di presentare agli sportelli degli Uffici Notifiche Esecuzione e Protesti (UNEP) che hanno creato specifici canali preferenziali elimina-code dott Terapia di Sostegno agli Sportivi, richieste di notificazione corredate dalla pre-registrazione informatizzata degli atti ed identificativo con codice a barre PDF417. SL-Unep, effettuato l’inserimento dei dati, renderà stampabile un codice a barre che costituirà l’identificativo dell’atto. L’avvocato, o suo incaricato, recandosi presso l’Ufficio Esecuzione ed esibiti i titoli in originale al Funzionario responsabile, otterrà la ricevuta di accettazione con il numero di cronologico assegnato. In tutti quegli Uffici N.E.P. che già richiedevano o consigliavano l’utilizzo del programma GSA (Gestione Servizi Avvocati) del progetto Iresud Basilicata, per velocizzare le attività dello sportello ricezione atti nonché per evitare a monte possibili errori di trascrizione dei dati o di interpretazione di indirizzi, SL-Unep consente, quindi, di semplificare la redazione delle richieste: è disponibile sia la versione per S.O. Windows che quella per Mac os; non richiede Java, di tal che non si incontrano i problemi di compatibilità con le più recenti versioni di quest’ultimo; gli stradari elaborati da Iresud Basilicata sono pre-caricati; è stata semplificata e resa più intelligibile la lista dei tipi di richiesta, essendo ora distinte come richiesta di “notifica a pagamento”, “notifica esente”, “esecuzione a pagamento”, “esecuzione esente”, “notifica penale”; i campi sono stati muniti di “lente” di ricerca, che agevola la selezione dei dati desiderati. La FIIF ringrazia i Colleghi che con le loro segnalazioni ne hanno richiesto lo sviluppo, e l’impegno di Evoluzioni Software con cui ha FIIF ha iniziato la collaborazione con lo sviluppo del già noto SL-Nir. Scarica SL-UNEP: SO Windows Tutorial a cura della Camera Civile di Rimini OS MAC __________________________ Aggiornamenti: 24 novembre 2021 – pubblicazione e diffusione prima versione