Processo Civile Telematico #PCT: il Ministro Orlando firma il decreto per l’avvio delle comunicazioni telematiche obbligatorie civili anche in Cassazione
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi il decreto per l’avvio delle comunicazioni telematiche obbligatorie in Cassazione per i procedimenti civili, ai sensi dell’art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221. Si tratta del primo passo verso l’inizio del processo civile telematico anche presso la Suprema Corte. Si raggiunge in questo modo un risultato importante che non sarebbe stato possibile senza la forte adesione che al processo civile telematico hanno contribuito a dare in questi 18 mesi avvocati magistrati e personale amministrativo, negli uffici di primo e secondo grado, e senza la determinante collaborazione della Cassazione con gli uffici ministeriali per la predisposizione delle misure organizzative necessarie. L’ingresso della magistratura di legittimità nella digitalizzazione avanzata del processo costituisce inoltre un passaggio fondamentale anche per le interpretazioni sulle ricadute processuali del telematico che la Suprema Corte saprà offrire. Vai al comunicato stampa del Ministero di Giustizia
Pubblicate le specifiche tecniche previste dal 3° comma dell’art.16-undecies del D.L. 179/2012
In data odierna (8 gennaio 2016) sono state pubblicate le specifiche tecniche in riferimento alle modalità dell'attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212. Così come previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015 (Provvedimento del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia – GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016) le specifiche tecniche entrano in vigore il 9 gennaio 2016. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 dicembre 2015 Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (15A09812) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016) IL DIRETTORE GENERALE dei sistemi informativi automatizzati OMISSIS1 Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti: «cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una opportuna funzione di hash. dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.». All'art. 14 è aggiunto il seguente comma: «11. La busta telematica è conservata nel sistema documentale di cui all'art. 11 comma 2.». Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente articolo: «Art. 19-ter (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato). – 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. – 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. – 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. – 4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. – 5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. – 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a piu' documenti informatici.». Art. 2 Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Roma, 28 dicembre 2015 Il direttore generale: Liccardo Link Utili: Decreto 28 Dicembre 2016 pubblicato nella gazzetta Ufficiale (premalink) Decreto 28 Dicembre 2016 (estratto GU) Specifiche Tecniche (ex art. 34 D.M. 44/2011) – Testo coordinato con il provvedimento 28 dicembre 2015 Testo del provvedimento 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche ex art.34 DM 44/2011) coordinato con le modifiche ed integrazioni previste dal provvedimento 28 dicembre 2015; Testo coordinato delle specifiche tecniche (articolato) Pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che modifica le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014 individuando le modalità dell'attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato NOTE (1) OMISSIS Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o.n. 50); Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132,
Interruzione dei servizi informatici del Ministero della Giustizia per migrazione del servizio di PEC
Si comunica che, per esigenze tecniche, a partire dalle ore 14.00 del 24 dicembre 2015 e fino alle ore 8.00 del 28 dicembre 2015 saranno indisponibili tutti i servizi di Posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della Giustizia, degli Uffici giudiziari e delle strutture penitenziarie. Non sarà possibile inviare e ricevere messaggi di PEC da e verso i “domini”: @giustiziacert.it, @casellariocentrale.giustiziacert.it; @civile.ptel.giustiziacert.it; @penale.ptel.giustiziacert.it; @scuolamagistraturacert.it. Non sarà, peraltro, possibile: Consultare i registri di cancelleria; Aggiornare (anche da fuori ufficio) la consolle del magistrato; Depositare telematicamente atti o provvedimenti; Accedere alle funzioni del Portale dei Servizi Telematici (ivi comprese le consultazioni); Effettuare pagamenti telematici Ogni ulteriore informazione potrà essere comunicata attraverso il sito www.giustizia.it Qui la notizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NEW1201757
Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel deposito telematico – Avv. Pietro Calorio
Sommario – Introduzione 1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo 2) Deposito con indicazione del “TipoAtto” errata o non specifica 3) Deposito su registro errato 4) Deposito su Uffici Giudiziari soppressi o accorpati 5) Deposito effettuato senza utilizzare un software redattore Considerazioni conclusive Introduzione La data del 30 giugno 2014 ha sancito l’introduzione dell’obbligo di deposito con modalità telematica nelle procedure di ingiunzione[1] e nei procedimenti civili contenziosi instaurati da quel momento[2]. A partire dal “trentagiugno”, pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinari si sono concentrati in massima parte su due categorie di “vizi” degli atti: quelli redatti senza puntuale osservanza delle prescrizioni dettate da norme regolamentari[3], e quelli (in particolare introduttivi[4]) depositati in assenza di decreto autorizzativo della D.G.S.I.A. emanato a norma dell’art. 35 D.M. 44/2011[5]. Vorrei invece soffermarmi su ipotesi riguardanti anomalie conseguenti ad errate indicazioni di dati nella redazione della “busta”, ascrivibili ad errore del mittente, e indipendenti da problemi squisitamente tecnici relativi al dispositivo di firma digitale[6], al “redattore”[7] o ai files allegati[8]. Breve (notoria) premessa: il procedimento di creazione della “busta” informatica contenente l’atto firmato digitalmente e i documenti prevede che il professionista inserisca i dati di corredo e selezioni le opzioni che consentono al software redattore di confezionare il plico nel formato ammesso dalle specifiche ministeriali; ciò garantisce i corretti instradamento ed elaborazione della busta all’interno dei sistemi informatici degli Uffici Giudiziari. Ripercorrerò, per ciascuna delle ipotesi in esame, le risultanze tecnico-informatiche, e cercherò di delineare le conseguenze sul piano processuale delle singole anomalie. Non tratterò qui delle conseguenze della presenza, nell’atto del processo in formato .pdf, dei c.d. “elementi attivi”, tema già oggetto di svariati commenti[9]. 1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo Coerentemente con le specifiche tecniche ministeriali il software “redattore” richiede, nel caso di deposito di atto in corso di causa, l’inserimento del numero di ruolo del procedimento. Nell’ipotesi in cui il mittente indichi il numero di ruolo (all’interno dello stesso registro) in maniera non corretta, l’ “esito dei controlli automatici” (la c.d. “terza PEC”) riporta una “descrizione esito” di questo tenore: “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”. Il sistema rivela dunque un’anomalia; ma quali conseguenze ha quest’ultima sulla validità del deposito? Tecnicamente, essa ricade nella categoria “ERROR” indicata nella Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7, che così enuncia: “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata.”[10] Tale indicazione è stata recepita in numerosi “protocolli” sul PCT[11], i quali, pur non essendo fonte normativa, raccolgono le best practices elaborate sul territorio e costituiscono indicazione attendibile della correttezza del percorso argomentativo appena enunciato. In mancanza di una norma di legge che sanzioni come invalido l’atto recante un’errata indicazione del numero di R.G., pertanto, il cancelliere deve provvedere d’ufficio alla correzione del dato errato: l’operazione, oltretutto, è esplicitamente consentita dagli applicativi di cancelleria (SICID[12] e SIECIC[13]) purché all’interno dei singoli registri[14]. Allo scopo di scongiurare l’errore è opportuno, prima di procedere all’invio telematico, consultare i registri informatici[15] verificando di poter correttamente visualizzare il fascicolo tra quelli “personali”. L’utente che visualizzi correttamente il fascicolo non correrà il rischio di incappare in un altro genere di anomalia in fase di deposito, descritta nel messaggio PEC di “esito controlli automatici” con la dicitura “il mittente non ha accesso al fascicolo”: essa denota il mancato inserimento dei dati del difensore nel registro informatico di cancelleria, il che tipicamente accade su Uffici nei quali non vengono registrati a sistema tutti i difensori in delega, ma solo quello (o quelli) del luogo[16]. Anche questo genere di anomalia appartiene alla categoria “ERROR”, e l’operatore può (e anzi deve) “forzare” manualmente l’inserimento del deposito nel fascicolo, come previsto dal sistema e suggerito (se non imposto) dalla circolare sopra richiamata. E’ doveroso peraltro considerare un anomalo (ma purtroppo non infrequente) scenario: l’operatore di cancelleria, riscontrando un’anomalia di tipo WARN o ERROR, non accetta il deposito in sede di controlli manuali, inibendo l’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico. In questi casi, l’operatore di cancelleria, all’atto del “rifiuto”, può aggiungere delle note[17] che rendano maggiormente comprensibile la ragione del rifiuto. La descrizione viene inclusa nella “quarta PEC”, con oggetto (si badi, anche in caso di rifiuto[18]) “ACCETTAZIONE DEPOSITO”, e può riportare una descrizione di questo tipo: “Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Deposito su Fascicolo errato. Atti rifiutati il –/–/—-”. Ma quale effetto ha tale “rifiuto” sull’atto depositato? La questione è assai delicata, in quanto vi è chi sostiene che detto rifiuto travolgerebbe la “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC) prevista dall’art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012, la generazione della quale individua il momento cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”[19]. Ad avviso di chi scrive, tale impostazione non è condivisibile, in quanto non esiste alcuna norma che autorizzi ad affermare che il “rifiuto”, da parte del cancelliere, dell’atto depositato con modalità telematica, possa invalidare ex tunc il deposito. Inoltre, una simile azione (il rifiuto dell’atto in presenza della anomalie in parola) contrasta con una disposizione contenuta in una circolare ministeriale da applicarsi su tutto il territorio nazionale. Sembra particolarmente illuminante, al riguardo, richiamare quanto illustrato dal dott. Sergio Brescia, responsabile dell’Area Civile dell’allora U.R.S.I.A.[20] nel corso di un convegno nel 2001[21]. Nel descrivere la logica del sistema (ai suoi albori, ma con principi validi a tutt’oggi, poiché i flussi descritti sono sostanzialmente identici), il dott. Brescia affermava: “da una parte c’é il sistema informatico civile che viene presidiato verso l’esterno da un gestore centrale che è un “postino” con funzione di dare ricevuta all’avvocato di avvenuto deposito dell’atto. Poi c’é il gestore locale, il “postino” nell’ambito del Tribunale che riceve gli atti e li decripta, li cataloga e li manda alla cancelleria informatica presidiata umanamente. Quest’ultima verifica che il documento sia sostanzialmente corretto e ne
Ordinanza Tribunale di Roma, 9/6/2014
Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 giugno 2014 che dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in pdf immagine.