Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

Il Consiglio Nazionale Forense, tramite la FIIF, ha sviluppato e messo a disposizione la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione (non solo materia di famiglia), che permette, con una sola operazione informatica, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine e la comunicazione ai fini statistici ex artt. 61 ed 112 d.L. 132/2014. Al fine di offrire servizi utili e gratuiti ai Consigli dell’Ordine e di semplificare l’attività professionale degli Avvocati italiani, l’applicativo sostituisce: la comunicazione a mezzo PEC ovvero il deposito analogico presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati degli accordi di negoziazione3, di tutti gli accordi, non solo in materia di famiglia per i quali la legge prevede l’obbligo di conservazione a norma; la funzionalità dedicata alle sole comunicazioni statistiche già presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense (https://negoziazione.cnf.it); Ne consegue che gli Avvocati non dovranno più provvedere all’invio di PEC alcuna e dovranno, invece, procedere semplicemente al caricamento dei dati e dei documenti informatici sulla piattaforma CNF, grazie alla quale, come detto, sarà anche curata la conservazione a norma degli accordi. La procedura è illustrata nel breve video: L’utilizzo dell’applicativo on-line è semplice ed intuitivo. Gli Avvocati, previa autenticazione informatica con tramite SPID o CNS, devono compilare alcuni campi contenenti le informazioni relative all’accordo e caricare in upload l’accordo di negoziazione in formato PDF (oltre che, qualora in materia di famiglia e contenuto in un distinto documento informatico, il file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente Procuratore della Repubblica). Gli Avvocati possono, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Colleghi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell’Ordine italiani. I Cittadini potranno rivolgersi a qualsivoglia Consiglio dell’Ordine degli avvocati per effettuare la ricerca dei propri accordi di negoziazione ed ottenere l’informazione del COA competente. L’applicativo permette, infine, l’agevole recupero delle informazioni da parte dei Consigli dell’Ordine che potranno consultare l’archivio depositi relativo ai propri Iscritti, recuperare i documenti informatici ed attestarne la conformità semplificata utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA La piattaforma nazionale per i depositi, in sintesi: mette a disposizione degli Avvocati italiani strumenti unici ed omologhi su tutto il territorio nazionale, sviluppati dagli avvocati per gli avvocati, al fine di semplificare il lavoro ed i necessari adempimenti di legge; dota gli Ordini di strumenti informativi semplificati, di utilizzo comune, per rispondere nei tempi più brevi agli obblighi imposti dalla legge, fornisce un servizio ai Consigli dell’Ordine per adempiere alle nuove incombenze di conservazione a norma e di attestazione di copia autentica degli accordi in materia di diritto di famiglia depositati (di cui al nuovo comma 3-ter dell’art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 13 permette al Consiglio nazionale forense di adempiere all’obbligo normativo (art. 2 e sgg. D-L n. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014) del monitoraggio nazionale delle procedure di negoziazione assistita. L’art. 6, co. 3-ter, d.L.12 settembre 2014, n. 132, introdotto dall’art. 9 del D-Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che i Consigli dell’Ordine ricevano telematicamente gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, curandone la conservazione come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e provvedendo _ a richiesta delle parti o dei difensori che li hanno sottoscritti – al rilascio di copie autentiche. L’art. 11 del medesimo decreto, inoltre, prevede che “I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati“. Le materie oggetto della procedura sono schematizzate in: famiglia (separazione personale, modifica delle condizioni di separazione, scioglimento di unione civile, divorzio [cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio] modifica delle condizioni di divorzio, mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli nati fuori dal matrimonio, alimenti); pagamento a qualsiasi titolo di somme; risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; (infortunistica stradale); trasporto e sub-trasporto (art. 1 co. 249 Legge 190/2014); lavoro; altre materie.
DM 44/2011 così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217

Si pubblica il D. M. 44/2011 rilevando in neretto e corsivo le modifiche apportate dal Decreto 29 dicembre 2023, n. 217 DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44 dopo le Modifiche introdotte dal DM 29.12.2023 n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023) Capo I PRINCIPI GENERALI IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia»; Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008; Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso nell’adunanza del 20 dicembre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l’accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); f) identificazione informatica: processo di identificazione dell’utente abilitato interno o esterno per l’accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); g) firma digitale: firma elettronica «qualificata», di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché’ le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente; i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Procedura ad evidenza pubblica per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione telematica

Ritenuta l’anticipazione ex lege 29 dicembre 2022, n. 197 dell’entrata in vigore al 28 febbraio 2023 della mediazione in modalità telematica (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 di cui all’art. 41 del d-Lgs. 149/2022), e ritenuto, conseguentemente, l’urgenza di sviluppare un sistema innovativo che permetta la piena attuazione del disposto normativo, e, tra l’altro, a “ciascuna parte” di “chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto” nonché “a conclusione della mediazione”…“la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”, la FIIF intende esperire una PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LO SVILUPPO E DOTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA MEDIAZIONE TELEMATICA Breve descrizione dell’appalto L’oggetto dell’appalto è analiticamente descritto nel Capitolato tecnico di gara. La procedura, in unico lotto, è finalizzata allo sviluppo di una piattaforma per la Mediazione Telematica ed alla relativa gestione in esercizio per un periodo triennale con contestuale: conservazione documentale, manutenzione del portale, assistenza. L’uniformità delle modalità di partecipazione a distanza a mezzo videoconferenza, la condivisione e lo scambio dei documenti e la loro conservazione, sono pensate a beneficio sia degli Organismi di mediazione, (in particolare di quelli con minore numero di iscritti che, così, potrebbero garantire standard di sicurezza e funzionalità informatiche senza dover sopportare spese eccessive ed ingenti) sia degli Avvocati mediatori, sia degli Avvocati che assistono le Parti sia di queste ultime, cui, con la conoscibilità di un’unica interfaccia digitale sarebbe garantita una maggiore accessibilità alla mediazione telematica. L’affidamento avverrà mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, anche in presenza di un’unica offerta valida. Termini di gara L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal Concorrente alla F.I.I.F. – Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01/03/2023, pena l’irricevibilità. Dopo il termine di presentazione delle offerte, il Committente nomina la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate. La prima seduta pubblica è fissata per le ore 15:00 del giorno 01/03/2023 presso la sede F.I.I.F. – Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma. Cronologia di gara – Avvisi aggiornamento 01/03/2023 ai sensi del capitolo 8, par. 8.1 del Disciplinare di Gara, si pubblica la data della seduta aperta al pubblico per l’apertura della Busta n. 2, “Offerta Economica” dei soli concorrenti ammessi, che è stata fissata in lunedì 6 marzo 2023 alle ore 10:00 presso la sede della Fondazione in Roma, via del Governo Vecchio n. 3. Chiarimenti aggiornamento 27/02/2023 Pubblicati i chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti entro i termini indicati nella documentazione di gara. – Scarica le risposte a quesito Commissione giudicatrice aggiornamento 01/03/2023 Pubblicata la delibera di nomina della Commissione Avviso di aggiudicazione aggiornamento 14/03/2023 Pubblicati gli esiti di gara Si precisa che, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 85 del succitato D-Lgs. Documenti di gara In allegato la documentazione di gara in formato compresso (zip): 23.02.13_mediazioneTelematica Qui nel dettaglio: Disciplinare di gara Allegato 1 – schema Offerta tecnica Allegato 2 – schema offerta economica Allegato 3 – domanda di partecipazione Allegato 4 – dichiarazione concorrente Allegato 5 – ausilio alla compilazione offerta economica Allegato 6- Capitolato Tecnico Allegato 7 – Appendice 1 Allegato 8 – Appendice 2 Accesso agli atti aggiornamento 14/03/2023 L’ eventuale accesso agli atti potrà essere richiesto previa istanza trasmessa a mezzo indirizzo PEC della Fondazione, indicando in oggetto “Procedura per lo sviluppo e dotazione di una piattaforma per la mediazione – richiesta di accesso agli atti”.
Riforma del processo civile 2022 – norme in tema di processo telematico

RiFORMA DEL PROCESSO CIVILE E NORMATIVA EMERGENZIALE Con Legge 29.12.2022 N.197, pubblicata il 29.12.2022, è stata modificata la normativa transitoria che regola l’entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile sostituendo integralmente l’art.35 del D.Lgs. 10.10.2022 n.149, impattando anche alcune norme in tema di processo telematico (ricomprendendo in tale definizione, pur impropriamente, anche le disposizioni in tema di udienza a trattazione scritta e udienza a distanza). Contestualmente, con Decreto Legge 29.12.2022 n.198, pubblicato il 29.12.2022, sono state prorogate alcune norme introdotte in ragione dell’emergenza pandemica, sempre in tema di processo telematico. Qui di seguito si riportano le norme della riforma la cui entrata in vigore è fissata al I gennaio 2023 e quelle emergenziali prorogate. Scarica il documento a cura di Giovanni Rocchi
Riforma del processo civile 2022 – tavole di raffronto

La Fondazione condivide le utili e preziose Tavole di raffronto tra la normativa previgente e le modifiche di cui al Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recante “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.) Scarica le TAVOLE DI RAFFRONTO a cura di Giuseppe Buffone e Fabrizio Sigillò aggiornamento del 19 ottobre 2022
SLUnep

Grazie alla collaborazione tra la F.I.I.F e la software house Evoluzioni Software, è nato SL-Unep, un nuovo utilissimo tool gratuito per gli avvocati, che consente di presentare agli sportelli degli Uffici Notifiche Esecuzione e Protesti (UNEP) che hanno creato specifici canali preferenziali elimina-code dott Terapia di Sostegno agli Sportivi, richieste di notificazione corredate dalla pre-registrazione informatizzata degli atti ed identificativo con codice a barre PDF417. SL-Unep, effettuato l’inserimento dei dati, renderà stampabile un codice a barre che costituirà l’identificativo dell’atto. L’avvocato, o suo incaricato, recandosi presso l’Ufficio Esecuzione ed esibiti i titoli in originale al Funzionario responsabile, otterrà la ricevuta di accettazione con il numero di cronologico assegnato. In tutti quegli Uffici N.E.P. che già richiedevano o consigliavano l’utilizzo del programma GSA (Gestione Servizi Avvocati) del progetto Iresud Basilicata, per velocizzare le attività dello sportello ricezione atti nonché per evitare a monte possibili errori di trascrizione dei dati o di interpretazione di indirizzi, SL-Unep consente, quindi, di semplificare la redazione delle richieste: è disponibile sia la versione per S.O. Windows che quella per Mac os; non richiede Java, di tal che non si incontrano i problemi di compatibilità con le più recenti versioni di quest’ultimo; gli stradari elaborati da Iresud Basilicata sono pre-caricati; è stata semplificata e resa più intelligibile la lista dei tipi di richiesta, essendo ora distinte come richiesta di “notifica a pagamento”, “notifica esente”, “esecuzione a pagamento”, “esecuzione esente”, “notifica penale”; i campi sono stati muniti di “lente” di ricerca, che agevola la selezione dei dati desiderati. La FIIF ringrazia i Colleghi che con le loro segnalazioni ne hanno richiesto lo sviluppo, e l’impegno di Evoluzioni Software con cui ha FIIF ha iniziato la collaborazione con lo sviluppo del già noto SL-Nir. Scarica SL-UNEP: SO Windows Tutorial a cura della Camera Civile di Rimini OS MAC __________________________ Aggiornamenti: 24 novembre 2021 – pubblicazione e diffusione prima versione
Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale
Per il testo completo della nota, si veda R. ARCELLA, G. VITRANI, Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale, su Ilprocessotelematico.it, 2020. La questione La questione centrale esaminata dalla sentenza riguarda l’ammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione, depositati a mezzo posta elettronica certificata dal Pubblico Ministero verosimilmente in applicazione dell’art. 24, comma 5, d.l. 137 del 2020 il quale prevede che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (che si depositano attraverso il cosiddetto portale dei depositi penali, ndr), fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”. Poiché la risposta della Suprema Corte è stata negativa ed ha sanzionato il deposito con l’inammissibilità, appare opportuno valutare la correttezza delle argomentazioni fornite a supporto di tale decisione, avuto anche riguardo alle pesanti ricadute che essa è destinata ad avere su numerosi processi in corso e sui diritti dei cittadini. Ulteriore elemento da tenere presente è che alla data del deposito effettuato dal Pubblico Ministero non erano ancora state emanate le specifiche tecniche previste dalla suddetta norma. […] Osservazioni 1. La pronuncia in commento è destinata ad avere, già nel breve termine, pesanti ricadute sulle impugnazioni depositate dai difensori col mezzo telematico, tant’è che il Tribunale del Riesame di Milano, prima, e quello di Napoli, poi, non hanno tardato a rendere noto il proprio orientamento adesivo alla prima pronunzia sull’argomento emessa dalla Corte di Cassazione. Se la valutazione degli effetti nefasti di una simile interpretazione costituisce il “guardar la luna” dei diritti dei cittadini sacrificati, per una volta vogliamo osservare “il dito”, ossia valutare la l’iter argomentativo seguito dalla Corte, perché già ad un primo e sommario esame la pronuncia in commento appare profondamente errata e viziata da una incompleta valutazione dell’attuale contesto normativo. Quasi che dieci anni di norme sulla digitalizzazione e di correttivi del CAD siano passati inosservati agli occhi dei supremi giudici. 2. Il principio affermato nella sentenza qui in commento muove dal presupposto che l’art. 4 d.l. 193 del 2009 avrebbe impresso all’intera normativa sul processo telematico un carattere di specialità rispetto alla disciplina del codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005). La norma in parola contiene sostanzialmente due previsioni: la prima (comma 1) demanda al Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro della P.A. e con il CNIPA (divenuto poi DigitPA ed oggi AgID) l’individuazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; la seconda contiene la previsione secondo cui nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il regolamento fu effettivamente emanato con il d.m. n. 44 del 2011, fatto a sua volta oggetto di due operazioni di restyling, prima con il d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e poi con il d.m. 3 aprile 2013, n. 48. Esso venne poi integrato con le specifiche tecniche, ivi previste dall’art. 34, e segnatamente con il provvedimento del DGSIA del 18 Luglio 2011, poi sostituito da un nuovo provvedimento il 16 aprile 2014…. (prosegui la lettura su ilprocessotelematico.it – Giuffré Francis Lefebvre Editore)
Guida all’accesso al Portale dei depositi telematici Penali #PDP

Con la guida qui allegata, il Gruppo di lavoro FIIF ha inteso illustrare e rendere più intelligibili le funzionalità messe a disposizione degli avvocati dal Portale Deposito atti Penali (PDP, dall’indirizzo del PST: https://pst.giustizia.it ). Il processo penale telematico Con l’art. 83, comma 12-quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, si è dato avvio al “Processo Penale Telematico”. Più nello specifico, la prima fase, nata in periodo di emergenza sanitaria Covid-19, prevede il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze che possono essere “presentati dall’indagato” destinatario dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis comma 3 c.p.p.. La Guida all’accesso al Portale dei depositi telematici è suddivisa in aree tematiche: Prima di cominciare, gli strumenti che deve avere l’avvocato: 1. Il dispositivo di firma digitale 2. Il software per la firma digitale 3. La PEC Il portale dei depositi atti penali PDP 1. L’accesso al portale 1.1. Chi può accedere? 1.2. Come si accede 2. La scelta dell’Ufficio 3. La home page La nomina: a. Il deposito, l’invio, b. l’elenco depositi nomine, le modalità di consultazione e ricerca, c. Il sollecito della nomina, l’elenco solleciti La gestione atti successivi: 1. L’elenco procedimenti autorizzati 2. la ricerca del procedimento 3. Il deposito degli “atti successivi” Scarica la guida (pdf 1 MB) attraverso questo link: Guida all’accesso al Portale dei depositi telematici vai alla news FIIF con la pubblicazione del Manuale predisposto dal Ministero: Portale Deposito atti Penali: il Manuale
SLnir – É stato aggiornato SLnir, il software gratuito per la generazione delle note di iscrizione al ruolo cartacee con codice a barre

É stata rilasciato l’aggiornamento di SLnir, programma per la generazione delle note di iscrizione al ruolo (NIR) cartacee con i “codici a barre” in formato “pdf417”, che oggi permette l’utilizzo del software anche con i Sistemi Operativi di ultima generazione che limitano la compatibilità delle app esclusivamente alle app evolute a 64bit. La FIIF ringrazia le segnalazioni ricevute dai colleghi, e l’impegno di Evoluzioni Software (casa che ha sviluppato l’SLpct, software open source per la generazione delle buste telematiche di deposito) Non avendo SLnir un controllo di versione va scaricato il setup dai seguenti link e poi eseguito SO Windows versione 1.3.6 Scarica il manuale operativo OS MAC 64 bit versione 1.3.6 Aggiornamenti: 13 settembre 2021 – Versione 1.3.6 stabile (corregge alcuni errori nella creazione dei codici a barre) 12 maggio 2020 – Versione 1.3.5 stabile 11 maggio 2020 – Rilasciata la versione beta 1.3.5 – per la compatibilità con i sistemi 64bit (es. OS Catalina o Windows 10 ). 12 dicembre 2017 – Rilasciata la versione 1.3 – inserito il calcolo automatico del codice fiscale della parte e la soluzione del bug che impediva la stampa ed il salvataggio della nota in caso si inserimento di caratteri non utf8 nel nome file; l’installer è firmato digitalmente. 12 luglio 2017 – Rilasciata la versione 1.01 – aumentata disponibilità caratteri del campo per l’inserimento indirizzo PEC __________________________ Vai alla pagina “SLnir – Software gratuito per la generazione delle NIR cartacee con codice a barre“
Invalidità del Registro INI-PEC

La nota del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin inviata il 9 ottobre 2019 al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Giovanni Mammone. Illustre Presidente, ritengo doveroso rappresentarLe che con ordinanza n. 24160 depositata in data 27.9.2019 la VI sezione, sottosezione III, di codesta Corte, richiamando espressamente la precedente sentenza 3709/2019 della III Sezione, ha riaffermato il principio di diritto per il quale in tema di notifiche telematiche solo l’indirizzo tratto dal Registro generale degli Indirizzi Elettronici – ReGindE- sarebbe idoneo a produrre effetti, con esclusione di ogni diverso indirizzo anche se tratto dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC). Come già sottolineato con nostra comunicazione del 5 marzo u.s. il registro INI-PEC è stato istituito dall’art. 5 del D.L. 179/2012 ed è regolato dall’art.6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che lo qualifica espressamente come pubblico elenco. Tale qualificazione gli è attribuita anche dall’art16-ter D.L. 179/2012, agli specifici fini della “notificazione e comunicazione degli atti in materiale civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”. Da tale elenco è pertanto possibile estrarre l’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994, ed è peraltro l’unico elenco pubblico dal quale è possibile estrarre gli indirizzi di Posta Certificata delle Imprese e degli Enti Pubblici, non inseriti nel Re.G.In.D.E, che, come specificato nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, “contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia: appartenenti ad un ente pubblico professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende). Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini”. E la circostanza è incontroversa sia in punto di fatto che di diritto anche secondo quanto affermato in sentenze, precedenti e successive alla pronuncia n. 3709/2019, di codesta Corte. Le conseguenze della decisione sono tuttavia preoccupanti, dal momento che, ove il principio rimanesse fermo, verrebbero messe in discussione centinaia di migliaia di notifiche già effettuate, e con esse i diritti dei cittadini, nonché l’affidamento sulle enormi potenzialità che l’innovazione apporta e potrà apportare a beneficio del processo civile: è infatti di poco fa la notizia che il Tribunale di Cosenza ha applicato il principio di diritto della sentenza, dichiarando la nullità della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata ad una società il cui indirizzo PEC era stato estratto da INI-PEC. Auspico pertanto che Ella possa valutare le modalità di intervento idonee a porre rimedio all’accaduto, confermandoLe la disponibilità del CNF ad assumere le necessarie iniziative. Avv. Andrea Mascherin