Decreto milleproroghe: PCT Cassazione, trattazione scritta ed udienze da remoto prorogate al 31/12/2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 di ieri, 30 dicembre 2021, il decreto legge n. 228/2021 che, all’art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della legislazione emergenziale. In particolare, sono prorogate al 31 dicembre 2022 “le disposizioni di cui  all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale“. Processo civile Vi rientrano quindi l’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato (art. 221, d.l. 34/2020, co. 3), la trattazione scritta (co. 4), il deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione (co. 5), l’udienza da remoto (co. 6 e 7), il giuramento scritto del c.t.u. (co. 8) e l’udienza a porte chiuse (art. 23, co. 3,  dl 137/2020). Quanto all’udienza da remoto, essendo stato fatto oggetto di proroga anche l’art. 23, co. 7, del d.l. 137/2020, resta in vigore anche la norma che consente al giudice di  partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. E’ altresì prorogata la norma che consente di tenere le udienze di separazione consensuale e quelle di divorzio congiunto mediante trattazione scritta (“…note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34… nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita’ di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare“). E’ ancora prorogata alla stessa data la norma (art. 23, co. 8-bis, d.l. 137/2020) relativa alla decisione dei ricorsi per cassazione proposti per la trattazione in pubblica udienza, sostituita dall’udienza in camera di consiglio salvo che una delle parti o il PG faccia istanza di discussione orale, dinanzi alla Corte di Cassazione, con la relativa scansione dei termini per la trasmissione ai difensori delle conclusioni rassegnate dal PG e per il deposito a mezzo posta certificata delle conclusioni dei difensori, nonché dei termini per le memorie ex art. 378 c.p.c.. In tali fattispecie è però prevista, all’art. 16, co. 2 del dl 228/2021, una disciplina transitoria per effetto della quale tali norme “non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“. Resta infine prorogata al 31 dicembre 2022 anche la disposizione contenuta nell’art. 23-bis d.l. 137/2021, relativa alle copie esecutive telematiche e l’estensione di tutte le ricordate disposizioni emergenziali, in quanto compatibili, agli arbitrati rituali (art. 23, co. 10, d.l. 137/2020). Processo penale La proroga degli artt. 23 e 24, d.l. 137/2020 riguarda praticamente tutta la disciplina emergenziale ivi contenuta (collegamento da remoto, decisioni in camera di consiglio dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, senza l’intervento del PG e dei difensori, con i relativi termini per invio delle richieste del PG e dei difensori o della richiesta di discussione orale e depositi telematici e via PEC), con la previsione di una disciplina transitoria, comune ai giudizi di legittimità in materia civile, secondo la quale “Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“ E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 la vigenza delle disposizioni contenute nell’art. 23-bis d.l. 137/2020, relative ai giudizi penali d’appello nel periodo di emergenza COVID-19. Processo tributario Proroga al 31 dicembre 2022 anche per le disposizioni emergenziali relative al processo tributario.  L’art. 16, co. 3, D.l. 228/2021, prevede infatti che  “Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022“. Processo penale militare Sono prorogate al 31 dicembre 2022 anche  le norme emergenziali in materia di processo penale militare. Il comma 4 dell’art. 16, prevede infatti che “All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»“. Processo amministrativo Più breve, invece, la proroga delle disposizioni che riguardano il processo amministrativo, per il quale la trattazione da remoto potrà essere disposta sino al 31 marzo 2022 (art. 16, co. 5, d.l. 228/2021): “All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»“. Processo contabile Parimenti più breve è la proroga delle disposizioni relative all’udienza da remoto dinanzi alla Corte dei Conti, secondo quanto prevede l’art. 16, co. 6 e 7, d.l. 228/2021: “6. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale

Per il testo completo della nota, si veda R. ARCELLA, G. VITRANI, Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale, su Ilprocessotelematico.it, 2020. La questione La questione centrale esaminata dalla sentenza riguarda l’ammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione, depositati a mezzo posta elettronica certificata dal Pubblico Ministero verosimilmente in applicazione dell’art. 24, comma 5, d.l. 137 del 2020 il quale prevede che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (che si depositano attraverso il cosiddetto portale dei depositi penali, ndr), fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”. Poiché la risposta della Suprema Corte è stata negativa ed ha sanzionato il deposito con l’inammissibilità, appare opportuno valutare la correttezza delle argomentazioni fornite a supporto di tale decisione, avuto anche riguardo alle pesanti ricadute che essa è destinata ad avere su numerosi processi in corso e sui diritti dei cittadini. Ulteriore elemento da tenere presente è che alla data del deposito effettuato dal Pubblico Ministero non erano ancora state emanate le specifiche tecniche previste dalla suddetta norma. […] Osservazioni 1. La pronuncia in commento è destinata ad avere, già nel breve termine, pesanti ricadute sulle impugnazioni depositate dai difensori col mezzo telematico, tant’è che il Tribunale del Riesame di Milano, prima, e quello di Napoli, poi, non hanno tardato a rendere noto il proprio orientamento adesivo alla prima pronunzia sull’argomento emessa dalla Corte di Cassazione. Se la valutazione degli effetti nefasti di una simile interpretazione costituisce il “guardar la luna” dei diritti dei cittadini sacrificati, per una volta vogliamo osservare “il dito”, ossia valutare la l’iter argomentativo seguito dalla Corte, perché già ad un primo e sommario esame la pronuncia in commento appare profondamente errata e viziata da una incompleta valutazione dell’attuale contesto normativo. Quasi che dieci anni di norme sulla digitalizzazione e di correttivi del CAD siano passati inosservati agli occhi dei supremi giudici. 2. Il principio affermato nella sentenza qui in commento muove dal presupposto che l’art. 4 d.l. 193 del 2009 avrebbe impresso all’intera normativa sul processo telematico un carattere di specialità rispetto alla disciplina del codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005). La norma in parola contiene sostanzialmente due previsioni: la prima (comma 1) demanda al Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro della P.A. e con il CNIPA (divenuto poi DigitPA ed oggi AgID) l’individuazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; la seconda contiene la previsione secondo cui nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il regolamento fu effettivamente emanato con il d.m. n. 44 del 2011, fatto a sua volta oggetto di due operazioni di restyling, prima con il d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e poi con il d.m. 3 aprile 2013, n. 48. Esso venne poi integrato con le specifiche tecniche, ivi previste dall’art. 34, e segnatamente con il provvedimento del DGSIA del 18 Luglio 2011, poi sostituito da un nuovo provvedimento il 16 aprile 2014….   (prosegui la lettura su ilprocessotelematico.it – Giuffré  Francis Lefebvre Editore)

Cartelle esattoriali e notifiche via posta certificata alla luce della L. 225/2016

LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOPO LA LEGGE 225/2016 In quest’articolo pubblicato sul sito FIIF, nel commentare tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che affrontavano il tema della prova che il concessionario deve offrire in giudizio della notificazione telematica della cartella esattoriale, si è fatto cenno all’art. 26 dpr 602/1973 che disciplina tale modalità di notificazione. Sennonché, mentre redigevamo quel commento, è intervenuta una importante novella legislativa per effetto dell’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto esattamente dalla relativa legge di conversione (Legge 1 dicembre 2016, n. 225 , in SO n.53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n.282), che ha sostanzialmente unificato le modalità di notifica telematica in materia di accertamento con quelle che il concessionario adopera in materia di riscossione. Per comprendere appieno tale novità ed i relativi profili di criticità interpretativa, è indispensabile riepilogare brevemente le vicende normative dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973.  Il primo intervento normativo da considerare è quello di cui all’art. 38, comma 4, lett. b)  del DL 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176): tale norma prevedeva che  all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma fosse  inserito il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.". Tale norma  è stata poi  modificata dall'art. 14  dlt 159/2015, il cui testo è il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82". Il comma 2 di tale norma prevede che "Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge": tale differimento dell'entrata in vigore si riferiva quindi al solo meccanismo del deposito presso la Camera di Commercio, essendo possibile la notifica a mezzo posta certificata delle cartelle esattoriali in virtù della norma modificata nel 2010. Sennonché l'art. 7-quater del d.l. 193/2016, in vigore dal 3/12/2016  ha nuovamente modificato col comma 9, l'art. 26 anzidetto: <<All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600">>: la norma richiama ora quindi l'art. 60 DPR 600/1973; col comma 6, l'art. 60 del dpr 600/1973, con la seguente previsione: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.  Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio

LE MODIFICHE AL PAT La cortesia è d’obbligo

Il Decreto Legge n. 168/2016, pubblicato il 31 agosto 2016, contenente “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, introduce, accanto a norme volte ad una maggiore efficienza nel Giudizio in Cassazione, e alla  proroga del pensionamento di Magistrati, significative modifiche alla disciplina del Proocesso Amministrativo Telematico, racchiuse principalmente nell’art. 7 del decreto in commento, riguardando gli articoli 8,9 e 10 sostanzialmente misure organizzative degli Uffici. La scelta governativa è stata quella di intervenire sulle norme del D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) – e precisamente sugli art.li 25 e 136, nonché sugli articoli 3, 4, 5 e 13 dell’allegato 2 al medesimo decreto – al dichiarato fine di armonizzare le norme processuali alle norme tecniche, e di eliminare alcune criticità emerse nella fase di sperimentazione; sono state tuttavia aggiunte ulteriori disposizioni volte probabilmente ad agevolare il passaggio degli Uffici al digitale (come dimenticare la “pasticciata” proroga di fine giugno, dovuta essenzialmente al mancato adeguamento di gran parte dei TAR?), con il risultato, tuttavia, di renderne ancora più incerta e confusa l’applicabilità. L’impressione è che sia venuto meno il disegno strategico posto alla base della normativa sul processo amministrativo telematico, che, facendo tesoro delle difficoltà incontrate dal  PCT, aveva inteso discostarsene parzialmente, introducendo indubbie migliorie rispetto al fratello primogenito, pur con qualche criticità cui si sarebbe potuto agevolmente porre rimedio: sintomatica la circostanza che l’art.1/bis del DL 117/2016, ("Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ) introdotto con la legge di conversione n. 161/2016 sia rimasto in vita solamente 18 giorni: approvato il 12 agosto, è stato abrogato con il decreto in commento. Le modifiche introdotte impattano anche sulle norme e specifiche tecniche di cui al DPCM 40/2016, sul quale si dovrà dunque necessariamente intervenire. Passando all’esame analitico del provvedimento, si osserva:  1  L’art. 7, comma 1 lettera a)   introduce anche per il processo amministrativo il c.d. domicilio digitale (i.e. la possibilità di notificare in cancelleria in mancanza di elezione di domicilio solo ove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata), con conseguente abrogazione – a far tempo dall’1.1.2018, allorché il PAT sarà a pieno regime – del comma 1 (notifica presso la segreteria in mancanza di elezione di domicilio).    2  L'art. 7 comma 1 lett. b) n. 1 sostituisce integralmente il comma 2 dell’art. 136, introducendo la possibilità di “per motivi di riservatezza legati alla posizione  delle parti o  alla  natura  della controversia” che il Presidente del TAR o del Consiglio di Stato, o il collegio possano dispensare dall’obbligo di sottoscrizione digitale e di deposito telematico. La previgente disposizione prevedeva un obbligo di dispensa “per motivi eccezionali”. La norma introduce un concetto quanto meno bizzarro, per il quale la riservatezza sarebbe tutelata maggiormente con l’utilizzo della carta, piuttosto che per via telematica (guardando con evidente sospetto alla sicurezza informatica…). Rimane assai incerto quali possano essere concretamente i casi di applicabilità della disposizione, che potrebbe prestarsi a creare una tipologia indifferenziata di cause sottratte all’obbligo telematico “ratione materiae” che costituirebbero un indubbio ostacolo all’auspicata integrale informatizzazione del processo; sotto altro profilo. creando comunque difficoltà di coordinamento con le disposizioni in merito agli atti e provvedimenti contenenti dati sensibili (art. 13, comma 10 delle norme tecniche e delle specifiche tecniche) Sarebbe quindi opportuno definire più dettagliatamente i confini dell’eccezione, introducendo criteri oggettivi, così da evitare interpretazioni diverse a seconda degli Uffici ed armonizzare la disposizione con quella di cui all’art. 10 delle norme tecniche.    3   L’art. 7 comma 1 lett. b) n. 2 introduce l’obbligo di sottoscrivere con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti, ad eccezione dei casi di cui al comma 2.  La norma anche se non espressamente indicato, ovviamente si applica solo le cause introdotte dopo il primo gennaio 2017 e in via generale a far tempo dall’1.1.2018.    4   L’art. 7 comma 1 lett. b) n. 3: aggiunge all’art. 136 cpa i commi 2/ter e 2/quater.  Il comma 2/ter introduce il potere dell’avvocato difensore di attestare ai sensi dell’art. 22, comma 2 del CAD la conformità della copia informatica di atti provvedimenti e documenti analogici nell’ipotesi in cui debba effettuare un deposito telematico. La norma limita quindi alla sola ipotesi del deposito telematico di copia informatica di documento analogico il potere di attestazione della conformità dell’avvocato, mantenendo inalterate le modalità di rilascio della copia conforme di un atto, documento o provvedimento inserito nel fascicolo telematico, che sono rilasciate dalla segreteria dell’Ufficio dopo un complicato andirivieni di PEC. (come previsto dall’art. 16 delle norme tecniche) Si è quindi persa un’occasione importante di applicare al PAT una norma che ha di molto facilitato il compito degli Avvocati nel PCT. Rimane inoltre invariata la norma che, in contrasto con l’art. 83 del c.p.c., applicabile anche ai processi amministrativi, prevede l’attestazione di conformità anche nella procura alle liti.  In sede di conversione si auspica l’estensione dei poteri del difensore, ribadendo l’applicabilità anche al PAT dell’art. 83 c.p.c.  Il comma 2/quater prevede il potere del Presidente di Sezione o del Collegio, che intenda chiamare in causa un privato che non possa effettuare il deposito tramite PEC a depositare atti e documenti tramite upload utilizzando il sito istituzionale.  La norma intende probabilmente intervenire sul comma 3 dell’art. 9 delle specifiche tecniche (che prevede che il privato che stia in giudizio personalmente debba rispettare le modalità di deposito previste per le altre parti) e dovrà quindi essere necessariamente armonizzata con l’art. 8 delle specifiche tecniche, dal momento che il deposito tramite upload prevede l’invio da parte del sistema di una PEC “registrazione deposito”; conseguentemente si dovranno apportare modifiche anche al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA)    5  L’art. 7 comma 2 lettera a) introduce l’obbligo (e non più la mera facoltà) di eseguire

Commento alla nota 17/6/2016 del Presidente Canzio

IL 17 giugno 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Canzio, ha diffuso una nota (link) che riproduce un avviso comparso due giorni prima sul sito www.cortedicassazione.it del seguente tenore: «Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012  ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente:  di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione,  di differimento della trattazione,  di assegnazione alle Sezioni Unite). La  copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria,  viene sottoposta al Presidente Titolare ed è  inserita nel fascicolo». Il riferimento all’art. 16-bis, DL 179/2012, per quanto volto a scongiurare i depositi di “atti introduttivi” in modalità telematica presso la S.C., ha fatto tuttavia sorgere il legittimo dubbio che le modalità di deposito delle istanze “non aventi immediata incidenza sul processo” dovessero essere quelle già in essere presso i Tribunali e le Corti d’Appello. In realtà, come si è potuto appurare nei giorni immediatamente successivi, ciò cui la nota del 17 giugno fa riferimento è ben altra cosa e di portata certamente più limitata che non i “veri” depositi telematici, tattandosi di una modalità di consegna alternativa al telefax delle citate istanze: queste ultime, infatti, lungi dal confluire in un fascicolo telematico (non ancora istituibile attesa l’incompletezza dell’infrastruttura informatica della Corte di Cassazione) vengono stampate ed inserite nei fascicoli cartacei per essere poi sottoposte ai magistrati. Le caselle di posta presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti: seguenti: Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it   ________________________________________________________________ Vai alla notizia sul sito fiif.gestionerisorse.pro/ Scarica pdf Testo del documento tra i comunicati stampa della Corte (6 Kb) Scarica la comunicazione a firma del Primo presidente     Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf   Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it Quarta sezione lavoro: sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it Quinta sezione tributaria: sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it Sezioni Unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it – See more at: http://www.fiif.it/corte-suprema-cassazione-deposito-atti-istanze-nel-processo-civile-15062016/#sthash.vo2CEPQ2.dpuf

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