La domanda di insinuazione al passivo alla luce del DPCM 13 novembre 2014 – avv. Luca Sileni

Nell’arco degli ultimi 40 giorni si è lungamente discusso delle innovazioni portate dal  “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014”  (normativa tecnica attuativa dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82) al processo civile telematico e, più in generale, a tutti quegli ambiti di cui solitamente si occupano gli studiosi di informatica giuridica. Uno degli aspetti rimasti però nell’ombra rispetto alle numerose analisi fatte dagli esperti del settore è quello del rapporto fra il suddetto DPCM e la domanda di insinuazione al passivo del fallimento. Come sappiamo molti Colleghi si sono occupati di analizzare nello specifico il contenuto del testo normativo in esame e, in particolare, il Centro Studi Processo Telematico (di cui anche lo scrivente fa parte) ha prodotto una serie di articoli scientifici proprio su questo tema, arrivando a conclusioni parzialmente simili (si vedano gli articoli di Roberto Arcella, Nicola Gargano, Fabio Salomone, Maurizio Reale, Giuseppe Vitrani, Fabrizio Testa e questo mio precedente intervento). Per parte dei Colleghi del CSPT le nuove regole tecniche introdotte dal DPCM 13 novembre 2014 o non si applicherebbero affatto al processo civile telematico in virtù dell’incompatibilità con le norme del PCT o comunque in virtù della specialità di quest’ultime rispetto al suddetto DPCM (in tal senso Arcella, Salomone, Reale, Gargano), o si applicherebbero solo parzialmente (Vitrani, Testa ed il sottoscritto). In particolare (pur ritenendo che – in assenza di uno specifico intervento normativo – si debba prudenzialmente continuare ad applicare le nuove regole tecniche al PCT) segnalo la ricostruzione assolutamente puntuale e analitica fatta dal Collega Maurizio Reale in tema di rapporto di specialità fra le norme oggetto. Analisi che giunge alla conclusione dell’inapplicabilità delle norma del recente DPCM al processo civile telematico in virtù della specialità delle disposizioni dettate in materia di PCT rispetto a quelle del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il caso della domanda di insinuazione al passivo del fallimento è però decisamente diverso e del tutto peculiare poiché, se per il PCT l’interprete ha dovuto fare i conti con i l’applicabilità dei concetti di “documento informatico”, “copia digitale”, etc… (così come definiti dal CAD e dalla normativa tecnica qui in esame) al processo civile telematico, nell’ambito fallimentare l’applicabilità del CAD e del conseguente DPCM è assolutamente indubbia. A richiamare espressamente il Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, infatti, è proprio l’art. 93 comma II del Regio Decreto 267/1942: “Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. “ Il Regio Decreto, così come modificato dal D.L. 179/2012, indica quindi due diverse – ed alternative – modalità di formazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento: Quella prevista dall’art. 21 comma II del CAD (documento informativo sottoscritto con firma digitale) Quella prevista dall’art. 22 III del CAD (copie informatiche di documenti analogici) Per quanto mi consta, sino ad oggi, i curatori fallimentari hanno preteso che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo del fallimento fosse redatto come documento informatico sottoscritto con firma digitale (caso di cui al precedente punto 1) oppure come scannerizzazione del ricorso redatto con le classiche modalità analogiche (caso di cui al punto 2). Inutile sottolineare come la seconda delle due modalità appena descritta sia risultata da subito la più utilizzata, ciò in virtù della facilità ed immediatezza di realizzazione. Come detto, però, la Legge Fallimentare richiama, per tale seconda modalità di redazione del ricorso, espressamente l’art. 22 comma terzo del CAD, il quale stabilisce che “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.” Da ciò si evince con chiarezza che, al caso di specie, non potrà che applicarsi l’art. 71 del CAD e quindi – come evidenziato all’inizio di questo articolo – il DPCM attuativo proprio di quell’articolo 71. Il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all’art. 4 comma II, stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.” Tornando quindi alla nostra analisi, rispetto alla prassi invalsa prima dell’entrata in vigore del DPCM 13 novembre 2014 (il decreto ha acquisito piena efficacia a partire dallo scorso 11 febbraio 2015), il legale che voglia far riferimento al caso di cui al punto 2) del presente articolo per la formazione del proprio ricorso per ammissione al passivo del fallimento, dovrà prima scannerizzare la domanda formata integralmente in cartaceo (sia come redazione che come sottoscrizione) e poi apporre la propria firma digitale prima di trasmettere il file al Curatore fallimentare via PEC. Il cambiamento non appare certamente epocale e, in fin dei conti, l’apposizione della sottoscrizione digitale alla scansione del documento potrebbe non comportare particolari problematiche al ricorrente, deve però essere posta all’attenzione del lettore l’eventualità di cui all’ultimo periodo del sopra citato art. 22 comma terzo del CAD, ossia, la disconoscibilità del documento così formato all’originale dal quale è stato estratto. Pur essendo quella del disconoscimento un’eventualità remota non è però da escludersi aprioristicamente soprattutto in virtù della negativa prassi invalsa in moltissimi Tribunali di non accettare il deposito prescritto dall’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 93 Legge Fallimentare, ossia, del deposito dell’originale del titolo e del ricorso in cancelleria. Qualora, invece, il legale volesse formare la propria domanda di insinuazione con le modalità di cui al caso 1) della presente analisi dovrebbe procedere alla redazione di un documento informatico

Pignoramento Auto-Motoveicoli, Rimorchi: gli Adempimenti del Creditore nel caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della NIR – avv. Andrea Pontecorvo

La Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (pubblicata in G.U. n. 261 Suppl. Ordinario n. 84 del 10 novembre 2014) ha convertito con modifiche il D.L. n. 132/2014. In sede di conversione, è stato introdotto il nuovo art. 521 bis del codice di procedura civile avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che “si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione“. Il debitore è costituito custode dei beni pignorati; entro 10 giorni dovrà consegnare i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) [qui, il sito di quello romano]. Da quel momento l’Istituto Vendite Giudiziarie assume la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC. Il comma 5 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri“. Il creditore, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’IVG, deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. L’art. 164 ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto sempre dalla indicata legge di conversione [le cui previsioni si applicano a tutti i pignoramenti effettuati a far data dall’11.12.2014], stabilisce che “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.“. E’ previsto inoltre che “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito“. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) richiede che la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c., sia redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio (qui il documento del P.R.A.). Attenzione, quindi, alla iscrizione a ruolo con modalità telematica, modalità esclusiva dal prossimo 31.03.2015 [per un breve cenno sulle nuove modalità di deposito della relativa busta, clicca qui]. Autore: avv. Andrea Pontecorvo Data di pubblicazione: 23/3/2015 Link della prima pubblicazione:  http://www.iuslaw.it/pignoramento-auto-motoveicoli-rimorchi-gli-adempimenti-del-creditore-nel-caso-di-inefficacia-del-pignoramento-per-mancato-deposito-della-nir/   ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità – avv. Francesco Minazzi

Il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162, ha fortemente innovato la disciplina del Codice di Procedura Civile, in tema di processo esecutivo. In particolare, la novità di maggior rilievo è costituita dall’onere per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento, secondo nuove modalità, elidendolo in capo agli Ufficiali Giudiziari. Ciò comporta una grave conseguenza: fino a che non interviene la ridetta iscrizione a ruolo, non esiste un fascicolo dell’esecuzione entro cui depositare il ricorso in opposizione di cui all’art. 615, comma 2, del “Codice di Rito”. Tale struttura procedimentale appare lesiva del diritto di difesa del debitore, integrando una violazione del canone costituzionale postulato all’articolo 24, di cui si intende dar conto nel presente lavoro. Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità Sommario: 1.Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 ; 2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata ; 3. Conclusioni. 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 L’Esecutivo ha adottato il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Come enuncia il curioso neologismo coniato dal Legislatore, è un provvedimento volto a delocalizzare il contenzioso civile, favorendone il trasferimento dalla sede tribunalizia a quella della giustizia privata, intervenendo, tuttavia, anche sul Codice di Rito, in particolare novellando le disposizioni inerenti il Processo Esecutivo. Nello specifico, gli articoli 18 e 19 del predetto Decreto apportano significative modificazioni a taluni articoli del Codice di Procedura, rinnovando in maniera consistente lo svolgimento del’iter procedimentale dei pignoramenti già previsti ed introducendone uno nuovo (quello degli autoveicoli). L’articolo 18, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, infatti, dispone al comma 1 che: l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 557 è sostituito dal seguente: « 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore». Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo di legge, le tre disposizioni sono molto simili e postulano uno schema procedimentale unitario. Il creditore (rectius: il suo difensore) consegna il pignoramento presso l’Ufficio Notificazioni e Protesti affinché sia notificato: dovrà poi ivi recarsi dopo la notifica per ritirarlo – si badi bene, senza alcun termine perentorio entro cui ritirare. Successivamente, il creditore deve depositare, a pena d’inefficacia, il pignoramento, il titolo e il precetto, in copie conformi, entro quindici o trenta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di pignoramento. Si prevede, invero, che sia il difensore del creditore ad iscrivere a ruolo la procedura e solo in tale evenienza il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. E’ chiara la differenza rispetto alla formulazione previgente delle norme in questione. In precedenza, l’Ufficiale Giudiziario stesso, eseguita l’ultima notificazione, recava seco il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto in originale presso la Cancelleria, provvedendo ad una sorta di “preiscrizione” a ruolo del pignoramento ed in tale momento veniva formato il fascicolo dell’esecuzione. La ratio della novella è facilmente intuibile. In virtù dell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012. n. 221, come noto, è stato introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e documenti di causa. In particolare, il comma 2 dispone che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Hash e impronte, proviamo a fare un po’ di chiarezza – avv. Claudio De Stasio

Il DPCM 13 novembre 2014 ha portato alla ribalta anche nel mondo forense il concetto di “impronta del documento informatico” impiegato, nel caso specifico, come strumento per riferire in modo certo e univoco, come fosse una sorta di “timbro di congiunzione virtuale”, l’attestazione di conformità redatta su documento separato agli atti e documenti cui la stessa si riferisce (art. 4 comma 3 e art. 6 comma 3 DPCM 13.11.2014). Ma cos’è esattamente l’impronta di un file? Anzitutto occorre aver ben chiaro cosa sia un file. Non me ne vorranno gli informatici per inesattezze e uso improprio di termini decisamente (e volutamente) poco tecnici. Cos’è un file? Per chiarire cosa debba intendersi per “file” immaginiamolo semplicemente come una scatola dove, al suo interno, il nostro computer conserva ogni nostro singolo testo, fotografia, brano musicale che abbiamo salvato, scaricato, ricevuto per mail. Sopra ogni scatola il nostro computer scrive alcune informazioni di servizio come ad esempio il nome del file stesso, la data di creazione della scatola e chi ha il “permesso” di aprirla. Aprendo la scatola immaginiamo di trovare un cordone più o meno lungo di lampadine (bit) che possono essere accese (1) o spente (0). Come fa il computer a distinguere e dare un senso a questa lunghissima sequenza di lampadine tutte uguali per mostrarle come una foto piuttosto che un testo word o un PDF? Pensiamo ad una ricetta di cucina scritta in inglese: in effetti non è altro che una sequenza di lettere. Lettere che però assumono un significato se raggruppate in parole e frasi. Significato che sono in grado di comprendere se conosco la lingua inglese. Dunque il computer, conoscendo la lingua (formato) della nostra ricetta (il contenuto del file) è in grado di leggerla e prepararci ciò che è l’oggetto della ricetta stessa (visualizzare una foto, ad esempio). Ma tornando al contenuto della scatola, di quante “lampadine” stiamo parlando? Così, per avere un’idea, la scansione per immagine di una sentenza di 5 pagine con dimensione 2.029Kb (c.ca 2Mb) contiene oltre 16 milioni di lampadine (bit). Immaginiamo adesso di dover trasmettere la nostra scatola contenente la sequenza di oltre 16 milioni di lampadine all’altro capo del mondo e dover verificare con una semplice telefonata al destinatario che nessuna lampadina si sia fulminata nel viaggio. Più precisamente vogliamo essere certi che tutte le lampadine siano arrivate a destinazione così come erano partite ed abbiano mantenuto la stessa identica sequenza accesa/spenta. Potremmo armarci di pazienza e comunicare al nostro interlocutore lo stato di ogni singola lampadina. Hmm, più di 16 milioni di lampadine… impensabile! Serve qualcosa di più semplice ed efficace. E qui entra in gioco l’hash e l’impronta del file. Cos’è l’hash? L’hash è la funzione che consente di ricavare (calcolare) l’impronta digitale di un file (digest) o, meglio, del suo contenuto. Calcolare l’impronta significa cioè affidarsi ad una funzione logico-matematica che partendo da una sequenza di bit di qualsiasi “lunghezza” (come nel nostro esempio le oltre 16 milioni “lampadine” che costituiscono il pdf della sentenza) restituisca una sequenza di pochissime “lampadine”, a lunghezza fissa e predeterminata, gestibile anche senza strumenti informatici (tanto da poterla trascrivere a penna anche su un banale foglio di carta). Esistono varie “tecniche” (algoritmi) per calcolare un’impronta come ad esempio il Secure Hash Algorithm 256 (SHA256) che genera un hash-digest (impronta) di 256 bit (apparentemente una sequenza di 64 caratteri che in realtà è una “rappresentazione raggruppata” delle nostre 256 lampadine, mi perdoneranno gli informatici). La funzione deputata alla generazione dell’impronta (hash) deve garantire essenzialmente: che non sia possibile eseguire l’operazione inversa di ricavare dall’impronta la sequenza originaria (il file di partenza) né di individuare una qualsiasi sequenza alternativa di bit che possa generare quella stessa impronta; che sia (praticamente) impossibile ottenere impronte uguali partendo da files diversi fosse anche la differenza, come nel nostro esempio, di una sola lampadina sulle oltre 16 milioni della sequenza. Chiarito questo concetto (hash = funzione per ricavare “l’impronta digitale” di un file) possiamo rispondere alla domanda iniziale: come verificare con una semplice telefonata che la nostra scatola contenente la sequenza di oltre 16 milioni di bit sia arrivata a destinazione senza alcuna alterazione del contenuto? Semplicemente calcolando l’impronta prima della partenza e dettandola al telefono al destinatario della nostra scatola. Questi non dovrà fare altro che calcolare nuovamente l’impronta del file ricevuto e confrontarla con quella che abbiamo dettato al telefono. Se le impronte coincidono i files sono uguali significando che la trasmissione non ha subito alcuna “corruzione”. Questo è soltanto uno degli innumerevoli impieghi della funzione di hash. Ma torniamo al DPCM 13.11.2014. Come viene attestata la conformità delle copie cartacee? Spesso con la semplice apposizione di un timbro sulla copia recante la formuletta canonica ovvero con attestazione separata materialmente spillata alla copia stessa e congiunta con un timbro (come per la formula esecutiva). Bene, come riprodurre in digitale queste due “modalità” di attestazione della conformità? Esattamente come spiegato dal DPCM citato (artt. 4 comma 3 e 6 comma 3): “sovrapponendo” alla copia medesima l’attestazione di conformità proprio come se vi applicassi un timbro (vedasi ad esempio la procedura illustrata dall’Avvocato Giuseppe Vitrani); oppure redigendola su file separato che però dovrà in qualche modo essere congiunto virtualmente alla copia stessa (come per una formula esecutiva). Ebbene, come faccio a “spillare” l’attestazione di conformità alla copia e mettere un bel timbro di congiunzione? Semplicemente indicando nell’attestazione l’impronta del file da congiungere virtualmente. L’impronta serve soltanto a questo! Io che ricevo la copia di una sentenza in formato PDF come faccio a capire se è una copia conforme? Allo stesso modo di come farei se avessi ricevuto una copia tradizionale cartacea. Vado a vedere l’attestazione di conformità. E questa, trattandosi di documento informatico, potrei trovarla sovrapposta all’immagine stessa della sentenza (come fosse un timbro) oppure come file separato. In quest’ultimo caso come faccio a verificare che l’attestazione sia virtualmente spillata e congiunta alla copia? Semplicemente calcolando l’impronta della copia e confrontandola con quella indicata nell’attestazione. Se le impronte coincidono significa che quei documenti (copia e attestazione)

Prova della notificazione via PEC – nulla vale la stampa della mail – avv. Luca Sileni

Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto – Provvedimento 23 febbraio 2015. Da annullare la cartella esattoriale notificata via PEC qualora la prova dell’avvenuta notificazione sia data unicamente in forma cartacea. Di interesse ed attualità è la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto in materia di prova dell’avvenuta notificazione via PEC. Nel caso oggetto di esame la società Equitalia aveva provveduto alla notificazione, nei confronti della società opponente, di una cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata. A seguito dell’opposizione della società de qua in ordine alla mancata corretta notificazione della cartella in questione, Equitalia aveva depositato una stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC, confidando che ciò potesse bastare a comprovare l’avvenuta corretta ricezione del messaggio di posta certificata da parte del destinatario. La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto stante l’assenza di prova della regolare notifica della cartella esattoriale. La difesa di Equitalia, infatti, ha depositato in giudizio unicamente copia cartacea di un messaggio mail (che asseritamente avrebbe contenuto la prova dell’avvenuta notificazione via PEC) proveniente da un’addetta all’ufficio ed indirizzato al legale della società e non invece le ricevute di accettazione e di consegna in formato nativo digitale che avrebbero permesso alla Commissione Tributaria di avere piena conoscenza dell’esito della notificazione. La pronuncia in oggetto, quindi, ha il merito di evidenziare quella che da sempre, almeno per gli studiosi di informatica giuridica, è una summa divisio, ossia, quella fra documento analogico e documento digitale, definiti dall’art. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale rispettivamente come: “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”   Entrambe tali tipologie di documento sono portatrici di elementi propri che, nel momento in cui il formato del documento muta, possono essere parzialmente o totalmente perse. Pensiamo, tanto per fare un esempio classico, al testamento olografo redatto dal de cuius e di cui sia effettuata una scannerizzazione: tale file, risultante dall’opera di digitalizzazione, non potrà mai essere oggetto di perizia calligrafa da parte di un perito, semplicemente perché il documento scannerizzato non darà indicazioni in ordine alla pressione della penna sul foglio, in ordine alla qualità e conservazione della carta su cui è stato redatto il documento, etc…. Sostanzialmente, quindi, il documento analogico recherà con se informazioni che andranno a perdersi a causa del processo di digitalizzazione (scannerizzazione). Medesima riflessione può essere proposta per il file digitale che venga stampato, poiché, anche in questo caso, il procedimento di stampa eliminerà tutta una serie di “di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (per dirlo con le parole del CAD) che invece nel documento digitale erano presenti. Tornando al caso oggetto di analisi, ad esempio, i file della ricevuta di accettazione e di consegna (solitamente salvati nei formati .eml oppure .msg) sarebbero stati documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi per le stampe di dette ricevute che, di fatto, non solo non sono in grado di comprovare cosa sia stato effettivamente allegato al messaggio PEC oggetto di analisi (ricordo ai lettori che all’interno della ricevuta di consegna completa di un messaggio PEC è sempre allegato il messaggio originale inviato al destinatario) ma che oltretutto rappresentano – a tutti gli effetti – dei semplici fogli di carta dei quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’origine. I documenti in questione, in effetti, ben potrebbero essere stati artatamente creati attraverso programmi di redazione testo oppure di fotoritocco. In conclusione Equitalia avrebbe dovuto depositare in giudizio la stampa delle ricevute munite di attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale (come ad esempio è espressamente previsto anche per gli Avvocati che notificano in proprio ex art. 9 comma 1bis L. 53/1994) oppure – molto più semplicemente – depositare i file digitali delle ricevute de quibus. Autore: avv. Luca Sileni – Centro Studi Processo Telematico Data di pubblicazione: 5/3/2015 Link prima pubblicazione: http://processociviletele.blogspot.it/2015/03/prova-della-notificazione-via-pec-nulla.html    ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Il Processo Civile Telematico e la Conservazione Documentale (I rischi di una relazione mai nata) – avv. Giuseppe Vitrani

I) Il processo civile telematico e il codice dell’amministrazione digitale Con il presente articolo si propone un’ulteriore riflessione relativa ai rapporti intercorrenti tra processo civile telematico e codice dell’amministrazione digitale, anch’essa stimolata dalla recente emanazione del dpcm 13 novembre ’14 recante le “regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici” e dalle discussioni che sono nate dopo l’ormai famosa comunicazione con la quale il CNF ha chiesto al Ministero della Giustizia di introdurre “adeguati correttivi normativi volti a sancire l’indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche, predisponendo un’integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico“. Detta richiesta, in commento alla quale la dottrina ha assunto posizioni variegate (e sulle quali non si intende ritornare in questa sede), pone di fondo un quesito cruciale e cioè: il processo civile telematico deve rispettare i principi e le regole tecniche del Codice dell’Amministrazione Digitale? La risposta può apparire scontata ma così non è, stante che, prima dell’emanazione del Codice in commento (e comunque ancor oggi per le fattispecie non regolamentate dallo stesso), era consolidato l’orientamento secondo cui le norme sul documento amministrativo non trovavano automaticamente applicazione nel processo civile, esaurendo i loro effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (in tal senso v. Cass. 29 maggio ’14, n. 12065; conf. Cass. 15 dicembre ’06, n. 26937). Le cose sono però radicalmente cambiate con la svolta telematica del processo civile; la norma che ha dato il definitivo impulso a tale svolta, vale a dire l’art. 4 del decreto legge n. 193/09, ha infatti previsto quanto segue: “con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione….sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (ovvero il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, n.d.r.). È evidente il mutamento di prospettiva: con un formulazione legislativa forse discutile si sono rese le norme sul processo civile telematico addirittura attuative del CAD! Formulazione certamente discutibile, si diceva, dal momento che il lessico utilizzato dal legislatore porta a prefigurare il Codice come fonte quasi sovraordinata (quantomeno a livello di forza sostanziale) alla quale dovrebbe darsi attuazione attraverso leggi ordinarie e regolamenti. Al di là degli evidenti problemi di coordinamento a livello di sistema delle fonti, pare che un dato non possa essere messo in discussione e cioè che, fintantoché permarrà lo stato attuale della legislazione, il CAD e le relative regole tecniche dovranno trovare piena applicazione anche in ambito di processo civile telematico. II) La conservazione documentale e le ricadute sul processo civile telematico Chiarito quanto precede non si può non evidenziare come tra i principi ai quali si dovrebbe dare dare attuazione nel processo telematico, ci sarebbero anche quelli previsti dagli art. 43 e 44 del CAD e dalle regole tecniche emanate con il dpcm 3 dicembre 2013; ci riferiamo dunque al corpus di norme che il Codice dedica alla conservazione documentale. L’introduzione di questo argomento va preceduta da una considerazione quasi banale; chi potrebbe pensare ad un ufficio giudiziario senza archivio o ad un processo con cause che (salvo le note lungaggini della nostra giustizia) non vengono mai archiviate? Certamente nessuno; peccato che nel processo telematico questa sia la realtà quotidiana e solo recentemente si stia cercando di ricorrere ai ripari ma con progetti ancora del tutto vaghi e senza un’esatta percezione del problema. Nelle linee guida per la crescita digitale elaborate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) leggiamo infatti che uno degli obiettivi per il periodo 2014 – 2020 è il “risparmio in termini di risorse hardware per l’archiviazione, in seguito a conservazione documentale”. Ci rendiamo così conto che il problema oggetto della presente analisi viene ancora inteso in termini prettamente economici, obliterando ben più importanti considerazioni di ordine giuridico già sollevate dalla dottrina. Sullo sfondo incombe innanzitutto un rilevante problema giuridico dato dalla prossima entrata in vigore del regolamento UE n. 910/2014 (1° luglio 2016 per la norma che segue), che all’art. 3, comma I, n. 35), definisce il documento elettronico come qualsiasi contenuto adeguatamente conservato in forma elettronica; è evidente che laddove siffatta definizione venisse ritenuta immediatamente applicabile anche al documento informatico, e soprattutto al documento informatico processuale, potrebbero porsi addirittura problemi in merito all’esistenza giuridica di un documento non assoggettato a procedimento di conservazione[1]. Il tema è certamente interessante e dovrà essere adeguatamente approfondito dalla dottrina anche e soprattutto nell’ottica dei rapporti tra normativa processuale e normativa sulla documentazione amministrativa in generale cui abbiamo accennato ora. Prima ancora del 1° luglio 2016, però, la mancanza di un sistema di conservazione rischia di creare notevoli difficoltà di gestione del processo civile telematico. Valgano tre esempi emblematici al proposito: il giudizio di appello, la prova delegata ex art. 203 c.p.c. e il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 132 del 2014. Per quanto riguarda il giudizio di appello possiamo concentrare l’analisi sull’art. 347, III comma, c.p.c. ai sensi del quale “il cancelliere…richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”. Nel “processo analogico” (chiamiamo così, per convenzione, il processo non telematico) il procedimento è semplicissimo e si risolve in un banale accesso all’archivio e alla successiva spedizione (a mezzo posta, per gli uffici che non siano sede di tribunale e corte d’appello) del fascicolo cartaceo. Le cose mutano radicalmente in presenza di fascicoli che possono essere integralmente telematici (si pensi ai procedimenti di lavoro) o anche solo in parte telematici, quali quelli del contenzioso ordinario; all’interno di tali fascicoli possono essere contenuti verbali di udienza, la nota di iscrizione a ruolo e anche la sentenza, tutti redatti in forma telematica. In poche parole, l’intero fascicolo d’ufficio (o una sua parte preponderante) potrebbe essere digitale e in tale forma dovrebbe essere ovviamente trasmesso al giudice dell’impugnazione. Applicandosi

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