Ordinanza Tribunale Milano, 15/7/2014

Sentenza del Tribunale di Milano del 15 luglio 2014 che richiede la sottoscrizione delle parti nel verbale di udienza quando si tratta di accordo  che abbia natura transattiva o conciliativa (nella specie conversione del rito da separazione giudiziale in consensuale).

Sentenza Tribunale Mantova, 3/6/2014

Sentenza del Tribunale di Mantova del 3 giugno 2014 che dichiara tardiva l’opposizione a un decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC ed esclude la remissione in termini per mancata conoscenza dell’utilizzo degli applicativi per la lettura dei file firmati digitalmente.

Ordinanza Tribunale Udine, 28/7/2014

Ordinanza del Tribunale di Udine del 28 luglio 2014 che invita la parte a regolarizzare il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in PDF immagine.

Ordinanza Tribunale Perugia, 17/1/2014

Ordinanza del Tribunale di Perugia del 17 gennaio 2014 che rimette in termini l’avvocato che ha depositato telematicamente in assenza di decreto autorizzato DGSIA ex art. 35 DM 44/2011.

Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel deposito telematico – Avv. Pietro Calorio

Sommario –  Introduzione 1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo  2) Deposito con indicazione del “TipoAtto” errata o non specifica  3) Deposito su registro errato 4) Deposito su Uffici Giudiziari soppressi o accorpati   5) Deposito effettuato senza utilizzare un software redattore       Considerazioni conclusive    Introduzione La data del 30 giugno 2014 ha sancito l’introduzione dell’obbligo di deposito con modalità telematica nelle procedure di ingiunzione[1] e nei procedimenti civili contenziosi instaurati da quel momento[2]. A partire dal “trentagiugno”, pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinari si sono concentrati in massima parte su due categorie di “vizi” degli atti: quelli redatti senza puntuale osservanza delle prescrizioni dettate da norme regolamentari[3], e quelli (in particolare introduttivi[4]) depositati in assenza di decreto autorizzativo della D.G.S.I.A. emanato a norma dell’art. 35 D.M. 44/2011[5]. Vorrei invece soffermarmi su ipotesi riguardanti anomalie conseguenti ad errate indicazioni di dati nella redazione della “busta”, ascrivibili ad errore del mittente, e indipendenti da problemi squisitamente tecnici relativi al dispositivo di firma digitale[6], al “redattore”[7] o ai files allegati[8]. Breve (notoria) premessa: il procedimento di creazione della “busta” informatica contenente l’atto firmato digitalmente e i documenti prevede che il professionista inserisca i dati di corredo e selezioni le opzioni che consentono al software redattore di confezionare il plico nel formato ammesso dalle specifiche ministeriali; ciò garantisce i corretti instradamento ed elaborazione della busta all’interno dei sistemi informatici degli Uffici Giudiziari. Ripercorrerò, per ciascuna delle ipotesi in esame, le risultanze tecnico-informatiche, e cercherò di delineare le conseguenze sul piano processuale delle singole anomalie. Non tratterò qui delle conseguenze della presenza, nell’atto del processo in formato .pdf, dei c.d. “elementi attivi”, tema già oggetto di svariati commenti[9]. 1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo   Coerentemente con le specifiche tecniche ministeriali il software “redattore” richiede, nel caso di deposito di atto in corso di causa, l’inserimento del numero di ruolo del procedimento. Nell’ipotesi in cui il mittente indichi il numero di ruolo (all’interno dello stesso registro) in maniera non corretta, l’ “esito dei controlli automatici” (la c.d. “terza PEC”) riporta una “descrizione esito” di questo tenore: “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”. Il sistema rivela dunque un’anomalia; ma quali conseguenze ha quest’ultima sulla validità del deposito? Tecnicamente, essa ricade nella categoria “ERROR” indicata nella Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7, che così enuncia: “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata.”[10] Tale indicazione è stata recepita in numerosi “protocolli” sul PCT[11], i quali, pur non essendo fonte normativa, raccolgono le best practices elaborate sul territorio e costituiscono indicazione attendibile della correttezza del percorso argomentativo appena enunciato. In mancanza di una norma di legge che sanzioni come invalido l’atto recante un’errata indicazione del numero di R.G., pertanto, il cancelliere deve provvedere d’ufficio alla correzione del dato errato: l’operazione, oltretutto, è esplicitamente consentita dagli applicativi di cancelleria (SICID[12] e SIECIC[13]) purché all’interno dei singoli registri[14]. Allo scopo di scongiurare l’errore è opportuno, prima di procedere all’invio telematico, consultare i registri informatici[15] verificando di poter correttamente visualizzare il fascicolo tra quelli “personali”. L’utente che visualizzi correttamente il fascicolo non correrà il rischio di incappare in un altro genere di anomalia in fase di deposito, descritta nel messaggio PEC di “esito controlli automatici” con la dicitura “il mittente non ha accesso al fascicolo”: essa denota il mancato inserimento dei dati del difensore nel registro informatico di cancelleria, il che tipicamente accade su Uffici nei quali non vengono registrati a sistema tutti i difensori in delega, ma solo quello (o quelli) del luogo[16]. Anche questo genere di anomalia appartiene alla categoria “ERROR”, e l’operatore può (e anzi deve) “forzare” manualmente l’inserimento del deposito nel fascicolo, come previsto dal sistema e suggerito (se non imposto) dalla circolare sopra richiamata. E’ doveroso peraltro considerare un anomalo (ma purtroppo non infrequente) scenario: l’operatore di cancelleria, riscontrando un’anomalia di tipo WARN o ERROR, non accetta il deposito in sede di controlli manuali, inibendo l’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico. In questi casi, l’operatore di cancelleria, all’atto del “rifiuto”, può aggiungere delle note[17] che rendano maggiormente comprensibile la ragione del rifiuto. La descrizione viene inclusa nella “quarta PEC”, con oggetto (si badi, anche in caso di rifiuto[18]) “ACCETTAZIONE DEPOSITO”, e può riportare una descrizione di questo tipo: “Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Deposito su Fascicolo errato. Atti rifiutati il –/–/—-”. Ma quale effetto ha tale “rifiuto” sull’atto depositato? La questione è assai delicata, in quanto vi è chi sostiene che detto rifiuto travolgerebbe la “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC) prevista dall’art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012, la generazione della quale individua il momento cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”[19]. Ad avviso di chi scrive, tale impostazione non è condivisibile, in quanto non esiste alcuna norma che autorizzi ad affermare che il “rifiuto”, da parte del cancelliere, dell’atto depositato con modalità telematica, possa invalidare ex tunc il deposito. Inoltre, una simile azione (il rifiuto dell’atto in presenza della anomalie in parola) contrasta con una disposizione contenuta in una circolare ministeriale da applicarsi su tutto il territorio nazionale. Sembra particolarmente illuminante, al riguardo, richiamare quanto illustrato dal dott. Sergio Brescia, responsabile dell’Area Civile dell’allora U.R.S.I.A.[20] nel corso di un convegno nel 2001[21]. Nel descrivere la logica del sistema (ai suoi albori, ma con principi validi a tutt’oggi, poiché i flussi descritti sono sostanzialmente identici), il dott. Brescia affermava: “da una parte c’é il sistema informatico civile che viene presidiato verso l’esterno da un gestore centrale che è un “postino” con funzione di dare ricevuta all’avvocato di avvenuto deposito dell’atto. Poi c’é il gestore locale, il “postino” nell’ambito del Tribunale che riceve gli atti e li decripta, li cataloga e li manda alla cancelleria informatica presidiata umanamente. Quest’ultima verifica che il documento sia sostanzialmente corretto e ne

Documento Informatico e PCT: cosa cambia per l’avvocato con le nuove regole tecniche – avv. Fabrizio Testa

[1] Sommario: 1. Premessa. – 2. Applicabilità al PCT e alle notifiche in proprio? – 3. Nuove procedure per gli avvocati dall’11 febbraio 2015? – 4. Formazione dei documenti informatici (notifiche o depositi telematici). – 5. Duplicati informatici. 6. Attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti analogici. – 7. Attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti informatici. 8. Conclusioni. Come noto, il 12 gennaio u.s. è stato pubblicato in G.U. il DPCM 13 novembre 2014[2], recante le regole tecniche in materia di documenti informatici di cui all’art. 71 del CAD[3], che entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio. Il provvedimento ha subito suscitato l’interesse di chi si occupa del diritto dell’informatica e di giustizia digitale, imponendo una riflessione in merito all’impatto sul processo telematico (già soggetto alle regole tecniche del DM 44/2011[4]) e sulle relative prassi degli operatori, con fatica consolidate. Il predetto DPCM, infatti, interviene tra l’altro in materia di formazione, trasmissione, copia e conservazione dei documenti informatici, quali sono quelli scambiati nel processo telematico o notificati via PEC da avvocati e cancellerie, prevedendo una serie di procedure tecniche apparentemente complesse. A tal proposito, occorre quindi: – valutarne l’applicabilità e la compatibilità, in toto o in parte, al PCT e alle notifiche in proprio; in caso positivo – accertare la regolarità delle prassi pregresse – per il futuro, verificare se e come mutino tali procedure adottate, e notoriamente assimilate con difficoltà, dagli avvocati e dagli altri operatori del diritto, con riferimento in particolare alla formazione del documento informatico (notifiche e depositi telematici) ed alle attestazioni di conformità di copie digitali di originali analogici o informatici. Applicabilità al PCT e alle notifiche in proprio? Quanto al primo punto, tra i primi commentatori delle nuove regole tecniche si sono formati due orientamenti[5]: – secondo alcuni sono inapplicabili, totalmente o parzialmente, al PCT, a fronte delle peculiarità e specialità della materia; – secondo altri sono applicabili al PCT e vanno semmai armonizzate con quelle già esistenti. L’incertezza sul punto ed i possibili disservizi che potrebbero derivarne sono stati segnalati sia da parte della categoria forense (il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto ufficialmente un intervento del Ministero della Giustizia[6]) sia da parte della magistratura (per es. dal responsabile dei servizi informatici del Tribunale di Milano[7]). A ben vedere, pur aderendo all’una o all’altra tesi (ed in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, ministeriali o giurisprudenziali), è possibile pervenire a conclusioni simili che consentono di non stravolgere le prassi adottate ed assimilate dagli avvocati. Come anticipato, coloro che propendono per l’inapplicabilità totale[8] evidenziano sostanzialmente, in estrema sintesi, la specialità delle regole tecniche del processo telematico di cui al D.M. 44/2011 e delle norme in tema di attestazioni degli avvocati di cui alla L. 53/1994[9] e ss.mm. rispetto alle nuove regole tecniche sui documenti informatici introdotte dal DPCM 13 novembre 2014 che qui si commenta e al CAD. Vi è inoltre chi[10] ha rilevato che, se nulla cambierà per la notificazione di atti analogici digitalizzati per il predetto rapporto di specialità tra l’art. 22 CAD (e le nuove regole tecniche ivi richiamate) e gli artt. 18 DM 44/2011 e 3bis L. 53/1994, a diversa conclusione si deve pervenire per le copie informatiche di documenti informatici, perché l’art. 16bis c. 9bis DL 179/2012[11] non prevede modalità di attestazione di conformità specifiche e aderenti ai requisiti di validità della copia richiesti dall’art. 23bis CAD. Chi[12], infine, sostiene l’applicabilità delle nuove regole tecniche anche al PCT e alle notifiche via PEC, la desume principalmente dal riferimento ai soggetti di cui all’art. 2 c. 2 e 3 CAD (tra i quali i privati e quindi anche gli avvocati) contenuto nell’art. 22 c. 3 CAD, norma quest’ultima richiamata sia dall’art. 4 c. 3 DPCM 13 novembre 2014 sia dall’art. 3bis c. 2 L. 53/1994. Regolarità delle prassi pregresse Se le nuove regole tecniche sono inapplicabili a PCT e notifiche via PEC, è indubbia la regolarità delle procedure sino ad oggi seguite dagli avvocati per la formazione dei documenti informatici scambiati nel processo telematico o notificati via PEC previa eventuale attestazione in proprio di conformità, con esclusione quindi di qualsiasi possibilità di eccezione. La conclusione, peraltro, non può mutare quand’anche le si ritenesse applicabili alla materia de qua: esse, infatti, pur essendo richiamate ab origine dal d.lgs. 82/2005 (il CAD), sono state pubblicate in G.U. solo il 12 gennaio u.s., entreranno in vigore decorsi 30 giorni da tale data (art. 17 c. 1 DPCM 13 novembre 2014) e quindi non potranno che applicarsi per il futuro dall’11 febbraio p.v.: tempus regit actum. In tal senso, com’è stato segnalato[13], depone anche la recente sent. 396/2015 TAR Lazio[14] che, ritenendo applicabile l’art. 22 CAD alle conformità attestate dall’avvocato ai fini delle notificazioni in proprio via PEC, nell’escludere la possibilità di ricorrervi per gli atti amministrativi a fronte della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (allora non ancora pubblicate) ne ha peraltro confermato la regolarità per quelli civili perché consentite dall’art. 18 DM 44/2011, cui si sono appunto attenuti sino ad oggi gli avvocati in tale ambito. Nuove procedure per gli avvocati dall’11 febbraio 2015? Chi sostiene l’inapplicabilità a PCT e notifiche via PEC delle nuove regole tecniche deduce coerentemente che nulla muterà nelle modalità di formazione, attestazione di conformità di copie, deposito e trasmissione dei documenti informatici da parte degli avvocati, che potranno quindi continuare ad attenersi alle prassi sino ad oggi adottate. Coloro, invece, che propendono per loro applicabilità anche ai predetti ambiti, previa eventuale armonizzazione con quelle già esistenti, hanno indicato quali nuove procedure tecniche, più o meno complesse, possano o debbano essere seguite dagli avvocati per rispettare le disposizioni del DPCM qui in commento. A ben vedere, in realtà, il sistema dei depositi telematici e delle notifiche in proprio, fondato sulla trasmissione via PEC, appare già conforme alle nuove regole tecniche, quanto alle attività più comunemente svolte dai legali, che qui di seguito si esamineranno in dettaglio. Formazione dei documenti informatici (notifiche o depositi telematici) L’art. 3 c. 1 del DPCM 13 novembre 2014 prevede diverse

Le regole tecniche in materia di copie e duplicati di documenti informatici e conseguenze nelle notifiche in proprio a mezzo PEC e attestazioni di conformità – avv. Nicola Gargano

Febbraio 2015. Tra poco più di un mese festeggeremo il decimo compleanno del Codice dell’Amministrazione Digitale e, per festeggiare al meglio questa ricorrenza lo scorso 12 gennaio è stato pubblicato il DPCM 13 novembre 2014 recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005”. Insieme a cari amici e colleghi che, come me, si occupano di studiare la normativa del processo civile telematico, ci si è chiesti quale sarà l’impatto di questo regolamento sul processo civile telematico ed in particolare sulle notificazioni a mezzo PEC. Fino ad oggi, infatti, in mancanza di regole tecniche, quell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, che consente ad un notaio o altro pubblico ufficiale di attestare la conformità all’originale di una copia per immagine di un originale cartaceo è rimasto inattuato o quasi, proprio per la mancanza delle regole tecniche richiamate nell’articolo in commento. Tuttavia, pur in mancanza di regole tecniche, da quasi due anni gli avvocati effettuavano notifiche in proprio a mezzo PEC di atti scansionati, in forza della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3bis delle legge 53/1994 che statuisce che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, di seguito per brevità CAD). La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La novità più eclatante è sicuramente costituita dal riconoscimento all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che “l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”. Ricordiamoci bene questa espressa previsione poiché, le fattispecie in cui l’avvocato può considerarsi pubblico ufficiale possono contarsi sulle dita di una mano e, una di queste è quando attesta la conformità di una copia per immagine di un documento cartaceo da notificare a mezzo PEC. Tuttavia il DL 90/2014 e il Dl 132/2014 hanno allargato i poteri di certificazione dell’avvocato agli atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo informatico e agli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario all’avvocato (titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di pignoramento, nota di trascrizione) che, ai fini dell’iscrizione a ruolo vengono depositati in copia conforme attestata dall’avvocato. Tuttavia mentre non si pongono problemi circa le attestazioni di conformità effettuate sulle stampe cartacee di predetti documenti (le regole tecniche ineriscono sono le copie da digitale a digitale e da cartaceo a digitale), si pongono numerosi dubbi e problematiche laddove la conformità debba essere attestata su copie per immagine di documenti cartacei o copie informatiche. Ebbene in questi ultimi casi si premette che, non essendovi alcun richiamo specifico all’articolo 22 del CAD, e non essendo l’avvocato espressamente qualificato pubblico ufficiale vi è più di un ragionevole dubbio che possano trovare applicazione le nuove regole tecniche. E’ pacifico poi che ciò che l’avvocato estrae dal fascicolo informatico non è un originale bensì una copia di un originale che, per una fictio juris equivale ed assume valore di originale pur non essendolo. Successivamente, la norma precisa che l’avvocato può estrarre le copie attestandone però non la conformità all’originale, ma attestando di averle estratte dal fascicolo informatico, certificando di conseguenza la conformità di una copia ad una copia. Trattasi cioè di una dichiarazione che attiene allo svolgimento di una attività : accedo al fascicolo informatico e rilevo la presenza del documento che prelevo. Questo è il contenuto della attestazione ! Infatti, dalla lettura dell’art. 22 II comma del CAD si evince che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. A proposito invece delle copie informatiche di documenti informatici l’art. 23bis comma II statuisce che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Ne consegue che, qualora l’avvocato non possa essere considerato pubblico ufficiale nell’attestare la conformità ai sensi del DL 90/2014 per ciò che concerne gli atti estrapolati dal fascicolo informatico e del dl 132/2014 con riguardo alle attestazioni di conformità nel processo esecutivo, nulla cambierebbe e potremo continuare ad attestare la conformità degli atti come abbiamo sempre consigliato sulle pagine di questo blog (cfr. http://www.quandoilprocessoetelematico.it/wp-content/uploads/2014/12/vademecum-processo-telematico.pdf ) Ma con quali conseguenze? Sicuramente i documenti così asseverati non avrebbero valore fino a querela di falso imponendo il deposito del documento originale nel caso ad esempio ogni qualvolta tali copie venissero disconosciute. Immaginiamo ad esempio l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive laddove un eventuale semplice disconoscimento del debitore imporrebbe il deposito dell’originale del titolo esecutivo, precetto nonchè atto o verbale di pignoramento. Che succederebbe invece nel caso di una notifica di un provvedimento estratto dal fascicolo informatico? Anche in quest’ultimo caso, vi sarebbe la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità dell’atto notificato senza proporre querela di falso, potendo però agevolmente verificarsi la corrispondenza dell’atto notificato con quello presente nel fascicolo informatico. E se invece si dovesse accedere alla tesi secondo cui l’avvocato è

Ordinanza Tribunale Torino, 15/7/2014

Ordinanza del Tribunale di Torino del 15 luglio 2014 che dichiara inammissibile il ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato telematicamente in assenza di decreto autorizzato DGSIA ex art. 35 DM 44/2011.

Powered by Gestione Risorse