Tribunale di Bergamo, Decreto del 25 marzo 2015

Decreto del Tribunale di Bergamo del 25 marzo 2015 che dichiara inammissibile un’opposizione a decreto ingiuntivo depositata in via telematica in assenza di decreto ex art. 35 DM 44/2011

Ordinanza Tribunale di Pavia, 22 luglio 2014

Ordinanza del Tribunale di Pavia del 22 luglio 2014 che dichiara inammissibile la costituzione cartacea (in un procedimento ex art. 702 bis) in assenza di decreto ex art. 35 DM 44/2011

Brevi note in materia di pignoramento di quote sociali ex art. 2471 c.c. e processo telematico – avv. Giuseppe Vitrani.

Come noto esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì all’interno del codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, con la (ennesima) riforma delle procedure esecutive sono state dettate nuove disposizioni per l’iscrizione a ruolo delle stesse per via telematica; il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha infatti profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma 2, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata “il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”; dopodiché la norma passa ad occuparsi esclusivamente delle procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. A leggere tale parte della norma sembrerebbe che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura dovrebbe seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, senza necessità di alcuna attestazione di conformità e, soprattutto, senza l’obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate, per di più a pena di inefficacia del pignoramento. Il problema è che però gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive impedirebbero di seguire la procedura appena descritta, essendo gli stessi strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario dovrebbero essere depositati telematicamente ma, seguendo la linea interpretativa in esame, più per “accontentare” i sistemi informatici che non in adempimento di un preciso obbligo di legge. Inoltre occorre anche considerare che la prima parte della norma impone il deposito telematico per tutti gli atti successivi a quello con cui inizia l’esecuzione ma solo per i procedimenti di cui al libro III del codice di procedura civile; posto che il pignoramento delle quote sociali non è regolato dal codice di rito ma solo dal codice civile, ragionando sempre in un’ottica rigorosamente letterale neppure tale norma di carattere generale potrebbe applicarsi alla procedura esecutiva in commento. A tale ragionamento si potrebbe però obiettare che la procedura esecutiva di cui all’art. 2471 c.c. rientrerebbe in realtà in una delle tre categorie classiche contemplate dal codice di rito. Occorre dunque approfondire il tema della natura del pignoramento di quote sociali, tuttora assai dibattuto in dottrina e giurisprudenza. La giurisprudenza prevalente in passato, in epoca anteriore alla formulazione della norma in commento (e sotto il vigore dell’abrogato art. 2480 c.c.), sposava la tesi dell’applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi immaginando la quota come diritto di credito verso la società (ex multis, v. Cass. 13019/92; Cass. 2926/97). Per vero si giungeva a tale conclusione per esclusione, non ritenendosi applicabile né la disciplina del pignoramento mobiliare, che, secondo tale giurisprudenza, presupponeva pur sempre l’esistenza di una cosa materiale da apprendere, né, ovviamente, la disciplina del pignoramento immobiliare. Inoltre si riteneva (e da taluni si riteneva ancora recentemente) che la notificazione dell’atto di pignoramento alla società avesse le funzione di consentire a quest’ultima di presenziare all’udienza al fine di riferire sulla posizione globale del debitore e sulla consistenza della sua quota ovvero circa l’esistenza di vincoli sulla stessa. Per la verità, tale argomento ha ora perso ogni fondamento dal momento che con la riforma dell’art.

Quando il processo è esecutivo! Manuale di sopravvivenza al 31 marzo 2015 – avv. Nicola Gargano

Ci siamo! Da oggi 31 marzo 2015 per i pignoramenti post dl 132/14 ovvero quelli iniziati dopo l’11 dicembre 2014 sarà obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica. Nei post più datati avevamo provato a stilare qualche piccola indicazione pratica per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive ad uso di coloro che, esercitando in Tribunali già muniti di decreto DGSIA nelle procedure esecutive, desiderassero procedere con l’iscrizione a ruolo telematica. Da oggi invece è obbligatorio iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nei rigorosi termini imposti dai riformati articoli 518, 543 e 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, entro 15 giorni (in fase di conversione sono aumentati da 10 a 15) per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari e 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, calcolati a partire dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Diverso invece il termine previsto dal 521bis c.p.c. per il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi il cui termine decadenziale di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante. Ma come si effettua l’iscrizione a ruolo telematica? Il creditore procedente dovrà depositare telematicamente come atto principale, la nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle  parti,  nonchè  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori: Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore (l’abbiamo già scritto direte voi, ma il decreto lo riporta due volte, la seconda volta riferendosi al titolo esecutivo rispondo io). Inoltre a seconda del tipo di procedura sarà necessario inserire i seguenti ulteriori dati: Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili: Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento). Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale; Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx). Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore: Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore) Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene. Il decreto prevede poi che, qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito. La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”. Ad ogni buon conto un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dal DM del 19 marzo 2015 consigliandovi in alternativa di utilizzare il modello proposto qui: nuova nota iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive Dopo aver inserito la nota di iscrizione a ruolo come atto principale dovranno essere inseriti come allegati in formato pdf immagine, le copie conformi degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario e precisamente titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento o atto di pignoramento, avendo cura di preparare un file per ogni atto. La nota di trascrizione potrà essere allegata in un momento successivo all’iscrizione nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo comma,  e quindi con deposito telematico autonomo non appena  verrà restituita dal  conservatore  dei  registri immobiliari. Ma come si attesta la conformità di titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione e atto o verbale di pignoramento? Sul punto, occorre tener presente che, sul territorio nazionale, esistono numerose prassi operative tutte a mio avviso valide e che potrete scegliere in base alla semplicità dell’una o dell’altra procedura o in base alla prassi locale del vostro foro.

Documenti informatici e estrazione del duplicato informatico

E’ di pochi giorni fa la notizia che è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it), o dai vostri programmi se aggiornati, gli atti e provvedimenti sia COME DUPLICATI che come COPIE INFORMATICHE. Le tipologie di documento informatico nel PCT I tipi di DOCUMENTO INFORMATICO che possiamo utilizzare nel PCT possono essere: 1) documenti informatici ex art. 20 CAD, quindi originali informatici ottenuti da trasformazione di un file di testo (es. word, odt, txt) in un documento PDF; 2) copie informatiche di documenti analogici ex art. 22 CAD e, quindi, scansioni; 3) duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, quindi originali informatici che nel PCT troviamo sotto forma di file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc. 4) copie informatiche di documento informatico ex art. 23 bis, co. 2, CAD, che possiamo ottenere, ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente eliminando i riferimenti alla firma digitale. Il DPCM 13 novembre 2014 (che ci obbligherebbe, secondo alcuni, a inserire hash (impronta) e riferimento temporale nell’attestazione di conformità) si applicherebbe eventualmente solo ai n. 2 e 4.   Precisazione in riferimento ai duplicati e alle copie informatiche nel fascicolo informatico – non c’è più la “coccardina”! In riferimento ai DUPLICATI: sono file con estensione .pdf (se sottoscritti in formato PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES) e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC in quanto si notificano senza necessità dell’attestazione di conformità. Sono però file che, quando visualizzati sul computer o stampati, NON PRESENTANO ALCUNA “COCCARDINA” proprio perché originali informatici. Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del relativo provvedimento che non compare. In riferimento alle COPIE INFORMATICHE: sono file con estensione PDF e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA. Presentano, infatti, a lato la “coccardina” che riporta in formato grafico la firma del Giudice o dell’avvocato e in alto a destra tutti i numeri del provvedimento (R.G., numero dell’atto, repertorio, dati della registrazione). Ciò non toglie che voi possiate autenticare anche i duplicati (quindi stampe senza “coccardina”). Dovrete sempre fare l’attestazione ex art. 16 bis, co. 9 bis. del D.L. 179/2012. Potrà quindi accadere che sia in provvedimenti notificati che in atti depositati NON VEDRETE PIU’ LA COCCARDINA che riporta in formato grafico la firma digitale del sottoscrittore. Questo non inficia assolutamente la validità dell’atto che potrete controllare nel corrispondente atto informatico con le funzioni di verifica della firma digitale che vi ho segnalato nel precedente post. Se invece ricevete una notifica cartacea: anche in questo caso l’assenza di coccardina non inficia la validità della notifica in quanto l’atto è sempre certificato conforme dall’avvocato che avrà scaricato il relativo duplicato poi trasformato in copia cartacea. L’assenza di “coccardina”, quindi, non equivale a mancata sottoscrizione dell’atto. Fatta questa premessa vediamo nello specifico come si effettua l’estrazione del duplicato informatico dal sito http://pst.giustizia.it. Estrazione del duplicato informatico dal sito http://pst.giustizia.it Apriamo il sito web e cicchiamo su login. Ora clicchiamo su “accedi con smart card” Selezioniamo il nostro certificato di autenticazione: Torniamo quindi al menù principale e clicchiamo su “Consultazione registri”Selezioniamo dal menù a tendina l’Ufficio Giudiziario, il Registro e il Ruolo di nostro interesse:Clicchiamo su consulta:Eseguiamo la ricerca del fascicolo di nostro interesse e selezioniamolo: Clicchiamo quindi su documenti, si aprirà una schermata simile a questa: Dobbiamo quindi cliccare sul segno + a fianco al nome del documento, si espanderà un menù che ci consentirà di scegliere tra duplicato, copia informatica e hash. ATTENZIONE: l’hash rilasciato dal Ministero è quello del DUPLICATO informatico e non può essere utilizzato ai fini del rispetto del DPCM 13/11/2014 nelle notifiche a mezzo PEC.Dopo aver selezionato “duplicato”, cliccando quindi nuovamente sul nome del documento il sistema ci permetterà di salvare il corrispondente file sul nostro pc nella directory prescelta. A questo punto è sempre consigliabile effettuare una verifica della firma digitale attraverso gli appositi software di verifica (gli stessi utilizzati per firmare i documenti oppure tramite il sito web del notariato a questo indirizzo: http://vol.ca.notariato.it/      Nella sezione “Presentazione e Documenti” sono disponibili le slide riepilogative. Il Gruppo di Lavoro della FIIF

Deposito telematico dei pignoramenti obbligatorio dal 31/3/2015

Dal 31/3/2015 i programmi redattori atti sono stati aggiornati alle nuove modalità di iscrizione a ruolo del pignoramento. Da questa data è infatti obbligatorio il deposito telematico dei pignoramenti secondo le nuove norme di cui all’art. 18 del DL 132/2014 che ha modificato gli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (quindi deposito obbligatorio telematico di copia conforme del pignoramento, del titolo, del precetto e nota di iscrizione a ruolo redatta secondo le istruzioni del nuovo Decreto 19/3/2015: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/…/2015/03/23/15A02237/sg) . Nel deposito del pignoramento, l’atto principale è sempre la nota di iscrizione a ruolo generata dal redattore. Il pignoramento notificato, invece, va scansionato e inserito come allegato. Allo stesso modo, il titolo e il precetto, vanno scansionati e vanno allegati alla busta. Si raccomanda di fare un file distinto per ogni allegato (pignoramento, titolo, precetto, nota di trascrizione ove prevista) in modo da agevolare il controllo da parte della cancelleria. La dichiarazione di conformità del pignoramento, del titolo e del precetto a norma dell’art. 16 bis, co. 2 del DL 179/2012, può essere effettuata anche in un file separato sottoscritto digitalmente e allegato alla stessa busta contenente i titoli Nelle immagini si riportano i dati obbligatoti della nota di iscrizione a ruolo per le varie procedure. Un approfondimento delle nuove modalità di deposito telematico nelle esecuzioni è reperibile nella sezione “Presentazione e documenti” o cliccando su questo link. Il Gruppo di Lavoro della FIIF

Powered by Gestione Risorse