Le novità nel Processo Civile Telematico – settembre 2024

Le novità nel Processo Civile Telematico introdotte dalle Specifiche Tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024   Introduzione l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche; l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico; l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici. 3.1 Atti soggetti ad accettazione automatica 3.2    Atti non soggetti all’accettazione automatica 3.3    Il flusso degli atti soggetti ad accettazione automatica     Scarica il documento a cura del Gruppo di Lavoro FIIF   Che cosa cambia e che cosa non cambia dal 30 settembre 2024 cosa cambia cosa NON cambia  ·      Possibilità di depositare buste telematiche fino a 60 MB ·      Possibilità di utilizzo delle buste complementari per depositi di dimensioni eccessive ·      Possibilità di depositare file multimediali audio e video ·      Notifiche a mezzo pec ·      Accettazione automatica di alcuni depositi senza intervento da parte della cancelleria ·      Attestazioni di conformità ·      Perfezionamento del deposito con la Ricevuta di accettazione ·      Modalità di deposito della busta   Introduzione Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia le nuove specifiche tecniche relative al processo civile telematico, in sostituzione di quelle del 14 aprile 2014. Il nuovo Provvedimento si caratterizza, anzitutto, per un riordino generale con la soppressione delle numerazioni “bis” e “ter” di alcune norme, con l’attribuzione agli articoli di una numerazione cardinale consecutiva univoca. Per effetto di tali modifiche, ad esempio, le norme che regolavano nel vecchio provvedimento, rispettivamente, le notifiche telematiche degli avvocati e le attestazioni di conformità separate, vale a dire gli articoli 19-bis e 19-ter, sono ora trasposte negli articoli 26 e 27. Le modifiche più rilevanti e sostanziali sono, tuttavia, altre, e possono essere distinte in tre gruppi: l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche; l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico; l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici.   L’ampliamento a 60 MB della dimensione massima della busta di deposito telematico Va premesso che, con una nota pubblicata sul PST il 16 settembre 2024, il Direttore Generale ha provveduto ad una rettifica dell’art. 17, co. 4, chiarendo che la dimensione massima di 60 MB, che indica il peso informatico massimo suscettibile di deposito, si riferisce all’ Atto.enc e non alla “busta telematica”. La precisazione è tutt’altro che cavillosa; essa, anzi, cela la correzione di un refuso presente anche nelle vecchie specifiche che, riferendosi alla dimensione massima di 30 MB, menzionavano – come quelle del 2 agosto 2024 nell’originaria versione – la busta telematica. Al riguardo, occorre una premessa. All’art. 17, comma 2, si legge che la “busta telematica” è un “file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta” l’indice busta, il datiatto.xml, l’atto principale, e gli allegati. La busta telematica, quindi, non è altro che il messaggio PEC di invio, in quanto essa, come detto, “contiene il file Atto.enc“. Tuttavia, il messaggio di invio – come qualunque messaggio PEC – deve necessariamente convertire gli allegati (e, quindi, l’Atto.enc) in formato “base64”, il che determina un aumento della dimensione del messaggio di ⅓ circa, sicché la “busta telematica” peserà all’incirca 4/3 rispetto all’Atto.enc. Così stando le cose, se il limite di 60 MB si fosse riferito alla busta telematica, la dimensione massima dell’Atto.enc  sarebbe limitata a soli 40 Mb. Nella figura che segue, è evidenziato il calcolo della dimensione di Atto.enc operata da uno dei redattori più diffusi, SLpct: a fronte di documenti che pesano complessivamente 41,3 MB, si genera un Atto.enc di 58.62 MB: mentre, in questa successiva immagine, è possibile riscontrare l’effettiva dimensione della “busta telematica” dopo la codifica degli allegati, che diventa di quasi 78 MB: Come si può constatare, a fronte di documenti che pesano complessivamente 43 MB, si genera un Atto.enc di 56,82 MB (e, quindi, rientrante nei limiti consentiti), mentre il peso informatico della busta telematica ascende a 77,9 MB. Con la rettifica del 16 settembre 2024 è stato quindi chiarito che l’Avvocato, nell’effettuare un deposito telematico, deve verificare che la busta cifrata “Atto.enc” generata dal redattore sia di peso informatico inferiore o pari a 60 Mb, dovendo, diversamente, ricorrere ai depositi multipli complementari. I nuovi formati documentali ammessi Una seconda novità riguarda l’espressa menzione del formato PDF/A, ora espressamente previsto, accanto al PDF, sia per l’atto principale che per la procura alle liti. Quanto a quest’ultima, viene colmata una lacuna delle precedenti specifiche, che nulla disponevano al riguardo, per quanto fosse pacifico nella prassi la necessità di utilizzo di tale formato. Quanto agli allegati, nella tabella che segue le principali novità, che riguardano essenzialmente i formati documentali ammessi (video ed audio, in particolare,  oltre al DICOM, relativo alla diagnostica per immagini) per gli allegati: Categoria Specifiche tecniche aprile 2014 Specifiche tecniche agosto 2024 Modifiche Apportate Documenti Impaginati .pdf, .rtf PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf), formato A4 e A3 Aggiunto supporto specifico per PDF/A e indicazione dei formati A4 e A3 per i documenti impaginati. Immagini Raster .jpg, .gif, .tiff JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif) Nessuna modifica sostanziale, ma l’esplicitazione dei formati JPEG e TIFF con più estensioni. Video Non previsto MPEG2, MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) Aggiunta esplicita di formati video MPEG2, MPEG4 e AVI. Audio Non previsto MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), WAV (.wav), AIFF (.aiff, .aif) Aggiunta esplicita di formati audio quali MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF. Testo .txt TXT (.txt) Nessuna modifica. Ipertesto .xml XML Extended Markup Language (.xml) Specificato come “Extended Markup Language”. Posta Elettronica .eml, .msg (con file nei formati precedenti) eml (.eml), .msg (anche se contenenti file nei formati precedenti) Nessuna modifica sostanziale; è stata solo resa più chiara la descrizione delle condizioni per .msg. Formati Compressi .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) Nessuna modifica. Nuovi Formati Non previsto DICOM Aggiunto il

Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

  Il Consiglio Nazionale Forense, tramite la FIIF, ha sviluppato e messo a disposizione la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione (non solo materia di famiglia), che permette, con una sola operazione informatica, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine e la comunicazione ai fini statistici  ex artt. 61 ed 112 d.L. 132/2014.   Al fine di offrire servizi utili e gratuiti ai Consigli dell’Ordine e di semplificare l’attività professionale degli Avvocati italiani,  l’applicativo sostituisce: la comunicazione a mezzo PEC ovvero il deposito analogico presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati degli accordi di negoziazione3, di tutti gli accordi, non solo in materia di famiglia per i quali la legge prevede l’obbligo di conservazione a norma; la funzionalità dedicata alle sole comunicazioni statistiche già presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense (https://negoziazione.cnf.it); Ne consegue che gli Avvocati non dovranno più provvedere all’invio di PEC alcuna e dovranno, invece, procedere semplicemente al caricamento dei dati e dei documenti informatici sulla piattaforma CNF, grazie alla quale, come detto,  sarà anche curata la conservazione a norma degli accordi. La procedura è illustrata nel breve video:   L’utilizzo dell’applicativo on-line è semplice ed intuitivo. Gli Avvocati, previa autenticazione informatica con tramite SPID o CNS, devono compilare alcuni campi contenenti le informazioni relative all’accordo e caricare in upload  l’accordo di negoziazione  in formato PDF (oltre che, qualora in materia di famiglia e contenuto in un distinto documento informatico, il file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente Procuratore della Repubblica). Gli Avvocati possono, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Colleghi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell’Ordine italiani. I Cittadini potranno rivolgersi a qualsivoglia Consiglio dell’Ordine degli avvocati per effettuare la ricerca dei propri accordi di negoziazione ed ottenere l’informazione del COA competente. L’applicativo permette, infine, l’agevole recupero delle informazioni da parte dei Consigli dell’Ordine che potranno consultare l’archivio depositi relativo ai propri Iscritti, recuperare i documenti informatici ed attestarne la conformità semplificata utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA   La piattaforma nazionale per i depositi, in sintesi: mette a disposizione degli Avvocati italiani strumenti unici ed omologhi su tutto il territorio nazionale, sviluppati dagli avvocati per gli avvocati, al fine di semplificare il lavoro ed i necessari adempimenti di legge; dota gli Ordini di strumenti informativi semplificati, di utilizzo comune,  per rispondere nei tempi più brevi agli obblighi imposti dalla legge, fornisce un servizio ai Consigli dell’Ordine per adempiere alle nuove incombenze di conservazione a norma e di attestazione di copia autentica degli accordi in materia di diritto di famiglia depositati (di cui al nuovo comma 3-ter dell’art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 13 permette al Consiglio nazionale forense di adempiere all’obbligo normativo (art. 2 e sgg. D-L n. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014) del monitoraggio nazionale delle procedure di negoziazione assistita.   L’art. 6, co. 3-ter, d.L.12 settembre 2014, n. 132, introdotto dall’art. 9 del D-Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che i Consigli dell’Ordine ricevano telematicamente gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, curandone la conservazione come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e provvedendo _ a richiesta delle parti o dei difensori che li hanno sottoscritti – al rilascio di copie autentiche. L’art. 11 del medesimo decreto, inoltre, prevede che “I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati“. Le materie oggetto della procedura sono schematizzate in: famiglia (separazione personale, modifica delle condizioni di separazione, scioglimento di unione civile,  divorzio [cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio] modifica delle condizioni di divorzio, mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli nati fuori dal matrimonio, alimenti); pagamento a qualsiasi titolo di somme;  risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; (infortunistica stradale);  trasporto e sub-trasporto (art. 1 co. 249 Legge 190/2014); lavoro; altre materie.

SLUnep

Grazie alla collaborazione tra la F.I.I.F e la software house Evoluzioni Software, è nato SL-Unep, un nuovo utilissimo tool gratuito per gli avvocati, che consente di presentare agli sportelli degli Uffici Notifiche Esecuzione e Protesti (UNEP) che hanno creato specifici canali preferenziali elimina-code dott Terapia di Sostegno agli Sportivi, richieste di notificazione corredate dalla pre-registrazione informatizzata degli atti ed identificativo con codice a barre PDF417. SL-Unep, effettuato l’inserimento dei dati, renderà stampabile un codice a barre che costituirà l’identificativo dell’atto. L’avvocato, o suo incaricato, recandosi presso l’Ufficio Esecuzione ed esibiti i titoli in originale al Funzionario responsabile, otterrà la ricevuta di accettazione con il numero di cronologico assegnato. In tutti quegli Uffici N.E.P. che già richiedevano o consigliavano l’utilizzo del programma GSA (Gestione Servizi Avvocati) del progetto Iresud Basilicata, per velocizzare le attività dello sportello ricezione atti nonché per evitare a monte possibili errori di trascrizione dei dati o di interpretazione di indirizzi, SL-Unep consente, quindi, di semplificare la redazione delle richieste: è disponibile sia la versione per S.O. Windows che quella per Mac os; non richiede Java, di tal che non si incontrano i problemi di compatibilità con le più recenti versioni di quest’ultimo; gli stradari elaborati da Iresud Basilicata sono pre-caricati; è stata semplificata e resa più intelligibile la lista dei tipi di richiesta, essendo ora distinte come richiesta di “notifica a pagamento”, “notifica esente”, “esecuzione a pagamento”, “esecuzione esente”, “notifica penale”; i campi sono stati muniti di “lente” di ricerca, che agevola la selezione dei dati desiderati. La FIIF ringrazia i Colleghi che con le loro segnalazioni ne hanno richiesto lo sviluppo, e l’impegno di Evoluzioni Software con cui ha FIIF ha iniziato la collaborazione con lo sviluppo del già noto SL-Nir. Scarica SL-UNEP: SO Windows Tutorial a cura della Camera Civile di Rimini OS MAC   __________________________ Aggiornamenti: 24 novembre 2021 – pubblicazione e diffusione prima versione  

Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale

Per il testo completo della nota, si veda R. ARCELLA, G. VITRANI, Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale, su Ilprocessotelematico.it, 2020. La questione La questione centrale esaminata dalla sentenza riguarda l’ammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione, depositati a mezzo posta elettronica certificata dal Pubblico Ministero verosimilmente in applicazione dell’art. 24, comma 5, d.l. 137 del 2020 il quale prevede che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (che si depositano attraverso il cosiddetto portale dei depositi penali, ndr), fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”. Poiché la risposta della Suprema Corte è stata negativa ed ha sanzionato il deposito con l’inammissibilità, appare opportuno valutare la correttezza delle argomentazioni fornite a supporto di tale decisione, avuto anche riguardo alle pesanti ricadute che essa è destinata ad avere su numerosi processi in corso e sui diritti dei cittadini. Ulteriore elemento da tenere presente è che alla data del deposito effettuato dal Pubblico Ministero non erano ancora state emanate le specifiche tecniche previste dalla suddetta norma. […] Osservazioni 1. La pronuncia in commento è destinata ad avere, già nel breve termine, pesanti ricadute sulle impugnazioni depositate dai difensori col mezzo telematico, tant’è che il Tribunale del Riesame di Milano, prima, e quello di Napoli, poi, non hanno tardato a rendere noto il proprio orientamento adesivo alla prima pronunzia sull’argomento emessa dalla Corte di Cassazione. Se la valutazione degli effetti nefasti di una simile interpretazione costituisce il “guardar la luna” dei diritti dei cittadini sacrificati, per una volta vogliamo osservare “il dito”, ossia valutare la l’iter argomentativo seguito dalla Corte, perché già ad un primo e sommario esame la pronuncia in commento appare profondamente errata e viziata da una incompleta valutazione dell’attuale contesto normativo. Quasi che dieci anni di norme sulla digitalizzazione e di correttivi del CAD siano passati inosservati agli occhi dei supremi giudici. 2. Il principio affermato nella sentenza qui in commento muove dal presupposto che l’art. 4 d.l. 193 del 2009 avrebbe impresso all’intera normativa sul processo telematico un carattere di specialità rispetto alla disciplina del codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005). La norma in parola contiene sostanzialmente due previsioni: la prima (comma 1) demanda al Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro della P.A. e con il CNIPA (divenuto poi DigitPA ed oggi AgID) l’individuazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; la seconda contiene la previsione secondo cui nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il regolamento fu effettivamente emanato con il d.m. n. 44 del 2011, fatto a sua volta oggetto di due operazioni di restyling, prima con il d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e poi con il d.m. 3 aprile 2013, n. 48. Esso venne poi integrato con le specifiche tecniche, ivi previste dall’art. 34, e segnatamente con il provvedimento del DGSIA del 18 Luglio 2011, poi sostituito da un nuovo provvedimento il 16 aprile 2014….   (prosegui la lettura su ilprocessotelematico.it – Giuffré  Francis Lefebvre Editore)

SLnir – É stato aggiornato SLnir, il software gratuito per la generazione delle note di iscrizione al ruolo cartacee con codice a barre

É stata rilasciato l’aggiornamento di SLnir,  programma per la generazione delle note di iscrizione al ruolo (NIR) cartacee con i “codici a barre” in formato “pdf417”, che oggi permette l’utilizzo del software anche con i Sistemi Operativi di ultima generazione che limitano la compatibilità delle app esclusivamente alle app evolute a 64bit. La FIIF ringrazia le segnalazioni ricevute dai colleghi, e l’impegno di Evoluzioni Software (casa che ha sviluppato l’SLpct, software open source per la generazione delle buste telematiche di deposito) Non avendo SLnir un controllo di versione va scaricato il setup dai seguenti link e poi eseguito SO Windows versione 1.3.6 Scarica il manuale operativo  OS MAC 64 bit versione 1.3.6   Aggiornamenti: 13 settembre 2021 – Versione 1.3.6 stabile (corregge alcuni errori nella creazione dei codici a barre) 12 maggio 2020 – Versione 1.3.5 stabile 11 maggio 2020 – Rilasciata la versione beta 1.3.5 – per la compatibilità con i sistemi 64bit (es. OS Catalina o Windows 10 ). 12 dicembre 2017 – Rilasciata la versione 1.3  – inserito il calcolo automatico del codice fiscale della parte e la soluzione del bug che impediva la stampa ed il salvataggio della nota in caso si inserimento di caratteri non utf8 nel nome file; l’installer è firmato digitalmente. 12 luglio 2017 – Rilasciata la versione 1.01 – aumentata disponibilità caratteri del campo per l’inserimento indirizzo PEC   __________________________ Vai alla pagina “SLnir – Software gratuito per la generazione delle NIR cartacee con codice a barre“

Buon Natale 2017

Auguri di buon Natale dal Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense: Carla Secchieri,  Roberto Arcella,  Massimo Brazzi,  Fernanda Faini. Nicola Fabiano, Francesco Paolo Micozzi , Alessio Pellegrino,  Maurizio Reale, Monica Ricci, Giovanni Rocchi, Giuseppe Vitrani

SLnir – É stato aggiornato SLnir, il software gratuito per la generazione delle note di iscrizione al ruolo cartacee con codice a barre

É stata rilasciata la versione aggiornata di SLnir, il programma per la generazione delle note di iscrizione al ruolo (NIR) cartacee con i “codici a barre” in formato “pdf417”. La versione attuale include il calcolo automatico del codice fiscale della parte. Sono stati inoltre risolti alcuni piccoli bug che impedivano la stampa ed il salvataggio della nota in caso di inserimento di caratteri non utf8 nel nome file. La FIIF ringrazia le segnalazioni ricevute dai colleghi, e l’impegno di Evoluzioni Software (casa che ha sviluppato l’SLpct, software open source per la generazione delle buste telematiche di deposito) L’installer è firmato digitalmente non potranno verificarsi più “falsi positivi” segnalati con alcuni antivirus. Non avendo SLnir un controllo di versione va riscaricato il setup dai soliti link e poi eseguito SO Windows OS MAC Scarica il manuale operativo Aggiornamenti: 12 luglio 2017 – Rilasciata la versione 1.01 – aumentata disponibilità caratteri del campo per l’inserimento indirizzo PEC 12 dicembre 2017 – Rilasciata la versione 1.3  – inserito il calcolo automatico del codice fiscale della parte e la soluzione del bug che impediva la stampa ed il salvataggio della nota in caso si inserimento di caratteri non utf8 nel nome file; l’installer è firmato digitalmente.   __________________________ Vai alla pagina “SLnir – Software gratuito per la generazione delle NIR cartacee con codice a barre“

SLnir – Software gratuito per la generazione delle NIR cartacee con codice a barre

il GdL della FIIF, in collaborazione con Evoluzioni Software (casa che ha sviluppato l’SLpct, software open source per la generazione delle buste telematiche di deposito), ha reputato opportuno creare un nuovo programma per la generazione delle note di iscrizione al ruolo (NIR) cartacee con i “codici a barre” in formato “pdf417”. Il programma sarà utile per gli atti introduttivi per i quali ex art. 16bis comma 1 bis D.L 179/2012 la legge prevede la mera facoltà di deposito telematico, e sarà necessario per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace ed alla Corte di Cassazione, per i quali il deposito cartaceo non ha allo stato alternative. Dalla collaborazione è nato SLnir, disponibile sia per MS-Windows che per MAC-Os.In circa 4 Mb di spazio è racchiuso l’installer che può essere scaricato dai seguenti link: SO Windows OS MAC ATTENZIONE per il download degli eseguibili visitare le pagine dell’ultima versione aggiornata: http://www.fiif.it/slnir-software-gratuito-la-generazione-delle-nir-cartacee-codice-barre-2-2/ Scarica il manuale operativo Aggiornamenti: 12 luglio 2017 – Rilasciata la versione 1.01 – aumentata disponibilità caratteri del campo per l’inserimento indirizzo PEC

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL’EIDAS: COMMENTO A SENT. TRIB. MILANO 18.10.2016

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE FIRME ELETTRONICHE SANCITO DAL REGOLAMENTO EIDAS: LA VERA PORTATA INNOVATIVA DI TALI NORME (commento a sentenza del Tribunale di Milano n. 11402/2016 del  18/10/2016, rel. Consolandi) E’ ormai noto a tutti gli operatori del diritto che lo scorso 1° luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE N. 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, al secolo “Eidas”. Ed è altrettanto noto che con il dlt n.179 del 26/8/2016 è stato operato un vistoso lifting al nostro Codice dell’Amministrazione Digitale dettato, tra l’altro, anche dall’esigenza di adeguarne le disposizioni al Regolamento Eidas, del quale ha recepito le definizioni di cui all’art. 3.  Va peraltro ricordato, come mero inciso, che i Regolamenti UE sono direttamente applicabili agli Stati membri, sicché eventuali contrasti con la legge nazionale vanno sempre risolti a favore della norma europea: ed il Giudice che rilevasse un conflitto tra il Regolamento UE e la legge nazionale dovrà semplicemente disapplicare quest’ultima. Tra le norme di diretta applicazione ve ne sono in particolare quattro, sulle quali ci soffermeremo in questo breve commento, che ribadiscono il medesimo principio di “non discriminazione” in riferimento a quattro diversi istituti del diritto dell’informatica: l’art. 25, in relazione alle firme elettroniche; l’art. 35, in relazione ai sigilli elettronici; l’art. 41, quanto alla validazione temporale elettronica e l’art. 46, per quanto concerne i documenti elettronici. Tutte e quattro le norme si caratterizzano per una formulazione pressoché identica: «A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate», recita l’art. 25 Eidas,   e con espressioni sovrapponibili viene ribadito lo stesso principio nell’art. 35 per i sigilli elettronici, nell’art. 41 per la  “validazione temporale” e nell’art. 46 per il “documento elettronico”. Due di questi postulati sono richiamati nella recente sentenza di merito qui in commento, nella quale il Tribunale di Milano afferma il principio che «è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata» per poter far uso, ai fini dell’applicazione della regola di giudizio ex art. 2697 c.c., di un messaggio di posta elettronica non certificata: anche se, a dire il vero, la parte essenziale della motivazione in parte qua pare potersi rinvenire nel richiamo all’art. 21 del CAD secondo cui “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è  liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”, col successivo rilievo che una email costituisce comunque un documento elettronicamente firmato, per via dell’utilizzo delle credenziali di accesso alla relativa casella mittente ed al server SMTP e, in ultima analisi, del mancato specifico disconoscimento della parte contro cui quello scritto veniva prodotto. Se, dunque, il richiamo ai principi di “non discriminazione” sanciti dall’Eidas appare forse sovrabbondante ai fini prettamente motivazionali, la sentenza in commento ha l’enorme pregio di sdoganarli da certe ristrette cerchie di discussione e di evidenziarne l’enorme rilevanza ai fini dell’applicazione quotidiana da parte di giudici ed avvocati. E che tale fosse la reale intenzione “praeter-motivazionale” del Relatore di quella sentenza siamo certi, considerata la notoria sua preparazione nella materia che ne occupa e le spinte propulsive verso la digitalizzazione che si leggono in ogni suo intervento. Venendo ai principi qui in esame (con particolare riferimento all’art. 46 ed al documento elettronico), è doveroso evidenziare come le norme del nostro CAD appaiono fortemente legate alla tradizione giuridica, e sembrano esser state influenzate da una aprioristica necessità di collocare il documento informatico in una categoria molto prossima a quella della “forma scritta”: basterà leggere l’art. 20, comma 1-bis, sia nell’attuale formulazione che in quella anteriore alla riforma agostana, o lo stesso art. 21  CAD, nella parte trascritta nella sentenza qui in commento. Ciò che balza all’occhio, tuttavia, è la netta distinzione tra “documento-informatico-scritto” ad probationem e “documento-informatico-scritto” ad substantiam, quale discende dalla lettura dell’art. 21, comma  2-bis del C.A.D., che prescrive la firma elettronica qualificata o la firma digitale per gli atti di cui all’art. 1350 c.c., numeri da 1 a 12, ed almeno la FEA per quelli di cui al numero 13: nel mondo documentale digitale ci si ritrova infatti per la prima volta a confrontarsi con la ricordata distinzione cui fanno riscontro due tipologie nettamente diverse di documenti elettronici. Ci spieghiamo meglio. Nel “mondo analogico”, laddove si fosse discusso di forma scritta ai fini sostanziali ed ai fini probatori, l’esistenza una res signata su carta avrebbe risolto d’un colpo solo ogni questione pratica: se di deduce l’esistenza di una accordo transattivo, che esige la prova scritta ad probationem, una volta prodotto quel documento cartaceo, ogni distinzione rispetto agli eventuali effetti su altri piani sostanziali (per essere, ad esempio, in quell’atto esser stati negoziati diritti reali) perde ragion d’essere.  Non altrettanto accade col documento informatico, nel quale possono dunque documenti scritti validi solo ad probationem: una transazione sottoscritta con firma elettronica semplice sarebbe idoneamente provata, ma quel medesimo scritto non varrebbe ai sensi dell’art. 1350 c.c.. L’innovazione apportata dal Regolamento Eidas va però ricercata altrove. Con il principio di non discriminazione dei documenti elettronici viene infatti totalmente a cadere un concetto radicato nella nostra cultura giuridica, ovvero che la “forma scritta” sia soltanto e solo quella rappresentativa di parole e segni leggibili, percepibili dall’occhio umano, su un personal computer, su tablet od altro device.  Si tratta del principio dettato dall’art. 46, che a nostro modo di vedere costituisce l’innovazione più significativa tra quelle introdotte dal Regolamento europeo: “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”. Diciamo subito che (per fortuna?) la novità dovrebbe ritenersi circoscritta ai soli aspetti probatori (“come prova”), ma l’importanza del principio e

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