Convenuto si costituisce solo in via telematica? E’ contumace – avv. Maurizio Reale

Il Tribunale di Padova, con ordinanza 28 agosto-1° settembre 2014, ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta non essendo tale tipologia di atto presente tra quelli indicati nel decreto ex art. 35, DM 44/11, con conseguente dichiarazione di contumacia della parte così costituitasi. Le motivazioni poste dal Giudicante a supporto della decisione adottata non appaiono assolutamente condivisibili. Il Giudice, correttamente, osserva che: il procedimento era stato iscritto a ruolo dopo il 30 giugno 2014 applicandosi quindi le novità introdotte dal DL 90/14 convertito nella L. 114/14; tra gli atti che l’art. 16 bis del DL 179/12 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizioessendo obbligatorio, invece, il deposito telematico dei soli atti endoprocedimentali; il DL 179/12 nulla prevede circa il deposito degli atti introduttivi delle parti; sancire l’obbligo del deposito telematico di alcuni atti non significa vietare l’utilizzo di quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti masolo statuire che, alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014 devono essere depositati attraverso modalità telematica; vigendo nel nostro sistema processuale il principio della libertà delle forme, laddove non diversamente stabilito, l’obbligo di utilizzare un certo strumento di deposito non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio con ciò essendo evidente come il deposito telematico sia reputato idoneo dal legislatore a raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l’atto processuale nelrispetto del principio del contraddittorio. Il ragionamento del Giudicante, così come sopra descritto è, fino a questo momento, assolutamente condivisibile e, ad avviso di chi scrive, poteva essere sufficiente per affermare l’ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta. Ritiene invece, al fine di decidere se il deposito degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, di dover prendere in esame l’art. 35 del DM 44/11 nonché gli artt. 166 e 167 c.p.c. E’ da questo momento in poi che, quanto osservato dal Giudice, appare assolutamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Ritiene infatti il Giudicante, richiamando l’art. 35 del DM 44/11, che tale norma, oltre a disporre al comma 1 che “l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni e’ preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio” conferisca al Direttore del DGSIA (la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) anche il potere, di indicare espressamente la tipologia degli atti per i quali sia possibile procedere al deposito telematico se è vero come è vero che, nel richiamare il decreto ex art. 35, DM 44/11 rilasciato al Tribunale di Padova, non esita a mettere in evidenza come gli atti “autorizzati” ad essere depositati telematicamente e quindi, a suo dire, aventi il cd. “valore legale” siano solo: comparse conclusionali e memorie di replica, memorie autorizzate dal Giudice, memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro. Sul punto è fondamentale evidenziare come ad oggi, nel nostro ordinamento, non sia possibile rinvenire norma alcuna – legislativa o regolamentare – che attribuisca alla DGSIA il potere di stabilire e indicare quali atti a “valore legale” siano validamente depositabili in via telematica, limitandosi le norme (in particolare l’art. 35 del DM 44/2011) a indicare che a tale organo spetti esclusivamente di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”. Riassumendo, nel nostro ordinamento giuridico: non esiste norma che conferisca a DGSIA il potere di indicare quali siano gli atti da depositarsi telematicamente e, non esiste norma che preveda e riconosca giuridicamente quello che, impropriamente, viene definito “valore legale”. Il Giudicante, erroneamente, ritiene invece di avvalersi di questo elemento di valutazione per poter dichiarare non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione e risposta poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35, DM 44/11. Si omette ogni commento in merito al fatto che, ad avviso del Giudice di Padova, sarebbe altresì privo di valore legale anche lo strumento di comunicazione evidenziando, sul punto, solo che di tale mezzo è proprio DGSIA ad attestarne, con decreto dirigenziale, l’installazione e l’idoneità. Ad avviso del Giudice, mancando presso il Tribunale di Padova, l’autorizzazione ex art. 35, DM 44/11 per il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta lo stesso, ai fini della sua ammissibilità, deve essere considerato, per analogia, a quello del deposito cartaceo inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione e, conseguentemente, valutarne la legittimità applicando la disciplina generale sulla costituzione delle parti così come disposta dagli artt. 166 e 167 c.p.c. nel giudizio ordinario di cognizione. A tal proposito il Giudice osserva che: in tali articoli nessun riferimento viene fatto al PCT; il deposito cartaceo in cancelleria, consentendo a quest’ultima il controllo dei documenti offerti in comunicazione, sarebbe posto anche e soprattutto a garanzia della regolarità del contraddittorio in assenza del quale non potrebbe darsi corso al procedimento essendo il contraddittorio direttamente tutelato dal secondo comma dell’art. 111 della Costituzione. Nel rilevare ciò il Giudicante equiparando, in sostanza, il deposito effettuato tramite servizio postale con quello effettuato tramite PCT, dimentica che, in quest’ultimo, si ha un duplice controllo: il primo, effettuato automaticamente dal software del Ministero della Giustizia a seguito del quale viene inviata al mittente una PEC contenente i relativi esiti e, il secondo, da parte della cancelleria la quale, dopo averlo effettuato, accetta definitivamente l’atto inviato telematicamente comunicando al mittente il perfezionamento del deposito; a ciò si aggiunga che, quanto depositato telematicamente è, dopo l’accettazione del cancelliere, immediatamente visibile alle altre parti costituite mediante il sistema “Polisweb” con il vantaggio che le stesse parti

Deposito telematico di atti diversi da quelli previsti ex lege: muta la giurisprudenza – avv. Maurizio Reale

Le ordinanze dei Tribunali di Milano (7 ottobre 2014), Brescia (07 ottobre 2014), Vercelli (04 agosto 2014), Udine (28 luglio 2014) e Bologna (16 luglio 2014) mutano completamente l’orientamento giurispudenziale pressochè univoco e che ormai sembrava consolidarsi, relativo all’ammissibilità e validità del deposito telematico di atti diversi da quelli endoprocessuali così come indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia. Nelle citate ordinanze ed in particolar modo in quelle di Milano, Brescia e Bologna, viene adesso accolto il principio per il quale non possa essere sanzionata la parte che depositi telematicamente atti diversi da quelli endoprocessuali indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia. Sul punto avevo già avuto modo di esprimermi, unitamente ai colleghi Adriana Augenti, Patrizio Galeotti, Nicola Gargano, Francesco Minazzi e Fabrizio Sigillò, commentando sia l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 10 aprile 2014, sia l’ordinanza del Tribunale di Padova del 1 settembre 2014 sostenendo in tempi non sospetti, in punto di diritto, argomentazioni e conclusioni del tutto diverse da quelle indicate nei predetti provvedimenti, fermamente convinto che il deposito telematico di atti non potesse riguardare solo ed esclusivamente quelli endoprocessuali indicati dall’art. 16 bis DL 179/12, ma anche gli altri (introduttivi o di costituzione) pur in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia evidenziando che, nel nostro ordinamento non fosse esistente norma alcuna che conferisse a DGSIA (nell’emanare il decreto ex art. 35 DM 44/11) da un lato il potere di indicare quali fossero gli atti da depositarsi telematicamente e, dall’altro, che prevedesse e riconoscesse giuridicamente quello che, impropriamente, veniva e viene definito “valore legale”, senza dimenticare che, pur non volendo aderire a tale interpretazione, il Giudicante avrebbe dovuto comunque applicare due principi: il principio della libertà di forme (art. 121 c.p.c.) “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo” e il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) il quale prevede che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge” e che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Ciò che più colpisce nelle decisioni assunte dai magistrati dei Tribunali di Milano e Brescia, oltre al coraggio di andare in controtendenza e, quindi, smentire quelle dei colleghi di Padova, Foggia, Pavia, Roma e Torino, è che avrebbero potuto risolvere e decidere le questioni processuali ai medesimi prospettate facendo solo presente che, in quegli Uffici Giudiziari, già sussisteva il cd. “valore legale” ex art. 35 DM 44/11 per il deposito telematico degli atti oggetto di contestazione (comparsa di costituzione telematica); ciò nonostante hanno voluto approfondire la tematica e “chiedersi quindi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge che conferisca tale potere. Ebbene … anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Invero, l’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”. Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio. Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina: a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l’art. 121 del codice di rito, secondo cui “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”; b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell’art. 156 c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”. Il secondo comma aggiunge che “ può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”. L’ultimo, e più rilevante, comma sancisce infine che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ossia del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, ove è previsto che: – il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21); – i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45). Ora, appare

Notifiche via PEC: Tribunale di Mantova crea precedente favorevole – avv. Francesco Minazzi

Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 98 del 03.06.2014, pronunciando su un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha creato un nuovo precedente favorevole alle notifiche in proprio via PEC ex lege 53 del 1994. L’opponente eccepiva l’incostituzionalità dell’art. 6 c.2 del DPR 68/2005, secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario con la produzione della Ricevuta di Avvenuta Consegna. Il Giudicante ha, comunque, ritenuto perfettamente valida la notifica, reputando l’opposizione inammissibile. Tra le altre cose l’opponente riferiva che “la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora entrata pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già attrezzati per la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal prossimo 1 giugno” (rectius: 30 giugno, svista dell’avvocato e del giudice probabilmente – NdR). Il Tribunale ha accolto le difese dell’opposto, il quale evidenziava la piena legittimità e correttezza del procedimento di notifica da lui seguito, nonché l’erroneo e confuso riferimento dell’opponente a due procedure affatto diverse, ossia le notifiche via PEC e il processo telematico. Altra nota positiva da evidenziare è la totale condanna del soccombente alle spese di lite: in altre occasioni, i giudici hanno compensato le spese sul presupposto di una presunta “novità” delle questioni legate alle nuove tecnologie, sebbene ormai – a 13 anni di distanza dall’introduzione del processo telematico – non si può più accettare la scarsa preparazione degli studi professionali in merito. Il Giudice ha, in particolare precisato che: <L’opposizione è inammissibile in quanto tardiva. Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014 , quindi oltre i 40 gg previsti a pena di decadenza dall’art. 641 c.p.c. Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall’art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994): “L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente…La notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita’ all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “. Non è contestato che il procuratore dell’ingiungente abbia rispettato in toto le disposizioni normative e , pertanto , non resta che dichiarare inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di legge>. Si rinvia al testo integrale della sentenza per l’intera disamina della motivazione. In chiusura mi permetto una chiosa. Il legale dell’opponente rileva – giustamente a mio avviso – che il suo assistito è un coltivatore diretto, non avveduto completamente dei nuovi strumenti tecnologici. Per quanto ciò non costituisca un’esimente, va rilevato che – da tempo – contesto la mancanza di adeguati progetti di alfabetizzazione digitale, che consentano ai cittadini di comprendere pienamente le conseguenze di una notifica simile. E’, pertanto, sempre consigliabile inserire nel corpo della PEC una dicitura che segnali la presenza di file firmati digitalmente, l’indicazione di software adatti ad aprirli ovvero utilizzare file firmati con struttura Pades. Autore: avv. Francesco Minazzi Data di pubblicazione: 18/7/2014 Riferimento autore: www.francescominazzi.net ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Processo Civile Telematico: l’indicazione degli atti depositabili – avv. Francesco Minazzi

1. L’obbligo del deposito telematico  Il Processo Civile Telematico è divenuto ormai operativo ed è entrata recentemente in vigore l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, seppur limitatamente a determinate ipotesi. Invero, l’articolo 44 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, ha novellato l’articolo 16bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che aveva introdotto la suddetta obbligatorietà, rimodulando parzialmente le relative tempistiche di attuazione. L’attuale formulazione dell’articolo 16bis, comma 1, infatti, dispone che, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, l’obbligo di depositare in via esclusivamente telematica gli atti e documenti delle parti precedentemente costituite, gli atti e documenti dei soggetti nominati o delegati dall’Autorità Giudiziaria, nonché gli atti e documenti dei soggetti nominati dalle parti, decorre rispettivamente:  dal 31 dicembre 2014, qualora il procedimento abbia avuto inizio in data antecedente al 30 giugno 2014;  dal 30 giugno 2014, qualora il procedimento abbia avuto inizio in data successiva al 30 giugno stesso. Il medesimo articolo 16bis, comma 2, prevede egualmente, nelle stesse tempistiche supra indicate, l’obbligo di deposito telematico degli atti successivi all’atto con cui venga avviata l’esecuzione. Permane, invece, invariato l’articolo 16bis, comma 4, a mente del quale, già dal 30 giugno 2014, l’intero procedimento monitorio, escluso il giudizio di opposizione, soggiace all’obbligo di deposito telematico degli atti. Così ricostruito l’ambito applicativo del deposito telematico obbligatorio, pare opportuno esprimersi sulla corrispettiva realtà del deposito telematico facoltativo: la necessità di una siffatta analisi deriva dall’esperienza scaturita dagli ultimi due anni di sperimentazione e dai recenti arresti giurisprudenziali in merito. 2. Il deposito telematico facoltativo: quadro normativo  Preliminarmente, occorre riassumere l’articolato quadro normativo inerente il Processo Civile Telematico. Esso trova fondamento in una pluralità di provvedimenti legislativi e regolamentari, tra cui in ordine cronologico: il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, il Decreto Legge 28 dicembre 2009, n. 193, il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (Regole Tecniche del PCT), il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, il Provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014 (Specifiche Tecniche del PCT) ed, infine, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. Nello specifico, l’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, come innovato dal DL 193/2009, convertito in Legge 24/2010), prevedeva (ora lo prevede l’articolo 4, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193) che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.” Correlativamemente, l’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (adottato in forza dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2009 citato) dispone che “L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici (da parte dei soggetti abilitati esterni) è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio“. Ciò implica che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA), deve limitarsi ad acclarare la funzionalità del sistema informatico, accertando con proprio decreto dirigenziale l’installazione e l’idoneità della relativa infrastruttura rispetto ad ogni singolo Ufficio Giudiziario. Null’altro prescrive, né autorizza la norma. Tuttavia, la DGSIA, nella prassi, riempie di ulteriore contenuto il suddetto decreto dirigenziale, posto che in esso vengono indicati anche le tipologie di procedimento per i quali è “ammesso” il deposito telematico, nonché i singoli atti depositabili. Contenuto che, peraltro, varia a seconda dell’Ufficio Giudiziario considerato. Infatti, sul sito pst.it, ricercando per ogni Foro i Servizi Telematici attivi, è agevole notare come ciascun decreto DGSIA di ciascun Foro contempli procedimenti ed atti depositabili differenti: in taluni Uffici il decreto pertinente prevede un novero più ampio, in talaltri più limitato. Sembrerebbe evidente che il citato decreto dirigenziale costituisca esercizio di un potere che le fonti richiamate in precedenza non attribuiscono, invero, alla DGSIA; dovendosi, inoltre, rammentare che trattasi di un atto amministrativo di organizzazione, inidoneo a costituire fonte giuridica ed incidere sulla legittimità del deposito telematico. 3. La recente giurisprudenza circa gli atti non compresi nel decreto DGSIA  A tal proposito, la questione assume rilevanza a seguito delle prime pronunce concernenti il valore e la legittimità del deposito telematico di atti, non soggetti all’obbligo ex articolo 16bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, né compresi nell’elencazione contenuta negli attuali decreti dirigenziali DGSIA. La prima decisione in merito è stata emessa dal Tribunale di Foggia, in data 10.04.2014, in occasione della quale il Giudicante, chiamato a statuire sulla ritualità del deposito telematico di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (atto non previsto dal decreto DGSIA del relativo Foro), scrive: “rammentato che il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali – in linea con la previsione dell’art. 16 bis d.l. 179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite – tra cui, per certo, non rientra l’atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio; ritenuto, perciò, che l’istanza perché pervenuta in forma diversa da quelle previste deve essere dichiara inammissibile”. Ha, di conseguenza, dichiarato inammissibile il ricorso, facendo, peraltro, riferimento in maniera impropria all’articolo 16bis, che riguarda esclusivamente l’ambito dell’obbligo di deposito telematico, nulla prescrivendo in ordine al deposito di altri atti. Più di recente, il Tribunale di Torino, con decisione del 15.07.2014, richiamando proprio il precedente di Foggia, è giunto alla medesima conclusione, argomentando in maniera più esaustiva. Dinanzi ad un ricorso ai sensi dell’articolo 702bis c.p.c., il Giudice Torinese ha dichiarato inammissibile il prefato ricorso, ritenendo che l’articolo 16bis citato concerna esclusivamente gli atti successivi alla costituzione delle parti; nonché dichiarando che gli atti introduttivi non sono

PCT, deposito telematico esteso a tutti gli atti: l’ordinanza del Tribunale di Vercelli – avv. Fabrizio Sigillò e avv. Francesco Minazzi

Secondo il Tribunale di Vercelli il deposito telematico può intendersi esteso a qualsiasi tipologia di atti, ancorché non compreso tra quelli indicati quali obbligatori o facoltativi nel D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), restando irrilevante l’elencazione eventualmente contenuta nel decreto dirigenziale affidato al DGSIA. Deve, in tal caso, privilegiarsi l’intervenuto raggiungimento dello scopo a cui è destinato l’atto. L’eventuale utilizzo di un formato non rispondente ai formati descritti per il deposito telematico costituisce mera irregolarità, non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità, necessitante di espressa previsione di legge. Con ordinanza del 31 luglio 2014, il Tribunale di Vercelli aderisce ad un coraggioso orientamento, finora sostenuto (seppur non univocamente) da alcuni studiosi del PCT e preordinato ad ampliare il campo di operatività dei depositi telematici, senza forzare il dato normativo ma, anzi, aderendo letteralmente al testo di legge. E’ ammissibile il deposito telematico di un atto processuale non previsto dall’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, peraltro anche in un formato non ammesso dalle Specifiche Tecniche del Processo Telematico. Questa la determinazione assunta in un procedimento avente ad oggetto il reclamo ex art. 669 terdeciesc.p.c., che il Giudicante precisa non rientrante tra gli atti individuati nel summenzionato art. 16 bis D.L. n. 179/2012 secondo cui: «… possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi». Sul punto pare opportuna una breve notazione: parlando di esclusione del deposito telematico può ritenersi limitativo il rinvio ai soli “atti introduttivi”, categoria troppo spesso richiamata dagli operatori, ma non per questo comprensiva univocamente di tutti gli atti di cui è obbligatorio quella modalità di deposito. Si pensi alla chiamata in causa del terzo od all’atto di riassunzione od anche all’opposizione exart. 617, comma 1 c.p.c., sovente indicati quali atti introduttivi, benché successivi all’instaurazione del giudizio e successivi alla costituzione (i primi due) od all’inizio dell’esecuzione (il terzo) ed, in quanto tali, obbligatoriamente telematici. Nel caso di cui si discute, l’uso di una terminologia più adeguata avrebbe reso impeccabile il contenuto di una decisione che si rivela comunque apprezzabilissima. Essa prosegue rilevando che «La stessa norma (art. 16 bis – ndR) tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica“, precisando che “Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti»: precisazione estremamente significativa perché utile a delineare lo scopo dell’attodepositato dalla parte che si costituisce. E’ su questo profilo che si sviluppa il ragionamento seguito da quel Giudice e che finisce per confluire nella linea guida della sua decisione. Il Tribunale specifica infatti che, ancorché taluni atti non siano previsti come telematici dall’art. 16 bis, D.L. n. 179/2012 (e quindi ipoteticamente inquadrabili, sulla base della precorsa giurisprudenza foggiana o patavina, nelle ipotesi di nullità più che di mera irregolarità), essi necessitano di contestuale valutazione sull’idoneità al raggiungimento dello scopo, in osservanza all’imprescindibile principio delineato all’art. 156 c.p.c. A sostegno del richiamato parametro normativo, il provvedimento in esame rimanda ad un precedente giurisprudenziale, inspiegabilmente trascurato da altra giurisprudenza di merito, benché particolarmente apprezzabile, non foss’altro per l’autorevolezza della sua provenienza. Si tratta, in particolare di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 5160/2009), evidentemente antecedente all’operatività del processo telematico ed utile ad asseverare la convinzione che il PCT sia solo modalità tecnica di gestione processuale e non nuovo rito processualcivilistico (come molti lo stanno trattando). Condivisibile poi l’ulteriore considerazione svolta dal Tribunale piemontese, nella parte in cui menziona quell’altro inciso del già citato art. 16 bis in cui il deposito eseguito telematicamente deve ritenersi assoggettato al rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di trasmissione dei documenti informatici. Ricorda, in proposito, che, secondo quest’ultima, l’atto processuale telematico deve rivestire il formato del PDF nativo, non ammettendosi la scansione di un documento analogico, al contrario di quanto verificatosi nella fattispecie esaminata dall’A.G., attento però al contenuto letterale dell’art. 156 cpc che riconduce la nullità per vizi di forma all’espressa previsione di legge, invece non rinvenibile nel pluricitato art. 16 bis od in altra norma. Determinante, infine, la considerazione conclusiva, che si sofferma sull’irrisolta questione della valenza dei decreti dirigenziali emanati dal DGSIA. Scontato ed aderente – anche in questo caso – ai generali principi normativi, l’orientamento del Tribunale di Vercelli: nessuna forma di invalidità può essere comminata sulla base della normativa tecnica predisposta dalla DGSIA o riferita ai suoi contenuti. Essa ha pacificamente natura regolamentare o amministrativa subprimaria ed è quindi incapace di derogare alle disposizioni di cui all’art 156 cpc. Attraverso questo iter si perviene ad una sorta di sanatoria del deposito eseguito telematicamente, qualificato mera irregolarità se non rispondente al formato previsto dal regolamento. La pronuncia, sicuramente rilevante perché portatrice di nuovo orientamento giurisprudenziale di merito (completato dalle similari decisioni recentemente emesse anche dai Tribunali di Brescia, Matera, Palermo e Milano), ripropone la lettura suggerita, già qualche mese fa, dal gruppo di studio che ha visto impegnati alcuni studiosi della materia (tra cui, oltre a chi scrive, gli avvocati Maurizio Reale, Nicola Gargano, Adriana Augenti e Patrizio Galeotti) e confluita in alcuni articoli appositamente dedicati (www.francescominazzi.net). La sanatoria del deposito telematico sancita nella decisione commentata in questo articolo, esonera il Tribunale dall’applicazione dell’art. 162 c.p.c., ossia dall’ordine di rinnovazione dell’atto nel rispetto delle specifiche tecniche del formato, argomento che merita una sia pur telegrafica citazione in questa sede. Si ritiene infatti opportuno auspicare il ricorso al rispetto dei formati ammessi, nell’intento di realizzare l’obiettivo principale del PCT: assicurare la circolazione del contenuto digitale dei documenti, velocizzando il lavoro di avvocati e giudici anche mediante le funzioni di cut&paste. Opportuna, in questo contesto, avrebbe potuto quindi ritenersi l’applicazione dell’art. 182 cpc ed il contestuale ordine del giudice di «mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi» da eseguirsi mediante nuovo deposito del reclamo nel fascicolo

Conseguenze giuridiche processuali del deposito con modalità non telematica di atto soggetto a obbligo di deposito telematico – avv. Pietro Calorio

L’obbligo di deposito telematico degli atti processuali civili è realtà, a vari livelli. E’ ormai “storia” la sua introduzione nelle procedure di ingiunzione[1] e nei procedimenti civili contenziosi instaurati dopo il 30/6/2014[2]; dallo scorso 31/12/2014 è in vigore per tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti davanti ai Tribunali[3]; a partire dal 31 marzo 2015 sarà la volta dell’obbligo di iscrizione a ruolo in via telematica di tutti i procedimenti di espropriazione forzata individuale[4], e dal 30/6/2015 l’obbligo verrà esteso al deposito degli atti endoprocessuali davanti alle Corti d’Appello[5]. La locuzione, identica in varie norme, utilizzata dal legislatore per sancire l’obbligatorietà è la seguente:“il deposito […][6] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. E’ lecito perciò domandarsi quali siano le conseguenze giuridico-processuali del deposito in cancelleria[7] di un atto, previsto dalle norme di cui sopra, eseguito con modalità diversa da quella telematica[8]. Nulla quaestio in merito al fatto che il cancelliere, cui venga presentato un atto per il deposito con modalità non telematica, non possa astenersi dall’accettarlo[9], non rinvenendosi nell’ordinamento processuale civile alcuna norma che lo facoltizzi a (o gli imponga di) far ciò[10]. E’ pacifico quindi che ogni valutazione circa l’ammissibilità e/o la validità del deposito con modalità diversa da quella telematica compete esclusivamente al Giudice. Tanto premesso, e in applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all’avverbio “esclusivamente”; d’altro lato, per indagare l’intenzione del legislatore, sembra opportuna una breve disamina dei contenuti delle relazioni illustrative ai provvedimenti legislativi che hanno introdotto le recenti innovazioni in tema di “giustizia digitale”. Nella relazione illustrativa del D.L. 179/2012[11], nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche, si afferma che: “[…] l’introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni […]. Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa, derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria.” Non si ricavano invece elementi specifici dalla relazione che accompagna la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012)[12], che ha introdotto la norma sull’obbligatorietà del deposito con modalità telematica[13]. Cionondimeno è evidente che la dematerializzazione e telematizzazione dei flussi informativi provenienti dall’esterno del Sistema Giustizia (cioè i depositi in via telematica) garantisce agli Uffici le stesse ricadute positive realizzate dall’informatizzazione dei flussi dall’interno verso l’esterno del sistema (cioè le comunicazioni telematiche); in più vi è la chiara finalità organizzativa di alleggerire gli Uffici dall’attività di front-office destinata alle incombenze dell’utenza professionale. L’obiettivo appare essere, dunque, quello di tutela del superiore interesse al buon funzionamento dell’amministrazione della Giustizia, per la quale l’adozione degli strumenti telematici per le comunicazioni e i depositi è stata una precisa scelta di campo: “il PCT rappresenta una scelta di fondo dell’amministrazione della giustizia dalla quale non è pensabile tornare indietro”[14]. L’obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematica è stato, come noto, introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile. In assenza di previsione sanzionatoria specifica, è quindi compito dell’interprete tentare di comprendere quale tipo di vizio affligga l’atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella “vincolata” dalla norma, che in tanto ha una sua ragione d’essere, in quanto sia dotata di un significato prescrittivo effettivo. Quid iuris, perciò, circa il deposito in cancelleria di un atto, tra quelli indicati nelle norme di cui sopra, eseguito con modalità diversa da quella telematica? Si badi: modalità del deposito, e non forma dell’atto. Ritengo importante soffermarsi su questo dato letterale che, unito al dato finalistico (la ratio della norma), sembrerebbe condurre a dover considerare l’inosservanza della modalità prescritta dalla legge non semplicemente come un vizio formale dell’atto. La norma parla di esclusività della “modalità telematica”, il che oltretutto implica per l’atto la redazione in “forma” immateriale, non cartacea, digitale. Modalità che, peraltro, vincola l’atto ad una certa forma. In effetti, se si dovesse ragionare unicamente sotto un profilo di “forma dell’atto”, si dovrebbe necessariamente concludere per l’applicabilità del regime dettato dall’art. 156 c.p.c.: è giustamente inevitabile affermare che l’atto cartaceo raggiunge sempre il proprio scopo (essere leggibile dal Giudice e dalle altre parti), e ciò anche se la modalità di deposito in cancelleria non è quella imposta dalla norma. La questione, quindi, non sta tanto nell’esigenza di salvaguardia degli effetti dell’atto processuale viziato nella forma, ma in quella di tutela dell’interesse generale allo svolgimento dell’attività di deposito nella modalità telematica, imposta dal legislatore con normativa di rango primario. Ad avviso di chi scrive, in definitiva, il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica non sarebbe irregolare[15] o nullo[16], ma affetto da un vizio più grave: inammissibile, improcedibile[17] o comunque irricevibile[18], senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c., norma che risulterebbe inapplicabile al caso di specie. Sembra inoltre di dover affermare la rilevabilità d’ufficio di tale vizio, in quanto le norme che impongono la modalità di deposito telematico sono poste, come detto, a tutela di un interesse generale. Né sembra pertinente invocare il dictum delle Sezioni Unite Civili[19] che, nell’affermare la validità (sub specie di nullità sanata ex art. 156, c. 3, c.p.c.) del deposito di un atto processuale realizzato tramite invio a mezzo posta alla cancelleria, definisce l’attività di deposito come “priva di un requisito volitivo autonomo”, che può perciò non “essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente”, ma “anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius)” (l’ufficiale postale, in quel caso). In tale pronuncia si discuteva della validità del deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto dall’ordinamento; qui, invece, si sta riflettendo circa la validità del deposito effettuato con una modalità diversa da quella non solo prevista e consentita, ma addirittura imposta dalla legge. La prima pronuncia giurisprudenziale in argomento sembra avallare questa ipotesi. Essa arriva all’indomani del 30 giugno 2014[20], in merito ad un ricorso per decreto ingiuntivo: il giorno successivo infatti, un giudice del Tribunale di Reggio Emilia, “rilevato

Processo Civile Telematico: gli “elementi attivi” dell’atto principale in formato .pdf – una prova pratica – avv. Pietro Calorio

Un interrogativo che gli addetti ai lavori del Processo Civile Telematico si sono posti sin dalle prime battute dell’implementazione dei sistemi e degli applicativi che lo governano riguarda la presenza dei c.d. “elementi attivi” all’interno dei documenti informatici. Una brevissima premessa di carattere ‘storico’. L’espressione “elementi attivi” era già contenuta nella normativa regolamentare oggi abrogata, il D.M. Giustizia 17/7/2008, che conteneva le “regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile” di cui al d.P.R. n. 123 del 13/2/2001): l’art. 52 del decreto in parola disponeva che “i documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, […]”, senza fornire ulteriori dettagli tecnici. L’indicazione sull’assenza di tali elementi era pertanto dettata relativamente ai documenti allegati e non all’atto principale. Nelle norme attualmente in vigore (D.M. 21/2/2011 n. 44), tale “elemento di formato” dei documenti informatici è enunciato sia con riguardo all’atto del processo (art. 11) sia a proposito dei documenti informatici allegati (art. 12); l’enunciazione del requisito viene reiterata anche nelle specifiche tecniche (Provv. DGSIA 18/7/2011, artt. 12 e 13), con l’unica indicazione tecnica esemplificativa rappresentata da “macro” e “campi variabili”. Sulla scorta di queste premesse, ben note a chi si occupi da vicino di informatica giudiziaria, il Collega Juri Rudi in questo articolo ha condotto una particolareggiata disamina sul significato tecnico informatico di tali locuzioni, e sulle ricadute pratiche nella redazione degli atti. Dal canto mio, sulla scorta di un invito rivoltomi dal Collega Andrea Pontecorvo, mi sono cimentato in un deposito dell’atto contenente “elementi attivi” redatto da Juri Rudi (questo), sul Tribunale “di test” attivato dal Ministero (il c.d. “Model Office”). Ebbene, posso senza dubbio confermare che la busta supera senza difficoltà l’esito dei controlli automatici dei sistemi, e può essere regolarmente accettata dal cancelliere e inserita nel fascicolo informatico, per essere poi disponibile attraverso i servizi di consultazione (del PST, ad esempio). Ecco gli screenshot: 1) La busta (ID 160142) è in attesa di accettazione, senza errori bloccanti (vedi dettaglio degli “eventi busta”): 2) Gli “eventi” relativi all’atto principale non riportano errori bloccanti relativi agli elementi interni del file: 3) La maschera di “intervento manuale” mostra solo avvisi non bloccanti: 4) Dallo “storico” del SICID è visibile l’atto accettato: 5) L’evento è inoltre visibile dal Portale dei Servizi Telematici, a seguito di autenticazione con smart card: 6) Il dettaglio del documento mostra quanto segue: In definitiva, la presenza di elementi attivi non viene rilevata in sede di controlli automatici dai sistemi ministeriali (i controlli automatici avvengono in effetti sui dati strutturati in formato XML e non sul contenuto dell’atto PDF). Di analogo esperimento ha dato conto il Collega Roberto Arcella del Foro di Napoli, in questo articolo apparso sul suo blog. La presenza di elementi attivi è, dal punto di vista processuale, mera irregolarità, non soggetta a sanzione (al pari, ad esempio, della scansione dell’atto in luogo della trasformazione in PDF, in violazione dell’art. 12 comma 1 n. 3 delle specifiche tecniche di cui al Provvedimento DGSIA 18/7/2011). La presenza di forme e contenuti non conformi alla normativa regolamentare e tecnica non potranno, tantomeno, legittimare il rifiuto dell’atto da parte del Cancelliere, in sede di controlli manuali dell’atto depositato in via telematica. Rinvio su questo tema all’approfondimento condotto dal Collega Juri Rudi, in questo articolo, in cui viene giustamente osservato come l’unica norma del codice di rito in merito alla possibilità di rifiuto del deposito da parte del cancelliere sia l’art. 73 disp. att. c.p.c.. In effetti – anche se può sembrare superfluo e ovvio ricordarlo – richiamare alla mente il noto principio cardine di libertà delle forme di cui all’art. 121 c.p.c. è utile a confortare il Collega che, in preda a “terrore da PCT”, indulga a fantasticherie circa le conseguenze catastrofiche sul proprio deposito di tali ‘difetti’ dell’atto processuale in forma di documento informatico. Buon lavoro a tutti… almeno fino al 30 giugno 😉 Autore: avv. Pietro Calorio Data di pubblicazione: 22 Aprile 2014 Riferimento autore: http://www.linkedin.com/in/pietrocalorio ATTENZIONE: LEGGI IL DISCLAIMER

La fattura elettronica e sua conservazione – avv. Fabio Salomone

“Cos’è la FatturaPA”? “La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.” Con questa laconica definizione il sito http://www.fatturapa.gov.it/ risponde al quesito. Esaminando il dettato normativo contenuto nell’art. 21, comma 1 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 1, comma 325, lett. d) legge 24 dicembre 2012 n. 228, notiamo come la fattura elettronica viene definita come quella “fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Ai nostri fini, l’art. 21 va rapportato con quanto disposto dall’art. 39 del medesimo DPR 633/72, intitolato “Tenuta e conservazione dei registri e documenti” che prevede, al comma 3: “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 21 comma 5 del Dl 7 marzo 2005, n. 82” (CAD) rimandando ad uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze per la definizione delle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. Per complicare la comprensione della normativa fiscale in materia, il Legislatore, accanto al concetto di “fattura elettronica”, utilizza quello di “fattura creata in formato elettronico” (art. 39, comma 3 DPR 633/72): sorge la domanda se tali denominazioni vengono utilizzate per riferirsi al medesimo atto, oppure ineriscono a due diverse tipologie di fatture. Rispondere al presente interrogativo in un modo o nell’altro, ha effetti diversi sulla fatturazione elettronica, che ex art. 21 DPR 633/72, “viene emessa e ricevuta” in formato elettronico. L’art. 39, infatti, nel richiamare le fatture “create in formato elettronico”, unitamente a quelle “cartacee”, prevede che queste possono essere conservate elettronicamente. La contrapposizione tra il dettato normativo di cui all’art. 21 che impone un “obbligo” di conservazione elettronica delle fatture, sembra cozzare con quanto previsto dal successivo art. 39 che prevede una mera facoltà di conservazione per le fatture create in formato elettronico, unitamente a quelle cartacee. La contrapposizione è meramente apparente: infatti il Legislatore ha voluto distinguere, all’interno della normativa fiscale, ipotesi distinte, applicando ad esse una diversa regolamentazione in ordine alla loro conservazione (obbligo versus facoltà). Non tutte le fatture create in modalità elettronica, infatti, possono essere considerate “fatture elettroniche” ai sensi dell’art. 21: le fatture ad esempio elaborate in formato elettronico, tramite un software di contabilità o un elaboratore di testi, ma inviate e ricevute su carta, non sono fatture elettroniche. La medesima fattura cartacea, però, scannerizzata, inviata e ricevuta tramite posta elettronica, può essere agevolmente intesa quale fattura elettronica. La FatturaPA, però, pur rientrando tra le fatture elettroniche, ha natura e caratteristiche peculiari, che ne fanno una species rispetto al più ampio genus della fattura elettronica. La FatturaPA ha, infatti, le seguenti caratteristiche: il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l’unico accettato dal Sistema di Interscambio; L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi non tutte le fatture elettroniche possono essere utilizzate nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali la Legge finanziaria 2008 (Legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche … deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni destinatarie. La fatturaPA è quindi un file con estensione XML contenente tutti i dati relativi al soggetto emittente, al soggetto destinatario, le somme dovute, le causali del pagamento, gli estremi per il pagamento, ecc. Questo file, debitamente firmato elettronicamente, con forma digitale qualificata, viene inviato allo SDI a mezzo posta elettronica certificata per la sua analisi, verifica e, in caso di assenza di problemi, trasmissione all’Amministrazione che ne dovrà curare il pagamento, previa verifica, da parte di quest’ultima, della fondatezza della richiesta medesima (il sistema infatti verifica la regolarità formale della fattura e non la fondatezza della richiesta di pagamento e la correttezza delle somme ivi richieste). La fatturaPA, così come in generale la fattura elettronica, deve essere quindi conservata. E, secondo quanto previsto dall’art. 39, deve essere conservata “in modalità elettronica”. Sorge il problema quindi di comprendere in quale maniera la normativa fiscale, coordinata con le regole tecniche (DPCM 3 dicembre 2013) nonché con la normativa in materia di conservazione (Decreto MEF 17 giugno 2014) vada ad influire sulle concrete modalità di conservazione delle fatture emesse in favore delle Amministrazioni dello Stato. Cominciamo col dire che le fatture elettroniche non possono essere conservate in modalità analogica, ovvero mediante stampa delle stesse su supporto cartaceo. Tale modalità è infatti palesemente contra legem. Le modalità di conservazione non sono libere, ma debbono seguire, ai sensi del citato art. 39, le prescrizioni di cui al D.M. 17/06/2014 (che ha sostituito il precedente D.M. del 23/01/2004), intitolato “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”. Autenticità, integrità, leggibilità L’art. 2 del DM MEF 17/06/2014 prevede al comma 1 che “ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica”. Le regole tecniche, come detto, sono quelle dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 – Supplemento Ordinario n. 20, mentre il comma 3 dell’art. 21 dispone, sul punto che “Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la

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Circolare 11 dicembre 2014 del Ministero della Giustizia – Avvio del sistema comunicazioni e notificazioni telematiche penali.

L’11 dicembre 2014 è stata emanata dal Ministero della Giustizia una circolare in materia di Avvio del sistema comunicazioni e notificazioni telematiche penali vista l’obbligatorietà prevista dall’art. 16, co. 9, lett. c-bis, DL 179/2012 (obbligo per la cancelleria di eseguire le comunicazioni e notificazioni per via telematica): c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;  

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