Le regole tecniche sui documenti informatici e l’impatto delle stesse sulle regole del Processo Civile Telematico (le ragioni per cui l’11 febbraio non sarà un 11 settembre per il PCT) – avv. Roberto Arcella

  L’11 febbraio entrerà in vigore il dpcm recante le regole tecniche sui documenti informatici: le preoccupazioni degli operatori del diritto e dell’Avvocatura, manifestate anche attraverso la nota del 30.1.2015 del CNF al Min. Giustizia, vengono in larga misura placate dall’analisi svolta dall’avv. Roberto Arcella, del Foro di Napoli, con la dimostrazione del carattere di specialità delle regole tecniche già in vigore per il PCT rispetto a quelle “generali” varate con decreto pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2015. Nell’articolo che segue, l’avv. Arcella evidenzia come le nuove regole siano tecnicamente incompatibili con la struttura del processo civile telematico o, comunque, sovrabbondanti rispetto agli scopi di conservazione ed utilizzo processuale dei documenti.   Sommario Premessa. 1 Le norme richiamate dalla tesi che propende per l’applicabilità del dpcm 13/11/2014 al PCT. 3 La tecnica normativa in materia di dematerializzazione e di processo telematico. 3 I tre aspetti controversi che coinvolgono l’operatività dell’Avvocato “telematico”. 4 4.1         La formazione dell’atto principale e degli allegati 4 4.2         Cosa prevede l’art. 3 del dpcm 13/11/2014: i  “metadati”: eventuali riflessi sui depositi telematici nel PCT  5 4.3         I documenti informatici “allegati” agli atti processuali 10 Le copie informatiche di documenti analogici e l’attestazione di conformità nelle notifiche ex art. 3 bis L. 53/1994: il problema dell’impronta del file. 10 Le copie ed estratti informatici di documenti informatici 12     1.   Premessa Col numero 8 della G.U., serie generale, del 12/1/2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 13/11/2014 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Tale provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio 2015, riveste importanza eccezionale nel campo del diritto dell’informatica, avendo colmato una casella da tempo lasciata vuota: ricordiamo difatti che le “regole tecniche” costituiscono la disciplina di dettaglio, finora mancata relativamente ai documenti informatici, che l’art. 71 del C.A.D.  ha riservato a “decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA”. Al di là del clamore suscitato da una pubblicazione tanto attesa ed avvenuta con ragguardevole ritardo rispetto alla relativa bozza, già pronta da quasi quattro anni (si veda al riguardo la bozza licenziata già nel 2011 con un testo sostanzialmente identico a quello approvato il 13/11/2014), le nuove regole tecniche hanno prodotto, già ad una prima e sommaria lettura, forte preoccupazione tra gli operatori del diritto in relazione al possibile impatto delle stesse sul c.d. processo civile telematico, a sua volta governato dalle regole tecniche approvate con l’ormai noto  D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011. A tal riguardo, basti pensare al fatto che l’art. 3 del dpcm 13/11/2014 detta una disciplina tecnica sul documento informatico immodificabile che, se fino alla lettura del quarto comma, lettera a), è più che tranquillizzante (laddove prescrive che “le caratteristiche di immodificabilità sono determinate” anche soltanto dalla sottoscrizione con firma digitale, che è ormai operazione usuale, costante ed inevitabile eseguita al momento del deposito dei propri atti dagli Avvocati  e dei propri provvedimenti dai Magistrati), diventa tuttavia ansiogena, invece, al comma 9, ove si prescrive  che “Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l’identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l’oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l’eventuale destinatario; f) l’impronta del documento informatico. Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative”. E l’ansia diventa terrore alla lettura dell’allegato 5, che “illustra la struttura dei metadati relativi al documento informatico, al documento amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione documentale informatica” con uno “schema xsd”, ovvero con un insieme di regole tecniche informatiche che a loro volta rispondono ai dettami del WC3[1]. Oltre al tema della struttura del documento informatico (che corrisponde, in ambito processo civile telematico, a tutto ciò che viene depositato dagli Avvocati e dai Magistrati sotto forma di atti e provvedimenti), le nuove regole tecniche propongono aspetti di problematica interpretazione in relazione ad altre attività proprie dell’Avvocato, che l’avvento della tecnologia dell’informazione in ambito Giustizia ha reso ormai quotidiane: le attestazioni di conformità. Si tratta in particolare dell’art. 4, che disciplina le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici,  e dell’art. 6, che riguarda invece  le “copie ed estratti informatici di documenti informatici”: se tali regole si applicassero tout court al processo civile telematico, verrebbero messe in crisi tutte le conoscenze e le prassi sinora adottate in tema di notifiche ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/94, così come quelle relative alle attestazioni di conformità “da digitale a digitale” eseguite dagli Avvocati ai sensi dell’art. 52 D.L. 90/2014,  ponendosi, ad esempio, il problema di indicare nell’attestazione di conformità redatta, ai sensi del comma 2 di tale norma, dall’Avvocato nel corpo della relata di notifica,  del “riferimento temporale” e “dell’impronta” dei documenti informatici oggetto di notificazione. In altra occasione, per rispondere in poche battute ad un quesito propostomi da un Collega, avevo osservato che, a mio modo di vedere, le nuove regole tecniche sono inapplicabili al processo civile telematico, dacché la   normativa tecnica ex dm 44/2011 è “speciale”  rispetto a quella ex dpcm 13/11/14.    Con particolare riferimento alle notificazioni a mezzo p.e.c., evidenziavo la peculiarità dell’attività certificativa demandata all’Avvocato sia dall’art. 3 bis L. 53/94 (quando si tratta di attestare una copia da analogico

La procura “digitale” – avv. Fabrizio Pettoello

La procura alle liti, prevista dall’articolo 83 cpc, attribuisce al difensore i poteri indicati dal successivo articolo 84, e cioè gli consente di stare in giudizio quale rappresentante processuale del proprio assistito. Tale articolo prevede che la procura speciale possa essere conferita in due modi: con separata scrittura privata autenticata oppure con procura in calce o a margine dell’atto. Nel primo caso, previsto dall’art. 83, comma 2 cpc, non viene disciplinata un’attività di competenza dell’avvocato, infatti la firma del mandante deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale competente a certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle scritture private. Sì deve a tal proposito ricordare che l’autentica della firma comporta non solo il controllo della titolarità della sottoscrizione mediante l’identificazione del firmatario (nel caso di sottoscrizione digitale anche la verifica della validità del certificato elettronico utilizzato), ma soprattutto l’accertamento – che non rientra tra le competenze dell’avvocato, se non quando espressamente previsto dalla legge – che il documento sottoscritto non sia in contrasto con l’ordinamento giuridico. Anche nel caso in cui la scrittura privata sia sottoscritta digitalmente dal mandante, valgono le stesse considerazioni, avvalorate dallo specifico art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)[1], che disciplina appunto l’autentica della firma digitale. Diversa è invece la fattispecie di cui al successivo comma dell’art. 83 cpc e cioè quando la procura è “interna” all’atto, cioè a margine o in calce. Nel qual caso compete all’avvocato la certificazione, non l’autentica, della firma del mandante: attività che tradizionalmente si limita all’identificazione del mandante e alla riferibilità della firma a quest’ultimo, nonché all’eventuale accertamento dei poteri rappresentativi di chi ha conferito la procura. Con l’introduzione del processo civile telematico, e cioè con la possibilità di depositare in maniera telematica gli atti, sorgeva il problema relativo al fatto che la procura non poteva essere contenuta all’interno di un atto predisposto con un programma di videoscrittura e trasformato in un file .pdf. Vediamo perché. Per predisporre una procura interna all’atto si può astrattamente procedere in due modi: il primo comporta la trasformazione, mediante scansione, della procura cartacea in un file “immagine” da “incollare” all’interno dell’atto. Tale soluzione non era percorribile. Infatti la stessa prima di tutto era ed è in contrasto con le regole tecniche o più propriamente con le specifiche tecniche – le quali prevedono che l’atto del processo sia predisposto in formato .pdf testuale (art. 12 Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia le ovverosia le specifiche tecniche[2], richiamato dall’art. 12 DM 44/2011 le cosiddette regole tecniche), mentre l’immagine della procura non lo è. In secondo luogo la procura così predisposta non consentiva all’avvocato di attestare, come anche previsto dall’art. 22 CAD[3], la conformità del file immagine estratto dalla procura originale cartacea. Infatti prima delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 – che hanno introdotto un nuovo formato di firma di cui parlerò in seguito – l’unico formato di firma consentito era il CAdES (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature, riconoscibile per l’estensione attribuita al file sottoscritto digitalmente: “.p7m”), che produce una “busta crittografica”. Per comprendere cosa significa sottoscrivere in formato CAdES un file dobbiamo innanzitutto non far riferimento a come viene apposta una firma di pugno. In termini “atecnici”, firmare digitalmente significa effettuare un’operazione che comporta l’avvolgimento, come dentro una buccia, dell’intero documento, rendendolo immodificabile. È evidente dunque l’impossibilità di apporre la firma CAdES in un luogo piuttosto che in un altro del documento digitale e quindi, per ciò che ci interessa, nemmeno in corrispondenza dell’attestazione di conformità al corrispondente documento cartaceo dell’immagine della procura “incollata” internamente all’atto. L’altra modalità è quella di redigere la procura internamente all’atto, mediante un programma di videoscrittura, e quindi convertire il file in formato .pdf. Ma anche in questo caso ci si imbatteva nello stesso problema, ma sotto una diversa prospettiva. La firma del mandante sarebbe potuta ovviamente essere solo digitale. Ma per i medesimi motivi di cui sopra, la firma in formato CAdES avrebbe riguardato l’intero documento (che, come abbiamo visto, sarebbe stato “imbustato”), e quindi non sarebbe stata posizionabile nello specifico luogo dell’atto dov’è collocata la procura. Un altro problema che si era posto con l’introduzione del processo civile telematico riguardava il fatto che la procura rilasciata su un documento digitale o reso digitale non può tecnicamente essere congiunta materialmente all’atto di riferimento, come previsto dal testo dell’art. 83 cpc, dopo la novella[4] del 1997. Questa lacuna veniva però colmata dal legislatore nel 2009[5], che riprendeva la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, la quale, in sintesi, parificava la congiunzione effettuata materialmente all’atto a quella realizzata mediante strumenti informatici, che nel caso sono costituiti dalla cosiddetta busta telematica (contenente l’atto principale e i suoi allegati, tra i quali la procura, come disciplinata dalle specifiche tecniche) che viene depositata telematicamente. Ne deriva pertanto che chi intendeva depositare una procura in formato digitale, lo doveva fare mediante il deposito di un file separato dall’atto a cui la procura si riferisce. Il metodo che è stato utilizzato finora, e che si seguirà ancora quando la procura è sottoscritta di pugno, è quello di predisporre la procura mediante un programma di videoscrittura, stampare il documento e farlo sottoscrivere di pugno dal mandante. La firma di quest’ultimo deve essere certificata dall’avvocato mediante l’opposizione, sotto la sottoscrizione del mandante, della firma di pugno da parte dell’avvocato stesso. Il documento cartaceo così predisposto deve quindi essere scansionato per essere trasformato in un file digitale, che l’avvocato sottoscrive digitalmente per autenticare la conformità della copia informatica rispetto al relativo documento cartaceo. Ma non c’è solo questa modalità per il rilascio di una procura su supporto digitale: accade infatti sempre più spesso, in virtù della crescente digitalizzazione, che privati o legali rappresentanti di società siano dotati di dispositivi di firma digitale. In tal caso gli stessi possono apporre la loro firma digitale sulla procura creata su documento digitale nativo, e cioè mediante la conversione di un file predisposto con un programma di videoscrittura in un file .pdf testuale. Ci si chiede se tale

La multiforme essenza del documento informatico (breve analisi sul documento informatico in ambito di processo civile telematico e riflessi in ambito di responsabilità penale) di Giuseppe Vitrani e Monica A. Senor

I) Il documento informatico  L’emanazione del dpcm 13 novembre ’14 recante le “regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici” ha posto in luce interessanti questioni in tema di documento informatico soprattutto da un punto di vista dei metadati che devono accompagnarlo per certificarne l’immodificabilità. Per chi esercita la professione forense è in particolare importante capire se tali regole tecniche siano destinate ad impattare sull’impianto del processo civile telematico, introducendo nuovi ed ulteriori concetti, ovvero nuovi ed ulteriori requisiti che devono contraddistinguere il documento informatico – atto del processo. È bene precisare subito che l’opinione di chi scrive è che tali regole tecniche non possano essere ignorate anche in ambito di processo civile telematico1, ma semmai vadano armonizzate con le regole tecniche già esistenti; obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di prendere in considerazione le differenze che si rinvengono tra le regole tecniche sopra citate e le regole tecniche in materia di processo civile telematico, dettate (1) dal d.m. 44/2011 e cercare quindi di capire se davvero le differenti normative disegnino scenari incompatibili tra loro. Il punto di partenza per l’analisi, ovviamente, non può che essere l’art. 1, lett, p) CAD ai sensi del quale il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Partendo da tale norma, le regole tecniche di cui al dpcm 13 novembre ’14, attuative del codice dell’amministrazione digitale, hanno ora chiarito, all’art. 3, ultimo comma, che: “al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, è costituito da: a) l’identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l’oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l’eventuale destinatario; f) l’impronta del documento informatico” Se passiamo invece all’esame della normativa sul processo telematico ci imbattiamo nelle regole tecniche di cui al dm 44/2011 e in particolare nell’art. 12 il quale prevede che: “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”. Anche l’atto / documento informatico destinato al deposito nel processo telematico è dunque accompagnato da metadati che vengono generati durante la sua formazione e prima del suo invio. (2) Concentrandoci solo su questi ultimi (dal momento che gli altri requisiti attengono ambiti diversi da quello oggetto del presente studio) e andando a consultare le specifiche tecniche di cui al menzionato art. 34 (emanate con provvedimento del 16 aprile ’14 della DGSIA) ci rendiamo immediatamente conto che tutti gli schemi XML elaborati per il processo civile telematico non prevedono l’inserimento dell’impronta del documento informatico. Ancor più radicale è stata poi la scelta effettuata nell’art. 19 bis delle medesime specifiche tecniche sul processo civile telematico laddove si è previsto che “qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”. Come si vede, in tal caso, si codifica l’esistenza di un documento informatico destinato a diventare atto del processo che nasce addirittura senza metadati (sul punto non è ottimale il fatto che esistano atti del processo muniti di metadati ex art. 12 d.m. 44/11 e atti che tali metadati non posseggono, ma è questione che verrà analizzata in altra sede). Viene pertanto da chiedersi il motivo di tali differenti formulazioni e quali conseguenze possa avere questo diverso atteggiarsi del documento informatico. Dobbiamo cioè chiederci se queste differenti definizioni siano il prodotto di un legislatore distratto e che ragiona a compartimenti stagni oppure se si tratti di scelta motivata dalle diverse caratteristiche che può avere il documento informatico nei vari ambiti di utilizzo. La risposta appare invero importante perché potrebbe aiutarci a chiarire anche il campo di applicabilità del dpcm 13 novembre ’14 e il suo rapporto con il processo civile telematico, anche nel campo delle attestazioni di conformità da parte del difensore. Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo prima di tutto comprendere cosa sia l’impronta del documento informatico menzionata dal dpcm sopra citato e a tal fine dobbiamo recuperare la definizione dell’allegato 1 allo stesso, dalla quale apprendiamo che si tratta della “sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash” In sostanza l’impronta è la rappresentazione digitale del documento informatico composta da una sequenza di simboli binari di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l’impronta stessa ed il documento di origine. In sostanza si tratta della “firma” che il documento informatico autogenera sulla base della sequenza di bit che lo compongono; ogni modifica di bit e dunque ogni modifica del testo del documento (se restringiamo il campo di indagine alla sola categoria del documento informatico – documento testuale) modificherà l’impronta. Da tale definizione si comprende l’importanza del requisito in esame: se un documento che deve restare immodificabile è destinato a “passare attraverso più mani” l’inserimento dell’impronta è una garanzia che certifica la non alterazione dello stesso; ogni mutamento della sequenza binaria genererà una diversa impronta e renderà evidente che il documento è stato modificato. Appurato ciò viene da chiedersi se tale esigenza di protezione / garanzia sussista anche nel caso dell’atto del processo telematico e dunque se anche in tal caso sia necessario l’inserimento dell’impronta per certificare la non modificazione di un documento informatico e, ancora, se l’avvocato che provvede ad attestare la conformità di una copia informatica di documento informatico o di una copia informatica per immagine di documento analogico debba obbligatoriamente inserire anche tale elemento. Ad avviso di chi scrive la risposta può essere negativa per i

Atti e documenti PCT: il divieto di elementi attivi – avv. Juri Rudi

Gli atti ed i documenti da depositarsi tramite PCT devono essere “privi di elementi attivi”(1). Ma, esattamente, cosa si intende per “elementi attivi”? E, inoltre, che portata deve attribuirsi alla esemplificazione (peraltro specificata solo con riferimento ai documenti allegati ma senz’altro riferibile anche agli atti)“tra cui macro e campi variabili”(2)? Ebbene, per rispondere alle due domande direi sia opportuno partire anzitutto dalla ratio del citato divieto, che è evidentemente quella di impedire che un file depositato in giudizio tramite PCT possa subire delle modifiche (più o meno automatiche) successive al deposito stesso, aggirando così le norme in tema di preclusioni processuali e di tutela del contraddittorio. Senza considerare inoltre che la modifica automatica di un file successiva alla sua sottoscrizione farebbe venir meno il valore della firma digitale (che dopo la modifica stessa non sarebbe più verificabile)(3). Infatti, come abbiamo visto trattando della firma digitale, la regola de qua è generale e non vale solo per il PCT: infatti, ogni documento informatico sottoscritto digitalmente deve essere privo di “macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”(4). Per tali ragioni, è allora agevole ricomprendere nella categoria degli “elementi attivi” vietati le due esemplificazioni fatte dallo stesso Ministero (per bocca della DGSIA) e cioè le macro e i campi variabili. Ma con le seguenti precisazioni. Anzitutto, nessun dubbio che alcuni campi attivi, come ad esempio quelli dei pdf compilabili, ancorché rarissimi nella pratica giudiziaria, siano senz’altro ricompresi nel divieto in parola, che però non pare possa valere indiscriminatamente per tutti i campi attivi. Ad esempio, la generazione automatica del numero delle pagine avviene proprio tramite comandi di campo, ma a nessun cancelliere, nemmeno al più pignolo, verrebbe ovviamente in mente di respingere il deposito di un atto le cui pagine fossero così numerate. Inoltre, sempre per restare nell’ambito dei due esempi fatti dalla DGSIA, le macro (ad esempio, quella che aggiorna automaticamente la data ad ogni apertura del documento) smettono di essere tali cioè di funzionare come macro dopo che il file viene convertito in PDF, ovvero nel formato idoneo al deposito tramite PCT. Quindi le macro potranno continuare ad essere utilizzate nel momento in cui redigiamo l’atto con il nostro editor di testi (Word, Open Office, Libre Office), sicuri del fatto che di esse non rimarrà traccia un volta che il file sarà convertito o trasformato in pdf ai fini del deposito tramite PCT. Se così è, ed è così senz’altro, non vedo che spazio di operatività vi sia per il divieto in parola con specifico riferimento alle macro (che del divieto stesso dovrebbero addirittura rappresentare l’esemplificazione più emblematica). E fin qui possiamo intanto tirare una parziale somma: le due citate esemplificazioni offerteci del Ministero sono in realtà eventi rarissimi (moduli compilabili), non assoluti (i campi ininfluenti, come ad es. le note a pie’ di pagina) e comunque da intendersi cum grano salis perché in realtà nient’affatto vietate (le macro da editor a pdf). Ciò detto, siccome gli esempi fattici dalla DGSIA non ci sono stati di grande aiuto, dobbiamo provare a procedere con le nostre gambe, e trovare quindi autonomamente il modo di riempire di contenuto la definizione “elementi attivi”. Ma forse, più che riempire, conviene svuotare. Quindi, pur con qualche iniziale titubanza da parte di alcune Cancellerie, deve allora ritenersi che “elementi attivi” significhi “parti del testo potenzialmente modificabili da una sorgente esterna”(5). Conseguentemente, deve anzitutto ritenersi ammesso, proprio perché non ricompreso nell’ambito di operatività del citato divieto di “elementi attivi”, l’inserimento di immagini incorporate nel file pdf testuale, che ciononostante mantiene invariata tale sua natura, conforme alle regole tecniche(6), le quali infatti, da un lato, richiedono che l’atto principale sia un pdf non scannerizzato (come appunto nella specie) e, dall’altro lato, consentono che in detto file pdf testuale siano inseriti elementi non attivi (come appunto una banale ed inattiva jpg incorporata nel testo). In secondo luogo, devono altresì ritenersi tecnicamente ammissibili anche i link, che NON sono infatti elementi attivi. Ciò vale sicuramente per i link interni o segnalibri (ad es., il rinvio ai vari paragrafi dell’atto). Per quelli esterni, invece, le perplessità non riguardano tanto il citato divieto (non costituendo essi, tecnicamente, un “elemento attivo” nel senso appena chiarito), quanto piuttosto il fatto che il link ad una risorsa esterna appare violare la ratiosottostante al divieto stesso, cioè -come detto- quello di evitare che l’atto o documento depositato possa beneficiare di integrazioni successive al deposito stesso, e, ovviamente, un link del genere conduce ad un contenuto estraneo al processo, che è modificabile in ogni tempo e senza controllo, così vanificando la citata ratio. Effettivamente, un tale strumento potrà quindi essere un problema in termini di tutela del contraddittorio (si pensi alla pagina linkata che venga modificata dopo la scadenza del termine per le repliche), ma a mio avviso le attuali regole tecniche non consentono di vietare l’inserimento di link del genere negli atti, quindi la soluzione va cercata altrove ed esula pertanto dal tema di questo articolo. In tale sede è quindi sufficiente rilevare quanto segue. A parte la semplicità nell’aprirlo, cosa cambia da un punto di vista sostanziale tra un link contenuto in un atto giudiziario del PCT e quello indicato in una tradizionale citazione cartacea? In questo secondo caso, che nella pratica è frequentissimo, a qualcuno è mai venuto in mente di eccepire la violazione del contraddittorio? E perché, allora, questo rinvio tecnologico ammesso nel processo tradizionale dovrebbe essere vietato proprio nell’ambito del processo tecnologico per antonomasia? Il discrimine di ammissibilità consiste davvero nella presunta pigrizia del giudice, che nel caso di atto cartaceo non ricopia a manina quel link nel proprio browser? Una inammissibilità processuale del genere, fondata sull’accidia presunta dei giudici, non credo supererebbe il vaglio di costituzionalità. In definitiva, stante quanto sopra, il file depositabile tramite PCT ben può avere il seguente contenuto.  In via sperimentale, tale atto è stato depositato con una busta telematica (nella specie, tramite il redattore convenzionato con il COA di ROMA), e non sono stati riscontrati problemi tecnici di sorta: il deposito, insomma, non è stato rifiutato(7). Non appena avrò notizia, riferirò altresì l’esito dei controlli automatici e “umani”: il test ha avuto esito positivo,

PCT: l’autentica di atti o provvedimenti privi di coccardina – avv. Juri Rudi

La questione che intendo trattare in questa sede riguarda l’autentica da parte dell’avvocato (e successiva notifica) di atti e provvedimenti giudiziari presumibilmente non estratti dal fascicolo informatico. Com’è noto, infatti, l’avvocato può autenticare, in proprio e senza pagare marche o diritti di cancelleria, gli atti ed i provvedimenti che lui stesso estrae dal fascicolo informatico (art. 9 bis DL “Orlando” n. 90/2014, conv. con L. n. 114/2014), ovvero dal fascicolo d’ufficio del PCT. Da agosto 2014, gli atti ed i provvedimenti che si trovano nel fascicolo informatico sono pubblicamente muniti della famigerata “coccardina” (un tempo visibile solo lato-cancelleria), la quale è indice del fatto che i file sono stati sottoscritti digitalmente. Si tratta, ovviamente, di un mero indice sintomatico (giacché la prova in senso stretto della sottoscrizione digitale va verificata altrimenti), ma comunque di un indice assai significativo dal punto di vista psicologico. Nata per tranquillizzare gli animi, la coccardina in parola finisce ora per produrre, suo malgrado, l’effetto opposto. Càpita, infatti, che l’atto notificato (generalmente, il ricorso per decreto ingiuntivo) sia privo di tale coccardina, sebbene dichiarato conforme al file presente nel fascicolo informatico (che, invece, ne è munito). In tal caso, l’autentica redatta dall’avvocato è corretta? E, comunque, quid juris? In effetti, ove l’atto o provvedimento autenticato sia privo della coccardina a margine, è lecito dubitare che esso sia stato estratto dal fascicolo informatico, ma piuttosto dal “fascicolo telematico di studio” (che molti redattori atti non distinguono chiaramente dal primo): il fascicolo informatico del polisweb equivale al fascicolo d’ufficio, mentre il fascicolo personale del redattore atti è paragonabile al fascicolo di studio (e non a quello di parte). Ora, nel loro contenuto, gli atti o provvedimenti estratti dai due predetti fascicoli sono generalmente identici, fatta appunto eccezione per la coccardina (non presente nel file di studio, neppure ove questo sia firmato digitalmente), sicché, in mancanza di questa, l’autentica da parte dell’avvocato non sarebbe avvenuta in conformità a quanto stabilito dalla legge, secondo cui l’autentica dovrebbe addirittura riguardare “la sequenza di bit” (evidentemente diversa nei due file). Quindi, file ontologicamente diversi ed estratti da luoghi (rectius, fascicoli) diversi. Sulle conseguenze di ciò, non esistono pronunce edite della giurisprudenza, né la dottrina ha ancora affrontato l’argomento. Ma è facile prevedere che se ne occuperanno presto entrambe (il percorso standard dei vari problemi del PCT è infatti il seguente: dall’iniziale tabù, al successivo approfondimento giuridico dei tempi maturi, fino ad arrivare, nella fase finale, al gossip). Ebbene, a mio personalissimo avviso, premesso che, anzitutto, l’autentica irregolare da parte dell’avvocato non pare comportare conseguenze penali di sorta (non è prevista, infatti, la figura del falso documentale colposo: Cass. Pen. Sezione V, sentenze 16.03.1992 n. 2888 e 21.02.2000 n. 1963) e mancando peraltro il vantaggio per l’agente (anche le copie correttamente estratte dal fascicolo, infatti, sarebbero state esenti da marche e diritti di Cancelleria), e premesso altresì che per eccepire l’irregolarità stessa è probabilmente necessaria una querela di falso (visto che l’avvocato autenticante è considerato pubblico ufficiale a tutti gli effetti), le giuridiche conseguenze di una tale “falsa” autentica possono ritenersi analoghe a quelle cui si è pervenuti a proposito della notifica di sentenza in copia non autentica, e precisamente: – mera irregolarità platonica (Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2004, n. 16317, conforme Cass. 6272/84); – folgorante nullità insanabile (Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 1997, n. 4454). Quanto sopra va infine coordinato con il principio secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale appunto formalmente rilevare e far conseguentemente constatare la presunta irregolarità dell’autentica nei casi in cui si verifica più frequentemente) instaura un autonomo giudizio (Tribunale di Modena, Cividali S., sentenza n. 892 del 28 maggio 2010), nel quale la domanda monitoria può comunque trovare accoglimento, a cognizione piena, nonostante i vari vizi del decreto opposto, ferme restando in tal caso le conseguenze sulle spese delle due fasi. Attendiamo sviluppi. Autore: avv. Juri Rudi Data di pubblicazione: 3/2/2015 Riferimento autore: www.studiolegalerudi.it ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

PCT: il deposito in formato o con una modalità non consentite – avv. Juri Rudi

§ 1. Premessa. In questa sede cercheremo di rispondere a due quesiti, tra loro connessi: 1) il deposito giudiziario tramite PCT di atti o documenti non conformi ai formati ammessi; 2) il deposito giudiziario di atti o documenti con modalità diverse da quelle consentite (ovvero: telematicamente anziché in cartaceo, o viceversa). Sin d’ora anticipiamo che la soluzione da  noi proposta è stata fatta propria da Tribunale di Vercelli, ordinanza del 31 luglio 2014 (la cui massima è rinvenibile, sempre in questo sito, qui). In entrambi i casi, comunque, il rifiuto del deposito non potrà mai (legittimamente) avvenire ad opera del Cancelliere, come già precisato altrove. Sempre in via preliminare, è forse opportuno precisare che la normativa parla di “formato” del file, che però è cosa diversa dalla “estensione” del file stesso, nel senso che formato ed estensione POSSONO coincidere ma non è necessario che coincidano senz’altro(1). Per un esempio, si veda il questo file: è un file in formato pdf ma con estensione jpg (dopo averlo decompresso, per aprirlo, basta rinominarlo aggiungendo, alla fine, .pdf). § 2. Il deposito in formato non consentito. Su delega avente rango di fonte primaria(2), la normativa regolamentare del PCT stabilisce che: – l’atto giudiziario (o atto principale) deve essere in pdf testuale(3) – gli eventuali documenti possono essere in formato pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml o msg (purché contenenti file nei formati precedenti), e nei formati compressi zip, rar, arj (purché contenenti file nei formati precedenti)(4). Quid juris, allora, nel caso in cui non vengano rispettati tali prescrizioni relative al formato dell’atto o dei documenti? L’ipotesi più frequente, ad esempio, è il deposito di un atto giudiziario in pdf immagine (cioè stampato e scansionato) anziché pdf testuale (cioè “convertito” in pdf direttamente dall’editor di testo Word, OpenOffice, ecc.). In argomento, si segnalano alcune pronunce secondo le quali un tale deposito sarebbe inammissibile. La tesi non può essere condivisa. Infatti, poiché il vizio de quo riguarda la forma dell’atto, l’eventuale nullità dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge(5) e, quand’anche lo fosse, sarebbe sanata per il raggiungimento dello scopo(6), ed in ogni caso non potrebbe comportare rigetto per inammissibilità dovendo infatti il giudice disporre la rinnovazione dell’atto nullo(7). In questi termini, infatti, si è assai opportunamente espresso il Protocollo PCT del Tribunale di Napoli. Allo stato dell’arte, pertanto, il rigetto per inammissibilità dell’atto o documento non conforme alle specifiche dei formati digitali deve ritenersi abnorme ed illegittimo. In arg. cfr. pure quanto scritto in questo articolo. § 3. Il deposito con modalità non consentite. Per alcune tipologie di atti, il deposito telematico, oltre a non essere obbligatorio (ad es., agli atti di costituzione), non è proprio consentito (ad es., atti introduttivi in assenza di decreto autorizzativo della DGSIA). Parimenti, dal 30 giiugno 2014 in poi, a non essere consentito (se non debitamente autorizzato dal Giudice), sarà il desposito cartaceo degli atti endoprocessuali. Quid juris, allora, nel caso in cui, in violazione di detti principi, venga ad esempio depositato un atto introduttivo per via telematica, oppure un atto endoprocessuale per via cartacea?(8) In argomento, si segnalano alcune pronunce secondo le quali un tale deposito sarebbe inammissibile. La tesi è assai discutibile. Il deposito in giudizio attraverso uno strumento non previsto è, anche qui, un problema giuridico trasversale, che non riguarda solo il PCT. Infatti, la stessa identica diatriba inamissibilità/nullità sussiste con il deposito effettuato a mezzo raccomandata cartacea (cui la PEC del PCT è del tutto equiparabile) al di fuori dei procedimenti espressamente previsti dalla legge (ovvero: ricorsi per cassazione, tributari e contro contravvenzioni). Al riguardo, la Cassazione ha dato una risposta schizofrenica: a) il deposito a mezzo posta sarebbe affetto da nullità, addirittura insanabile, quindi equiparabile alla inesistenza giuridica che legittima appunto la dichiarazione di inammissibilità (Cassazione n. 12391/2013); b) il deposito a mezzo posta integrerebbe una mera “irritualità” e, semmai, una nullità comunque sanabile dall’evidente (ed immancabile) raggiungimento dello scopo (Cass. SSUU n. 5160/2009). Personalmente ritengo preferibile questa seconda opzione, anche a prescindere dal fatto che sia stata stabilita dalle Sezioni Unite. Infatti, la tesi dell’inammissibilità si fonda sostanzialmente su questa convinzione: – il PCT è una forma di realtà virtuale – le regole tecniche creano questa realtà virtuale – ergo, tutto ciò che non è previsto da dette regole è al di fuori di quella realtà (virtuale), quindi non esiste. Da qui, la ritenuta inesistenza giuridica del deposito PCT non espressamente consentito dalle regole tecniche e dai decreti ministeriali. E’ una tesi sostenibile. A mio avviso, invece, il deposito tramite PCT non è altro che la spedizione di una PEC alla cancelleria, la quale non ha bisogno di una norma per esistere: esiste e basta. L’assenza di una norma che la preveda e consenta, quindi, non comporta inesistenza ma, semmai, nullità. Con tutto ciò che ne consegue in termini di possibile sanatoria della stessa. Esattamente come avviene nel caso in cui il deposito sia effettuato con raccomandata (cartacea, anziché digitale): in entrambi i casi, il principio giuridico è infatti il medesimo. In art. cfr. pure questo articolo. In arg., cfr. questo articolo su wikipedia. [↩] Art. 16 bis DL n. 179/2012. [↩] Art. 11 DM n. 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche 16/04/2014. [↩] Art. 12  DM n. 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche 16/04/2014. [↩] Art. 156 co. 1 cpc. [↩] Art. 156, co. 3, cpc. [↩] Art. 162 cpc. [↩] In arg. segnalo il pregevole articolo del Collega Maurizio Reale, I pericoli dell’avvocato troppo telematico! [↩] Autore: avv. Juri Rudi Data di pubblicazione: 2014 Riferimento autore: www.studiolegalerudi.it ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Il DPCM 13/11/2014 non si applica al PCT – avv. Juri Rudi

Con riferimento al DPCM 13/11/2014, e alle sue gravi conseguenze nel processo civile (su cui, v. per tutti questo articolo), segnalo qui di seguito alcune considerazioni, che reputo di grande importanza: L’art. 4 del D.L. n. 193 del 2009 (conv. in L. n. 24 del 2010) ha stabilito che l’applicazione al processo, sia civile che penale, dei principi previsti dal CAD debba avvenire attraverso apposite regole tecniche approvate con decreto del Ministro della Giustizia. Per la pubblica amministrazione il CAD prevede all’art. 71 che le regole tecniche vengano dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, mentre invece per la materia processuale le medesime regole tecniche, ai sensi del comma 1 del predetto art. 4, vanno emanate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Si tratta, peraltro, di una disposizione che è applicazione del principio posto dall’art. 110 Cost. che attribuisce direttamente al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Non credo, pertanto, che il D.P.C.M. emanato da ultimo a novembre sia direttamente applicabile alla materia processuale, quantomeno non senza di un apposito decreto del Ministro della Giustizia che lo recepisca. Angelo Piraino, giudice del Tribunale di Termini Imerese Autore: avv. Juri Rudi Data di pubblicazione: 3/2/2015 Riferimento autore: www.studiolegalerudi.it ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Considerazioni sull’applicabilità del DPCM 13.11.2014 al PCT, notifiche avvocati tramite PEC e art. 52 DL 90/14 – avv. Maurizio Reale

Il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015 ed in vigore dal giorno 11 febbraio 2015, ha dettato le regole  tecniche in materia  di formazione,  trasmissione,  copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. In particolare, gli articoli 4 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) e 6 (Copie e estratti informatici di documenti informatici) dispongono nuove tecniche e regole per la connessa attestazione di conformità e ciò di cui attualmente più si discute è se, tali disposizioni saranno, dalla loro entrata in vigore (dal giorno 11 febbraio 2015), applicabili anche, ad esempio, alle notifiche degli avvocati tramite PEC ex L. 53/94, ai poteri di autentica dei difensori e quidi all’art. 52 del D.L. 90/14, convertito con modifiche dalla Legge 11/08/2014 n. 114 e, più in generale, al PCT nella predisposizione, ad esempio, della procura alle liti o all’attestazione di conformità prevista dall’art. 18 della L. 162/. Gli articoli 4 e 6 del DPCM 13/11/2014 e le notifiche PEC ex L. 53/94. Al fine di valutare l’applicabilità dell’art. 4 DPCM 13/11/2014 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) alle notifiche degli avvocati anche effettuate tramite la posta elettronica certificata così come previste dalla L. 53/94 è opportuno iniziare l’analisi dal contenuto dell’art. 18 del DM 44/11 (regole tecniche del processo telematico): Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati 1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita’ all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.». Dal trascritto articolo, ed in particolare dal comma 4, si evince che l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2 CAD deve effettuarsi inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. La formulazione dell’attuale art. 18 DM 44/11 è riveniente dalle modifiche apportate dal decreto del Ministero della Giustizia del 03 aprile 2013 n. 48 a sua volta previsto dall’art. 16 bis quater comma 2 del DL 179/12. Nel caso di specie appare, quindi, evidente come all’avvocato sia stata prescritta una particolare e specifica procedura da seguire per compiere l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD; detta procedura quindi, introdotta dalla legge, potrebbe considerarsi speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 4 del DPCM 13/11/14 e, proprio per tale specialità, il citato articolo 4, potrebbe non essere applicabile alla L. 53/94. A sostegno di tale inapplicabilità si evidenzia poi come il DM 48/13 avrebbe potuto limitare l’utilizzo della procedura dettata solo fino all’emanazione delle regole tecniche stabilite dall’art. 71 CAD ma, l’assenza di ogni specifico riferimento in tal senso è, sul punto, derimente così come, d’altra parte, nel DPCM 13/11/14, manca qualsiasi riferimento specifico che imponga l’utilizzo della nuova procedura anche per la Legge 53/94 in deroga a quanto stabilito dalle norma sopra richiamate. A conferma di ciò non sfugga da ultimo che il comma 3 dell’art. 4 del DPCM 13/11/14 afferma che “l’attestazione di conformità … PUO’ ESSERE INSERITA NEL DOCUMENTO INFORMATICO CONTENENTE LA COPIA PER IMMAGINE…” e non afferma invece che la stessa DEVE essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine, con ciò si potrebbe, quindi, affermare che non viene a togliersi efficacia, rimanendo vigente ed utilizzabile, per le notifiche ex L. 53/94, la modalità di attestazione della conformità nella relata di notifica prevista dal DM 48/13 che ha modificato in tal senso l’art. 18 DM 44/11. In dottrina, pervenendo a simili conclusioni, si sono precedentemente espressi gli autorevoli Colleghi Roberto Arcella, Fabio Salomone, Luca Sileni e Fabrizio Testa. L’applicabilità dell’art. 6 del DPCM 13/11/2014 all’art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14. L’art. 52 del DL 90/14, prima della sua conversione in legge, aggiungeva all’art. 16 bis D.L. 179/12,  il comma 9 bis il quale, per i duplicati informatici, faceva espressamente riferimento, all’art. 23 bis comma 1 del Codice dell’amministrazione digitale, il quale a sua volta richiamava l’art. 71 e le regole tecniche del DPCM del 13/11/2014; in fase di conversione però, l’art. 52 del DL 90/14 estrometteva, dal comma 9 bis, per i duplicati informatici, il riferimento all’art. 23 bis comma 1 del Codice dell’amministrazione digitale prevedendo per gli stessi, che “Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo stesso sistema di memorizzazione o su

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