Pignoramento Auto-Motoveicoli, Rimorchi: gli Adempimenti del Creditore nel caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della NIR – avv. Andrea Pontecorvo
La Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (pubblicata in G.U. n. 261 Suppl. Ordinario n. 84 del 10 novembre 2014) ha convertito con modifiche il D.L. n. 132/2014. In sede di conversione, è stato introdotto il nuovo art. 521 bis del codice di procedura civile avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che “si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione“. Il debitore è costituito custode dei beni pignorati; entro 10 giorni dovrà consegnare i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) [qui, il sito di quello romano]. Da quel momento l’Istituto Vendite Giudiziarie assume la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC. Il comma 5 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri“. Il creditore, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’IVG, deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. L’art. 164 ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto sempre dalla indicata legge di conversione [le cui previsioni si applicano a tutti i pignoramenti effettuati a far data dall’11.12.2014], stabilisce che “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.“. E’ previsto inoltre che “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito“. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) richiede che la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c., sia redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio (qui il documento del P.R.A.). Attenzione, quindi, alla iscrizione a ruolo con modalità telematica, modalità esclusiva dal prossimo 31.03.2015 [per un breve cenno sulle nuove modalità di deposito della relativa busta, clicca qui]. Autore: avv. Andrea Pontecorvo Data di pubblicazione: 23/3/2015 Link della prima pubblicazione: http://www.iuslaw.it/pignoramento-auto-motoveicoli-rimorchi-gli-adempimenti-del-creditore-nel-caso-di-inefficacia-del-pignoramento-per-mancato-deposito-della-nir/ ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER
Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità – avv. Francesco Minazzi
Il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162, ha fortemente innovato la disciplina del Codice di Procedura Civile, in tema di processo esecutivo. In particolare, la novità di maggior rilievo è costituita dall’onere per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento, secondo nuove modalità, elidendolo in capo agli Ufficiali Giudiziari. Ciò comporta una grave conseguenza: fino a che non interviene la ridetta iscrizione a ruolo, non esiste un fascicolo dell’esecuzione entro cui depositare il ricorso in opposizione di cui all’art. 615, comma 2, del “Codice di Rito”. Tale struttura procedimentale appare lesiva del diritto di difesa del debitore, integrando una violazione del canone costituzionale postulato all’articolo 24, di cui si intende dar conto nel presente lavoro. Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità Sommario: 1.Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 ; 2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata ; 3. Conclusioni. 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 L’Esecutivo ha adottato il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Come enuncia il curioso neologismo coniato dal Legislatore, è un provvedimento volto a delocalizzare il contenzioso civile, favorendone il trasferimento dalla sede tribunalizia a quella della giustizia privata, intervenendo, tuttavia, anche sul Codice di Rito, in particolare novellando le disposizioni inerenti il Processo Esecutivo. Nello specifico, gli articoli 18 e 19 del predetto Decreto apportano significative modificazioni a taluni articoli del Codice di Procedura, rinnovando in maniera consistente lo svolgimento del’iter procedimentale dei pignoramenti già previsti ed introducendone uno nuovo (quello degli autoveicoli). L’articolo 18, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, infatti, dispone al comma 1 che: l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 557 è sostituito dal seguente: « 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore». Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo di legge, le tre disposizioni sono molto simili e postulano uno schema procedimentale unitario. Il creditore (rectius: il suo difensore) consegna il pignoramento presso l’Ufficio Notificazioni e Protesti affinché sia notificato: dovrà poi ivi recarsi dopo la notifica per ritirarlo – si badi bene, senza alcun termine perentorio entro cui ritirare. Successivamente, il creditore deve depositare, a pena d’inefficacia, il pignoramento, il titolo e il precetto, in copie conformi, entro quindici o trenta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di pignoramento. Si prevede, invero, che sia il difensore del creditore ad iscrivere a ruolo la procedura e solo in tale evenienza il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. E’ chiara la differenza rispetto alla formulazione previgente delle norme in questione. In precedenza, l’Ufficiale Giudiziario stesso, eseguita l’ultima notificazione, recava seco il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto in originale presso la Cancelleria, provvedendo ad una sorta di “preiscrizione” a ruolo del pignoramento ed in tale momento veniva formato il fascicolo dell’esecuzione. La ratio della novella è facilmente intuibile. In virtù dell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012. n. 221, come noto, è stato introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e documenti di causa. In particolare, il comma 2 dispone che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.