Nuova app per la relata di notifica via PEC

Nuova iniziativa per gli avvocati a cura del Gruppo di Lavoro della FIIF (la fondazione CNF per l’innovazione forense) per facilitarne il lavoro. Da oggi è a disposizione di tutti i colleghi un nuovo strumento per redigere la relata di notifica via pec secondo tutte le indicazioni previste dalla legge. Accedendo alla pagina web fiif.gestionerisorse.pro/relatapec, è possibile redigere molto facilmente la relata per la notifica via PEC. Appare una maschera con le diverse opzioni che possono verificarsi nella vita professionale. È poi sufficiente compilare i campi variabili, selezionare il destinatario della notifica, scegliere l’oggetto della notifica e quindi cliccare su “genera”. In questo modo si potrà predisporre la relata in modo facile e immediato perché il sistema elabora automaticamente il testo da stampare e notificare. Questo sarà estraibile in formato .pdf e, a breve, anche in formato modificabile. È uno strumento che abbasserà la possibilità di errori e di dimenticanze, altro allora non rimane che provarla!

Legge 53/1994

Art. 1. 1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente Art. 2. 1. Per la notificazione di cui all’articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. Art. 3. 1. Il notificante che procede a norma dell’articolo 2 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico. 2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890. Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei  documenti informatici. La notificazione può essere eseguita  esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato; f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo. Art. 4. 1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. 2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti Art. 5. 1. Abrogato. 2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. 3. Nei casi previsti dal comma 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario. Art. 6. 1. L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 2. Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. Art. 7. 1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la

Notiche PEC

1. oggetto del messaggio PEC Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 2. relata di notifica RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato __________ (cod. fisc. __________) iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine di ___________, ai sensi della L. 53/1994, quale difensore di _______ (cod. fisc. __________) in virtù della procura alle liti ___________ notifico l’allegato atto __________ a ________________ (cod. fisc. __________) all’indirizzo di posta elettronica ____________ estratto dall’elenco ____________ se in corso di procedimento, da aggiungere la seguente dichiarazione dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ______________, Sezione _______, Giudice dott ___________, RG nr. ________ se il documento notificato è stato scannerizzato, si deve riportare la seguente attestazione di conformità attesto ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/94 che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta. se il documento notificato è stato scaricato dai registri informatici di cancelleria, si deve riportare la seguente attestazione di conformità attesto ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 , che la presente copia informatica del ______ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, NUMERO RG, NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] è conforme al quella informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. [data] [firma Avvocato] 3. attestazione di conformità da riportare in caso di deposito cartaceo degli atti notificati  L’avvocato ________, ai sensi dell’artt. 9 L. 53/1994, attesta la conformità della copia cartacea del presente _______(atto o provvedimento) all’originale telematico dal quale è stato estratto. [data] [firma Avvocato] 4. testo dell’email (facoltativo) Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L’atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/; Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale. Avvocato _____

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