Proposte di integrazione e modifica al Decreto Legge 90/2014

Il Gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense, a conclusione dell’attività di analisi e commento al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ed a completamento di quanto evidenziato e consegnato quale documentazione in sede di Tavolo permanente per l’attuazione del Processo Civile Telematico  desidera porre attenzione ed accento ai sottoriferiti temi affinché possano trovare semplice e celere soluzione nell’imminente occasione di conversione del Decreto summenzionato a commento le problematiche quivi evidenziate. l presente documento è aggiornato al 31/07/2014 Una copia in pdf è disponibile per il downoad seguendo questo link: DL90_14_proposteQuestioniFiif_ver.31.07AP ARGOMENTO DL 90/2014 Proposta integrazione/modifica 1 Priorità: ALTA Facoltatività dei depositi telematici – estensione a TUTTI gli atti del processo. Art. 44   (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)   1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Art. 44   (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)   1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014. 1bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 9ter dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal decreto del ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n. 209, possono depositare gli atti processuali ed i documenti con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Motivazione: Posto che la funzionalità dei servizi informatici è garantita dalla circostanza che su tutto il territorio nazionale vige l’obbligatorietà del deposito degli atti di cui all’art.16, appare opportuno estendere la facoltatività del deposito a tutte le tipologie di atti processuali, anche al fine di consentire alle sedi virtuose di perseguire l’obiettivo di rendere interamente informatico il processo. Appare peraltro dubbia la legittimità della prassi applicativa dell’art.35 DM44/11, secondo la quale il decreto DGSIA non si limita – come previsto dalla norma – ad accertare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, ma individua anche, in via sommaria e solitamente imprecisa, le tipologie di atti depositabili. Emendamento: All’art.44 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 9ter dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.44, come modificato dal decreto del ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n.209, possono depositare gli atti processuali ed i documenti con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. 2 Priorità: ALTA Momento di perfezionamento del deposito, e previsione dei depositi multipli in caso di superamento dei limiti dimensionali della busta. Art. 51   (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni per via telematica)   1. … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.». Art. 51   (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni per via telematica)   1. … 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7: a) le parole “di cui ai commi da 1 a  4” sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio

Attestazione di conformità di copia cartacea di atti e provvedimenti estratti da fascicolo informatico

L’articolo 52 del DL 90/2014, aggiungendo il comma 9 all’articolo 16-bis DL 179/2012, ha, tra l’altro, attribuito al difensore il potere di attestare la conformità delle copie, analogiche e informatiche, di atti e provvedimenti estratti con modalità telematiche dal fascicolo informatico. Attestazione in caso di: – depositi, – notifica mediante ufficiale giudiziario, – notifica in proprio cartacea, – attestazione informatica. Io sottoscritto Avvocato … attesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 , che la presente copia cartacea del ______ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, NUMERO RG, NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. [firma Avvocato] In caso di notifica in proprio a mezzo PEC l’attestazione è scaricabile da questo articolo.  

La radio ne parla

“Il debutto del PCT” A Radio Rai se ne parla con l’Avv. Lucio Del Paggio, Consigliere nazionale e coordinatore della FIIF.

Indicazioni operative per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati per l’attuazione del Processo Civile Telematico

La FIIF intende fornire un supporto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la diffusione e l'attuazione del Processo Civile Telematico (PCT) nel proprio circondario.A tal fine si diffondono le presenti indicazioni operative redatte sulla base dell'esperienza e delle prassi maturate nei Consigli dell’ordine degli Avvocati nei quali il PCT è già da tempo operativo. Il presente manuale operativo è in continua evoluzione, anche grazie al contributo di chi opera sul campo; pertanto richieste di informazioni o di specifiche ovvero osservazioni in merito potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail della FIIF Allegati: Indicazioni operative per i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per l'attuazione del Processo Civile Telematico (485.90 Kb) n rif   domanda/risposta 1. Punto 5 lettera b d. si chiede di sapere se nell’ambito del punto b si possono includere anche progetti in house, infragruppo o in partnership con dei soggetti esterni comprese quelle che non hanno generato fatturazioni r. Si possono indicare esperienze di realizzazione effettiva di siti e/o piattaforme integrate relative a progetti infragruppo o in partnership con indicazione del committente, valore economico, data di realizzazione. La realizzazione, per corrispondere al valore economico da esporre (quale elemento di accreditamento), deve poter essere provata con fatturazione in caso di verifica, controllo da parte della stazione appaltante in ordine al possesso del requisito. 2. Punto 3.1 d. Si chiede di sapere che cosa si intende con “piano adeguato di protezione e gestione del rischio”? r. In questa sede di consultazione, il criterio dell’adeguatezza è definita dallo stesso offerente.Si rileva che l’attuale piattaforma presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza minime: (a) criptazione delle connessioni con protocollo HTTPS e relativo certificato SSL relativamente alle operazioni di (a1) login degli utenti registrati, (a2) accesso alle aree riservate/interessate da dati potenzialmente sensibili/giudiziari, (a3) esposizione dei database attraverso query; (b) predisposizione di sistemi di allerta e di protezione automatica adeguati onde prevenire, evitare e far fronte ad un possibile attacco informatico al portale (hacker/robot etc.) con particolare riguardo ai sistemi di login interni ed ai database esposti. La protezione non interessa la base dati ed i back-up oggetto di separata committenza relativa all’hosting dei servizi ICT, già appaltata. 3. Punto 3.1 d. si chiede di sapere se il redattore atti debba essere un software client scaricabile in locale o possa essere realizzato direttamente anche come servizio web, per la generazione delle buste xml e successivo interfacciamento con il dispositivo di firma digitale, senza alcuna conservazione permanente sul server di dati relativi agli atti trattati. r. Non si indicano preferenze per l’una o l’altra delle valide soluzioni prospettate. 4. Punto 3.2 d. si chiede di sapere se:   Redattore atti – servizio di assistenza il servizio di assistenza comprende anche il redattore atti? significa assistenza fatta all’utente finale o agli operatori del CNF che si interfacceranno con loro? Solo con call center o anche on site? Sito – servizio di assistenza cosa si intende per assistenza on site? (solo vs il CNF?) cosa si intende per assistenza da remoto con call center? (verso CNF o vs utente finale)? il servizio è compreso nel valore totale dei 200.000 €? per quanto tempo? è prevista l’assistenza anche per gli anni successivi, c’è uno stanziamento? Come verrà regolato per gli anni successivi il tema dell’assistenza? nei 200.000 € è incluso solo la realizzazione del nuovo sito o anche l’esercizio dello stesso su una piattaforma HW da specificare (per esempio SaaS)? ai 200.000 € si aggiunge l’iva?   r. Redattore atti il servizio di assistenza comprende anche il redattore atti significa assistenza fatta all’utente finale solo call center Sito Il servizio di assistenza del sito è rivolto solo agli operatori CNF – Fondazioni significa assistenza verso CNF – Fondazioni il servizio si intende compreso nel valore totale per un periodo di due anni. gli anni successivi saranno oggetto di successiva contrattazione. non viene posto alcun vincolo, né preferenza in ordine ai sistemi operativi e software da utilizzare, pur segnalando una preferenza del Committente per piattaforme aperte e software open source. Nel caso di CMS la cui proprietà non venga trasferita al CNF o non sia open source sarà necessario in re ipsa che il fornitore lo mantenga in esercizio. Alla cifra preventivata si aggiunge l’iva.  5.    d.  si richiedono chiarimenti sulla seguente ipotesi di partecipazione. 1. L’azienda che intende presentare manifestazione d’interesse e, se ammessa, partecipare al bando è una società consortile per azione, che, non svolge attività tecniche dirette, ma si avvale delle proprie consorziate, tutte partecipanti al capitale della società consortile. La società consortile quindi non possiede né il DURC, in quanto non ha dipendenti diretti, né la certificazione ISO 9001, non svolgendo attività dirette. Può partecipare? 2. L’intendimento è quindi di far concorrere la società consortile con un contratto di avvalimento sulla società SIRFIN SPA, la quale è socia della società consortile, ed è in grado di produrre tutta la documentazione richiesta dal documento di Manifestazione di Interesse.  r. Nelll’ipotesi in cui, per la committenza, risulti ammissibile la fattibilità del progetto, i soggetti partecipanti alla indagine esplorativa – in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall’avviso pubblicato – saranno invitati nella successiva procedura concorsuale.Per tale effetto, la società socia della consortile indicata, dovrà essere in possesso non solo dei requisiti tecnici e finanziari – come preannunciato – , ma, altresì, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 (in ordine a tutti i soggetti per i quali il possesso dei requisiti è richiesto). Quindi il possesso dei requisiti generali dovrà essere autodichiarato sia dalla società consortile sia dalla socia.   La società consortile può, pertanto, presentare la manifestazione di interesse all’indagine esplorativa in oggetto allegando: 1. un mandato collettivo di rappresentanza irrevocabile conferito da tutti i soci della società consortile a quest’ultima in ordine alla partecipazione alla gara (si applicano le norme dell’a.t.i.); 2. il contratto di avvalimento con la società consorziata ai sensi (e con i contenuti di cui) dell’art. 49 d.lgs. 163/2006.    

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