I Fori fanno rete 2015
Il Consigliere Vincenzo Di Cerbo, la dottoressa Barbara Fabbrini e l’avvocato Carla Secchieri discutono sulle questioni aperte. Focus sui Processi telematici Tributario e Amministrativo: ne parlano i consiglieri Fiorenzo Sirianni e Ines Pisano e gli avvocati Andrea Pontecorvo e Andrea Pellegrino Intervento del Garante europeo della protezione dei dati personali consigliere Giovanni Buttarelli con l’avvocato Franceso Micozzi Ci riferiscono sullo stato dell’arte del PCT e dei e dei relativi sistemi informatici l’ingegnere Giulio Borsari, il consigliere Francesco Cottone e l’avvocato Carla Secchieri. Si continua nel pomeriggio a parlare delle proposte di modifica normativa al DL 83/15 con gli avvocati Valentina Carollo e Giovanni Rocchi … e di formazione con gli avvocati Carla Secchieri, Giuseppe Vitrani, Paolo Lessio e Fabrizio Sigillò. La commissione informatica è una risorsa importante, raccontano le loro esperienze gli avvocati Fabrizio Pettoello, Nicola Gargano e Giuseppe Vitrani. I dati dell’avvocatura interpretati da Juri Rudi. In conclusione dell’incontro parlano di privacy, gestionale e siti web gli avvocati Francesco Micozzi, Maurizio Reale e Daniela Dondi.
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.): modalità di deposito telematico della sentenza di condanna (art. 156 disp. att. c.p.c.).
La mancata previsione di tracciati XSD ministeriali rende complicata la procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Per effettuare un deposito senza errori si dovrà precedere come segue. In relazione al bene sequestrato, al momento della creazione del fascicolo informatico, sarà da selezionare la tipologia di fascicolo: • esecuzioni immobiliari; • esecuzioni mobiliari. Abbiamo utilizzato come schermate quelle dei redattori atto: “Quadra” e “Consolle avvocato” Esecuzioni immobiliari. 1.1 Sezione fascicoli. Nella prima schermata si indica il codice della pratica e quindi l’ufficio dove si effettua il deposito. Nella schermata successiva si ineriscono i dati delle parti e dei relativi avvocati. 1.2 Sezione depositi telematici. Dopo aver cliccato su “nuovo”, si selezionerà “nota di iscrizione a ruolo – pignoramento”. Nella schermata successiva nessun campo corrisponderà ai dati della conversione di sequestro in pignoramento, ma gran parte di essi sono obbligatori, per cui è deve inserirli. Si procederà pertanto come segue. Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo; Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza; Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza; Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo. Quindi si procederà con la descrizione dei beni e l’indicazione dei diritti sui beni. Caricamento dell’atto principale. È opportuno indicare nella nota di accompagnamento dell’iscrizione a ruolo che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento (eventualmente evidenziandolo con colore diverso) perché la cancelleria ricevente sia messa in condizione di capire che si tratta di una conversione e non di una procedura esecutiva. Caricamento degli allegati. Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste. Alcuni redattori daranno un avviso di mancato inserimento. In tal caso l’errore che si genera per difetto di allegazione non è bloccante, per cui non è necessario allegarlo. L’unico allegato da depositare sarà la sentenza, con dichiarazione di conformità. Altri redattori, in caso di mancata allegazione del precetto, dell’atto di pignoramento o del verbale di pignoramento non consentiranno di procedere oltre, sicché dovrà essere caricato un file in formato .pdf testuale con questo contenuto: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in pignoramento“. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal difensore. Esecuzioni mobiliari. 2.1 Sezione fascicoli. Nell’oggetto della prima schermata della “Consolle” (non di “Quadra”) il sistema propone un elenco di voci a scalare tra cui quella di “conversione del sequestro in pignoramento”, che non bisogna selezionare! La stessa infatti genera un conflitto che impedisce il deposito dell’atto per un errore insanabile e non forzabile dalla cancelleria. Si deve pertanto selezionare, a seconda del caso, la voce “espropriazione mobiliare presso il debitore” o quella “espropriazione mobiliare presso terzi”. La schermata si completa indicando il codice della pratica e l’ufficio dove si effettua il deposito. Nella schermata successiva si inseriscono i dati delle parti e dei relativi avvocati. Quindi si procede come indicato al precedente punto 1.2. In sintesi riportiamo qui affianco lo schema da utilizzare nella procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Deposito telematico dei pignoramenti obbligatorio dal 31/3/2015
Dal 31/3/2015 i programmi redattori atti sono stati aggiornati alle nuove modalità di iscrizione a ruolo del pignoramento. Da questa data è infatti obbligatorio il deposito telematico dei pignoramenti secondo le nuove norme di cui all’art. 18 del DL 132/2014 che ha modificato gli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (quindi deposito obbligatorio telematico di copia conforme del pignoramento, del titolo, del precetto e nota di iscrizione a ruolo redatta secondo le istruzioni del nuovo Decreto 19/3/2015: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/…/2015/03/23/15A02237/sg) . Nel deposito del pignoramento, l’atto principale è sempre la nota di iscrizione a ruolo generata dal redattore. Il pignoramento notificato, invece, va scansionato e inserito come allegato. Allo stesso modo, il titolo e il precetto, vanno scansionati e vanno allegati alla busta. Si raccomanda di fare un file distinto per ogni allegato (pignoramento, titolo, precetto, nota di trascrizione ove prevista) in modo da agevolare il controllo da parte della cancelleria. La dichiarazione di conformità del pignoramento, del titolo e del precetto a norma dell’art. 16 bis, co. 2 del DL 179/2012, può essere effettuata anche in un file separato sottoscritto digitalmente e allegato alla stessa busta contenente i titoli Nelle immagini si riportano i dati obbligatoti della nota di iscrizione a ruolo per le varie procedure. Un approfondimento delle nuove modalità di deposito telematico nelle esecuzioni è reperibile nella sezione “Presentazione e documenti” o cliccando su questo link. Il Gruppo di Lavoro della FIIF
Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità – avv. Francesco Minazzi
Il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162, ha fortemente innovato la disciplina del Codice di Procedura Civile, in tema di processo esecutivo. In particolare, la novità di maggior rilievo è costituita dall’onere per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento, secondo nuove modalità, elidendolo in capo agli Ufficiali Giudiziari. Ciò comporta una grave conseguenza: fino a che non interviene la ridetta iscrizione a ruolo, non esiste un fascicolo dell’esecuzione entro cui depositare il ricorso in opposizione di cui all’art. 615, comma 2, del “Codice di Rito”. Tale struttura procedimentale appare lesiva del diritto di difesa del debitore, integrando una violazione del canone costituzionale postulato all’articolo 24, di cui si intende dar conto nel presente lavoro. Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità Sommario: 1.Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 ; 2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata ; 3. Conclusioni. 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 L’Esecutivo ha adottato il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Come enuncia il curioso neologismo coniato dal Legislatore, è un provvedimento volto a delocalizzare il contenzioso civile, favorendone il trasferimento dalla sede tribunalizia a quella della giustizia privata, intervenendo, tuttavia, anche sul Codice di Rito, in particolare novellando le disposizioni inerenti il Processo Esecutivo. Nello specifico, gli articoli 18 e 19 del predetto Decreto apportano significative modificazioni a taluni articoli del Codice di Procedura, rinnovando in maniera consistente lo svolgimento del’iter procedimentale dei pignoramenti già previsti ed introducendone uno nuovo (quello degli autoveicoli). L’articolo 18, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, infatti, dispone al comma 1 che: l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 557 è sostituito dal seguente: « 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore». Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo di legge, le tre disposizioni sono molto simili e postulano uno schema procedimentale unitario. Il creditore (rectius: il suo difensore) consegna il pignoramento presso l’Ufficio Notificazioni e Protesti affinché sia notificato: dovrà poi ivi recarsi dopo la notifica per ritirarlo – si badi bene, senza alcun termine perentorio entro cui ritirare. Successivamente, il creditore deve depositare, a pena d’inefficacia, il pignoramento, il titolo e il precetto, in copie conformi, entro quindici o trenta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di pignoramento. Si prevede, invero, che sia il difensore del creditore ad iscrivere a ruolo la procedura e solo in tale evenienza il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. E’ chiara la differenza rispetto alla formulazione previgente delle norme in questione. In precedenza, l’Ufficiale Giudiziario stesso, eseguita l’ultima notificazione, recava seco il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto in originale presso la Cancelleria, provvedendo ad una sorta di “preiscrizione” a ruolo del pignoramento ed in tale momento veniva formato il fascicolo dell’esecuzione. La ratio della novella è facilmente intuibile. In virtù dell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012. n. 221, come noto, è stato introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e documenti di causa. In particolare, il comma 2 dispone che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Nuova app per la relata di notifica via PEC
Nuova iniziativa per gli avvocati a cura del Gruppo di Lavoro della FIIF (la fondazione CNF per l’innovazione forense) per facilitarne il lavoro. Da oggi è a disposizione di tutti i colleghi un nuovo strumento per redigere la relata di notifica via pec secondo tutte le indicazioni previste dalla legge. Accedendo alla pagina web fiif.gestionerisorse.pro/relatapec, è possibile redigere molto facilmente la relata per la notifica via PEC. Appare una maschera con le diverse opzioni che possono verificarsi nella vita professionale. È poi sufficiente compilare i campi variabili, selezionare il destinatario della notifica, scegliere l’oggetto della notifica e quindi cliccare su “genera”. In questo modo si potrà predisporre la relata in modo facile e immediato perché il sistema elabora automaticamente il testo da stampare e notificare. Questo sarà estraibile in formato .pdf e, a breve, anche in formato modificabile. È uno strumento che abbasserà la possibilità di errori e di dimenticanze, altro allora non rimane che provarla!
Decreto Tribunale Foggia, 10/4/2014
Decreto del Tribunale di Foggia del 10 aprile 2014 nel quale si dichiara inammissibile il ricorso introduttivo telematico in assenza di decreto autorizzato DGSIA ex art. 35 DM 44/2011
Disponibile la registrazione dell’evento del 23 gennaio su YouTube
E’ disponibile sul nostro canale YouTube il video dell’evento Processo Civile Telematico e Fatturazione Elettronica come fare?
Slide Fatturazione Elettronica
Pubblicate in presentazioni e documenti le slide del 23 gennaio 2015: Fatturazione elettronica come fare?
Processo Civile Telematico e fatturazione elettronica – Segui la diretta streaming
Per visualizzare la diretta clicca sul diretta link: http://www.trentinoinrete.it/it/eventi-live/processo-civile-telematico-e-fatturazione-elettronica-cosa-fare
Processo Civile Telematico e fatturazione elettronica – Segui la diretta Streaming
Trasmettiamo in diretta il convegno ”Processo Civile Telematico e Fatturazione Elettronica: Come Fare?“, da Rovereto (TN), dalle ore 15:00 alle ore 18:00 del 23 gennaio 2015 Hai domande per i relatori? Usa l’hashtag #direttaFIIF su twitter oppure scrivi sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/FIIFCNF Non riesci a seguire la diretta? Prova questo link: http://www.trentinoinrete.it/it/eventi-live/processo-civile-telematico-e-fatturazione-elettronica-cosa-fare