Conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.): modalità di deposito telematico della sentenza di condanna (art. 156 disp. att. c.p.c.).
La mancata previsione di tracciati XSD ministeriali rende complicata la procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Per effettuare un deposito senza errori si dovrà precedere come segue. In relazione al bene sequestrato, al momento della creazione del fascicolo informatico, sarà da selezionare la tipologia di fascicolo: • esecuzioni immobiliari; • esecuzioni mobiliari. Abbiamo utilizzato come schermate quelle dei redattori atto: “Quadra” e “Consolle avvocato” Esecuzioni immobiliari. 1.1 Sezione fascicoli. Nella prima schermata si indica il codice della pratica e quindi l’ufficio dove si effettua il deposito. Nella schermata successiva si ineriscono i dati delle parti e dei relativi avvocati. 1.2 Sezione depositi telematici. Dopo aver cliccato su “nuovo”, si selezionerà “nota di iscrizione a ruolo – pignoramento”. Nella schermata successiva nessun campo corrisponderà ai dati della conversione di sequestro in pignoramento, ma gran parte di essi sono obbligatori, per cui è deve inserirli. Si procederà pertanto come segue. Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo; Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza; Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza; Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo. Quindi si procederà con la descrizione dei beni e l’indicazione dei diritti sui beni. Caricamento dell’atto principale. È opportuno indicare nella nota di accompagnamento dell’iscrizione a ruolo che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento (eventualmente evidenziandolo con colore diverso) perché la cancelleria ricevente sia messa in condizione di capire che si tratta di una conversione e non di una procedura esecutiva. Caricamento degli allegati. Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste. Alcuni redattori daranno un avviso di mancato inserimento. In tal caso l’errore che si genera per difetto di allegazione non è bloccante, per cui non è necessario allegarlo. L’unico allegato da depositare sarà la sentenza, con dichiarazione di conformità. Altri redattori, in caso di mancata allegazione del precetto, dell’atto di pignoramento o del verbale di pignoramento non consentiranno di procedere oltre, sicché dovrà essere caricato un file in formato .pdf testuale con questo contenuto: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in pignoramento“. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal difensore. Esecuzioni mobiliari. 2.1 Sezione fascicoli. Nell’oggetto della prima schermata della “Consolle” (non di “Quadra”) il sistema propone un elenco di voci a scalare tra cui quella di “conversione del sequestro in pignoramento”, che non bisogna selezionare! La stessa infatti genera un conflitto che impedisce il deposito dell’atto per un errore insanabile e non forzabile dalla cancelleria. Si deve pertanto selezionare, a seconda del caso, la voce “espropriazione mobiliare presso il debitore” o quella “espropriazione mobiliare presso terzi”. La schermata si completa indicando il codice della pratica e l’ufficio dove si effettua il deposito. Nella schermata successiva si inseriscono i dati delle parti e dei relativi avvocati. Quindi si procede come indicato al precedente punto 1.2. In sintesi riportiamo qui affianco lo schema da utilizzare nella procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Documenti informatici e estrazione del duplicato informatico
E’ di pochi giorni fa la notizia che è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it), o dai vostri programmi se aggiornati, gli atti e provvedimenti sia COME DUPLICATI che come COPIE INFORMATICHE. Le tipologie di documento informatico nel PCT I tipi di DOCUMENTO INFORMATICO che possiamo utilizzare nel PCT possono essere: 1) documenti informatici ex art. 20 CAD, quindi originali informatici ottenuti da trasformazione di un file di testo (es. word, odt, txt) in un documento PDF; 2) copie informatiche di documenti analogici ex art. 22 CAD e, quindi, scansioni; 3) duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, quindi originali informatici che nel PCT troviamo sotto forma di file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc. 4) copie informatiche di documento informatico ex art. 23 bis, co. 2, CAD, che possiamo ottenere, ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente eliminando i riferimenti alla firma digitale. Il DPCM 13 novembre 2014 (che ci obbligherebbe, secondo alcuni, a inserire hash (impronta) e riferimento temporale nell’attestazione di conformità) si applicherebbe eventualmente solo ai n. 2 e 4. Precisazione in riferimento ai duplicati e alle copie informatiche nel fascicolo informatico – non c’è più la “coccardina”! In riferimento ai DUPLICATI: sono file con estensione .pdf (se sottoscritti in formato PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES) e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC in quanto si notificano senza necessità dell’attestazione di conformità. Sono però file che, quando visualizzati sul computer o stampati, NON PRESENTANO ALCUNA “COCCARDINA” proprio perché originali informatici. Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del relativo provvedimento che non compare. In riferimento alle COPIE INFORMATICHE: sono file con estensione PDF e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA. Presentano, infatti, a lato la “coccardina” che riporta in formato grafico la firma del Giudice o dell’avvocato e in alto a destra tutti i numeri del provvedimento (R.G., numero dell’atto, repertorio, dati della registrazione). Ciò non toglie che voi possiate autenticare anche i duplicati (quindi stampe senza “coccardina”). Dovrete sempre fare l’attestazione ex art. 16 bis, co. 9 bis. del D.L. 179/2012. Potrà quindi accadere che sia in provvedimenti notificati che in atti depositati NON VEDRETE PIU’ LA COCCARDINA che riporta in formato grafico la firma digitale del sottoscrittore. Questo non inficia assolutamente la validità dell’atto che potrete controllare nel corrispondente atto informatico con le funzioni di verifica della firma digitale che vi ho segnalato nel precedente post. Se invece ricevete una notifica cartacea: anche in questo caso l’assenza di coccardina non inficia la validità della notifica in quanto l’atto è sempre certificato conforme dall’avvocato che avrà scaricato il relativo duplicato poi trasformato in copia cartacea. L’assenza di “coccardina”, quindi, non equivale a mancata sottoscrizione dell’atto. Fatta questa premessa vediamo nello specifico come si effettua l’estrazione del duplicato informatico dal sito http://pst.giustizia.it. Estrazione del duplicato informatico dal sito http://pst.giustizia.it Apriamo il sito web e cicchiamo su login. Ora clicchiamo su “accedi con smart card” Selezioniamo il nostro certificato di autenticazione: Torniamo quindi al menù principale e clicchiamo su “Consultazione registri”Selezioniamo dal menù a tendina l’Ufficio Giudiziario, il Registro e il Ruolo di nostro interesse:Clicchiamo su consulta:Eseguiamo la ricerca del fascicolo di nostro interesse e selezioniamolo: Clicchiamo quindi su documenti, si aprirà una schermata simile a questa: Dobbiamo quindi cliccare sul segno + a fianco al nome del documento, si espanderà un menù che ci consentirà di scegliere tra duplicato, copia informatica e hash. ATTENZIONE: l’hash rilasciato dal Ministero è quello del DUPLICATO informatico e non può essere utilizzato ai fini del rispetto del DPCM 13/11/2014 nelle notifiche a mezzo PEC.Dopo aver selezionato “duplicato”, cliccando quindi nuovamente sul nome del documento il sistema ci permetterà di salvare il corrispondente file sul nostro pc nella directory prescelta. A questo punto è sempre consigliabile effettuare una verifica della firma digitale attraverso gli appositi software di verifica (gli stessi utilizzati per firmare i documenti oppure tramite il sito web del notariato a questo indirizzo: http://vol.ca.notariato.it/ Nella sezione “Presentazione e Documenti” sono disponibili le slide riepilogative. Il Gruppo di Lavoro della FIIF
Deposito telematico dei pignoramenti obbligatorio dal 31/3/2015
Dal 31/3/2015 i programmi redattori atti sono stati aggiornati alle nuove modalità di iscrizione a ruolo del pignoramento. Da questa data è infatti obbligatorio il deposito telematico dei pignoramenti secondo le nuove norme di cui all’art. 18 del DL 132/2014 che ha modificato gli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (quindi deposito obbligatorio telematico di copia conforme del pignoramento, del titolo, del precetto e nota di iscrizione a ruolo redatta secondo le istruzioni del nuovo Decreto 19/3/2015: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/…/2015/03/23/15A02237/sg) . Nel deposito del pignoramento, l’atto principale è sempre la nota di iscrizione a ruolo generata dal redattore. Il pignoramento notificato, invece, va scansionato e inserito come allegato. Allo stesso modo, il titolo e il precetto, vanno scansionati e vanno allegati alla busta. Si raccomanda di fare un file distinto per ogni allegato (pignoramento, titolo, precetto, nota di trascrizione ove prevista) in modo da agevolare il controllo da parte della cancelleria. La dichiarazione di conformità del pignoramento, del titolo e del precetto a norma dell’art. 16 bis, co. 2 del DL 179/2012, può essere effettuata anche in un file separato sottoscritto digitalmente e allegato alla stessa busta contenente i titoli Nelle immagini si riportano i dati obbligatoti della nota di iscrizione a ruolo per le varie procedure. Un approfondimento delle nuove modalità di deposito telematico nelle esecuzioni è reperibile nella sezione “Presentazione e documenti” o cliccando su questo link. Il Gruppo di Lavoro della FIIF