Brevi note in materia di pignoramento di quote sociali ex art. 2471 c.c. e processo telematico – avv. Giuseppe Vitrani.
Come noto esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì all’interno del codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, con la (ennesima) riforma delle procedure esecutive sono state dettate nuove disposizioni per l’iscrizione a ruolo delle stesse per via telematica; il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha infatti profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma 2, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata “il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”; dopodiché la norma passa ad occuparsi esclusivamente delle procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. A leggere tale parte della norma sembrerebbe che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura dovrebbe seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, senza necessità di alcuna attestazione di conformità e, soprattutto, senza l’obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate, per di più a pena di inefficacia del pignoramento. Il problema è che però gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive impedirebbero di seguire la procedura appena descritta, essendo gli stessi strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario dovrebbero essere depositati telematicamente ma, seguendo la linea interpretativa in esame, più per “accontentare” i sistemi informatici che non in adempimento di un preciso obbligo di legge. Inoltre occorre anche considerare che la prima parte della norma impone il deposito telematico per tutti gli atti successivi a quello con cui inizia l’esecuzione ma solo per i procedimenti di cui al libro III del codice di procedura civile; posto che il pignoramento delle quote sociali non è regolato dal codice di rito ma solo dal codice civile, ragionando sempre in un’ottica rigorosamente letterale neppure tale norma di carattere generale potrebbe applicarsi alla procedura esecutiva in commento. A tale ragionamento si potrebbe però obiettare che la procedura esecutiva di cui all’art. 2471 c.c. rientrerebbe in realtà in una delle tre categorie classiche contemplate dal codice di rito. Occorre dunque approfondire il tema della natura del pignoramento di quote sociali, tuttora assai dibattuto in dottrina e giurisprudenza. La giurisprudenza prevalente in passato, in epoca anteriore alla formulazione della norma in commento (e sotto il vigore dell’abrogato art. 2480 c.c.), sposava la tesi dell’applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi immaginando la quota come diritto di credito verso la società (ex multis, v. Cass. 13019/92; Cass. 2926/97). Per vero si giungeva a tale conclusione per esclusione, non ritenendosi applicabile né la disciplina del pignoramento mobiliare, che, secondo tale giurisprudenza, presupponeva pur sempre l’esistenza di una cosa materiale da apprendere, né, ovviamente, la disciplina del pignoramento immobiliare. Inoltre si riteneva (e da taluni si riteneva ancora recentemente) che la notificazione dell’atto di pignoramento alla società avesse le funzione di consentire a quest’ultima di presenziare all’udienza al fine di riferire sulla posizione globale del debitore e sulla consistenza della sua quota ovvero circa l’esistenza di vincoli sulla stessa. Per la verità, tale argomento ha ora perso ogni fondamento dal momento che con la riforma dell’art.
Quando il processo è esecutivo! Manuale di sopravvivenza al 31 marzo 2015 – avv. Nicola Gargano
Ci siamo! Da oggi 31 marzo 2015 per i pignoramenti post dl 132/14 ovvero quelli iniziati dopo l’11 dicembre 2014 sarà obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica. Nei post più datati avevamo provato a stilare qualche piccola indicazione pratica per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive ad uso di coloro che, esercitando in Tribunali già muniti di decreto DGSIA nelle procedure esecutive, desiderassero procedere con l’iscrizione a ruolo telematica. Da oggi invece è obbligatorio iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nei rigorosi termini imposti dai riformati articoli 518, 543 e 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, entro 15 giorni (in fase di conversione sono aumentati da 10 a 15) per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari e 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, calcolati a partire dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Diverso invece il termine previsto dal 521bis c.p.c. per il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi il cui termine decadenziale di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante. Ma come si effettua l’iscrizione a ruolo telematica? Il creditore procedente dovrà depositare telematicamente come atto principale, la nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori: Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore (l’abbiamo già scritto direte voi, ma il decreto lo riporta due volte, la seconda volta riferendosi al titolo esecutivo rispondo io). Inoltre a seconda del tipo di procedura sarà necessario inserire i seguenti ulteriori dati: Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili: Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento). Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale; Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx). Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore: Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore) Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene. Il decreto prevede poi che, qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito. La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”. Ad ogni buon conto un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dal DM del 19 marzo 2015 consigliandovi in alternativa di utilizzare il modello proposto qui: nuova nota iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive Dopo aver inserito la nota di iscrizione a ruolo come atto principale dovranno essere inseriti come allegati in formato pdf immagine, le copie conformi degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario e precisamente titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento o atto di pignoramento, avendo cura di preparare un file per ogni atto. La nota di trascrizione potrà essere allegata in un momento successivo all’iscrizione nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo comma, e quindi con deposito telematico autonomo non appena verrà restituita dal conservatore dei registri immobiliari. Ma come si attesta la conformità di titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione e atto o verbale di pignoramento? Sul punto, occorre tener presente che, sul territorio nazionale, esistono numerose prassi operative tutte a mio avviso valide e che potrete scegliere in base alla semplicità dell’una o dell’altra procedura o in base alla prassi locale del vostro foro.
Pignoramento Auto-Motoveicoli, Rimorchi: gli Adempimenti del Creditore nel caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della NIR – avv. Andrea Pontecorvo
La Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (pubblicata in G.U. n. 261 Suppl. Ordinario n. 84 del 10 novembre 2014) ha convertito con modifiche il D.L. n. 132/2014. In sede di conversione, è stato introdotto il nuovo art. 521 bis del codice di procedura civile avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che “si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione“. Il debitore è costituito custode dei beni pignorati; entro 10 giorni dovrà consegnare i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) [qui, il sito di quello romano]. Da quel momento l’Istituto Vendite Giudiziarie assume la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC. Il comma 5 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri“. Il creditore, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’IVG, deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. L’art. 164 ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto sempre dalla indicata legge di conversione [le cui previsioni si applicano a tutti i pignoramenti effettuati a far data dall’11.12.2014], stabilisce che “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.“. E’ previsto inoltre che “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito“. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) richiede che la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c., sia redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio (qui il documento del P.R.A.). Attenzione, quindi, alla iscrizione a ruolo con modalità telematica, modalità esclusiva dal prossimo 31.03.2015 [per un breve cenno sulle nuove modalità di deposito della relativa busta, clicca qui]. Autore: avv. Andrea Pontecorvo Data di pubblicazione: 23/3/2015 Link della prima pubblicazione: http://www.iuslaw.it/pignoramento-auto-motoveicoli-rimorchi-gli-adempimenti-del-creditore-nel-caso-di-inefficacia-del-pignoramento-per-mancato-deposito-della-nir/ ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER
Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità – avv. Francesco Minazzi
Il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162, ha fortemente innovato la disciplina del Codice di Procedura Civile, in tema di processo esecutivo. In particolare, la novità di maggior rilievo è costituita dall’onere per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento, secondo nuove modalità, elidendolo in capo agli Ufficiali Giudiziari. Ciò comporta una grave conseguenza: fino a che non interviene la ridetta iscrizione a ruolo, non esiste un fascicolo dell’esecuzione entro cui depositare il ricorso in opposizione di cui all’art. 615, comma 2, del “Codice di Rito”. Tale struttura procedimentale appare lesiva del diritto di difesa del debitore, integrando una violazione del canone costituzionale postulato all’articolo 24, di cui si intende dar conto nel presente lavoro. Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità Sommario: 1.Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 ; 2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata ; 3. Conclusioni. 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014 L’Esecutivo ha adottato il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Come enuncia il curioso neologismo coniato dal Legislatore, è un provvedimento volto a delocalizzare il contenzioso civile, favorendone il trasferimento dalla sede tribunalizia a quella della giustizia privata, intervenendo, tuttavia, anche sul Codice di Rito, in particolare novellando le disposizioni inerenti il Processo Esecutivo. Nello specifico, gli articoli 18 e 19 del predetto Decreto apportano significative modificazioni a taluni articoli del Codice di Procedura, rinnovando in maniera consistente lo svolgimento del’iter procedimentale dei pignoramenti già previsti ed introducendone uno nuovo (quello degli autoveicoli). L’articolo 18, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, infatti, dispone al comma 1 che: l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»; l’articolo 557 è sostituito dal seguente: « 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore». Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo di legge, le tre disposizioni sono molto simili e postulano uno schema procedimentale unitario. Il creditore (rectius: il suo difensore) consegna il pignoramento presso l’Ufficio Notificazioni e Protesti affinché sia notificato: dovrà poi ivi recarsi dopo la notifica per ritirarlo – si badi bene, senza alcun termine perentorio entro cui ritirare. Successivamente, il creditore deve depositare, a pena d’inefficacia, il pignoramento, il titolo e il precetto, in copie conformi, entro quindici o trenta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di pignoramento. Si prevede, invero, che sia il difensore del creditore ad iscrivere a ruolo la procedura e solo in tale evenienza il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. E’ chiara la differenza rispetto alla formulazione previgente delle norme in questione. In precedenza, l’Ufficiale Giudiziario stesso, eseguita l’ultima notificazione, recava seco il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto in originale presso la Cancelleria, provvedendo ad una sorta di “preiscrizione” a ruolo del pignoramento ed in tale momento veniva formato il fascicolo dell’esecuzione. La ratio della novella è facilmente intuibile. In virtù dell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012. n. 221, come noto, è stato introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e documenti di causa. In particolare, il comma 2 dispone che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Slide Processo Esecutivo post DL 132/2014
Pubblicate in presentazioni e documenti le slide del Processo Esecutivo post DL 132/2014 a questo link