Convenuto si costituisce solo in via telematica? E’ contumace – avv. Maurizio Reale
Il Tribunale di Padova, con ordinanza 28 agosto-1° settembre 2014, ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta non essendo tale tipologia di atto presente tra quelli indicati nel decreto ex art. 35, DM 44/11, con conseguente dichiarazione di contumacia della parte così costituitasi. Le motivazioni poste dal Giudicante a supporto della decisione adottata non appaiono assolutamente condivisibili. Il Giudice, correttamente, osserva che: il procedimento era stato iscritto a ruolo dopo il 30 giugno 2014 applicandosi quindi le novità introdotte dal DL 90/14 convertito nella L. 114/14; tra gli atti che l’art. 16 bis del DL 179/12 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizioessendo obbligatorio, invece, il deposito telematico dei soli atti endoprocedimentali; il DL 179/12 nulla prevede circa il deposito degli atti introduttivi delle parti; sancire l’obbligo del deposito telematico di alcuni atti non significa vietare l’utilizzo di quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti masolo statuire che, alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014 devono essere depositati attraverso modalità telematica; vigendo nel nostro sistema processuale il principio della libertà delle forme, laddove non diversamente stabilito, l’obbligo di utilizzare un certo strumento di deposito non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio con ciò essendo evidente come il deposito telematico sia reputato idoneo dal legislatore a raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l’atto processuale nelrispetto del principio del contraddittorio. Il ragionamento del Giudicante, così come sopra descritto è, fino a questo momento, assolutamente condivisibile e, ad avviso di chi scrive, poteva essere sufficiente per affermare l’ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta. Ritiene invece, al fine di decidere se il deposito degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, di dover prendere in esame l’art. 35 del DM 44/11 nonché gli artt. 166 e 167 c.p.c. E’ da questo momento in poi che, quanto osservato dal Giudice, appare assolutamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Ritiene infatti il Giudicante, richiamando l’art. 35 del DM 44/11, che tale norma, oltre a disporre al comma 1 che “l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni e’ preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio” conferisca al Direttore del DGSIA (la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) anche il potere, di indicare espressamente la tipologia degli atti per i quali sia possibile procedere al deposito telematico se è vero come è vero che, nel richiamare il decreto ex art. 35, DM 44/11 rilasciato al Tribunale di Padova, non esita a mettere in evidenza come gli atti “autorizzati” ad essere depositati telematicamente e quindi, a suo dire, aventi il cd. “valore legale” siano solo: comparse conclusionali e memorie di replica, memorie autorizzate dal Giudice, memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro. Sul punto è fondamentale evidenziare come ad oggi, nel nostro ordinamento, non sia possibile rinvenire norma alcuna – legislativa o regolamentare – che attribuisca alla DGSIA il potere di stabilire e indicare quali atti a “valore legale” siano validamente depositabili in via telematica, limitandosi le norme (in particolare l’art. 35 del DM 44/2011) a indicare che a tale organo spetti esclusivamente di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”. Riassumendo, nel nostro ordinamento giuridico: non esiste norma che conferisca a DGSIA il potere di indicare quali siano gli atti da depositarsi telematicamente e, non esiste norma che preveda e riconosca giuridicamente quello che, impropriamente, viene definito “valore legale”. Il Giudicante, erroneamente, ritiene invece di avvalersi di questo elemento di valutazione per poter dichiarare non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione e risposta poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35, DM 44/11. Si omette ogni commento in merito al fatto che, ad avviso del Giudice di Padova, sarebbe altresì privo di valore legale anche lo strumento di comunicazione evidenziando, sul punto, solo che di tale mezzo è proprio DGSIA ad attestarne, con decreto dirigenziale, l’installazione e l’idoneità. Ad avviso del Giudice, mancando presso il Tribunale di Padova, l’autorizzazione ex art. 35, DM 44/11 per il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta lo stesso, ai fini della sua ammissibilità, deve essere considerato, per analogia, a quello del deposito cartaceo inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione e, conseguentemente, valutarne la legittimità applicando la disciplina generale sulla costituzione delle parti così come disposta dagli artt. 166 e 167 c.p.c. nel giudizio ordinario di cognizione. A tal proposito il Giudice osserva che: in tali articoli nessun riferimento viene fatto al PCT; il deposito cartaceo in cancelleria, consentendo a quest’ultima il controllo dei documenti offerti in comunicazione, sarebbe posto anche e soprattutto a garanzia della regolarità del contraddittorio in assenza del quale non potrebbe darsi corso al procedimento essendo il contraddittorio direttamente tutelato dal secondo comma dell’art. 111 della Costituzione. Nel rilevare ciò il Giudicante equiparando, in sostanza, il deposito effettuato tramite servizio postale con quello effettuato tramite PCT, dimentica che, in quest’ultimo, si ha un duplice controllo: il primo, effettuato automaticamente dal software del Ministero della Giustizia a seguito del quale viene inviata al mittente una PEC contenente i relativi esiti e, il secondo, da parte della cancelleria la quale, dopo averlo effettuato, accetta definitivamente l’atto inviato telematicamente comunicando al mittente il perfezionamento del deposito; a ciò si aggiunga che, quanto depositato telematicamente è, dopo l’accettazione del cancelliere, immediatamente visibile alle altre parti costituite mediante il sistema “Polisweb” con il vantaggio che le stesse parti
Deposito telematico di atti diversi da quelli previsti ex lege: muta la giurisprudenza – avv. Maurizio Reale
Le ordinanze dei Tribunali di Milano (7 ottobre 2014), Brescia (07 ottobre 2014), Vercelli (04 agosto 2014), Udine (28 luglio 2014) e Bologna (16 luglio 2014) mutano completamente l’orientamento giurispudenziale pressochè univoco e che ormai sembrava consolidarsi, relativo all’ammissibilità e validità del deposito telematico di atti diversi da quelli endoprocessuali così come indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia. Nelle citate ordinanze ed in particolar modo in quelle di Milano, Brescia e Bologna, viene adesso accolto il principio per il quale non possa essere sanzionata la parte che depositi telematicamente atti diversi da quelli endoprocessuali indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia. Sul punto avevo già avuto modo di esprimermi, unitamente ai colleghi Adriana Augenti, Patrizio Galeotti, Nicola Gargano, Francesco Minazzi e Fabrizio Sigillò, commentando sia l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 10 aprile 2014, sia l’ordinanza del Tribunale di Padova del 1 settembre 2014 sostenendo in tempi non sospetti, in punto di diritto, argomentazioni e conclusioni del tutto diverse da quelle indicate nei predetti provvedimenti, fermamente convinto che il deposito telematico di atti non potesse riguardare solo ed esclusivamente quelli endoprocessuali indicati dall’art. 16 bis DL 179/12, ma anche gli altri (introduttivi o di costituzione) pur in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia evidenziando che, nel nostro ordinamento non fosse esistente norma alcuna che conferisse a DGSIA (nell’emanare il decreto ex art. 35 DM 44/11) da un lato il potere di indicare quali fossero gli atti da depositarsi telematicamente e, dall’altro, che prevedesse e riconoscesse giuridicamente quello che, impropriamente, veniva e viene definito “valore legale”, senza dimenticare che, pur non volendo aderire a tale interpretazione, il Giudicante avrebbe dovuto comunque applicare due principi: il principio della libertà di forme (art. 121 c.p.c.) “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo” e il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) il quale prevede che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge” e che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Ciò che più colpisce nelle decisioni assunte dai magistrati dei Tribunali di Milano e Brescia, oltre al coraggio di andare in controtendenza e, quindi, smentire quelle dei colleghi di Padova, Foggia, Pavia, Roma e Torino, è che avrebbero potuto risolvere e decidere le questioni processuali ai medesimi prospettate facendo solo presente che, in quegli Uffici Giudiziari, già sussisteva il cd. “valore legale” ex art. 35 DM 44/11 per il deposito telematico degli atti oggetto di contestazione (comparsa di costituzione telematica); ciò nonostante hanno voluto approfondire la tematica e “chiedersi quindi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge che conferisca tale potere. Ebbene … anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Invero, l’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”. Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio. Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina: a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l’art. 121 del codice di rito, secondo cui “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”; b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell’art. 156 c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”. Il secondo comma aggiunge che “ può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”. L’ultimo, e più rilevante, comma sancisce infine che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ossia del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, ove è previsto che: – il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21); – i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45). Ora, appare
Processo Civile Telematico: l’indicazione degli atti depositabili – avv. Francesco Minazzi
1. L’obbligo del deposito telematico Il Processo Civile Telematico è divenuto ormai operativo ed è entrata recentemente in vigore l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, seppur limitatamente a determinate ipotesi. Invero, l’articolo 44 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, ha novellato l’articolo 16bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che aveva introdotto la suddetta obbligatorietà, rimodulando parzialmente le relative tempistiche di attuazione. L’attuale formulazione dell’articolo 16bis, comma 1, infatti, dispone che, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, l’obbligo di depositare in via esclusivamente telematica gli atti e documenti delle parti precedentemente costituite, gli atti e documenti dei soggetti nominati o delegati dall’Autorità Giudiziaria, nonché gli atti e documenti dei soggetti nominati dalle parti, decorre rispettivamente: dal 31 dicembre 2014, qualora il procedimento abbia avuto inizio in data antecedente al 30 giugno 2014; dal 30 giugno 2014, qualora il procedimento abbia avuto inizio in data successiva al 30 giugno stesso. Il medesimo articolo 16bis, comma 2, prevede egualmente, nelle stesse tempistiche supra indicate, l’obbligo di deposito telematico degli atti successivi all’atto con cui venga avviata l’esecuzione. Permane, invece, invariato l’articolo 16bis, comma 4, a mente del quale, già dal 30 giugno 2014, l’intero procedimento monitorio, escluso il giudizio di opposizione, soggiace all’obbligo di deposito telematico degli atti. Così ricostruito l’ambito applicativo del deposito telematico obbligatorio, pare opportuno esprimersi sulla corrispettiva realtà del deposito telematico facoltativo: la necessità di una siffatta analisi deriva dall’esperienza scaturita dagli ultimi due anni di sperimentazione e dai recenti arresti giurisprudenziali in merito. 2. Il deposito telematico facoltativo: quadro normativo Preliminarmente, occorre riassumere l’articolato quadro normativo inerente il Processo Civile Telematico. Esso trova fondamento in una pluralità di provvedimenti legislativi e regolamentari, tra cui in ordine cronologico: il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, il Decreto Legge 28 dicembre 2009, n. 193, il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (Regole Tecniche del PCT), il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, il Provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014 (Specifiche Tecniche del PCT) ed, infine, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. Nello specifico, l’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, come innovato dal DL 193/2009, convertito in Legge 24/2010), prevedeva (ora lo prevede l’articolo 4, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193) che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.” Correlativamemente, l’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (adottato in forza dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2009 citato) dispone che “L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici (da parte dei soggetti abilitati esterni) è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio“. Ciò implica che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA), deve limitarsi ad acclarare la funzionalità del sistema informatico, accertando con proprio decreto dirigenziale l’installazione e l’idoneità della relativa infrastruttura rispetto ad ogni singolo Ufficio Giudiziario. Null’altro prescrive, né autorizza la norma. Tuttavia, la DGSIA, nella prassi, riempie di ulteriore contenuto il suddetto decreto dirigenziale, posto che in esso vengono indicati anche le tipologie di procedimento per i quali è “ammesso” il deposito telematico, nonché i singoli atti depositabili. Contenuto che, peraltro, varia a seconda dell’Ufficio Giudiziario considerato. Infatti, sul sito pst.it, ricercando per ogni Foro i Servizi Telematici attivi, è agevole notare come ciascun decreto DGSIA di ciascun Foro contempli procedimenti ed atti depositabili differenti: in taluni Uffici il decreto pertinente prevede un novero più ampio, in talaltri più limitato. Sembrerebbe evidente che il citato decreto dirigenziale costituisca esercizio di un potere che le fonti richiamate in precedenza non attribuiscono, invero, alla DGSIA; dovendosi, inoltre, rammentare che trattasi di un atto amministrativo di organizzazione, inidoneo a costituire fonte giuridica ed incidere sulla legittimità del deposito telematico. 3. La recente giurisprudenza circa gli atti non compresi nel decreto DGSIA A tal proposito, la questione assume rilevanza a seguito delle prime pronunce concernenti il valore e la legittimità del deposito telematico di atti, non soggetti all’obbligo ex articolo 16bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, né compresi nell’elencazione contenuta negli attuali decreti dirigenziali DGSIA. La prima decisione in merito è stata emessa dal Tribunale di Foggia, in data 10.04.2014, in occasione della quale il Giudicante, chiamato a statuire sulla ritualità del deposito telematico di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (atto non previsto dal decreto DGSIA del relativo Foro), scrive: “rammentato che il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali – in linea con la previsione dell’art. 16 bis d.l. 179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite – tra cui, per certo, non rientra l’atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio; ritenuto, perciò, che l’istanza perché pervenuta in forma diversa da quelle previste deve essere dichiara inammissibile”. Ha, di conseguenza, dichiarato inammissibile il ricorso, facendo, peraltro, riferimento in maniera impropria all’articolo 16bis, che riguarda esclusivamente l’ambito dell’obbligo di deposito telematico, nulla prescrivendo in ordine al deposito di altri atti. Più di recente, il Tribunale di Torino, con decisione del 15.07.2014, richiamando proprio il precedente di Foggia, è giunto alla medesima conclusione, argomentando in maniera più esaustiva. Dinanzi ad un ricorso ai sensi dell’articolo 702bis c.p.c., il Giudice Torinese ha dichiarato inammissibile il prefato ricorso, ritenendo che l’articolo 16bis citato concerna esclusivamente gli atti successivi alla costituzione delle parti; nonché dichiarando che gli atti introduttivi non sono
PCT, deposito telematico esteso a tutti gli atti: l’ordinanza del Tribunale di Vercelli – avv. Fabrizio Sigillò e avv. Francesco Minazzi
Secondo il Tribunale di Vercelli il deposito telematico può intendersi esteso a qualsiasi tipologia di atti, ancorché non compreso tra quelli indicati quali obbligatori o facoltativi nel D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), restando irrilevante l’elencazione eventualmente contenuta nel decreto dirigenziale affidato al DGSIA. Deve, in tal caso, privilegiarsi l’intervenuto raggiungimento dello scopo a cui è destinato l’atto. L’eventuale utilizzo di un formato non rispondente ai formati descritti per il deposito telematico costituisce mera irregolarità, non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità, necessitante di espressa previsione di legge. Con ordinanza del 31 luglio 2014, il Tribunale di Vercelli aderisce ad un coraggioso orientamento, finora sostenuto (seppur non univocamente) da alcuni studiosi del PCT e preordinato ad ampliare il campo di operatività dei depositi telematici, senza forzare il dato normativo ma, anzi, aderendo letteralmente al testo di legge. E’ ammissibile il deposito telematico di un atto processuale non previsto dall’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, peraltro anche in un formato non ammesso dalle Specifiche Tecniche del Processo Telematico. Questa la determinazione assunta in un procedimento avente ad oggetto il reclamo ex art. 669 terdeciesc.p.c., che il Giudicante precisa non rientrante tra gli atti individuati nel summenzionato art. 16 bis D.L. n. 179/2012 secondo cui: «… possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi». Sul punto pare opportuna una breve notazione: parlando di esclusione del deposito telematico può ritenersi limitativo il rinvio ai soli “atti introduttivi”, categoria troppo spesso richiamata dagli operatori, ma non per questo comprensiva univocamente di tutti gli atti di cui è obbligatorio quella modalità di deposito. Si pensi alla chiamata in causa del terzo od all’atto di riassunzione od anche all’opposizione exart. 617, comma 1 c.p.c., sovente indicati quali atti introduttivi, benché successivi all’instaurazione del giudizio e successivi alla costituzione (i primi due) od all’inizio dell’esecuzione (il terzo) ed, in quanto tali, obbligatoriamente telematici. Nel caso di cui si discute, l’uso di una terminologia più adeguata avrebbe reso impeccabile il contenuto di una decisione che si rivela comunque apprezzabilissima. Essa prosegue rilevando che «La stessa norma (art. 16 bis – ndR) tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica“, precisando che “Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti»: precisazione estremamente significativa perché utile a delineare lo scopo dell’attodepositato dalla parte che si costituisce. E’ su questo profilo che si sviluppa il ragionamento seguito da quel Giudice e che finisce per confluire nella linea guida della sua decisione. Il Tribunale specifica infatti che, ancorché taluni atti non siano previsti come telematici dall’art. 16 bis, D.L. n. 179/2012 (e quindi ipoteticamente inquadrabili, sulla base della precorsa giurisprudenza foggiana o patavina, nelle ipotesi di nullità più che di mera irregolarità), essi necessitano di contestuale valutazione sull’idoneità al raggiungimento dello scopo, in osservanza all’imprescindibile principio delineato all’art. 156 c.p.c. A sostegno del richiamato parametro normativo, il provvedimento in esame rimanda ad un precedente giurisprudenziale, inspiegabilmente trascurato da altra giurisprudenza di merito, benché particolarmente apprezzabile, non foss’altro per l’autorevolezza della sua provenienza. Si tratta, in particolare di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 5160/2009), evidentemente antecedente all’operatività del processo telematico ed utile ad asseverare la convinzione che il PCT sia solo modalità tecnica di gestione processuale e non nuovo rito processualcivilistico (come molti lo stanno trattando). Condivisibile poi l’ulteriore considerazione svolta dal Tribunale piemontese, nella parte in cui menziona quell’altro inciso del già citato art. 16 bis in cui il deposito eseguito telematicamente deve ritenersi assoggettato al rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di trasmissione dei documenti informatici. Ricorda, in proposito, che, secondo quest’ultima, l’atto processuale telematico deve rivestire il formato del PDF nativo, non ammettendosi la scansione di un documento analogico, al contrario di quanto verificatosi nella fattispecie esaminata dall’A.G., attento però al contenuto letterale dell’art. 156 cpc che riconduce la nullità per vizi di forma all’espressa previsione di legge, invece non rinvenibile nel pluricitato art. 16 bis od in altra norma. Determinante, infine, la considerazione conclusiva, che si sofferma sull’irrisolta questione della valenza dei decreti dirigenziali emanati dal DGSIA. Scontato ed aderente – anche in questo caso – ai generali principi normativi, l’orientamento del Tribunale di Vercelli: nessuna forma di invalidità può essere comminata sulla base della normativa tecnica predisposta dalla DGSIA o riferita ai suoi contenuti. Essa ha pacificamente natura regolamentare o amministrativa subprimaria ed è quindi incapace di derogare alle disposizioni di cui all’art 156 cpc. Attraverso questo iter si perviene ad una sorta di sanatoria del deposito eseguito telematicamente, qualificato mera irregolarità se non rispondente al formato previsto dal regolamento. La pronuncia, sicuramente rilevante perché portatrice di nuovo orientamento giurisprudenziale di merito (completato dalle similari decisioni recentemente emesse anche dai Tribunali di Brescia, Matera, Palermo e Milano), ripropone la lettura suggerita, già qualche mese fa, dal gruppo di studio che ha visto impegnati alcuni studiosi della materia (tra cui, oltre a chi scrive, gli avvocati Maurizio Reale, Nicola Gargano, Adriana Augenti e Patrizio Galeotti) e confluita in alcuni articoli appositamente dedicati (www.francescominazzi.net). La sanatoria del deposito telematico sancita nella decisione commentata in questo articolo, esonera il Tribunale dall’applicazione dell’art. 162 c.p.c., ossia dall’ordine di rinnovazione dell’atto nel rispetto delle specifiche tecniche del formato, argomento che merita una sia pur telegrafica citazione in questa sede. Si ritiene infatti opportuno auspicare il ricorso al rispetto dei formati ammessi, nell’intento di realizzare l’obiettivo principale del PCT: assicurare la circolazione del contenuto digitale dei documenti, velocizzando il lavoro di avvocati e giudici anche mediante le funzioni di cut&paste. Opportuna, in questo contesto, avrebbe potuto quindi ritenersi l’applicazione dell’art. 182 cpc ed il contestuale ordine del giudice di «mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi» da eseguirsi mediante nuovo deposito del reclamo nel fascicolo