Deposito Atti Introduttivi – Le tabelle di orientamento per la creazione della busta – avv. Stefania Giordano

Per la creazione della busta telematica è importante selezionare il corretto REGISTRO/RUOLO al quale appartiene l’atto da depositare. Se il registro/ruolo non è corretto, il deposito potrà essere rifiutato. Le tabelle di orientamento contengono l’elenco di atti introduttivi con relativi codici di iscrizione, appartenenti ai REGISTRI “contenzioso civile”, “volontaria giurisdizione” e “corte di appello” la cui consultazione consentirà di individuare agevolmente il corretto REGISTRO/RUOLO per la creazione della busta. Clicca sull’immagine per scaricare il file pdf o clicca qui: Deposito atti introduttivi Le Tabelle orientative Autore: avv. Stefania Giordano – Foro di Palermo – in collaborazione con IusLaw  Data di pubblicazione: 14/07/2015 ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel deposito telematico – Avv. Pietro Calorio

Sommario –  Introduzione 1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo  2) Deposito con indicazione del “TipoAtto” errata o non specifica  3) Deposito su registro errato 4) Deposito su Uffici Giudiziari soppressi o accorpati   5) Deposito effettuato senza utilizzare un software redattore       Considerazioni conclusive    Introduzione La data del 30 giugno 2014 ha sancito l’introduzione dell’obbligo di deposito con modalità telematica nelle procedure di ingiunzione[1] e nei procedimenti civili contenziosi instaurati da quel momento[2]. A partire dal “trentagiugno”, pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinari si sono concentrati in massima parte su due categorie di “vizi” degli atti: quelli redatti senza puntuale osservanza delle prescrizioni dettate da norme regolamentari[3], e quelli (in particolare introduttivi[4]) depositati in assenza di decreto autorizzativo della D.G.S.I.A. emanato a norma dell’art. 35 D.M. 44/2011[5]. Vorrei invece soffermarmi su ipotesi riguardanti anomalie conseguenti ad errate indicazioni di dati nella redazione della “busta”, ascrivibili ad errore del mittente, e indipendenti da problemi squisitamente tecnici relativi al dispositivo di firma digitale[6], al “redattore”[7] o ai files allegati[8]. Breve (notoria) premessa: il procedimento di creazione della “busta” informatica contenente l’atto firmato digitalmente e i documenti prevede che il professionista inserisca i dati di corredo e selezioni le opzioni che consentono al software redattore di confezionare il plico nel formato ammesso dalle specifiche ministeriali; ciò garantisce i corretti instradamento ed elaborazione della busta all’interno dei sistemi informatici degli Uffici Giudiziari. Ripercorrerò, per ciascuna delle ipotesi in esame, le risultanze tecnico-informatiche, e cercherò di delineare le conseguenze sul piano processuale delle singole anomalie. Non tratterò qui delle conseguenze della presenza, nell’atto del processo in formato .pdf, dei c.d. “elementi attivi”, tema già oggetto di svariati commenti[9]. 1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo   Coerentemente con le specifiche tecniche ministeriali il software “redattore” richiede, nel caso di deposito di atto in corso di causa, l’inserimento del numero di ruolo del procedimento. Nell’ipotesi in cui il mittente indichi il numero di ruolo (all’interno dello stesso registro) in maniera non corretta, l’ “esito dei controlli automatici” (la c.d. “terza PEC”) riporta una “descrizione esito” di questo tenore: “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”. Il sistema rivela dunque un’anomalia; ma quali conseguenze ha quest’ultima sulla validità del deposito? Tecnicamente, essa ricade nella categoria “ERROR” indicata nella Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7, che così enuncia: “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata.”[10] Tale indicazione è stata recepita in numerosi “protocolli” sul PCT[11], i quali, pur non essendo fonte normativa, raccolgono le best practices elaborate sul territorio e costituiscono indicazione attendibile della correttezza del percorso argomentativo appena enunciato. In mancanza di una norma di legge che sanzioni come invalido l’atto recante un’errata indicazione del numero di R.G., pertanto, il cancelliere deve provvedere d’ufficio alla correzione del dato errato: l’operazione, oltretutto, è esplicitamente consentita dagli applicativi di cancelleria (SICID[12] e SIECIC[13]) purché all’interno dei singoli registri[14]. Allo scopo di scongiurare l’errore è opportuno, prima di procedere all’invio telematico, consultare i registri informatici[15] verificando di poter correttamente visualizzare il fascicolo tra quelli “personali”. L’utente che visualizzi correttamente il fascicolo non correrà il rischio di incappare in un altro genere di anomalia in fase di deposito, descritta nel messaggio PEC di “esito controlli automatici” con la dicitura “il mittente non ha accesso al fascicolo”: essa denota il mancato inserimento dei dati del difensore nel registro informatico di cancelleria, il che tipicamente accade su Uffici nei quali non vengono registrati a sistema tutti i difensori in delega, ma solo quello (o quelli) del luogo[16]. Anche questo genere di anomalia appartiene alla categoria “ERROR”, e l’operatore può (e anzi deve) “forzare” manualmente l’inserimento del deposito nel fascicolo, come previsto dal sistema e suggerito (se non imposto) dalla circolare sopra richiamata. E’ doveroso peraltro considerare un anomalo (ma purtroppo non infrequente) scenario: l’operatore di cancelleria, riscontrando un’anomalia di tipo WARN o ERROR, non accetta il deposito in sede di controlli manuali, inibendo l’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico. In questi casi, l’operatore di cancelleria, all’atto del “rifiuto”, può aggiungere delle note[17] che rendano maggiormente comprensibile la ragione del rifiuto. La descrizione viene inclusa nella “quarta PEC”, con oggetto (si badi, anche in caso di rifiuto[18]) “ACCETTAZIONE DEPOSITO”, e può riportare una descrizione di questo tipo: “Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Deposito su Fascicolo errato. Atti rifiutati il –/–/—-”. Ma quale effetto ha tale “rifiuto” sull’atto depositato? La questione è assai delicata, in quanto vi è chi sostiene che detto rifiuto travolgerebbe la “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC) prevista dall’art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012, la generazione della quale individua il momento cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”[19]. Ad avviso di chi scrive, tale impostazione non è condivisibile, in quanto non esiste alcuna norma che autorizzi ad affermare che il “rifiuto”, da parte del cancelliere, dell’atto depositato con modalità telematica, possa invalidare ex tunc il deposito. Inoltre, una simile azione (il rifiuto dell’atto in presenza della anomalie in parola) contrasta con una disposizione contenuta in una circolare ministeriale da applicarsi su tutto il territorio nazionale. Sembra particolarmente illuminante, al riguardo, richiamare quanto illustrato dal dott. Sergio Brescia, responsabile dell’Area Civile dell’allora U.R.S.I.A.[20] nel corso di un convegno nel 2001[21]. Nel descrivere la logica del sistema (ai suoi albori, ma con principi validi a tutt’oggi, poiché i flussi descritti sono sostanzialmente identici), il dott. Brescia affermava: “da una parte c’é il sistema informatico civile che viene presidiato verso l’esterno da un gestore centrale che è un “postino” con funzione di dare ricevuta all’avvocato di avvenuto deposito dell’atto. Poi c’é il gestore locale, il “postino” nell’ambito del Tribunale che riceve gli atti e li decripta, li cataloga e li manda alla cancelleria informatica presidiata umanamente. Quest’ultima verifica che il documento sia sostanzialmente corretto e ne

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