La domanda di insinuazione al passivo alla luce del DPCM 13 novembre 2014 – avv. Luca Sileni

Nell’arco degli ultimi 40 giorni si è lungamente discusso delle innovazioni portate dal  “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014”  (normativa tecnica attuativa dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82) al processo civile telematico e, più in generale, a tutti quegli ambiti di cui solitamente si occupano gli studiosi di informatica giuridica. Uno degli aspetti rimasti però nell’ombra rispetto alle numerose analisi fatte dagli esperti del settore è quello del rapporto fra il suddetto DPCM e la domanda di insinuazione al passivo del fallimento. Come sappiamo molti Colleghi si sono occupati di analizzare nello specifico il contenuto del testo normativo in esame e, in particolare, il Centro Studi Processo Telematico (di cui anche lo scrivente fa parte) ha prodotto una serie di articoli scientifici proprio su questo tema, arrivando a conclusioni parzialmente simili (si vedano gli articoli di Roberto Arcella, Nicola Gargano, Fabio Salomone, Maurizio Reale, Giuseppe Vitrani, Fabrizio Testa e questo mio precedente intervento). Per parte dei Colleghi del CSPT le nuove regole tecniche introdotte dal DPCM 13 novembre 2014 o non si applicherebbero affatto al processo civile telematico in virtù dell’incompatibilità con le norme del PCT o comunque in virtù della specialità di quest’ultime rispetto al suddetto DPCM (in tal senso Arcella, Salomone, Reale, Gargano), o si applicherebbero solo parzialmente (Vitrani, Testa ed il sottoscritto). In particolare (pur ritenendo che – in assenza di uno specifico intervento normativo – si debba prudenzialmente continuare ad applicare le nuove regole tecniche al PCT) segnalo la ricostruzione assolutamente puntuale e analitica fatta dal Collega Maurizio Reale in tema di rapporto di specialità fra le norme oggetto. Analisi che giunge alla conclusione dell’inapplicabilità delle norma del recente DPCM al processo civile telematico in virtù della specialità delle disposizioni dettate in materia di PCT rispetto a quelle del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il caso della domanda di insinuazione al passivo del fallimento è però decisamente diverso e del tutto peculiare poiché, se per il PCT l’interprete ha dovuto fare i conti con i l’applicabilità dei concetti di “documento informatico”, “copia digitale”, etc… (così come definiti dal CAD e dalla normativa tecnica qui in esame) al processo civile telematico, nell’ambito fallimentare l’applicabilità del CAD e del conseguente DPCM è assolutamente indubbia. A richiamare espressamente il Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, infatti, è proprio l’art. 93 comma II del Regio Decreto 267/1942: “Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. “ Il Regio Decreto, così come modificato dal D.L. 179/2012, indica quindi due diverse – ed alternative – modalità di formazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento: Quella prevista dall’art. 21 comma II del CAD (documento informativo sottoscritto con firma digitale) Quella prevista dall’art. 22 III del CAD (copie informatiche di documenti analogici) Per quanto mi consta, sino ad oggi, i curatori fallimentari hanno preteso che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo del fallimento fosse redatto come documento informatico sottoscritto con firma digitale (caso di cui al precedente punto 1) oppure come scannerizzazione del ricorso redatto con le classiche modalità analogiche (caso di cui al punto 2). Inutile sottolineare come la seconda delle due modalità appena descritta sia risultata da subito la più utilizzata, ciò in virtù della facilità ed immediatezza di realizzazione. Come detto, però, la Legge Fallimentare richiama, per tale seconda modalità di redazione del ricorso, espressamente l’art. 22 comma terzo del CAD, il quale stabilisce che “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.” Da ciò si evince con chiarezza che, al caso di specie, non potrà che applicarsi l’art. 71 del CAD e quindi – come evidenziato all’inizio di questo articolo – il DPCM attuativo proprio di quell’articolo 71. Il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all’art. 4 comma II, stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.” Tornando quindi alla nostra analisi, rispetto alla prassi invalsa prima dell’entrata in vigore del DPCM 13 novembre 2014 (il decreto ha acquisito piena efficacia a partire dallo scorso 11 febbraio 2015), il legale che voglia far riferimento al caso di cui al punto 2) del presente articolo per la formazione del proprio ricorso per ammissione al passivo del fallimento, dovrà prima scannerizzare la domanda formata integralmente in cartaceo (sia come redazione che come sottoscrizione) e poi apporre la propria firma digitale prima di trasmettere il file al Curatore fallimentare via PEC. Il cambiamento non appare certamente epocale e, in fin dei conti, l’apposizione della sottoscrizione digitale alla scansione del documento potrebbe non comportare particolari problematiche al ricorrente, deve però essere posta all’attenzione del lettore l’eventualità di cui all’ultimo periodo del sopra citato art. 22 comma terzo del CAD, ossia, la disconoscibilità del documento così formato all’originale dal quale è stato estratto. Pur essendo quella del disconoscimento un’eventualità remota non è però da escludersi aprioristicamente soprattutto in virtù della negativa prassi invalsa in moltissimi Tribunali di non accettare il deposito prescritto dall’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 93 Legge Fallimentare, ossia, del deposito dell’originale del titolo e del ricorso in cancelleria. Qualora, invece, il legale volesse formare la propria domanda di insinuazione con le modalità di cui al caso 1) della presente analisi dovrebbe procedere alla redazione di un documento informatico

Hash e impronte, proviamo a fare un po’ di chiarezza – avv. Claudio De Stasio

Il DPCM 13 novembre 2014 ha portato alla ribalta anche nel mondo forense il concetto di “impronta del documento informatico” impiegato, nel caso specifico, come strumento per riferire in modo certo e univoco, come fosse una sorta di “timbro di congiunzione virtuale”, l’attestazione di conformità redatta su documento separato agli atti e documenti cui la stessa si riferisce (art. 4 comma 3 e art. 6 comma 3 DPCM 13.11.2014). Ma cos’è esattamente l’impronta di un file? Anzitutto occorre aver ben chiaro cosa sia un file. Non me ne vorranno gli informatici per inesattezze e uso improprio di termini decisamente (e volutamente) poco tecnici. Cos’è un file? Per chiarire cosa debba intendersi per “file” immaginiamolo semplicemente come una scatola dove, al suo interno, il nostro computer conserva ogni nostro singolo testo, fotografia, brano musicale che abbiamo salvato, scaricato, ricevuto per mail. Sopra ogni scatola il nostro computer scrive alcune informazioni di servizio come ad esempio il nome del file stesso, la data di creazione della scatola e chi ha il “permesso” di aprirla. Aprendo la scatola immaginiamo di trovare un cordone più o meno lungo di lampadine (bit) che possono essere accese (1) o spente (0). Come fa il computer a distinguere e dare un senso a questa lunghissima sequenza di lampadine tutte uguali per mostrarle come una foto piuttosto che un testo word o un PDF? Pensiamo ad una ricetta di cucina scritta in inglese: in effetti non è altro che una sequenza di lettere. Lettere che però assumono un significato se raggruppate in parole e frasi. Significato che sono in grado di comprendere se conosco la lingua inglese. Dunque il computer, conoscendo la lingua (formato) della nostra ricetta (il contenuto del file) è in grado di leggerla e prepararci ciò che è l’oggetto della ricetta stessa (visualizzare una foto, ad esempio). Ma tornando al contenuto della scatola, di quante “lampadine” stiamo parlando? Così, per avere un’idea, la scansione per immagine di una sentenza di 5 pagine con dimensione 2.029Kb (c.ca 2Mb) contiene oltre 16 milioni di lampadine (bit). Immaginiamo adesso di dover trasmettere la nostra scatola contenente la sequenza di oltre 16 milioni di lampadine all’altro capo del mondo e dover verificare con una semplice telefonata al destinatario che nessuna lampadina si sia fulminata nel viaggio. Più precisamente vogliamo essere certi che tutte le lampadine siano arrivate a destinazione così come erano partite ed abbiano mantenuto la stessa identica sequenza accesa/spenta. Potremmo armarci di pazienza e comunicare al nostro interlocutore lo stato di ogni singola lampadina. Hmm, più di 16 milioni di lampadine… impensabile! Serve qualcosa di più semplice ed efficace. E qui entra in gioco l’hash e l’impronta del file. Cos’è l’hash? L’hash è la funzione che consente di ricavare (calcolare) l’impronta digitale di un file (digest) o, meglio, del suo contenuto. Calcolare l’impronta significa cioè affidarsi ad una funzione logico-matematica che partendo da una sequenza di bit di qualsiasi “lunghezza” (come nel nostro esempio le oltre 16 milioni “lampadine” che costituiscono il pdf della sentenza) restituisca una sequenza di pochissime “lampadine”, a lunghezza fissa e predeterminata, gestibile anche senza strumenti informatici (tanto da poterla trascrivere a penna anche su un banale foglio di carta). Esistono varie “tecniche” (algoritmi) per calcolare un’impronta come ad esempio il Secure Hash Algorithm 256 (SHA256) che genera un hash-digest (impronta) di 256 bit (apparentemente una sequenza di 64 caratteri che in realtà è una “rappresentazione raggruppata” delle nostre 256 lampadine, mi perdoneranno gli informatici). La funzione deputata alla generazione dell’impronta (hash) deve garantire essenzialmente: che non sia possibile eseguire l’operazione inversa di ricavare dall’impronta la sequenza originaria (il file di partenza) né di individuare una qualsiasi sequenza alternativa di bit che possa generare quella stessa impronta; che sia (praticamente) impossibile ottenere impronte uguali partendo da files diversi fosse anche la differenza, come nel nostro esempio, di una sola lampadina sulle oltre 16 milioni della sequenza. Chiarito questo concetto (hash = funzione per ricavare “l’impronta digitale” di un file) possiamo rispondere alla domanda iniziale: come verificare con una semplice telefonata che la nostra scatola contenente la sequenza di oltre 16 milioni di bit sia arrivata a destinazione senza alcuna alterazione del contenuto? Semplicemente calcolando l’impronta prima della partenza e dettandola al telefono al destinatario della nostra scatola. Questi non dovrà fare altro che calcolare nuovamente l’impronta del file ricevuto e confrontarla con quella che abbiamo dettato al telefono. Se le impronte coincidono i files sono uguali significando che la trasmissione non ha subito alcuna “corruzione”. Questo è soltanto uno degli innumerevoli impieghi della funzione di hash. Ma torniamo al DPCM 13.11.2014. Come viene attestata la conformità delle copie cartacee? Spesso con la semplice apposizione di un timbro sulla copia recante la formuletta canonica ovvero con attestazione separata materialmente spillata alla copia stessa e congiunta con un timbro (come per la formula esecutiva). Bene, come riprodurre in digitale queste due “modalità” di attestazione della conformità? Esattamente come spiegato dal DPCM citato (artt. 4 comma 3 e 6 comma 3): “sovrapponendo” alla copia medesima l’attestazione di conformità proprio come se vi applicassi un timbro (vedasi ad esempio la procedura illustrata dall’Avvocato Giuseppe Vitrani); oppure redigendola su file separato che però dovrà in qualche modo essere congiunto virtualmente alla copia stessa (come per una formula esecutiva). Ebbene, come faccio a “spillare” l’attestazione di conformità alla copia e mettere un bel timbro di congiunzione? Semplicemente indicando nell’attestazione l’impronta del file da congiungere virtualmente. L’impronta serve soltanto a questo! Io che ricevo la copia di una sentenza in formato PDF come faccio a capire se è una copia conforme? Allo stesso modo di come farei se avessi ricevuto una copia tradizionale cartacea. Vado a vedere l’attestazione di conformità. E questa, trattandosi di documento informatico, potrei trovarla sovrapposta all’immagine stessa della sentenza (come fosse un timbro) oppure come file separato. In quest’ultimo caso come faccio a verificare che l’attestazione sia virtualmente spillata e congiunta alla copia? Semplicemente calcolando l’impronta della copia e confrontandola con quella indicata nell’attestazione. Se le impronte coincidono significa che quei documenti (copia e attestazione)

Il Processo Civile Telematico e la Conservazione Documentale (I rischi di una relazione mai nata) – avv. Giuseppe Vitrani

I) Il processo civile telematico e il codice dell’amministrazione digitale Con il presente articolo si propone un’ulteriore riflessione relativa ai rapporti intercorrenti tra processo civile telematico e codice dell’amministrazione digitale, anch’essa stimolata dalla recente emanazione del dpcm 13 novembre ’14 recante le “regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici” e dalle discussioni che sono nate dopo l’ormai famosa comunicazione con la quale il CNF ha chiesto al Ministero della Giustizia di introdurre “adeguati correttivi normativi volti a sancire l’indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche, predisponendo un’integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico“. Detta richiesta, in commento alla quale la dottrina ha assunto posizioni variegate (e sulle quali non si intende ritornare in questa sede), pone di fondo un quesito cruciale e cioè: il processo civile telematico deve rispettare i principi e le regole tecniche del Codice dell’Amministrazione Digitale? La risposta può apparire scontata ma così non è, stante che, prima dell’emanazione del Codice in commento (e comunque ancor oggi per le fattispecie non regolamentate dallo stesso), era consolidato l’orientamento secondo cui le norme sul documento amministrativo non trovavano automaticamente applicazione nel processo civile, esaurendo i loro effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (in tal senso v. Cass. 29 maggio ’14, n. 12065; conf. Cass. 15 dicembre ’06, n. 26937). Le cose sono però radicalmente cambiate con la svolta telematica del processo civile; la norma che ha dato il definitivo impulso a tale svolta, vale a dire l’art. 4 del decreto legge n. 193/09, ha infatti previsto quanto segue: “con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione….sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (ovvero il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, n.d.r.). È evidente il mutamento di prospettiva: con un formulazione legislativa forse discutile si sono rese le norme sul processo civile telematico addirittura attuative del CAD! Formulazione certamente discutibile, si diceva, dal momento che il lessico utilizzato dal legislatore porta a prefigurare il Codice come fonte quasi sovraordinata (quantomeno a livello di forza sostanziale) alla quale dovrebbe darsi attuazione attraverso leggi ordinarie e regolamenti. Al di là degli evidenti problemi di coordinamento a livello di sistema delle fonti, pare che un dato non possa essere messo in discussione e cioè che, fintantoché permarrà lo stato attuale della legislazione, il CAD e le relative regole tecniche dovranno trovare piena applicazione anche in ambito di processo civile telematico. II) La conservazione documentale e le ricadute sul processo civile telematico Chiarito quanto precede non si può non evidenziare come tra i principi ai quali si dovrebbe dare dare attuazione nel processo telematico, ci sarebbero anche quelli previsti dagli art. 43 e 44 del CAD e dalle regole tecniche emanate con il dpcm 3 dicembre 2013; ci riferiamo dunque al corpus di norme che il Codice dedica alla conservazione documentale. L’introduzione di questo argomento va preceduta da una considerazione quasi banale; chi potrebbe pensare ad un ufficio giudiziario senza archivio o ad un processo con cause che (salvo le note lungaggini della nostra giustizia) non vengono mai archiviate? Certamente nessuno; peccato che nel processo telematico questa sia la realtà quotidiana e solo recentemente si stia cercando di ricorrere ai ripari ma con progetti ancora del tutto vaghi e senza un’esatta percezione del problema. Nelle linee guida per la crescita digitale elaborate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) leggiamo infatti che uno degli obiettivi per il periodo 2014 – 2020 è il “risparmio in termini di risorse hardware per l’archiviazione, in seguito a conservazione documentale”. Ci rendiamo così conto che il problema oggetto della presente analisi viene ancora inteso in termini prettamente economici, obliterando ben più importanti considerazioni di ordine giuridico già sollevate dalla dottrina. Sullo sfondo incombe innanzitutto un rilevante problema giuridico dato dalla prossima entrata in vigore del regolamento UE n. 910/2014 (1° luglio 2016 per la norma che segue), che all’art. 3, comma I, n. 35), definisce il documento elettronico come qualsiasi contenuto adeguatamente conservato in forma elettronica; è evidente che laddove siffatta definizione venisse ritenuta immediatamente applicabile anche al documento informatico, e soprattutto al documento informatico processuale, potrebbero porsi addirittura problemi in merito all’esistenza giuridica di un documento non assoggettato a procedimento di conservazione[1]. Il tema è certamente interessante e dovrà essere adeguatamente approfondito dalla dottrina anche e soprattutto nell’ottica dei rapporti tra normativa processuale e normativa sulla documentazione amministrativa in generale cui abbiamo accennato ora. Prima ancora del 1° luglio 2016, però, la mancanza di un sistema di conservazione rischia di creare notevoli difficoltà di gestione del processo civile telematico. Valgano tre esempi emblematici al proposito: il giudizio di appello, la prova delegata ex art. 203 c.p.c. e il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 132 del 2014. Per quanto riguarda il giudizio di appello possiamo concentrare l’analisi sull’art. 347, III comma, c.p.c. ai sensi del quale “il cancelliere…richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”. Nel “processo analogico” (chiamiamo così, per convenzione, il processo non telematico) il procedimento è semplicissimo e si risolve in un banale accesso all’archivio e alla successiva spedizione (a mezzo posta, per gli uffici che non siano sede di tribunale e corte d’appello) del fascicolo cartaceo. Le cose mutano radicalmente in presenza di fascicoli che possono essere integralmente telematici (si pensi ai procedimenti di lavoro) o anche solo in parte telematici, quali quelli del contenzioso ordinario; all’interno di tali fascicoli possono essere contenuti verbali di udienza, la nota di iscrizione a ruolo e anche la sentenza, tutti redatti in forma telematica. In poche parole, l’intero fascicolo d’ufficio (o una sua parte preponderante) potrebbe essere digitale e in tale forma dovrebbe essere ovviamente trasmesso al giudice dell’impugnazione. Applicandosi

Documento Informatico e PCT: cosa cambia per l’avvocato con le nuove regole tecniche – avv. Fabrizio Testa

[1] Sommario: 1. Premessa. – 2. Applicabilità al PCT e alle notifiche in proprio? – 3. Nuove procedure per gli avvocati dall’11 febbraio 2015? – 4. Formazione dei documenti informatici (notifiche o depositi telematici). – 5. Duplicati informatici. 6. Attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti analogici. – 7. Attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti informatici. 8. Conclusioni. Come noto, il 12 gennaio u.s. è stato pubblicato in G.U. il DPCM 13 novembre 2014[2], recante le regole tecniche in materia di documenti informatici di cui all’art. 71 del CAD[3], che entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio. Il provvedimento ha subito suscitato l’interesse di chi si occupa del diritto dell’informatica e di giustizia digitale, imponendo una riflessione in merito all’impatto sul processo telematico (già soggetto alle regole tecniche del DM 44/2011[4]) e sulle relative prassi degli operatori, con fatica consolidate. Il predetto DPCM, infatti, interviene tra l’altro in materia di formazione, trasmissione, copia e conservazione dei documenti informatici, quali sono quelli scambiati nel processo telematico o notificati via PEC da avvocati e cancellerie, prevedendo una serie di procedure tecniche apparentemente complesse. A tal proposito, occorre quindi: – valutarne l’applicabilità e la compatibilità, in toto o in parte, al PCT e alle notifiche in proprio; in caso positivo – accertare la regolarità delle prassi pregresse – per il futuro, verificare se e come mutino tali procedure adottate, e notoriamente assimilate con difficoltà, dagli avvocati e dagli altri operatori del diritto, con riferimento in particolare alla formazione del documento informatico (notifiche e depositi telematici) ed alle attestazioni di conformità di copie digitali di originali analogici o informatici. Applicabilità al PCT e alle notifiche in proprio? Quanto al primo punto, tra i primi commentatori delle nuove regole tecniche si sono formati due orientamenti[5]: – secondo alcuni sono inapplicabili, totalmente o parzialmente, al PCT, a fronte delle peculiarità e specialità della materia; – secondo altri sono applicabili al PCT e vanno semmai armonizzate con quelle già esistenti. L’incertezza sul punto ed i possibili disservizi che potrebbero derivarne sono stati segnalati sia da parte della categoria forense (il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto ufficialmente un intervento del Ministero della Giustizia[6]) sia da parte della magistratura (per es. dal responsabile dei servizi informatici del Tribunale di Milano[7]). A ben vedere, pur aderendo all’una o all’altra tesi (ed in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, ministeriali o giurisprudenziali), è possibile pervenire a conclusioni simili che consentono di non stravolgere le prassi adottate ed assimilate dagli avvocati. Come anticipato, coloro che propendono per l’inapplicabilità totale[8] evidenziano sostanzialmente, in estrema sintesi, la specialità delle regole tecniche del processo telematico di cui al D.M. 44/2011 e delle norme in tema di attestazioni degli avvocati di cui alla L. 53/1994[9] e ss.mm. rispetto alle nuove regole tecniche sui documenti informatici introdotte dal DPCM 13 novembre 2014 che qui si commenta e al CAD. Vi è inoltre chi[10] ha rilevato che, se nulla cambierà per la notificazione di atti analogici digitalizzati per il predetto rapporto di specialità tra l’art. 22 CAD (e le nuove regole tecniche ivi richiamate) e gli artt. 18 DM 44/2011 e 3bis L. 53/1994, a diversa conclusione si deve pervenire per le copie informatiche di documenti informatici, perché l’art. 16bis c. 9bis DL 179/2012[11] non prevede modalità di attestazione di conformità specifiche e aderenti ai requisiti di validità della copia richiesti dall’art. 23bis CAD. Chi[12], infine, sostiene l’applicabilità delle nuove regole tecniche anche al PCT e alle notifiche via PEC, la desume principalmente dal riferimento ai soggetti di cui all’art. 2 c. 2 e 3 CAD (tra i quali i privati e quindi anche gli avvocati) contenuto nell’art. 22 c. 3 CAD, norma quest’ultima richiamata sia dall’art. 4 c. 3 DPCM 13 novembre 2014 sia dall’art. 3bis c. 2 L. 53/1994. Regolarità delle prassi pregresse Se le nuove regole tecniche sono inapplicabili a PCT e notifiche via PEC, è indubbia la regolarità delle procedure sino ad oggi seguite dagli avvocati per la formazione dei documenti informatici scambiati nel processo telematico o notificati via PEC previa eventuale attestazione in proprio di conformità, con esclusione quindi di qualsiasi possibilità di eccezione. La conclusione, peraltro, non può mutare quand’anche le si ritenesse applicabili alla materia de qua: esse, infatti, pur essendo richiamate ab origine dal d.lgs. 82/2005 (il CAD), sono state pubblicate in G.U. solo il 12 gennaio u.s., entreranno in vigore decorsi 30 giorni da tale data (art. 17 c. 1 DPCM 13 novembre 2014) e quindi non potranno che applicarsi per il futuro dall’11 febbraio p.v.: tempus regit actum. In tal senso, com’è stato segnalato[13], depone anche la recente sent. 396/2015 TAR Lazio[14] che, ritenendo applicabile l’art. 22 CAD alle conformità attestate dall’avvocato ai fini delle notificazioni in proprio via PEC, nell’escludere la possibilità di ricorrervi per gli atti amministrativi a fronte della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (allora non ancora pubblicate) ne ha peraltro confermato la regolarità per quelli civili perché consentite dall’art. 18 DM 44/2011, cui si sono appunto attenuti sino ad oggi gli avvocati in tale ambito. Nuove procedure per gli avvocati dall’11 febbraio 2015? Chi sostiene l’inapplicabilità a PCT e notifiche via PEC delle nuove regole tecniche deduce coerentemente che nulla muterà nelle modalità di formazione, attestazione di conformità di copie, deposito e trasmissione dei documenti informatici da parte degli avvocati, che potranno quindi continuare ad attenersi alle prassi sino ad oggi adottate. Coloro, invece, che propendono per loro applicabilità anche ai predetti ambiti, previa eventuale armonizzazione con quelle già esistenti, hanno indicato quali nuove procedure tecniche, più o meno complesse, possano o debbano essere seguite dagli avvocati per rispettare le disposizioni del DPCM qui in commento. A ben vedere, in realtà, il sistema dei depositi telematici e delle notifiche in proprio, fondato sulla trasmissione via PEC, appare già conforme alle nuove regole tecniche, quanto alle attività più comunemente svolte dai legali, che qui di seguito si esamineranno in dettaglio. Formazione dei documenti informatici (notifiche o depositi telematici) L’art. 3 c. 1 del DPCM 13 novembre 2014 prevede diverse

Le regole tecniche in materia di copie e duplicati di documenti informatici e conseguenze nelle notifiche in proprio a mezzo PEC e attestazioni di conformità – avv. Nicola Gargano

Febbraio 2015. Tra poco più di un mese festeggeremo il decimo compleanno del Codice dell’Amministrazione Digitale e, per festeggiare al meglio questa ricorrenza lo scorso 12 gennaio è stato pubblicato il DPCM 13 novembre 2014 recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005”. Insieme a cari amici e colleghi che, come me, si occupano di studiare la normativa del processo civile telematico, ci si è chiesti quale sarà l’impatto di questo regolamento sul processo civile telematico ed in particolare sulle notificazioni a mezzo PEC. Fino ad oggi, infatti, in mancanza di regole tecniche, quell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, che consente ad un notaio o altro pubblico ufficiale di attestare la conformità all’originale di una copia per immagine di un originale cartaceo è rimasto inattuato o quasi, proprio per la mancanza delle regole tecniche richiamate nell’articolo in commento. Tuttavia, pur in mancanza di regole tecniche, da quasi due anni gli avvocati effettuavano notifiche in proprio a mezzo PEC di atti scansionati, in forza della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3bis delle legge 53/1994 che statuisce che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, di seguito per brevità CAD). La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La novità più eclatante è sicuramente costituita dal riconoscimento all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che “l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”. Ricordiamoci bene questa espressa previsione poiché, le fattispecie in cui l’avvocato può considerarsi pubblico ufficiale possono contarsi sulle dita di una mano e, una di queste è quando attesta la conformità di una copia per immagine di un documento cartaceo da notificare a mezzo PEC. Tuttavia il DL 90/2014 e il Dl 132/2014 hanno allargato i poteri di certificazione dell’avvocato agli atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo informatico e agli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario all’avvocato (titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di pignoramento, nota di trascrizione) che, ai fini dell’iscrizione a ruolo vengono depositati in copia conforme attestata dall’avvocato. Tuttavia mentre non si pongono problemi circa le attestazioni di conformità effettuate sulle stampe cartacee di predetti documenti (le regole tecniche ineriscono sono le copie da digitale a digitale e da cartaceo a digitale), si pongono numerosi dubbi e problematiche laddove la conformità debba essere attestata su copie per immagine di documenti cartacei o copie informatiche. Ebbene in questi ultimi casi si premette che, non essendovi alcun richiamo specifico all’articolo 22 del CAD, e non essendo l’avvocato espressamente qualificato pubblico ufficiale vi è più di un ragionevole dubbio che possano trovare applicazione le nuove regole tecniche. E’ pacifico poi che ciò che l’avvocato estrae dal fascicolo informatico non è un originale bensì una copia di un originale che, per una fictio juris equivale ed assume valore di originale pur non essendolo. Successivamente, la norma precisa che l’avvocato può estrarre le copie attestandone però non la conformità all’originale, ma attestando di averle estratte dal fascicolo informatico, certificando di conseguenza la conformità di una copia ad una copia. Trattasi cioè di una dichiarazione che attiene allo svolgimento di una attività : accedo al fascicolo informatico e rilevo la presenza del documento che prelevo. Questo è il contenuto della attestazione ! Infatti, dalla lettura dell’art. 22 II comma del CAD si evince che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. A proposito invece delle copie informatiche di documenti informatici l’art. 23bis comma II statuisce che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Ne consegue che, qualora l’avvocato non possa essere considerato pubblico ufficiale nell’attestare la conformità ai sensi del DL 90/2014 per ciò che concerne gli atti estrapolati dal fascicolo informatico e del dl 132/2014 con riguardo alle attestazioni di conformità nel processo esecutivo, nulla cambierebbe e potremo continuare ad attestare la conformità degli atti come abbiamo sempre consigliato sulle pagine di questo blog (cfr. http://www.quandoilprocessoetelematico.it/wp-content/uploads/2014/12/vademecum-processo-telematico.pdf ) Ma con quali conseguenze? Sicuramente i documenti così asseverati non avrebbero valore fino a querela di falso imponendo il deposito del documento originale nel caso ad esempio ogni qualvolta tali copie venissero disconosciute. Immaginiamo ad esempio l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive laddove un eventuale semplice disconoscimento del debitore imporrebbe il deposito dell’originale del titolo esecutivo, precetto nonchè atto o verbale di pignoramento. Che succederebbe invece nel caso di una notifica di un provvedimento estratto dal fascicolo informatico? Anche in quest’ultimo caso, vi sarebbe la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità dell’atto notificato senza proporre querela di falso, potendo però agevolmente verificarsi la corrispondenza dell’atto notificato con quello presente nel fascicolo informatico. E se invece si dovesse accedere alla tesi secondo cui l’avvocato è

Le regole tecniche sui documenti informatici e l’impatto delle stesse sulle regole del Processo Civile Telematico (le ragioni per cui l’11 febbraio non sarà un 11 settembre per il PCT) – avv. Roberto Arcella

  L’11 febbraio entrerà in vigore il dpcm recante le regole tecniche sui documenti informatici: le preoccupazioni degli operatori del diritto e dell’Avvocatura, manifestate anche attraverso la nota del 30.1.2015 del CNF al Min. Giustizia, vengono in larga misura placate dall’analisi svolta dall’avv. Roberto Arcella, del Foro di Napoli, con la dimostrazione del carattere di specialità delle regole tecniche già in vigore per il PCT rispetto a quelle “generali” varate con decreto pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2015. Nell’articolo che segue, l’avv. Arcella evidenzia come le nuove regole siano tecnicamente incompatibili con la struttura del processo civile telematico o, comunque, sovrabbondanti rispetto agli scopi di conservazione ed utilizzo processuale dei documenti.   Sommario Premessa. 1 Le norme richiamate dalla tesi che propende per l’applicabilità del dpcm 13/11/2014 al PCT. 3 La tecnica normativa in materia di dematerializzazione e di processo telematico. 3 I tre aspetti controversi che coinvolgono l’operatività dell’Avvocato “telematico”. 4 4.1         La formazione dell’atto principale e degli allegati 4 4.2         Cosa prevede l’art. 3 del dpcm 13/11/2014: i  “metadati”: eventuali riflessi sui depositi telematici nel PCT  5 4.3         I documenti informatici “allegati” agli atti processuali 10 Le copie informatiche di documenti analogici e l’attestazione di conformità nelle notifiche ex art. 3 bis L. 53/1994: il problema dell’impronta del file. 10 Le copie ed estratti informatici di documenti informatici 12     1.   Premessa Col numero 8 della G.U., serie generale, del 12/1/2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 13/11/2014 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Tale provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio 2015, riveste importanza eccezionale nel campo del diritto dell’informatica, avendo colmato una casella da tempo lasciata vuota: ricordiamo difatti che le “regole tecniche” costituiscono la disciplina di dettaglio, finora mancata relativamente ai documenti informatici, che l’art. 71 del C.A.D.  ha riservato a “decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA”. Al di là del clamore suscitato da una pubblicazione tanto attesa ed avvenuta con ragguardevole ritardo rispetto alla relativa bozza, già pronta da quasi quattro anni (si veda al riguardo la bozza licenziata già nel 2011 con un testo sostanzialmente identico a quello approvato il 13/11/2014), le nuove regole tecniche hanno prodotto, già ad una prima e sommaria lettura, forte preoccupazione tra gli operatori del diritto in relazione al possibile impatto delle stesse sul c.d. processo civile telematico, a sua volta governato dalle regole tecniche approvate con l’ormai noto  D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011. A tal riguardo, basti pensare al fatto che l’art. 3 del dpcm 13/11/2014 detta una disciplina tecnica sul documento informatico immodificabile che, se fino alla lettura del quarto comma, lettera a), è più che tranquillizzante (laddove prescrive che “le caratteristiche di immodificabilità sono determinate” anche soltanto dalla sottoscrizione con firma digitale, che è ormai operazione usuale, costante ed inevitabile eseguita al momento del deposito dei propri atti dagli Avvocati  e dei propri provvedimenti dai Magistrati), diventa tuttavia ansiogena, invece, al comma 9, ove si prescrive  che “Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l’identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l’oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l’eventuale destinatario; f) l’impronta del documento informatico. Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative”. E l’ansia diventa terrore alla lettura dell’allegato 5, che “illustra la struttura dei metadati relativi al documento informatico, al documento amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione documentale informatica” con uno “schema xsd”, ovvero con un insieme di regole tecniche informatiche che a loro volta rispondono ai dettami del WC3[1]. Oltre al tema della struttura del documento informatico (che corrisponde, in ambito processo civile telematico, a tutto ciò che viene depositato dagli Avvocati e dai Magistrati sotto forma di atti e provvedimenti), le nuove regole tecniche propongono aspetti di problematica interpretazione in relazione ad altre attività proprie dell’Avvocato, che l’avvento della tecnologia dell’informazione in ambito Giustizia ha reso ormai quotidiane: le attestazioni di conformità. Si tratta in particolare dell’art. 4, che disciplina le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici,  e dell’art. 6, che riguarda invece  le “copie ed estratti informatici di documenti informatici”: se tali regole si applicassero tout court al processo civile telematico, verrebbero messe in crisi tutte le conoscenze e le prassi sinora adottate in tema di notifiche ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/94, così come quelle relative alle attestazioni di conformità “da digitale a digitale” eseguite dagli Avvocati ai sensi dell’art. 52 D.L. 90/2014,  ponendosi, ad esempio, il problema di indicare nell’attestazione di conformità redatta, ai sensi del comma 2 di tale norma, dall’Avvocato nel corpo della relata di notifica,  del “riferimento temporale” e “dell’impronta” dei documenti informatici oggetto di notificazione. In altra occasione, per rispondere in poche battute ad un quesito propostomi da un Collega, avevo osservato che, a mio modo di vedere, le nuove regole tecniche sono inapplicabili al processo civile telematico, dacché la   normativa tecnica ex dm 44/2011 è “speciale”  rispetto a quella ex dpcm 13/11/14.    Con particolare riferimento alle notificazioni a mezzo p.e.c., evidenziavo la peculiarità dell’attività certificativa demandata all’Avvocato sia dall’art. 3 bis L. 53/94 (quando si tratta di attestare una copia da analogico

La multiforme essenza del documento informatico (breve analisi sul documento informatico in ambito di processo civile telematico e riflessi in ambito di responsabilità penale) di Giuseppe Vitrani e Monica A. Senor

I) Il documento informatico  L’emanazione del dpcm 13 novembre ’14 recante le “regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici” ha posto in luce interessanti questioni in tema di documento informatico soprattutto da un punto di vista dei metadati che devono accompagnarlo per certificarne l’immodificabilità. Per chi esercita la professione forense è in particolare importante capire se tali regole tecniche siano destinate ad impattare sull’impianto del processo civile telematico, introducendo nuovi ed ulteriori concetti, ovvero nuovi ed ulteriori requisiti che devono contraddistinguere il documento informatico – atto del processo. È bene precisare subito che l’opinione di chi scrive è che tali regole tecniche non possano essere ignorate anche in ambito di processo civile telematico1, ma semmai vadano armonizzate con le regole tecniche già esistenti; obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di prendere in considerazione le differenze che si rinvengono tra le regole tecniche sopra citate e le regole tecniche in materia di processo civile telematico, dettate (1) dal d.m. 44/2011 e cercare quindi di capire se davvero le differenti normative disegnino scenari incompatibili tra loro. Il punto di partenza per l’analisi, ovviamente, non può che essere l’art. 1, lett, p) CAD ai sensi del quale il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Partendo da tale norma, le regole tecniche di cui al dpcm 13 novembre ’14, attuative del codice dell’amministrazione digitale, hanno ora chiarito, all’art. 3, ultimo comma, che: “al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, è costituito da: a) l’identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l’oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l’eventuale destinatario; f) l’impronta del documento informatico” Se passiamo invece all’esame della normativa sul processo telematico ci imbattiamo nelle regole tecniche di cui al dm 44/2011 e in particolare nell’art. 12 il quale prevede che: “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”. Anche l’atto / documento informatico destinato al deposito nel processo telematico è dunque accompagnato da metadati che vengono generati durante la sua formazione e prima del suo invio. (2) Concentrandoci solo su questi ultimi (dal momento che gli altri requisiti attengono ambiti diversi da quello oggetto del presente studio) e andando a consultare le specifiche tecniche di cui al menzionato art. 34 (emanate con provvedimento del 16 aprile ’14 della DGSIA) ci rendiamo immediatamente conto che tutti gli schemi XML elaborati per il processo civile telematico non prevedono l’inserimento dell’impronta del documento informatico. Ancor più radicale è stata poi la scelta effettuata nell’art. 19 bis delle medesime specifiche tecniche sul processo civile telematico laddove si è previsto che “qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”. Come si vede, in tal caso, si codifica l’esistenza di un documento informatico destinato a diventare atto del processo che nasce addirittura senza metadati (sul punto non è ottimale il fatto che esistano atti del processo muniti di metadati ex art. 12 d.m. 44/11 e atti che tali metadati non posseggono, ma è questione che verrà analizzata in altra sede). Viene pertanto da chiedersi il motivo di tali differenti formulazioni e quali conseguenze possa avere questo diverso atteggiarsi del documento informatico. Dobbiamo cioè chiederci se queste differenti definizioni siano il prodotto di un legislatore distratto e che ragiona a compartimenti stagni oppure se si tratti di scelta motivata dalle diverse caratteristiche che può avere il documento informatico nei vari ambiti di utilizzo. La risposta appare invero importante perché potrebbe aiutarci a chiarire anche il campo di applicabilità del dpcm 13 novembre ’14 e il suo rapporto con il processo civile telematico, anche nel campo delle attestazioni di conformità da parte del difensore. Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo prima di tutto comprendere cosa sia l’impronta del documento informatico menzionata dal dpcm sopra citato e a tal fine dobbiamo recuperare la definizione dell’allegato 1 allo stesso, dalla quale apprendiamo che si tratta della “sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash” In sostanza l’impronta è la rappresentazione digitale del documento informatico composta da una sequenza di simboli binari di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l’impronta stessa ed il documento di origine. In sostanza si tratta della “firma” che il documento informatico autogenera sulla base della sequenza di bit che lo compongono; ogni modifica di bit e dunque ogni modifica del testo del documento (se restringiamo il campo di indagine alla sola categoria del documento informatico – documento testuale) modificherà l’impronta. Da tale definizione si comprende l’importanza del requisito in esame: se un documento che deve restare immodificabile è destinato a “passare attraverso più mani” l’inserimento dell’impronta è una garanzia che certifica la non alterazione dello stesso; ogni mutamento della sequenza binaria genererà una diversa impronta e renderà evidente che il documento è stato modificato. Appurato ciò viene da chiedersi se tale esigenza di protezione / garanzia sussista anche nel caso dell’atto del processo telematico e dunque se anche in tal caso sia necessario l’inserimento dell’impronta per certificare la non modificazione di un documento informatico e, ancora, se l’avvocato che provvede ad attestare la conformità di una copia informatica di documento informatico o di una copia informatica per immagine di documento analogico debba obbligatoriamente inserire anche tale elemento. Ad avviso di chi scrive la risposta può essere negativa per i

Il DPCM 13/11/2014 non si applica al PCT – avv. Juri Rudi

Con riferimento al DPCM 13/11/2014, e alle sue gravi conseguenze nel processo civile (su cui, v. per tutti questo articolo), segnalo qui di seguito alcune considerazioni, che reputo di grande importanza: L’art. 4 del D.L. n. 193 del 2009 (conv. in L. n. 24 del 2010) ha stabilito che l’applicazione al processo, sia civile che penale, dei principi previsti dal CAD debba avvenire attraverso apposite regole tecniche approvate con decreto del Ministro della Giustizia. Per la pubblica amministrazione il CAD prevede all’art. 71 che le regole tecniche vengano dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, mentre invece per la materia processuale le medesime regole tecniche, ai sensi del comma 1 del predetto art. 4, vanno emanate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Si tratta, peraltro, di una disposizione che è applicazione del principio posto dall’art. 110 Cost. che attribuisce direttamente al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Non credo, pertanto, che il D.P.C.M. emanato da ultimo a novembre sia direttamente applicabile alla materia processuale, quantomeno non senza di un apposito decreto del Ministro della Giustizia che lo recepisca. Angelo Piraino, giudice del Tribunale di Termini Imerese Autore: avv. Juri Rudi Data di pubblicazione: 3/2/2015 Riferimento autore: www.studiolegalerudi.it ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

Considerazioni sull’applicabilità del DPCM 13.11.2014 al PCT, notifiche avvocati tramite PEC e art. 52 DL 90/14 – avv. Maurizio Reale

Il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015 ed in vigore dal giorno 11 febbraio 2015, ha dettato le regole  tecniche in materia  di formazione,  trasmissione,  copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. In particolare, gli articoli 4 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) e 6 (Copie e estratti informatici di documenti informatici) dispongono nuove tecniche e regole per la connessa attestazione di conformità e ciò di cui attualmente più si discute è se, tali disposizioni saranno, dalla loro entrata in vigore (dal giorno 11 febbraio 2015), applicabili anche, ad esempio, alle notifiche degli avvocati tramite PEC ex L. 53/94, ai poteri di autentica dei difensori e quidi all’art. 52 del D.L. 90/14, convertito con modifiche dalla Legge 11/08/2014 n. 114 e, più in generale, al PCT nella predisposizione, ad esempio, della procura alle liti o all’attestazione di conformità prevista dall’art. 18 della L. 162/. Gli articoli 4 e 6 del DPCM 13/11/2014 e le notifiche PEC ex L. 53/94. Al fine di valutare l’applicabilità dell’art. 4 DPCM 13/11/2014 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) alle notifiche degli avvocati anche effettuate tramite la posta elettronica certificata così come previste dalla L. 53/94 è opportuno iniziare l’analisi dal contenuto dell’art. 18 del DM 44/11 (regole tecniche del processo telematico): Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati 1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita’ all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.». Dal trascritto articolo, ed in particolare dal comma 4, si evince che l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2 CAD deve effettuarsi inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. La formulazione dell’attuale art. 18 DM 44/11 è riveniente dalle modifiche apportate dal decreto del Ministero della Giustizia del 03 aprile 2013 n. 48 a sua volta previsto dall’art. 16 bis quater comma 2 del DL 179/12. Nel caso di specie appare, quindi, evidente come all’avvocato sia stata prescritta una particolare e specifica procedura da seguire per compiere l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD; detta procedura quindi, introdotta dalla legge, potrebbe considerarsi speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 4 del DPCM 13/11/14 e, proprio per tale specialità, il citato articolo 4, potrebbe non essere applicabile alla L. 53/94. A sostegno di tale inapplicabilità si evidenzia poi come il DM 48/13 avrebbe potuto limitare l’utilizzo della procedura dettata solo fino all’emanazione delle regole tecniche stabilite dall’art. 71 CAD ma, l’assenza di ogni specifico riferimento in tal senso è, sul punto, derimente così come, d’altra parte, nel DPCM 13/11/14, manca qualsiasi riferimento specifico che imponga l’utilizzo della nuova procedura anche per la Legge 53/94 in deroga a quanto stabilito dalle norma sopra richiamate. A conferma di ciò non sfugga da ultimo che il comma 3 dell’art. 4 del DPCM 13/11/14 afferma che “l’attestazione di conformità … PUO’ ESSERE INSERITA NEL DOCUMENTO INFORMATICO CONTENENTE LA COPIA PER IMMAGINE…” e non afferma invece che la stessa DEVE essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine, con ciò si potrebbe, quindi, affermare che non viene a togliersi efficacia, rimanendo vigente ed utilizzabile, per le notifiche ex L. 53/94, la modalità di attestazione della conformità nella relata di notifica prevista dal DM 48/13 che ha modificato in tal senso l’art. 18 DM 44/11. In dottrina, pervenendo a simili conclusioni, si sono precedentemente espressi gli autorevoli Colleghi Roberto Arcella, Fabio Salomone, Luca Sileni e Fabrizio Testa. L’applicabilità dell’art. 6 del DPCM 13/11/2014 all’art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14. L’art. 52 del DL 90/14, prima della sua conversione in legge, aggiungeva all’art. 16 bis D.L. 179/12,  il comma 9 bis il quale, per i duplicati informatici, faceva espressamente riferimento, all’art. 23 bis comma 1 del Codice dell’amministrazione digitale, il quale a sua volta richiamava l’art. 71 e le regole tecniche del DPCM del 13/11/2014; in fase di conversione però, l’art. 52 del DL 90/14 estrometteva, dal comma 9 bis, per i duplicati informatici, il riferimento all’art. 23 bis comma 1 del Codice dell’amministrazione digitale prevedendo per gli stessi, che “Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo stesso sistema di memorizzazione o su

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