Prova della notificazione via PEC – nulla vale la stampa della mail – avv. Luca Sileni
Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto – Provvedimento 23 febbraio 2015. Da annullare la cartella esattoriale notificata via PEC qualora la prova dell’avvenuta notificazione sia data unicamente in forma cartacea. Di interesse ed attualità è la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto in materia di prova dell’avvenuta notificazione via PEC. Nel caso oggetto di esame la società Equitalia aveva provveduto alla notificazione, nei confronti della società opponente, di una cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata. A seguito dell’opposizione della società de qua in ordine alla mancata corretta notificazione della cartella in questione, Equitalia aveva depositato una stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC, confidando che ciò potesse bastare a comprovare l’avvenuta corretta ricezione del messaggio di posta certificata da parte del destinatario. La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto stante l’assenza di prova della regolare notifica della cartella esattoriale. La difesa di Equitalia, infatti, ha depositato in giudizio unicamente copia cartacea di un messaggio mail (che asseritamente avrebbe contenuto la prova dell’avvenuta notificazione via PEC) proveniente da un’addetta all’ufficio ed indirizzato al legale della società e non invece le ricevute di accettazione e di consegna in formato nativo digitale che avrebbero permesso alla Commissione Tributaria di avere piena conoscenza dell’esito della notificazione. La pronuncia in oggetto, quindi, ha il merito di evidenziare quella che da sempre, almeno per gli studiosi di informatica giuridica, è una summa divisio, ossia, quella fra documento analogico e documento digitale, definiti dall’art. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale rispettivamente come: “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” Entrambe tali tipologie di documento sono portatrici di elementi propri che, nel momento in cui il formato del documento muta, possono essere parzialmente o totalmente perse. Pensiamo, tanto per fare un esempio classico, al testamento olografo redatto dal de cuius e di cui sia effettuata una scannerizzazione: tale file, risultante dall’opera di digitalizzazione, non potrà mai essere oggetto di perizia calligrafa da parte di un perito, semplicemente perché il documento scannerizzato non darà indicazioni in ordine alla pressione della penna sul foglio, in ordine alla qualità e conservazione della carta su cui è stato redatto il documento, etc…. Sostanzialmente, quindi, il documento analogico recherà con se informazioni che andranno a perdersi a causa del processo di digitalizzazione (scannerizzazione). Medesima riflessione può essere proposta per il file digitale che venga stampato, poiché, anche in questo caso, il procedimento di stampa eliminerà tutta una serie di “di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (per dirlo con le parole del CAD) che invece nel documento digitale erano presenti. Tornando al caso oggetto di analisi, ad esempio, i file della ricevuta di accettazione e di consegna (solitamente salvati nei formati .eml oppure .msg) sarebbero stati documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi per le stampe di dette ricevute che, di fatto, non solo non sono in grado di comprovare cosa sia stato effettivamente allegato al messaggio PEC oggetto di analisi (ricordo ai lettori che all’interno della ricevuta di consegna completa di un messaggio PEC è sempre allegato il messaggio originale inviato al destinatario) ma che oltretutto rappresentano – a tutti gli effetti – dei semplici fogli di carta dei quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’origine. I documenti in questione, in effetti, ben potrebbero essere stati artatamente creati attraverso programmi di redazione testo oppure di fotoritocco. In conclusione Equitalia avrebbe dovuto depositare in giudizio la stampa delle ricevute munite di attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale (come ad esempio è espressamente previsto anche per gli Avvocati che notificano in proprio ex art. 9 comma 1bis L. 53/1994) oppure – molto più semplicemente – depositare i file digitali delle ricevute de quibus. Autore: avv. Luca Sileni – Centro Studi Processo Telematico Data di pubblicazione: 5/3/2015 Link prima pubblicazione: http://processociviletele.blogspot.it/2015/03/prova-della-notificazione-via-pec-nulla.html ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER
Il Processo Civile Telematico e la Conservazione Documentale (I rischi di una relazione mai nata) – avv. Giuseppe Vitrani
I) Il processo civile telematico e il codice dell’amministrazione digitale Con il presente articolo si propone un’ulteriore riflessione relativa ai rapporti intercorrenti tra processo civile telematico e codice dell’amministrazione digitale, anch’essa stimolata dalla recente emanazione del dpcm 13 novembre ’14 recante le “regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici” e dalle discussioni che sono nate dopo l’ormai famosa comunicazione con la quale il CNF ha chiesto al Ministero della Giustizia di introdurre “adeguati correttivi normativi volti a sancire l’indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche, predisponendo un’integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico“. Detta richiesta, in commento alla quale la dottrina ha assunto posizioni variegate (e sulle quali non si intende ritornare in questa sede), pone di fondo un quesito cruciale e cioè: il processo civile telematico deve rispettare i principi e le regole tecniche del Codice dell’Amministrazione Digitale? La risposta può apparire scontata ma così non è, stante che, prima dell’emanazione del Codice in commento (e comunque ancor oggi per le fattispecie non regolamentate dallo stesso), era consolidato l’orientamento secondo cui le norme sul documento amministrativo non trovavano automaticamente applicazione nel processo civile, esaurendo i loro effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (in tal senso v. Cass. 29 maggio ’14, n. 12065; conf. Cass. 15 dicembre ’06, n. 26937). Le cose sono però radicalmente cambiate con la svolta telematica del processo civile; la norma che ha dato il definitivo impulso a tale svolta, vale a dire l’art. 4 del decreto legge n. 193/09, ha infatti previsto quanto segue: “con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione….sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (ovvero il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, n.d.r.). È evidente il mutamento di prospettiva: con un formulazione legislativa forse discutile si sono rese le norme sul processo civile telematico addirittura attuative del CAD! Formulazione certamente discutibile, si diceva, dal momento che il lessico utilizzato dal legislatore porta a prefigurare il Codice come fonte quasi sovraordinata (quantomeno a livello di forza sostanziale) alla quale dovrebbe darsi attuazione attraverso leggi ordinarie e regolamenti. Al di là degli evidenti problemi di coordinamento a livello di sistema delle fonti, pare che un dato non possa essere messo in discussione e cioè che, fintantoché permarrà lo stato attuale della legislazione, il CAD e le relative regole tecniche dovranno trovare piena applicazione anche in ambito di processo civile telematico. II) La conservazione documentale e le ricadute sul processo civile telematico Chiarito quanto precede non si può non evidenziare come tra i principi ai quali si dovrebbe dare dare attuazione nel processo telematico, ci sarebbero anche quelli previsti dagli art. 43 e 44 del CAD e dalle regole tecniche emanate con il dpcm 3 dicembre 2013; ci riferiamo dunque al corpus di norme che il Codice dedica alla conservazione documentale. L’introduzione di questo argomento va preceduta da una considerazione quasi banale; chi potrebbe pensare ad un ufficio giudiziario senza archivio o ad un processo con cause che (salvo le note lungaggini della nostra giustizia) non vengono mai archiviate? Certamente nessuno; peccato che nel processo telematico questa sia la realtà quotidiana e solo recentemente si stia cercando di ricorrere ai ripari ma con progetti ancora del tutto vaghi e senza un’esatta percezione del problema. Nelle linee guida per la crescita digitale elaborate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) leggiamo infatti che uno degli obiettivi per il periodo 2014 – 2020 è il “risparmio in termini di risorse hardware per l’archiviazione, in seguito a conservazione documentale”. Ci rendiamo così conto che il problema oggetto della presente analisi viene ancora inteso in termini prettamente economici, obliterando ben più importanti considerazioni di ordine giuridico già sollevate dalla dottrina. Sullo sfondo incombe innanzitutto un rilevante problema giuridico dato dalla prossima entrata in vigore del regolamento UE n. 910/2014 (1° luglio 2016 per la norma che segue), che all’art. 3, comma I, n. 35), definisce il documento elettronico come qualsiasi contenuto adeguatamente conservato in forma elettronica; è evidente che laddove siffatta definizione venisse ritenuta immediatamente applicabile anche al documento informatico, e soprattutto al documento informatico processuale, potrebbero porsi addirittura problemi in merito all’esistenza giuridica di un documento non assoggettato a procedimento di conservazione[1]. Il tema è certamente interessante e dovrà essere adeguatamente approfondito dalla dottrina anche e soprattutto nell’ottica dei rapporti tra normativa processuale e normativa sulla documentazione amministrativa in generale cui abbiamo accennato ora. Prima ancora del 1° luglio 2016, però, la mancanza di un sistema di conservazione rischia di creare notevoli difficoltà di gestione del processo civile telematico. Valgano tre esempi emblematici al proposito: il giudizio di appello, la prova delegata ex art. 203 c.p.c. e il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 132 del 2014. Per quanto riguarda il giudizio di appello possiamo concentrare l’analisi sull’art. 347, III comma, c.p.c. ai sensi del quale “il cancelliere…richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”. Nel “processo analogico” (chiamiamo così, per convenzione, il processo non telematico) il procedimento è semplicissimo e si risolve in un banale accesso all’archivio e alla successiva spedizione (a mezzo posta, per gli uffici che non siano sede di tribunale e corte d’appello) del fascicolo cartaceo. Le cose mutano radicalmente in presenza di fascicoli che possono essere integralmente telematici (si pensi ai procedimenti di lavoro) o anche solo in parte telematici, quali quelli del contenzioso ordinario; all’interno di tali fascicoli possono essere contenuti verbali di udienza, la nota di iscrizione a ruolo e anche la sentenza, tutti redatti in forma telematica. In poche parole, l’intero fascicolo d’ufficio (o una sua parte preponderante) potrebbe essere digitale e in tale forma dovrebbe essere ovviamente trasmesso al giudice dell’impugnazione. Applicandosi
La procura “digitale” – avv. Fabrizio Pettoello
La procura alle liti, prevista dall’articolo 83 cpc, attribuisce al difensore i poteri indicati dal successivo articolo 84, e cioè gli consente di stare in giudizio quale rappresentante processuale del proprio assistito. Tale articolo prevede che la procura speciale possa essere conferita in due modi: con separata scrittura privata autenticata oppure con procura in calce o a margine dell’atto. Nel primo caso, previsto dall’art. 83, comma 2 cpc, non viene disciplinata un’attività di competenza dell’avvocato, infatti la firma del mandante deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale competente a certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle scritture private. Sì deve a tal proposito ricordare che l’autentica della firma comporta non solo il controllo della titolarità della sottoscrizione mediante l’identificazione del firmatario (nel caso di sottoscrizione digitale anche la verifica della validità del certificato elettronico utilizzato), ma soprattutto l’accertamento – che non rientra tra le competenze dell’avvocato, se non quando espressamente previsto dalla legge – che il documento sottoscritto non sia in contrasto con l’ordinamento giuridico. Anche nel caso in cui la scrittura privata sia sottoscritta digitalmente dal mandante, valgono le stesse considerazioni, avvalorate dallo specifico art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)[1], che disciplina appunto l’autentica della firma digitale. Diversa è invece la fattispecie di cui al successivo comma dell’art. 83 cpc e cioè quando la procura è “interna” all’atto, cioè a margine o in calce. Nel qual caso compete all’avvocato la certificazione, non l’autentica, della firma del mandante: attività che tradizionalmente si limita all’identificazione del mandante e alla riferibilità della firma a quest’ultimo, nonché all’eventuale accertamento dei poteri rappresentativi di chi ha conferito la procura. Con l’introduzione del processo civile telematico, e cioè con la possibilità di depositare in maniera telematica gli atti, sorgeva il problema relativo al fatto che la procura non poteva essere contenuta all’interno di un atto predisposto con un programma di videoscrittura e trasformato in un file .pdf. Vediamo perché. Per predisporre una procura interna all’atto si può astrattamente procedere in due modi: il primo comporta la trasformazione, mediante scansione, della procura cartacea in un file “immagine” da “incollare” all’interno dell’atto. Tale soluzione non era percorribile. Infatti la stessa prima di tutto era ed è in contrasto con le regole tecniche o più propriamente con le specifiche tecniche – le quali prevedono che l’atto del processo sia predisposto in formato .pdf testuale (art. 12 Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia le ovverosia le specifiche tecniche[2], richiamato dall’art. 12 DM 44/2011 le cosiddette regole tecniche), mentre l’immagine della procura non lo è. In secondo luogo la procura così predisposta non consentiva all’avvocato di attestare, come anche previsto dall’art. 22 CAD[3], la conformità del file immagine estratto dalla procura originale cartacea. Infatti prima delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 – che hanno introdotto un nuovo formato di firma di cui parlerò in seguito – l’unico formato di firma consentito era il CAdES (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature, riconoscibile per l’estensione attribuita al file sottoscritto digitalmente: “.p7m”), che produce una “busta crittografica”. Per comprendere cosa significa sottoscrivere in formato CAdES un file dobbiamo innanzitutto non far riferimento a come viene apposta una firma di pugno. In termini “atecnici”, firmare digitalmente significa effettuare un’operazione che comporta l’avvolgimento, come dentro una buccia, dell’intero documento, rendendolo immodificabile. È evidente dunque l’impossibilità di apporre la firma CAdES in un luogo piuttosto che in un altro del documento digitale e quindi, per ciò che ci interessa, nemmeno in corrispondenza dell’attestazione di conformità al corrispondente documento cartaceo dell’immagine della procura “incollata” internamente all’atto. L’altra modalità è quella di redigere la procura internamente all’atto, mediante un programma di videoscrittura, e quindi convertire il file in formato .pdf. Ma anche in questo caso ci si imbatteva nello stesso problema, ma sotto una diversa prospettiva. La firma del mandante sarebbe potuta ovviamente essere solo digitale. Ma per i medesimi motivi di cui sopra, la firma in formato CAdES avrebbe riguardato l’intero documento (che, come abbiamo visto, sarebbe stato “imbustato”), e quindi non sarebbe stata posizionabile nello specifico luogo dell’atto dov’è collocata la procura. Un altro problema che si era posto con l’introduzione del processo civile telematico riguardava il fatto che la procura rilasciata su un documento digitale o reso digitale non può tecnicamente essere congiunta materialmente all’atto di riferimento, come previsto dal testo dell’art. 83 cpc, dopo la novella[4] del 1997. Questa lacuna veniva però colmata dal legislatore nel 2009[5], che riprendeva la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, la quale, in sintesi, parificava la congiunzione effettuata materialmente all’atto a quella realizzata mediante strumenti informatici, che nel caso sono costituiti dalla cosiddetta busta telematica (contenente l’atto principale e i suoi allegati, tra i quali la procura, come disciplinata dalle specifiche tecniche) che viene depositata telematicamente. Ne deriva pertanto che chi intendeva depositare una procura in formato digitale, lo doveva fare mediante il deposito di un file separato dall’atto a cui la procura si riferisce. Il metodo che è stato utilizzato finora, e che si seguirà ancora quando la procura è sottoscritta di pugno, è quello di predisporre la procura mediante un programma di videoscrittura, stampare il documento e farlo sottoscrivere di pugno dal mandante. La firma di quest’ultimo deve essere certificata dall’avvocato mediante l’opposizione, sotto la sottoscrizione del mandante, della firma di pugno da parte dell’avvocato stesso. Il documento cartaceo così predisposto deve quindi essere scansionato per essere trasformato in un file digitale, che l’avvocato sottoscrive digitalmente per autenticare la conformità della copia informatica rispetto al relativo documento cartaceo. Ma non c’è solo questa modalità per il rilascio di una procura su supporto digitale: accade infatti sempre più spesso, in virtù della crescente digitalizzazione, che privati o legali rappresentanti di società siano dotati di dispositivi di firma digitale. In tal caso gli stessi possono apporre la loro firma digitale sulla procura creata su documento digitale nativo, e cioè mediante la conversione di un file predisposto con un programma di videoscrittura in un file .pdf testuale. Ci si chiede se tale
La multiforme essenza del documento informatico (breve analisi sul documento informatico in ambito di processo civile telematico e riflessi in ambito di responsabilità penale) di Giuseppe Vitrani e Monica A. Senor
I) Il documento informatico L’emanazione del dpcm 13 novembre ’14 recante le “regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici” ha posto in luce interessanti questioni in tema di documento informatico soprattutto da un punto di vista dei metadati che devono accompagnarlo per certificarne l’immodificabilità. Per chi esercita la professione forense è in particolare importante capire se tali regole tecniche siano destinate ad impattare sull’impianto del processo civile telematico, introducendo nuovi ed ulteriori concetti, ovvero nuovi ed ulteriori requisiti che devono contraddistinguere il documento informatico – atto del processo. È bene precisare subito che l’opinione di chi scrive è che tali regole tecniche non possano essere ignorate anche in ambito di processo civile telematico1, ma semmai vadano armonizzate con le regole tecniche già esistenti; obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di prendere in considerazione le differenze che si rinvengono tra le regole tecniche sopra citate e le regole tecniche in materia di processo civile telematico, dettate (1) dal d.m. 44/2011 e cercare quindi di capire se davvero le differenti normative disegnino scenari incompatibili tra loro. Il punto di partenza per l’analisi, ovviamente, non può che essere l’art. 1, lett, p) CAD ai sensi del quale il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Partendo da tale norma, le regole tecniche di cui al dpcm 13 novembre ’14, attuative del codice dell’amministrazione digitale, hanno ora chiarito, all’art. 3, ultimo comma, che: “al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, è costituito da: a) l’identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l’oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l’eventuale destinatario; f) l’impronta del documento informatico” Se passiamo invece all’esame della normativa sul processo telematico ci imbattiamo nelle regole tecniche di cui al dm 44/2011 e in particolare nell’art. 12 il quale prevede che: “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”. Anche l’atto / documento informatico destinato al deposito nel processo telematico è dunque accompagnato da metadati che vengono generati durante la sua formazione e prima del suo invio. (2) Concentrandoci solo su questi ultimi (dal momento che gli altri requisiti attengono ambiti diversi da quello oggetto del presente studio) e andando a consultare le specifiche tecniche di cui al menzionato art. 34 (emanate con provvedimento del 16 aprile ’14 della DGSIA) ci rendiamo immediatamente conto che tutti gli schemi XML elaborati per il processo civile telematico non prevedono l’inserimento dell’impronta del documento informatico. Ancor più radicale è stata poi la scelta effettuata nell’art. 19 bis delle medesime specifiche tecniche sul processo civile telematico laddove si è previsto che “qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”. Come si vede, in tal caso, si codifica l’esistenza di un documento informatico destinato a diventare atto del processo che nasce addirittura senza metadati (sul punto non è ottimale il fatto che esistano atti del processo muniti di metadati ex art. 12 d.m. 44/11 e atti che tali metadati non posseggono, ma è questione che verrà analizzata in altra sede). Viene pertanto da chiedersi il motivo di tali differenti formulazioni e quali conseguenze possa avere questo diverso atteggiarsi del documento informatico. Dobbiamo cioè chiederci se queste differenti definizioni siano il prodotto di un legislatore distratto e che ragiona a compartimenti stagni oppure se si tratti di scelta motivata dalle diverse caratteristiche che può avere il documento informatico nei vari ambiti di utilizzo. La risposta appare invero importante perché potrebbe aiutarci a chiarire anche il campo di applicabilità del dpcm 13 novembre ’14 e il suo rapporto con il processo civile telematico, anche nel campo delle attestazioni di conformità da parte del difensore. Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo prima di tutto comprendere cosa sia l’impronta del documento informatico menzionata dal dpcm sopra citato e a tal fine dobbiamo recuperare la definizione dell’allegato 1 allo stesso, dalla quale apprendiamo che si tratta della “sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash” In sostanza l’impronta è la rappresentazione digitale del documento informatico composta da una sequenza di simboli binari di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l’impronta stessa ed il documento di origine. In sostanza si tratta della “firma” che il documento informatico autogenera sulla base della sequenza di bit che lo compongono; ogni modifica di bit e dunque ogni modifica del testo del documento (se restringiamo il campo di indagine alla sola categoria del documento informatico – documento testuale) modificherà l’impronta. Da tale definizione si comprende l’importanza del requisito in esame: se un documento che deve restare immodificabile è destinato a “passare attraverso più mani” l’inserimento dell’impronta è una garanzia che certifica la non alterazione dello stesso; ogni mutamento della sequenza binaria genererà una diversa impronta e renderà evidente che il documento è stato modificato. Appurato ciò viene da chiedersi se tale esigenza di protezione / garanzia sussista anche nel caso dell’atto del processo telematico e dunque se anche in tal caso sia necessario l’inserimento dell’impronta per certificare la non modificazione di un documento informatico e, ancora, se l’avvocato che provvede ad attestare la conformità di una copia informatica di documento informatico o di una copia informatica per immagine di documento analogico debba obbligatoriamente inserire anche tale elemento. Ad avviso di chi scrive la risposta può essere negativa per i
Notifiche via PEC: Tribunale di Mantova crea precedente favorevole – avv. Francesco Minazzi
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 98 del 03.06.2014, pronunciando su un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha creato un nuovo precedente favorevole alle notifiche in proprio via PEC ex lege 53 del 1994. L’opponente eccepiva l’incostituzionalità dell’art. 6 c.2 del DPR 68/2005, secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario con la produzione della Ricevuta di Avvenuta Consegna. Il Giudicante ha, comunque, ritenuto perfettamente valida la notifica, reputando l’opposizione inammissibile. Tra le altre cose l’opponente riferiva che “la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora entrata pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già attrezzati per la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal prossimo 1 giugno” (rectius: 30 giugno, svista dell’avvocato e del giudice probabilmente – NdR). Il Tribunale ha accolto le difese dell’opposto, il quale evidenziava la piena legittimità e correttezza del procedimento di notifica da lui seguito, nonché l’erroneo e confuso riferimento dell’opponente a due procedure affatto diverse, ossia le notifiche via PEC e il processo telematico. Altra nota positiva da evidenziare è la totale condanna del soccombente alle spese di lite: in altre occasioni, i giudici hanno compensato le spese sul presupposto di una presunta “novità” delle questioni legate alle nuove tecnologie, sebbene ormai – a 13 anni di distanza dall’introduzione del processo telematico – non si può più accettare la scarsa preparazione degli studi professionali in merito. Il Giudice ha, in particolare precisato che: <L’opposizione è inammissibile in quanto tardiva. Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014 , quindi oltre i 40 gg previsti a pena di decadenza dall’art. 641 c.p.c. Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall’art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994): “L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente…La notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita’ all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “. Non è contestato che il procuratore dell’ingiungente abbia rispettato in toto le disposizioni normative e , pertanto , non resta che dichiarare inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di legge>. Si rinvia al testo integrale della sentenza per l’intera disamina della motivazione. In chiusura mi permetto una chiosa. Il legale dell’opponente rileva – giustamente a mio avviso – che il suo assistito è un coltivatore diretto, non avveduto completamente dei nuovi strumenti tecnologici. Per quanto ciò non costituisca un’esimente, va rilevato che – da tempo – contesto la mancanza di adeguati progetti di alfabetizzazione digitale, che consentano ai cittadini di comprendere pienamente le conseguenze di una notifica simile. E’, pertanto, sempre consigliabile inserire nel corpo della PEC una dicitura che segnali la presenza di file firmati digitalmente, l’indicazione di software adatti ad aprirli ovvero utilizzare file firmati con struttura Pades. Autore: avv. Francesco Minazzi Data di pubblicazione: 18/7/2014 Riferimento autore: www.francescominazzi.net ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER
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