Tribunale Torino, Ordinanza del 12 febbraio 2015
Ordinanza del Tribunale di Torino del 12 febbraio 2015 che dichiara l’inammissibilità di un reclamo depositato in forma cartacea (è atto endoprocessuale).
PCT: il deposito in formato o con una modalità non consentite – avv. Juri Rudi
§ 1. Premessa. In questa sede cercheremo di rispondere a due quesiti, tra loro connessi: 1) il deposito giudiziario tramite PCT di atti o documenti non conformi ai formati ammessi; 2) il deposito giudiziario di atti o documenti con modalità diverse da quelle consentite (ovvero: telematicamente anziché in cartaceo, o viceversa). Sin d’ora anticipiamo che la soluzione da noi proposta è stata fatta propria da Tribunale di Vercelli, ordinanza del 31 luglio 2014 (la cui massima è rinvenibile, sempre in questo sito, qui). In entrambi i casi, comunque, il rifiuto del deposito non potrà mai (legittimamente) avvenire ad opera del Cancelliere, come già precisato altrove. Sempre in via preliminare, è forse opportuno precisare che la normativa parla di “formato” del file, che però è cosa diversa dalla “estensione” del file stesso, nel senso che formato ed estensione POSSONO coincidere ma non è necessario che coincidano senz’altro(1). Per un esempio, si veda il questo file: è un file in formato pdf ma con estensione jpg (dopo averlo decompresso, per aprirlo, basta rinominarlo aggiungendo, alla fine, .pdf). § 2. Il deposito in formato non consentito. Su delega avente rango di fonte primaria(2), la normativa regolamentare del PCT stabilisce che: – l’atto giudiziario (o atto principale) deve essere in pdf testuale(3) – gli eventuali documenti possono essere in formato pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml o msg (purché contenenti file nei formati precedenti), e nei formati compressi zip, rar, arj (purché contenenti file nei formati precedenti)(4). Quid juris, allora, nel caso in cui non vengano rispettati tali prescrizioni relative al formato dell’atto o dei documenti? L’ipotesi più frequente, ad esempio, è il deposito di un atto giudiziario in pdf immagine (cioè stampato e scansionato) anziché pdf testuale (cioè “convertito” in pdf direttamente dall’editor di testo Word, OpenOffice, ecc.). In argomento, si segnalano alcune pronunce secondo le quali un tale deposito sarebbe inammissibile. La tesi non può essere condivisa. Infatti, poiché il vizio de quo riguarda la forma dell’atto, l’eventuale nullità dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge(5) e, quand’anche lo fosse, sarebbe sanata per il raggiungimento dello scopo(6), ed in ogni caso non potrebbe comportare rigetto per inammissibilità dovendo infatti il giudice disporre la rinnovazione dell’atto nullo(7). In questi termini, infatti, si è assai opportunamente espresso il Protocollo PCT del Tribunale di Napoli. Allo stato dell’arte, pertanto, il rigetto per inammissibilità dell’atto o documento non conforme alle specifiche dei formati digitali deve ritenersi abnorme ed illegittimo. In arg. cfr. pure quanto scritto in questo articolo. § 3. Il deposito con modalità non consentite. Per alcune tipologie di atti, il deposito telematico, oltre a non essere obbligatorio (ad es., agli atti di costituzione), non è proprio consentito (ad es., atti introduttivi in assenza di decreto autorizzativo della DGSIA). Parimenti, dal 30 giiugno 2014 in poi, a non essere consentito (se non debitamente autorizzato dal Giudice), sarà il desposito cartaceo degli atti endoprocessuali. Quid juris, allora, nel caso in cui, in violazione di detti principi, venga ad esempio depositato un atto introduttivo per via telematica, oppure un atto endoprocessuale per via cartacea?(8) In argomento, si segnalano alcune pronunce secondo le quali un tale deposito sarebbe inammissibile. La tesi è assai discutibile. Il deposito in giudizio attraverso uno strumento non previsto è, anche qui, un problema giuridico trasversale, che non riguarda solo il PCT. Infatti, la stessa identica diatriba inamissibilità/nullità sussiste con il deposito effettuato a mezzo raccomandata cartacea (cui la PEC del PCT è del tutto equiparabile) al di fuori dei procedimenti espressamente previsti dalla legge (ovvero: ricorsi per cassazione, tributari e contro contravvenzioni). Al riguardo, la Cassazione ha dato una risposta schizofrenica: a) il deposito a mezzo posta sarebbe affetto da nullità, addirittura insanabile, quindi equiparabile alla inesistenza giuridica che legittima appunto la dichiarazione di inammissibilità (Cassazione n. 12391/2013); b) il deposito a mezzo posta integrerebbe una mera “irritualità” e, semmai, una nullità comunque sanabile dall’evidente (ed immancabile) raggiungimento dello scopo (Cass. SSUU n. 5160/2009). Personalmente ritengo preferibile questa seconda opzione, anche a prescindere dal fatto che sia stata stabilita dalle Sezioni Unite. Infatti, la tesi dell’inammissibilità si fonda sostanzialmente su questa convinzione: – il PCT è una forma di realtà virtuale – le regole tecniche creano questa realtà virtuale – ergo, tutto ciò che non è previsto da dette regole è al di fuori di quella realtà (virtuale), quindi non esiste. Da qui, la ritenuta inesistenza giuridica del deposito PCT non espressamente consentito dalle regole tecniche e dai decreti ministeriali. E’ una tesi sostenibile. A mio avviso, invece, il deposito tramite PCT non è altro che la spedizione di una PEC alla cancelleria, la quale non ha bisogno di una norma per esistere: esiste e basta. L’assenza di una norma che la preveda e consenta, quindi, non comporta inesistenza ma, semmai, nullità. Con tutto ciò che ne consegue in termini di possibile sanatoria della stessa. Esattamente come avviene nel caso in cui il deposito sia effettuato con raccomandata (cartacea, anziché digitale): in entrambi i casi, il principio giuridico è infatti il medesimo. In art. cfr. pure questo articolo. In arg., cfr. questo articolo su wikipedia. [↩] Art. 16 bis DL n. 179/2012. [↩] Art. 11 DM n. 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche 16/04/2014. [↩] Art. 12 DM n. 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche 16/04/2014. [↩] Art. 156 co. 1 cpc. [↩] Art. 156, co. 3, cpc. [↩] Art. 162 cpc. [↩] In arg. segnalo il pregevole articolo del Collega Maurizio Reale, I pericoli dell’avvocato troppo telematico! [↩] Autore: avv. Juri Rudi Data di pubblicazione: 2014 Riferimento autore: www.studiolegalerudi.it ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER
Conseguenze giuridiche processuali del deposito con modalità non telematica di atto soggetto a obbligo di deposito telematico – avv. Pietro Calorio
L’obbligo di deposito telematico degli atti processuali civili è realtà, a vari livelli. E’ ormai “storia” la sua introduzione nelle procedure di ingiunzione[1] e nei procedimenti civili contenziosi instaurati dopo il 30/6/2014[2]; dallo scorso 31/12/2014 è in vigore per tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti davanti ai Tribunali[3]; a partire dal 31 marzo 2015 sarà la volta dell’obbligo di iscrizione a ruolo in via telematica di tutti i procedimenti di espropriazione forzata individuale[4], e dal 30/6/2015 l’obbligo verrà esteso al deposito degli atti endoprocessuali davanti alle Corti d’Appello[5]. La locuzione, identica in varie norme, utilizzata dal legislatore per sancire l’obbligatorietà è la seguente:“il deposito […][6] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. E’ lecito perciò domandarsi quali siano le conseguenze giuridico-processuali del deposito in cancelleria[7] di un atto, previsto dalle norme di cui sopra, eseguito con modalità diversa da quella telematica[8]. Nulla quaestio in merito al fatto che il cancelliere, cui venga presentato un atto per il deposito con modalità non telematica, non possa astenersi dall’accettarlo[9], non rinvenendosi nell’ordinamento processuale civile alcuna norma che lo facoltizzi a (o gli imponga di) far ciò[10]. E’ pacifico quindi che ogni valutazione circa l’ammissibilità e/o la validità del deposito con modalità diversa da quella telematica compete esclusivamente al Giudice. Tanto premesso, e in applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all’avverbio “esclusivamente”; d’altro lato, per indagare l’intenzione del legislatore, sembra opportuna una breve disamina dei contenuti delle relazioni illustrative ai provvedimenti legislativi che hanno introdotto le recenti innovazioni in tema di “giustizia digitale”. Nella relazione illustrativa del D.L. 179/2012[11], nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche, si afferma che: “[…] l’introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni […]. Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa, derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria.” Non si ricavano invece elementi specifici dalla relazione che accompagna la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012)[12], che ha introdotto la norma sull’obbligatorietà del deposito con modalità telematica[13]. Cionondimeno è evidente che la dematerializzazione e telematizzazione dei flussi informativi provenienti dall’esterno del Sistema Giustizia (cioè i depositi in via telematica) garantisce agli Uffici le stesse ricadute positive realizzate dall’informatizzazione dei flussi dall’interno verso l’esterno del sistema (cioè le comunicazioni telematiche); in più vi è la chiara finalità organizzativa di alleggerire gli Uffici dall’attività di front-office destinata alle incombenze dell’utenza professionale. L’obiettivo appare essere, dunque, quello di tutela del superiore interesse al buon funzionamento dell’amministrazione della Giustizia, per la quale l’adozione degli strumenti telematici per le comunicazioni e i depositi è stata una precisa scelta di campo: “il PCT rappresenta una scelta di fondo dell’amministrazione della giustizia dalla quale non è pensabile tornare indietro”[14]. L’obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematica è stato, come noto, introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile. In assenza di previsione sanzionatoria specifica, è quindi compito dell’interprete tentare di comprendere quale tipo di vizio affligga l’atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella “vincolata” dalla norma, che in tanto ha una sua ragione d’essere, in quanto sia dotata di un significato prescrittivo effettivo. Quid iuris, perciò, circa il deposito in cancelleria di un atto, tra quelli indicati nelle norme di cui sopra, eseguito con modalità diversa da quella telematica? Si badi: modalità del deposito, e non forma dell’atto. Ritengo importante soffermarsi su questo dato letterale che, unito al dato finalistico (la ratio della norma), sembrerebbe condurre a dover considerare l’inosservanza della modalità prescritta dalla legge non semplicemente come un vizio formale dell’atto. La norma parla di esclusività della “modalità telematica”, il che oltretutto implica per l’atto la redazione in “forma” immateriale, non cartacea, digitale. Modalità che, peraltro, vincola l’atto ad una certa forma. In effetti, se si dovesse ragionare unicamente sotto un profilo di “forma dell’atto”, si dovrebbe necessariamente concludere per l’applicabilità del regime dettato dall’art. 156 c.p.c.: è giustamente inevitabile affermare che l’atto cartaceo raggiunge sempre il proprio scopo (essere leggibile dal Giudice e dalle altre parti), e ciò anche se la modalità di deposito in cancelleria non è quella imposta dalla norma. La questione, quindi, non sta tanto nell’esigenza di salvaguardia degli effetti dell’atto processuale viziato nella forma, ma in quella di tutela dell’interesse generale allo svolgimento dell’attività di deposito nella modalità telematica, imposta dal legislatore con normativa di rango primario. Ad avviso di chi scrive, in definitiva, il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica non sarebbe irregolare[15] o nullo[16], ma affetto da un vizio più grave: inammissibile, improcedibile[17] o comunque irricevibile[18], senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c., norma che risulterebbe inapplicabile al caso di specie. Sembra inoltre di dover affermare la rilevabilità d’ufficio di tale vizio, in quanto le norme che impongono la modalità di deposito telematico sono poste, come detto, a tutela di un interesse generale. Né sembra pertinente invocare il dictum delle Sezioni Unite Civili[19] che, nell’affermare la validità (sub specie di nullità sanata ex art. 156, c. 3, c.p.c.) del deposito di un atto processuale realizzato tramite invio a mezzo posta alla cancelleria, definisce l’attività di deposito come “priva di un requisito volitivo autonomo”, che può perciò non “essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente”, ma “anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius)” (l’ufficiale postale, in quel caso). In tale pronuncia si discuteva della validità del deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto dall’ordinamento; qui, invece, si sta riflettendo circa la validità del deposito effettuato con una modalità diversa da quella non solo prevista e consentita, ma addirittura imposta dalla legge. La prima pronuncia giurisprudenziale in argomento sembra avallare questa ipotesi. Essa arriva all’indomani del 30 giugno 2014[20], in merito ad un ricorso per decreto ingiuntivo: il giorno successivo infatti, un giudice del Tribunale di Reggio Emilia, “rilevato