“ORGANIZZANDO LA GIUSTIZIA”, convegno a Capri – 8 Ottobre 2016: la FIIF c’è!

Il prossimo 8 Ottobre ai terrá a Capri il convegno annuale organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Dr.ssa Antonella Ciriello (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), sul tema delle novità impresse dall’introduzione dell’informatica al mondo della Giustizia. Il punto di vista dell’avvocato sull’organizzazione sará espresso dall’avv. Roberto Arcella, del GdL FIIF. Qui di seguito la locandina con l’elenco degli interventi programmati. Agli Avvocati interessati a partecipare all’evento, attesa la ridotta disponibilità di posti, si chiede di volersi prenotare cliccando su questo link, compilando il primo campo con il proprio cognome e nome e flaggando gli eventi cui si è interessati
L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO ESEGUITO SU DANARO O TITOLI OFFERTI DAL DEBITORE ESECUTATO IN SOSTITUZIONE DELLE COSE MOBILI EX ART. 494 C.P.C.

L’art. 494 c.p.c. consente debitore che voglia evitare il pignoramento di cose mobili due opzioni: la prima, cui si riferiscono i primi due commi dell’art. 494 c.p.c., è quella di procedere al pagamento della somma pari al precetto ed alle spese “con l’incarico di consegnarli al creditore“: in tal caso – prevede il comma 2 – egli “può fare riserva di ripetere la somma versata“. Il terzo comma della citata norma gli permette invece di versare “nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse [delle cose mobili], come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi“. La differenza tra i due casi consiste in ciò: nell’ipotesi di cui al primo (e secondo) comma l’Ufficiale Giudiziario consegna il danaro (o i titoli di credito), ricevuti dall’esecutato, direttamente al creditore, e non si avrà alcun pignoramento; nella seconda ipotesi, invece, l’Ufficiale Giudiziario è costituito custode delle somme (o dei titoli) che costituiscono l’oggetto del pignoramento individuato anche in applicazione del criterio ex art. 517, comma 2, c.p.c. Orbene, in siffatta ipotesi troveranno successiva applicazione gli artt. 520 c.p.c. e l’art. 159 ter disp. att. c.p.c.. La prima norma prevede che “L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina”; la seconda norma individua nell’ipotesi anzidetta uno di quei casi in cui l’iscrizione a ruolo NON è eseguita dall’avvocato del creditore procedente ma dal Cancelliere su impulso dell’Ufficiale Giudiziario: “Quando l’istanza proviene dall’ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo 520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’ufficio il cancelliere“. Ne consegue che, nel caso in cui il debitore esecutato versi nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario danaro contante o assegni (circolari) per un importo pari al credito aumentato dei due decimi, il creditore non dovrà “iscrivere a ruolo” il pignoramento ai sensi dell’art. 16 bis comma 2 DL 179/2012, ma dovrà invece procedere, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, ed a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni, versando il contributo unificato e l’istanza di assegnazione (anch’essa a pena di decadenza ex art. 497 c.p.c.). Coerentemente a quanto previsto dall’art. 520 c.p.c., nel campo “dati del custode”, dovrà quindi essere indicato «Cancelliere del Tribunale di…». Il termine ex art. 518 c.p.c. decorrerà dalla consegna del verbale di pignoramento, del titolo e del precetto, che avverrà comunque, ai sensi dell’ ultimo comma della citata norma, a mani del creditore procedente da parte dell’Ufficiale Giudiziario: quest’ultimo, poi, a norma del comma 1 dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c. provvederà a consegnare al cancelliere, ai fini dell’iscrizione a ruolo e dell’art. 520 c.p.c. solo “una copia dell’atto di pignoramento”, oltre ovviamente al danaro o ai titoli ricevuti dal debitore. Da un punto di vista operativo del deposito in modalità telematica, quindi, lo “schema” da scegliere NON dovrà essere quello previsto per l’iscrizione a ruolo del pignoramento, ma l’ atto non codificato: Andrà inserito i numero di R.G. che risulterà visibile dai registri informatici del Tribunale (la cancelleria iscriverà infatti il fascicolo avendo cura di inserire i dati dell’avvocato del creditore procedente): Nel campo “descrizione” dell’atto non codificato si avrà cura di inserire un riferimento esplicito al deposito ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. per consentire al Cancelliere di descrivere adeguatamente l’evento nel SIECIC: e l’atto principale dovrà consistere un una “nota di deposito”, dacché l’art. 159 ter disp. att. c.p.c. prevede, al comma 1, che la NIR sia redatta in siffatte ipotesi dalla parte diversa dal creditore che iscriva il fascicolo (nella specie, come detto, il Cancelliere). Si avrà quindi cura di inserire il titolo, il precetto ed il verbale di pignoramento ex art. 494 c.p.c opportunamente attestati conformi ex art. 518 c.p.c.. Si segnala che l’inserimento di tali atti in busta, con lo schema “atto generico” può avvenire solo come “allegato semplice”, cui dovrà però aggiungersi necessariamente l’attestazione di conformità interna all’atto (ai sensi dell’art. 16 undecies, comma 2, DL 179/12) o con attestazione separata (ai sensi dell’art. 16 undecies, comma 3, DL 179/12), provvedendo infine alle consuete operazioni di firma, cifratura ed invio della busta telematica di deposito a mezzo PEC.
La FIIF partecipa alla consultazione pubblica sul nuovo CAD

La FIIF – Fondazione per l’Innovazione Forense – ha partecipato alla consultazione pubblica sul nuovo CAD. Su invito dell’On. Paolo Coppola, relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, la FIIF, per il tramite del Gruppo di Lavoro, costituito al suo interno, ha partecipato alla consultazione pubblica sul nuovo codice dell’amministrazione digitale, che ha visto impegnati associazioni del settore e stakeholders e che si sono concluse lo scorso 11 luglio, inviando osservazioni e proposte di miglioramento di un provvedimento strategico per l’innovazione digitale della Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Il lavoro di consultazione è stato organizzato in tre sottogruppi tematici: Identità e cittadinanza digitale, organizzazione, sistemi e servizi; Documenti informatici e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; Dati e sistema pubblico di connettività. Fiif parteciperà ai tre incontri previsti presso la Camera dei Deputati, corrispondenti ai tre gruppi di lavoro, per discutere dal vivo le proposte avanzate.
Processo amministrativo telematico

Rinvio dell’ultima ora (DM del 30.6.2016) all’entrata in vigore del PAT prevista per il 1.7.2016. La nuova scadenza si sposta quindi a gennaio 2017. Il CNF e FIIF hanno seguito da vicino questa importante innovazione prendendo più volte posizione. Il D.L. n. 117 del 30 giugno 2016, che proroga all’1.1.2017 l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, offre l’occasione per riproporre modifiche al DPCM 40/2016 già sollecitate nella fase di redazione delle norme tecniche e per chiedere ulteriori interventi, al fine ovviare ad ulteriori criticità emerse nella successiva breve fase di sperimentazione, e comunque di armonizzare, ove possibile, PCT e PAT. a) E’ innanzitutto necessario modificare l’art. 8 delle norme tecniche, relativo alla procura, e l’art. 14, comma 3 delle specifiche tecniche eliminando il riferimento al comma 2 dell’art. 22, che prevede l’inserimento nell’asseverazione dell’hash e del riferimento temporale, disponendo che in caso di procura rilasciata su supporto analogico si applichi l’art. 83 c.p.c., anche al fine di eliminare il contrasto tra normativa primaria e secondaria; b) Estendere anche al processo amministrativo telematico poteri di autentica di atti e provvedimenti tanto telematici che rilasciati su supporto analogico del difensore, già conferitigli nel processo civile telematico, con il D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, così colmando la lacuna attuale che esclude la possibilità di attestare atti analogici di parte da depositare in via telematica, e provvedimenti del giudice comunque evitando dispendiosi scambi tra il difensore e la segreteria per il rilascio delle copie (art. 16 del regolamento e art. 16 delle specifiche tecniche). c) Prevedere la possibilità di effettuare il pagamento telematico del contributo unificato e di ogni ulteriore eventuale pagamento. d) chiarire le modalità di apposizione della firma digitale, prevedendo la possibilità di utilizzo della firma CADES, o XADES, quantomeno negli allegati. (peraltro nella sperimentazione il deposito non dava messaggio di errore). e) Chiarire le modalità di deposito tramite upload (art. 9 del regolamento): specificando: che cosa si intenda per “dimensione massima gestibile dalla casella del mittente” se vi sia una dimensione massima anche per il deposito tramite upload e in caso di superamento che cosa fare; se, in caso di mancata accettazione del deposito di una (o più) delle buste frazionate, sia necessario effettuare nuovamente l’intero deposito o solo quello relativo alla parte non andata a buon fine; se sia possibile depositare documenti sottoscritti con firma CADES; f) Individuare le tipologie di errori, precisando quali abbiano carattere bloccante e quali invece possano essere meri errori forzabili, secondo la classificazione già in uso per il PCT, prevedendo la possibilità di rimessione in termini in caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecniche; g) Modificare l’articolo 136 del CPA eliminando, dopo difensori, la parola “costituiti”; h) Mantenere l’obbligatorietà dei depositi in modalità telematica anche per i fascicoli già formati in modalità analogica; i) Precisare la compatibilità tra le modalità di conservazione dei fascicoli secondo le disposizioni del DPCM 3.12.2013 e il link di cui all’art. 5 lett.f del regolamento; riformulare l’art. 12 del regolamento prevedendo che la trasmissione del fascicolo avvenga ai sensi del dpcm suddetto e dunque mediante accesso al sistema di conservazione e generazione del pacchetto di distribuzione; eliminare la previsione di accesso diretto al fascicolo del grado precedente di cui all’art. 11 delle specifiche tecniche 2014 l) Chiarire se, nell’ambito delle notificazioni telematiche in proprio dell’avvocato nel PAT, il rinvio operato dall’art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994 si riferisca anche all’art. 16 undecies DL 179/2012 e, per il tramite di questo, all’art. 19 ter del Provvedimento DGSIA del 16/4/2014, con conseguente inapplicabilità ad esse degli artt. 4 e 6 del dpcm 13/11/2014.
Il pignoramento telematico delle quote sociali ex art. 2471 c.c. dopo la legge n. 132/15

Come noto, esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì nel codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata (“il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”); dopodiché la norma prosegue menzionando esclusivamente le procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. Sembrerebbe dunque che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura debba seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, oltretutto senza necessità di alcuna attestazione di conformità e senza obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate. Tale soluzione ermeneutica presenta però un problema pratico irrisolvibile costituito dal fatto che gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive sono in realtà strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario devono comunque essere depositati telematicamente, anche solo per “accontentare” i sistemi informatici. Partendo da tale stato di fatto pare opportuno indagare se, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 132 del 2015, vi sia la possibilità di coniugare aspetti tecnici e diritto processuale in modo da giungere ad un’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva che “accontenti” i sistemi informatici ma che consenta anche all’avvocato di attestare con pienezza di poteri la conformità degli atti e titoli esecutivi che comunque è obbligato ad allegare alla nota di iscrizione a ruolo. In tal senso appare decisivo l’art. 16 decies del d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”. È evidente come tale norma possa essere di grande aiuto nel caso di specie, visto che ci troviamo invero di fronte ad una disposizione suscettibile di applicazione generale in quanto riferita ad ogni ipotesi in cui il difensore detenga, in originale, un atto processuale di parte o, in copia conforme, un provvedimento del giudice. Nel caso in esame, in effetti, il difensore, una volta notificato l’atto di pignoramento, si troverà in possesso di due atti processuali di parte in originale (atto di precetto e atto di pignoramento) e di almeno un titolo esecutivo detenuto in copia conforme (esecutiva), dei quali potrà legittimamente attestare la conformità. Da ciò discende che, nel pieno rispetto della normativa, anche nel caso di pignoramento delle quote sociali è ora possibile procedere con il deposito telematico sia della nota di iscrizione sia degli allegati atti e titoli esecutivi. Risolto tale problema occorre poi considerare che la
L’errore “Numero di ruolo non valido” e l’interpretazione della “terza PEC” in funzione delle istanze di rimessione in termini

Commento all'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione, Dr. Pietro Lupi L'analisi dei messaggi di esito dei controlli automatici ed i documenti EsitoAtto.xml e DatiAtto.xml (Ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2015, IV sezione, Dr. Pietro Lupi) 1. Al di là di ogni statistica, la fase più ansiogena per l’Avvocato che effettui un deposito telematico si colloca tra l’attesa del messaggio di esito dei controlli automatici e la relativa interpretazione in caso di errore: si cercherà nei paragrafi che seguono di attutire gli effetti della insufficiente chiarezza sintattica e contenutistica di tali messaggi, onde consentirne, ove possibile, di comprenderne il contenuto e valutare le scelte operative più opportune. Ciò appare di fondamentale importanza dacché la sottovalutazione o l’errata interpretazione dei messaggi di errore può condurre a conseguenze processuali pregiudizievoli, talvolta irrimediabili. Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Napoli[1] ha respinto l’istanza di rimessione in termini del difensore che, pur avendo depositato la propria memoria anzitempo rispetto al termine assegnato, aveva ricevuto in tempi ragionevolmente brevi la terza PEC recante messaggio “numero di ruolo non valido”, di fronte alla quale tuttavia nessun’attività aveva compiuto; solo dopo alcuni giorni aveva quindi ricevuto in “quarta PEC” il messaggio di rifiuto del deposito da parte del cancelliere a cagione del fatto che l’atto depositato non riguardava il fascicolo cui era stato diretto. A fondamento del provvedimento di rigetto, il Tribunale ha considerato che «l’inosservanza del termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria, fissato all’8 settembre 2015, è stato determinato da un errore del depositante nell’indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l’atto doveva essere inserito, 3577/2015 invece di 3557/2015», ed ha valutato che l’errore in parola risultava «riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”». A luce di tali considerazioni, prosegue il Tribunale, «pur volendo ritenere che il cancelliere avrebbe dovuto subito rifiutare l’atto, già nella mattina del giorno 8 settembre 2015 e non il giorno 14 settembre, così consentendo all’istante di avere conoscenza del suo errore e di avere la possibilità di ripetere tempestivamente il deposito, l’inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all’accesso in quel fascicolo evidenziata nel terza ricevuta PEC ». In effetti, quello al “numero di ruolo non valido” costituisce uno dei messaggi di errore più frequenti dietro il quale si cela un ventaglio di ipotesi eterogenee, che vanno attentamente valutate – al di là del caso preso in esame con l’ordinanza in commento – anche in relazione al contenuto di DatiAtto.xml, la cui corretta lettura si impone nel momento in cui il contenuto della terza PEC sia di siffatto tenore. 2. Una premessa di ordine generale appare irrinunciabile e riguarda la classificazione degli errori. Questi possono suddividersi in tre categorie: WARN, ERROR e FATAL, secondo quanto dispone l’art. 14, comma 8, del Provv. DGSIA 16/4/2014. Possono altresì distinguersi in due macrogruppi: “errori forzabili” dal cancelliere ed “errori non forzabili” che non sempre sono sovrapponibili alle categorie, rispettivamente, di WARN ed ERROR (le prime due) e di FATAL (sicuramente la terza). I WARN sono semplici allarmi, che in genere non risultano dalla terza PEC. Essi sono contrassegnati, nei sistemi informatici delle cancellerie, da un triangolo giallo. Molto frequente è il WARN “Lista di revoca non disponibile”, che avverte l’utente che il sistema non è riuscito a controllare se la firma del depositante, della quale già è stata verificata la validità, sia o meno inclusa in una lista di revoca. Gli ERROR sono errori di vario genere, contrassegnati nei sistemi SICID e SIECIC con un pallino rosso. In linea di principio si tratta di errori forzabili, ovvero che non impediscono l’accettazione del cancelliere: come si vedrà più avanti, però, ciò non è sempre vero e si impone quasi sempre una valutazione caso per caso. Gli errori FATAL sono sempre non forzabili, perché su di essi il cancelliere non ha alcun potere e vengono raccolti in una sezione separata del SICID e SIECIC ove si contraddistinguono per un pallino nero. Se per un verso è certo che il WARN costituisce un mero allarme, che non forma neanche oggetto di comunicazione all’utente per il tramite della terza PEC e che, quindi, non impedisce l’accettazione della busta da parte del Cancelliere; se è altrettanto certo che il FATAL integra un’ipotesi di errore tecnico talmente grave da impedire al Cancelliere qualsivoglia attività (tant’è che i depositi vengono relegati in un’apposita sezione del SICID e del SIECIC), è altrettanto sicuro che esistono casi di ERROR che impediscono l’accettazione da parte del Cancelliere, così come esistono casi limite in cui, nonostante l’esito positivo (assenza di errori formali) dei controlli automatici il deposito non può essere accettato (si pensi al caso del deposito di un’iscrizione a ruolo nei pignoramenti in cui si siano dedicati più di 80 caratteri, tra lettere e spazi, alla descrizione del titolo esecutivo, fattispecie nella quale il Cancelliere è impossibilitato ad accettare l’atto nonostante la terza pec indichi esito positivo). Va peraltro segnalato che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 delle specifiche tecniche, «La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici»: tale documento, che appare tuttavia riprodurre solo una parte degli errori, è reperibile nel Portale Servizi Telematici, sezione documenti, a questo indirizzo. 3. In questo quadro, l’errore “numero di ruolo non valido” (che si annovera tra gli ERROR) può abbracciare, come detto, un ventaglio di ipotesi diverse anche nelle conseguenze, ed è suscettibile