DigiCOA – Formatori informati(ci) – 16 e 17 Settembre 2016 – Foggia
Nei giorni 16 e 17 Settembre 2016, ospiti del Consiglio dell’Ordine di Foggia, la FIIF incontra i referenti per l’informatica dei Consigli dell’Unione degli Ordini Forensi della Puglia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Camera di Commercio Sala Polifunzionale – Viale Fortore Foggia
Il pignoramento telematico delle quote sociali ex art. 2471 c.c. dopo la legge n. 132/15
Come noto, esiste nell’ordinamento giuridico italiano una particolare forma di processo esecutivo che non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì nel codice civile. Ci riferiamo all’espropriazione di quote sociali che è regolamentata dall’art. 2471 c.c., il quale testualmente dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”. Come altrettanto noto, il decreto legge n. 132/14 (convertito in legge n. 162/2014) ha profondamente riformato, per quanto qui d’interesse, gli articoli 518, 543 e 557 (e ha introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato. Contestualmente, con la medesima novella legislativa, è stato aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12, ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”. L’attento lettore noterà come dall’elenco che precede manchi del tutto l’art. 2471 c.c.; si pone quindi l’interrogativo di come vada iscritto a ruolo un pignoramento di quote sociali e di quali adempimenti debbano seguire (o accompagnare) l’iscrizione a ruolo. In particolare il dubbio riguarda se anche nel caso della procedura esecutiva in esame il difensore debba provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura per via telematica e se anche in tal caso debba provvedere all’attestazione di conformità degli atti e titoli restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario. La risposta, vedremo, non è per nulla scontata e ce ne rendiamo conto già solo leggendo la parte novellata dell’art. 16 bis, comma II, d.l. 179/12; se diamo alla norma un’interpretazione letterale ci rendiamo conto che nel caso in esame, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vi sarebbe un unico adempimento da espletare in via telematica, ovvero l’iscrizione a ruolo della procedura; la prima parte della norma è infatti la sola riferita a tutti i procedimenti di esecuzione forzata (“il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”); dopodiché la norma prosegue menzionando esclusivamente le procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c., senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. Sembrerebbe dunque che, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura debba seguire i canoni classici ante riforma e cioè: istanza di vendita, deposito dell’atto di pignoramento notificato e documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle Imprese andrebbero depositati “in cartaceo” direttamente presso la cancelleria, oltretutto senza necessità di alcuna attestazione di conformità e senza obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate. Tale soluzione ermeneutica presenta però un problema pratico irrisolvibile costituito dal fatto che gli schemi ministeriali dettati per l’iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive sono in realtà strutturati in modo da non consentire il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo; pertanto, titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento restituiti dall’ufficiale giudiziario devono comunque essere depositati telematicamente, anche solo per “accontentare” i sistemi informatici. Partendo da tale stato di fatto pare opportuno indagare se, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 132 del 2015, vi sia la possibilità di coniugare aspetti tecnici e diritto processuale in modo da giungere ad un’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva che “accontenti” i sistemi informatici ma che consenta anche all’avvocato di attestare con pienezza di poteri la conformità degli atti e titoli esecutivi che comunque è obbligato ad allegare alla nota di iscrizione a ruolo. In tal senso appare decisivo l’art. 16 decies del d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”. È evidente come tale norma possa essere di grande aiuto nel caso di specie, visto che ci troviamo invero di fronte ad una disposizione suscettibile di applicazione generale in quanto riferita ad ogni ipotesi in cui il difensore detenga, in originale, un atto processuale di parte o, in copia conforme, un provvedimento del giudice. Nel caso in esame, in effetti, il difensore, una volta notificato l’atto di pignoramento, si troverà in possesso di due atti processuali di parte in originale (atto di precetto e atto di pignoramento) e di almeno un titolo esecutivo detenuto in copia conforme (esecutiva), dei quali potrà legittimamente attestare la conformità. Da ciò discende che, nel pieno rispetto della normativa, anche nel caso di pignoramento delle quote sociali è ora possibile procedere con il deposito telematico sia della nota di iscrizione sia degli allegati atti e titoli esecutivi. Risolto tale problema occorre poi considerare che la
Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC e gli eventuali limiti al relativo utilizzo
Uno dei dubbi applicativi sulle notificazioni telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994 riguarda la possibilità o meno di adoperare gli indirizzari PEC di cui all’art. 16 ter DL 179/2012 (i c.d. “elenchi pubblici”) per notificazioni di atti estranei all’ambito professionale o imprenditoriale o comunque alla finalità per la quale il cittadino, il professionista o l’impresa si vede iscritto in quel determinato elenco. In termini concreti ci si domanda se sia possibile notificare, ad esempio, un ricorso per separazione di coniugi all’indirizzo pec che l’imprenditore individuale abbia comunicato al Registro Imprese, oppure all’amministratore di condominio all’indirizzo PEC che egli abbia dichiarato al proprio Ordine di appartenenza quale dottore commercialista. Anticipiamo che la risposta è senz’altro positiva e lo è per le considerazioni che seguono. E’ noto che, ai fini delle notificazioni ex L. 53/1994, l’art. 16-ter DL 179/2012 contiene una precisa indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Tale indicazione comprende, invero: l’indirizzario PEC dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora esistente), di cui all’art. 3-bis del CAD; il “Registro PP.AA.” previsto dall’art. 16 comma 12 DL 179/2012 (ancora in larga parte incompleto); Il Registro Imprese (art. 16, comma 6 DL 185/2008, significativamente finalizzato alla “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, come da rubrica della norma) l’INIPEC, previsto dall’art. 6-bis del CAD; il RegInde. Com’è possibile verificare dalla lettura delle norme istitutive di ciascuno di tali elenchi, le relative previsioni di utilizzo sono (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest’ultimo espressamente nato “al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni” con conseguente esclusione del più completo IPA dal novero degli elenchi utilizzabili ai fini dell’art. 32 bis L. 53/94) dettate da finalità del tutto estranee all’ambito Giustizia: l’ANPR nasce “al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini“; il Registro imprese per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese e l’INIPEC per “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita’ telematica“. Ciò significa che l’art. 16-ter DL 179/2012 non costituisce una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un’efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell’Avvocato, ma svolge (soprattutto) una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva: è evidente che le notificazioni dell’Avvocato non potrebbero giammai ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, così come non potrebbero giammai ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in via meramente indiretta e riflessa, in termini di ribaltamento di minori costi sull’impresa cliente) né, infine, “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati”. Ciò vuol dire, esemplificando, che se l’art. 16-ter consente (rectius: consentirà) di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell’ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili a quelli ex art. 1 L. 53/94. Ne discende, in linea più generale, che l’utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell’ambito “proprio” per il quale questo o quell’indirizzario pec fu istituito.. Tali principi hanno del resto già avuto applicazione concreta anche in giurisprudenza. Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d’Appello di Torino è giunta a conclusioni in linea con le considerazioni che precedono. Il caso che si è posto all’attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l’inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell’art. 15, III comma, l. fall. Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall’operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare. In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall’art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado. Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria. Da tale vicenda giudiziaria, che conferma l’assenza di limiti all’utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare, discende anche un consiglio operativo alle cancellerie, soprattutto in presenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento. In tali casi, l’esperienza insegna che vengono caricati sui registri informatici del SIECIC sia i dati dell’impresa individuale che quelli della persona fisica titolare; tale apparente duplicazione è in realtà fondamentale ai fini del buon fine dell’attività di notifica telematica, stante che la ricerca dell’indirizzo PEC dell’impresa individuale viene effettuata sulla sezione Imprese del registro INI-PEC mentre la ricerca dell’indirizzo PEC della persona fisica viene effettuata nella sezione Professionisti del medesimo registro. Alla luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza
LE NOTIFICHE A MEZZO PEC NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Come noto a tutti gli operatori del diritto, è da mesi acceso il dibattito, soprattutto giurisprudenziale, circa la possibilità per gli avvocati di poter validamente notificare atti giudiziari con l’ausilio della posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 53 del 1994. Solo per citare gli ultimi arresti giurisprudenziali, si passa dalla sanzione di inesistenza giuridica (la modalità di notificazione del ricorso mediante posta elettronica certificata ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 non è utilizzabile nel processo amministrativo, salvo specifica autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., né a sanare l'invalidità di tale notifica può valere la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica – Cons. Stato, 20 gennaio ’16, n. 189) all’accertamento della piena validità del procedimento di notificazione (Nel giudizio amministrativo trova applicazione immediata la Legge n. 53/1994 secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata – Cons. Stato, 14 gennaio ’16, n. 91). Come si può notare, nell’arco di meno di una settimana il supremo organo giudiziario della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, ha emesso pronunce diametralmente opposte; altrettanto ondivaga è stata peraltro anche la giurisprudenza dei TAR. Il contrasto dovrebbe però ora essere definitivamente sopito dall’entrata in vigore delle norme sul processo telematico amministrativo, che finalmente consentono di delineare un quadro normativo coerente. È infatti risaputo che i problemi interpretativi sono stati generati dal disposto dell’art. 16-quater, comma 3-bis d.l. 179/12, il quale ha escluso l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento. Si è infatti ritenuta ostativa la mancanza di un apposito regolamento, che, analogamente al d.m. 48 del 2013, dettasse le regole tecniche applicabili al processo amministrativo. Ora però tale vuoto normativo è stato colmato, essendo state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio ’16 il d.p.c.m. contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. L’art. 14 del d.p.c.m. si occupa espressamente delle notificazioni per via telematica, sancendo l’applicabilità dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994 anche al processo amministrativo e dettando disposizioni di dettaglio sia per la prova dell’avvenuta notificazione sia per il deposito delle ricevute di posta elettronica certificata. A completare il quadro normativo vi è poi l’art. 14 delle specifiche tecniche (Allegato “A” al dpcm in commento), che detta disposizioni in materia di pubblichi elenchi utilizzabili per la notificazione, di allegazione delle procure alla lite e di deposito in giudizio (per via telematica) dell’atto notificato con modalità cartacea. A fronte di tale quadro normativo finalmente chiaro permane invero un unico dubbio legato alla data di effettiva entrata in vigore delle norme appena esaminate. Secondo l’automatismo previsto dall’art. 73, III comma, Cost., infatti, il dpcm 16 febbraio ’16 entrerà in vigore il 5 aprile 2016; tuttavia l’art. 21, comma 1, del regolamento in analisi prevede che “salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico”. Tralasciando le norme di cui ai commi 2 e 3, che regolamentano più nel dettaglio l’attività di sperimentazione, occorre altresì tener presente che, ai sensi del successivo IV comma, “nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali”. Un’attenta lettura delle suddette disposizioni lascia dunque pensare che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16; e ciò per due ordini di considerazioni: · innanzitutto occorre considerare che il comma 1 dell’art. 21 in commento posticipa alla suddetta data l’entrata in vigore dell’intero dpcm; · in secondo luogo bisogna tener presente il disposto del successivo IV comma, secondo il quale fino al 1° luglio ’16 il perfezionamento degli adempimenti processuali avverrà con modalità analogica/cartacea e telematica. Non potendosi applicare nella fattispecie una norma come l’art. 9, comma 1 bis, legge n. 53 del 1994, che consente il deposito analogico dell’atto notificato per via telematica, non sarebbe dunque ipotizzabile neppure il deposito analogico dell’atto notificato a mezzo della posta elettronica certificata. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto corretta un’interpretazione secondo cui la data di entrata in vigore anche del corpus normativo teso a regolamentare l’attività di notificazione a mezzo PEC dev’essere fissata al 1° luglio 2016.
DigiCOA – Formatori informati(ci) – 1 e 2 Aprile 2016
Nei giorni 1 e 2 Aprile 2016, ospiti del Consiglio dell’Ordine di Siracusa, la FIIF incontra i referenti per l’informatica dei Consigli dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. DigiCOA Il Gruppo di Lavoro FIIF interverrà come relatore. Tra gli argomenti “Come Organizzare la formazione”, “L’Help Desk Commissione Informatica”, “L’eliminazione della carta, opportunità ed obblighi”, “il sito dell’Ordine”. Camera di Commercio di Siracusa – Via Duca degli Abruzzi, 4
Processo Amministrativo Telematico e nuove Regole Tecniche, prime riflessioni – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO E LE NUOVE REGOLE TECNICHE PRIME RIFLESSIONI – Condivisibili novità, alcuni dubbi interpretativi e qualche passo indietro – | Sommario 1. Il contesto normativo. 2. Le novità più rilevanti e le differenze rispetto al PCT | 1. IL CONTESTO NORMATIVO Le origini del processo amministrativo telematico rimontano all’art. 18 del d.P.R. 123/2001 («Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della legge 23 agosto 1988, n.400: tale norma rinviava ad ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (mai emanati) il compito di fissare le regole tecniche ed operative per il funzionamento dei sistemi informatici della giustizia amministrativa e contabile. L’art. 44, comma 2, lett. a) della legge n. 69 del 2009 attribuì poi al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR ed al Consiglio di Stato: ivi fu previsto, tra gli altri principi, quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche”: in attuazione di tale delega fu, quindi, emanato il dlt n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che ha dedicato il Titolo IV dell’allegato 2, recante le “Norme di attuazione”, al processo amministrativo telematico. Tale titolo è composto da una sola norma, l’art. 13, il quale prevede che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali», mentre il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto che, «In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto». Il decreto di cui al comma 1 dell’art. 13 è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/3/2016 ed entrerà in vigore il prossimo 5 Aprile 2016. Ciò premesso, prima di analizzare il contenuto di tale provvedimento, conviene ricordare che l’art. 38 comma 1 bis del d.l. n. 90 del 2014, introdotto in sede di conversione con la legge n. 114 del 2014, modificò l’art. 136 del c.p.a., introducendo il comma 2-bis, secondo il quale, a far data dal 1/1/2015, «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale»: tale termine, com’è noto, è stato fatto oggetto di proroga per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 119 del 2015, poi di un secondo rinvio al 1/1/2016, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, ed infine l’art. 2, comma 1 del DL n. 210 del 2015 ha fissato, parrebbe in via definitiva, il termine di entrata in vigore al 1° luglio 2016. 2. LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI E DIFFERENZE RISPETTO AL PCT Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 consta di una parte normativa, le regole tecniche, formata da ventuno articoli, e da un “allegato A” che contiene le specifiche tecniche: senza pretesa di esaustività, per rendere più immediatamente percepibili le novità del PAT, cercheremo di individuare gli aspetti caratterizzanti del nuovo sistema sotto un profilo differenziale rispetto al PCT. Quanto alla data di entrata in vigore, questa è stabilita per il 5 Aprile 2016, in concomitanza con l’avvio della sperimentazione su base nazionale, prevista per l’11 aprile, all’esito di quella, più ristretta, effettuata a decorrere dallo scorso 11 marzo su alcune sedi “pilota”: tale previsione,consentirà di effettuare già dal mese venturo quantomeno le notificazioni in via telematica ex art. 3 bis L. 53/94, sinora oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale per via della ritenuta inapplicabilità al processo amministrativo delle regole approvate appositamente per il PCT, ex DM 44/2011, e delle specifiche DGSIA del 16/4/2014 [Nota di aggiornamento: in realtà, ad un più attento esame del provvedimento in commento e, segnatamente dell'art. 21, si ritiene che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16]. L’art. 14 del Regolamento contiene infatti l’inequivoca previsione (finalmente!) che «I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53», con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle ormai ben note del PCT e con la medesima limitazione, quanto agli elenchi pubblici per gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, a quello previsto dall’art. 16, comma 12, DL 179/2012 (Registro PP.AA.). Le peculiarità che si segnalano – anche in termini differenziali rispetto al processo civile telematico – sono: l’esclusività dei depositi in modalità telematica a far data dall’1/7/2016, senza previsione alcuna di regimi intermedi né quanto ai procedimenti pendenti né per le diverse tipologie di atti: tutto andrà depositato, a partire da tale data, esclusivamente in modalità telematica; l’esclusività dell’utilizzo della firma PAdES (art. 11, comma 6 delle specifiche), laddove – com’è noto – nel processo civile telematico è possibile utilizzare anche la firma CAdES ovvero che incorpora al file sottoscritto digitalmente l’estensione .p7m; la previsione che il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di fascicolo informatico, con
Pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico PAT
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2016) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto… (si consulti la nota 1, link) Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Capo II – Il Sistema informativo della giustizia amministrativa Art. 3 Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Art. 4 Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa Capo III – Il Processo amministrativo telematico Art. 5 Fascicolo informatico Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari Art. 7 Provvedimenti del giudice Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa Art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice Art. 10 Atti del Segretario Art. 11 Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito Art. 12 Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche Art. 13 Comunicazioni per via telematica Art. 14 Notificazioni per via telematica Art. 15 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno Art. 16 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale Art. 17 Accesso al fascicolo informatico Art. 18 Servizi di consultazione Art. 19 Specifiche tecniche Art. 20 Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico Art. 21 Disposizioni finali Allegato A (art. 19 del Regolamento) SPECIFICHE TECNICHE Art. 1. Definizioni Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. – art. 3 del Regolamento Art. 3. Fascicolo processuale informatico – art. 5 del Regolamento Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari – art. 6 del Regolamento Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale – art. 7 del Regolamento Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali – art. 9 del Regolamento Art. 7. Deposito tramite PEC – art. 9 del Regolamento Art. 8. Deposito tramite upload – art. 9 del Regolamento Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti – art. 9 del Regolamento Art. 10. Atti del Segretario – art.10 del Regolamento Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche – art. 12 del Regolamento Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali – art. 11 del Regolamento Art. 13. Comunicazioni per via telematica – art. 13 del Regolamento Art. 14. Notificazioni per via telematica – articoli 8 e 14 del Regolamento Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 15 del Regolamento Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti – art. 16 del Regolamento Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Art. 18. Accesso al fascicolo informatico – articoli 17 e 18 del Regolamento Adotta il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; b) codice dell’amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attività processuale; e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all’articolo 5 dell’Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa – Servizio Centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione; s) soggetti