Le novità nel Processo Civile Telematico introdotte dalle Specifiche Tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024

 

 

Che cosa cambia e che cosa non cambia dal 30 settembre 2024

cosa cambia

cosa NON cambia 

·      Possibilità di depositare buste telematiche fino a 60 MB

·      Possibilità di utilizzo delle buste complementari per depositi di dimensioni eccessive

·      Possibilità di depositare file multimediali audio e video

·      Notifiche a mezzo pec

·      Accettazione automatica di alcuni depositi senza intervento da parte della cancelleria

·      Attestazioni di conformità

·      Perfezionamento del deposito con la Ricevuta di accettazione

·      Modalità di deposito della busta

 

Introduzione

Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia le nuove specifiche tecniche relative al processo civile telematico, in sostituzione di quelle del 14 aprile 2014.

Il nuovo Provvedimento si caratterizza, anzitutto, per un riordino generale con la soppressione delle numerazioni “bis” e “ter” di alcune norme, con l’attribuzione agli articoli di una numerazione cardinale consecutiva univoca. Per effetto di tali modifiche, ad esempio, le norme che regolavano nel vecchio provvedimento, rispettivamente, le notifiche telematiche degli avvocati e le attestazioni di conformità separate, vale a dire gli articoli 19-bis e 19-ter, sono ora trasposte negli articoli 26 e 27.

Le modifiche più rilevanti e sostanziali sono, tuttavia, altre, e possono essere distinte in tre gruppi:

  1. l’ampliamento delle dimensioni massime delle buste telematiche;
  2. l’ampliamento del novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico;
  3. l’accettazione automatica di alcuni depositi telematici.

 

  1. L’ampliamento a 60 MB della dimensione massima della busta di deposito telematico

Va premesso che, con una nota pubblicata sul PST il 16 settembre 2024, il Direttore Generale ha provveduto ad una rettifica dell’art. 17, co. 4, chiarendo che la dimensione massima di 60 MB, che indica il peso informatico massimo suscettibile di deposito, si riferisce all’ Atto.enc e non alla “busta telematica”. La precisazione è tutt’altro che cavillosa; essa, anzi, cela la correzione di un refuso presente anche nelle vecchie specifiche che, riferendosi alla dimensione massima di 30 MB, menzionavano – come quelle del 2 agosto 2024 nell’originaria versione – la busta telematica.

Al riguardo, occorre una premessa.

All’art. 17, comma 2, si legge che la “busta telematica” è un “file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta” l’indice busta, il datiatto.xml, l’atto principale, e gli allegati. La busta telematica, quindi, non è altro che il messaggio PEC di invio, in quanto essa, come detto, “contiene il file Atto.enc“.

Tuttavia, il messaggio di invio – come qualunque messaggio PEC – deve necessariamente convertire gli allegati (e, quindi, l’Atto.enc) in formato “base64”, il che determina un aumento della dimensione del messaggio di ⅓ circa, sicché la “busta telematica” peserà all’incirca 4/3 rispetto all’Atto.enc. Così stando le cose, se il limite di 60 MB si fosse riferito alla busta telematica, la dimensione massima dell’Atto.enc  sarebbe limitata a soli 40 Mb.

Nella figura che segue, è evidenziato il calcolo della dimensione di Atto.enc operata da uno dei redattori più diffusi, SLpct: a fronte di documenti che pesano complessivamente 41,3 MB, si genera un Atto.enc di 58.62 MB:

mentre, in questa successiva immagine, è possibile riscontrare l’effettiva dimensione della “busta telematica” dopo la codifica degli allegati, che diventa di quasi 78 MB:

Come si può constatare, a fronte di documenti che pesano complessivamente 43 MB, si genera un Atto.enc di 56,82 MB (e, quindi, rientrante nei limiti consentiti), mentre il peso informatico della busta telematica ascende a 77,9 MB.

Con la rettifica del 16 settembre 2024 è stato quindi chiarito che l’Avvocato, nell’effettuare un deposito telematico, deve verificare che la busta cifrata “Atto.enc” generata dal redattore sia di peso informatico inferiore o pari a 60 Mb, dovendo, diversamente, ricorrere ai depositi multipli complementari.

  1. I nuovi formati documentali ammessi

Una seconda novità riguarda l’espressa menzione del formato PDF/A, ora espressamente previsto, accanto al PDF, sia per l’atto principale che per la procura alle liti. Quanto a quest’ultima, viene colmata una lacuna delle precedenti specifiche, che nulla disponevano al riguardo, per quanto fosse pacifico nella prassi la necessità di utilizzo di tale formato.

Quanto agli allegati, nella tabella che segue le principali novità, che riguardano essenzialmente i formati documentali ammessi (video ed audio, in particolare,  oltre al DICOM, relativo alla diagnostica per immagini) per gli allegati:

Categoria

Specifiche tecniche
aprile 2014

Specifiche tecniche
agosto 2024

Modifiche Apportate

Documenti Impaginati

.pdf, .rtf

PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf), formato A4 e A3

Aggiunto supporto specifico per PDF/A e indicazione dei formati A4 e A3 per i documenti impaginati.

Immagini Raster

.jpg, .gif, .tiff

JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif)

Nessuna modifica sostanziale, ma l’esplicitazione dei formati JPEG e TIFF con più estensioni.

Video

Non previsto

MPEG2, MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi)

Aggiunta esplicita di formati video MPEG2, MPEG4 e AVI.

Audio

Non previsto

MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), WAV (.wav), AIFF (.aiff, .aif)

Aggiunta esplicita di formati audio quali MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF.

Testo

.txt

TXT (.txt)

Nessuna modifica.

Ipertesto

.xml

XML Extended Markup Language (.xml)

Specificato come “Extended Markup Language”.

Posta Elettronica

.eml, .msg (con file nei formati precedenti)

eml (.eml), .msg (anche se contenenti file nei formati precedenti)

Nessuna modifica sostanziale; è stata solo resa più chiara la descrizione delle condizioni per .msg.

Formati Compressi

.zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti)

.zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti)

Nessuna modifica.

Nuovi Formati

Non previsto

DICOM

Aggiunto il supporto per il formato DICOM, non menzionato esplicitamente nel documento del 2024.

Requisiti di Firma

Firma digitale o elettronica qualificata, post compressione

Firma digitale o elettronica qualificata, post compressione

Specifica più chiara dei requisiti per la firma degli allegati compressi.

  1. L’accettazione automatica dei depositi

Sintesi delle Operazioni Automatiche:

3.1 Atti soggetti ad accettazione automatica

L’accettazione automatica dei depositi introduce nel PCT – per quanto limitata, come si dirà di qui a breve, solo ad alcune tipologie di atti – una funzionalità che è già da tempo in essere nel processo amministrativo telematico, vale a dire l’ingresso nel fascicolo telematico di atti senza che sia necessaria attività alcuna da parte del cancelliere.

Di seguito l’elenco di atti che seguiranno il meccanismo descritto:

3.1.1. Rito ordinario di cognizione

3.1.2  Rito famiglia, persone e minori

3.1.3 Giudice di pace

3.1.4  Atti SIECIC – Registro Esecuzioni Concorsuali

Sottocategorie specifiche:

3.1.5  Atti SIECIC – Registro Esecuzioni Individuali

  1. AttoGenerico
    • Questo atto generico copre una varietà di richieste relative alle esecuzioni individuali.
  2. DepositoIstanza41TUB
    • Evento associato: I8DI55 – DEPOSITO ISTANZA (EX. ART. 41 L. 385/93)
  3. DepositoRinunciaEsecuzione
    • Evento associato: IRIIN – RINUNCIA ALL’ESECUZIONE
  4. DepositoRinunciaMandato
    • Evento associato: IRIMA – RINUNCIA AL MANDATO DELL’AVVOCATO
  5. DepositoNotaSpese
    • Evento associato: DEPNS – DEPOSITO NOTA SPESE

3.1.6 Atti cassazione

  

3.2    Atti non soggetti all’accettazione automatica

Viceversa, NON saranno suscettibili di accettazione automatica le seguenti categorie di atti del processo:

  1. Atti che richiedono la corretta individuazione dell’evento da registrare:
    • Questi atti non sono associati direttamente a un evento specifico nel sistema e potrebbero essere collegati a più eventi. Per tale motivo, è necessario un intervento della cancelleria per associare manualmente l’atto depositato all’evento appropriato.
  2. Atti che richiedono il completamento manuale dei dati:
    • Gli atti che necessitano di verifiche o integrazioni sui dati (ad esempio, il controllo di codici fiscali delle parti o altri dettagli) non possono essere accettati automaticamente. La verifica manuale è indispensabile per evitare errori successivi, che potrebbero richiedere ulteriori correzioni formali.
  3. Buste con depositi complementari:
    • Quando un deposito contiene atti che sono parte di una sequenza o che sono collegati tra loro, la gestione richiede un’attenta valutazione. Non possono essere accettati automaticamente in quanto è necessaria una verifica della coerenza e completezza del deposito.
  4. Atti che comportano transiti di stato:
    • Questi atti modificano lo stato procedurale del fascicolo. Il loro trattamento automatico è complesso e richiede l’intervento della cancelleria per gestire eventuali transizioni tra stati procedurali e ripristini di stati precedenti.
  5. Atti specifici della Corte di Cassazione non soggetti ad accettazione automatica

 

3.3    Il flusso degli atti soggetti ad accettazione automatica

Il flusso degli atti soggetti ad accettazione automatica, come descritto nel documento che hai fornito, prevede i seguenti passaggi principali:

3.3.1. Invio del Deposito

3.3.2. Ricezione del Deposito

3.3.3. Verifica delle Condizioni per l’Accettazione Automatica

3.3.4. Accettazione Automatica

3.3.5. PEC di Conferma

3.3.6. Lato cancelleria: la consultazione nella Sezione “Gestione depositi accettati automaticamente”

3.3.7. Verifica dell’accettazione nella “Gestione depositi”

3.3.8. Visualizzazione degli Errori

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