Tribunale di Ancona, Ordinanza del 15 maggio 2015 con la quale, pur considerando il reclamo atto endoprocessuale, afferma che non vi è sanzione per il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico e che il reclamo depositato in via cartacea ha raggiunto il suo scopo in linea con il principio della libertà delle forme.
Tribunale di Ancona, Ordinanza del 28 maggio 2015
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Fabrizio Testa.